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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 20/05/2025, dinanzi al Giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al 596/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Annalisa REGGIO per delega dell'avv.
Giovanni DE STEFANO. Nessuno è presente per AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO REGGIO CALABRIA fino alle ore 10,45. L'avv. Reggio si riporta ai propri atti difensivi ed insiste in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte, con distrazione delle spese.
Il giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Il giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 596 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Stefano;
C.F._2
ricorrenti
E
dei beni sequestrati e confiscati Controparte_1 alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenuti i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con l'atto introduttivo, e chiedono l'accertamento Parte_1 Parte_2 negativo del credito di euro 262.684,87, richiesto in pagamento dall'Agenzia resistente con atto notificato loro il 17.03.2023, intitolato “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” e riferito al periodo 16/12/1997-22/10/2019, concernente il Fabbricato a due piani f.t. sito in Oppido Mamertina, frazione Castellace, via Verona n. 8, identificato al foglio
9, p.lla 148, confiscato in danno di . Controparte_2
A sostegno della domanda, deducono i ricorrenti: 1) la nullità della pretesa e la mancanza di titolo per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, non avendo esse parti ricevuto alcuna richiesta di pagamento a titolo di indennità con riferimento alla suddetta occupazione;
2) l'illegittimità ed indeterminatezza della pretesa, in mancanza di prova sulla sussistenza del danno, che non può ritenersi sussistente in re ipsa, oltre che di indicazione dei criteri in forza dei quali sono stati quantificati gli importi richiesti, a parte per le rilevazioni OMI;
3) errata applicazione dei parametri OMI del 2018 ed errata applicazione tout court dei criteri OMI ai fini della determinazione del canone di locazione, con difetto di motivazione, non essendo possibile applicare procedimenti di calcolo automatico per i valori immobiliari, sulla base di elaborazioni statistiche che non possono rappresentare prova esclusiva del valore, rappresentando solo un dato iniziale da elaborare con riferimento alle caratteristiche del singolo immobile;
4) grave errore nella determinazione dell'ammontare, perché con riferimento al fabbricato oggetto di causa l'estensione della confisca è stata dichiarata solo il
23.9.2010, data a cui risale l'occupazione sine titulo.
Concludono quindi perché il Tribunale voglia “2) …accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di titolo per tutte le ragioni esposte ed eccepite al punto 1 del presente atto e per l'effetto dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione con riferimento al periodo 1997 - 2013; 3) accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento o richiesta di indennità per occupazione sine titulo notificata in data 17 Marzo 2023 e di ogni atto ad essa precedente consequenziale o connesso per tutte le ragioni esposte nel presente atto ed in particolare per le gravi violazioni di legge e gli errori di calcolo commessi e posti a base dell'intimazione di pagamento e della conseguente ingiunzione oggetto del presente giudizio;
4) dichiarare comunque nulla l'intimazione di pagamento per grave difetto di motivazione o mancanza assoluta della stessa per tutte le ragioni rappresentate in parte motiva;
5) condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi…”.
2 2. Si è costituita in giudizio l' resistente, ricostruendo in fatto la vicenda con la CP_1 documentata indicazione di tutti i passaggi giurisdizionali e amministrativi ed eccependo il difetto di competenza del giudice adito, in favore del Tribunale di Reggio Calabria quale giudice del foro erariale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e contestando nel merito l'eccepita prescrizione (il cui termine sarebbe quello decennale applicabile alle obbligazioni ex lege), mediante produzione documentale della notifica della “prima richiesta di pagamento” del
26.4.2018 e della “seconda richiesta di pagamento” del 17.3.2023, oltre che dell'intimazione al rilascio con richiesta di indennità di occupazione del 17.5.2011; osserva sul punto che comunque l' non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto prima dell'adozione del CP_1 decreto n. 126/08, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, ha identificato compiutamente tutti i beni oggetto di confisca (con una mera precisazione che non costituisce estensione del compendio, già sottoposto a sequestro e poi confiscato) e che l'occupazione sine titulo configura un illecito permanente, con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione coincide con la data di cessazione, tenuto conto altresì che lo sgombero, seppur ritualmente disposto nel 2011, non è stato eseguito a cagione di reiterate richieste di incidente di esecuzione volte alla revoca del provvedimento ablatorio. In ordine alla prova del danno, premesso che la somma richiesta costituisce un'obbligazione ex lege di natura indennitaria, sostiene che l'immobile è stato destinato al Comune di Oppido Mamertina nel
2012 ma solamente nel 2019 è stato consegnato all'ente, con tutti i danni consequenziali derivanti dall'impossibilità di utilizzo del bene da parte del dell'ente assegnatario, oltre all'ovvia usura subita dagli immobili. Aggiunge che la quantificazione è avvenuta applicando il coefficiente indicato nella tabella OMI per le locazioni nella zona di riferimento moltiplicandolo per il metraggio del cespite.
Ha concluso dunque perchè la domanda sia dichiarata inammissibile oppure sia rigettata.
3. La preliminare eccezione d'incompetenza per territorio, sollevata dall'Avvocatura di Stato, appare infondata.
Invero, l' nazionale per e la dei beni sequestrati e CP_1 Controparte_1 CP_1 confiscati alla criminalità organizzata – disciplinata dagli artt. 110 ss. del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 - ha personalità giuridica di diritto pubblico e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 114); peraltro, non trattandosi di amministrazione statale, risulta inapplicabile il foro erariale previsto dall'art. 25 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
, Sentenza n. 28255 del 06/11/2018, secondo cui “le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e 6, 10 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 del
3 citato regio decreto) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'Amministrazione dello Stato;
dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato”), con conseguente applicazione dei normali criteri, che radicano la competenza per territorio in capo al Tribunale adito, quale giudice del luogo ove è si è verificato il danno.
L'eccezione va quindi rigettata.
4. Passando quindi all'esame della domanda, occorre innanzitutto premettere che il provvedimento intitolato “seconda richiesta di pagamento indennità”, notificato agli attori il
17.3.2023, è espressamente previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 274, della legge
311/2004, il quale dispone “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per
l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda Controparte_3 richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Si tratta, pertanto, di un atto che consiste in un invito al pagamento di quanto dovuto, necessario al fine di portare il soggetto passivo a conoscenza della pretesa erariale, anche sotto il profilo della quantificazione;
atto che – pur precedendo l'iscrizione a ruolo - non assume efficacia di accertamento definitivo, trattandosi di somme non dovute a titolo di imposizione tributaria, ma di natura risarcitoria, tant'è che la norma ricorda la debenza di rivalutazione e interessi.
Pertanto, la domanda va qualificata come di accertamento negativo del credito, con l'effetto che resta a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza e la quantificazione del credito vantato (cfr., per una diversa fattispecie riguardante opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale,
Cassazione civile, sez. I, 3 novembre 2011, n. 22792).
5. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Con l'atto impugnato, l'amministrazione comunale chiede il pagamento di un'indennità di occupazione per gli anni dal 1997 al 2019.
Contrariamente a quanto sostenuto dall convenuta, “in tema di occupazione abusiva, CP_1 il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio della occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi
4 dal giorno stesso di inizio della occupazione” (in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2002, n. 16564; 26 maggio 2006, n. 12647 e 18 settembre 2007, n. 19359).
Ferma restando, dunque, la prescrizione quinquennale, occorre prendere atto che l' CP_1 convenuta ha prodotto i seguenti atti che, in quanto consistenti in intimazioni di pagamento, sono idonei ad interrompere la prescrizione: a) “intimazione al rilascio con richiesta di indennità di occupazione”, prot. 2194/2011 del 22.2.2011, notificato solo a Parte_1 con verbale redatto da agenti di P.G. il 17.5.2011; b) “prima richiesta di pagamento”,
[...] notificata a mani di ciascuno degli attori da Agenti di P.G. della Stazione Carabinieri di
Castellace di O.M. il 26.4.2018; c) la “seconda richiesta di pagamento”, oggetto del presente giudizio, notificata a ciascuno degli attori il 17.3.2023.
In assenza di prova su eventuali ulteriori atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione, che matura giorno per giorno in funzione dell'occupazione, deve dirsi decorso quantomeno fino al 26 aprile 2013, posto che dopo la prima notificazione alla (del Pt_1
17.5.2011) sono decorsi oltre cinque anni senza alcuna ulteriore richiesta, mentre dopo la notifica effettuata il 26.4.2018 il termine prescrizionale è stato utilmente interrotto il
17.3.2023.
In accoglimento dell'eccezione formulata dagli attori, il credito azionato va dunque dichiarato prescritto fino 25.4.2013, con assorbimento del quarto motivo articolato nell'atto di citazione
(in ordine all'asserita decorrenza dell'occupazione sine titulo solo dal 2010).
6. Per le annualità non prescritte, comprese tra il 26.4.2013 ed il rilascio del 22.10.2019, in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, deve riconoscersi che l'accertamento del danno emergente “presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione”: Cassazione civile, sez. III, Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023).
Nel caso che occupa, dunque, il danno subito dalla convenuta deve ritenersi dimostrato, avendo l'ANBSC incontestatamente dedotto che il bene era stato destinato, sin dal 2012
(decreto del 2.3.2012, prot. n. 3854), al comune di Oppido Mamertina, cui in effetti il bene è stato immediatamente consegnato, dopo l'esecuzione dello sgombero, con verbale prot. n.
5 44817 del 24.10.2019, sicchè per tutto il periodo dal 2013 al 22.10.2019 l'occupazione attorea non ha consentito all' di sfruttare il bene secondo la destinazione prescelta. CP_1
Per la quantificazione del danno, attesa la specifica contestazione da parte degli attori dei criteri OMI, applicati dall'Agenzia convenuta, è stato conferito incarico al c.t.u., ing.
di verificare il valore locativo dell'immobile occupato. Persona_1
L'ausiliare, in esito ad accurato sopralluogo e descrizione anche fotografica dell'immobile, valutato il contesto dell'insediamento territoriale in cui esso è inserito, le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale che interdicono l'edificazione, il decremento demografico e la perdita di appetibilità del mercato immobiliare, ha applicato per la valutazione un metodo di stima sintetico, fondato su modelli predittivi e valori medi di settore, calibrati sulle specificità territoriali e tratti da un valido strumento (“BorsinoPro”), corretti con applicazione dei valori OMI, tenuto conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del fabbricato, delle superfici, dello stato di conservazione al 2013, ha concluso affermando che il valore locativo dell'immobile nel 2013 era pari a 572,40€ al mese, giungendo a calcolare, per tutti gli anni compresi tra il 26.4.2013 e il 22.10.2019, un valore locativo totale di € 46.272,15, comprensivi di rivalutazione e adeguamento ISTAT.
Le valutazioni del c.t.u., sorrette da motivazioni logiche e coerenti, oltre che dallo studio approfondito del singolo immobile e del mercato immobiliare, sono integralmente da condividere, in difetto peraltro di qualsivoglia osservazione delle parti.
Pertanto, deve dichiararsi che il credito della P.A. opposta per il danno da abusiva occupazione dell'immobile oggetto di causa, nel periodo in considerazione, ammonta complessivamente ad € 46.272,15, oltre ulteriore rivalutazione e interessi maturati dopo il 22.10.2019, con conseguente rigetto, per questa parte, della domanda di accertamento negativo del credito.
7. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti, comprese quelle di c.t.u. già liquidate come da separato decreto.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da
[...]
e contro e Confiscati, Parte_1 Parte_2 Controparte_4 così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuti per prescrizione gli importi richiesti dall'Amministrazione convenuta con la “seconda richiesta di
6 pagamento indennità abusiva occupazione”, notificata il 17.3.2023, per il periodo dal
1997 al 25.4.2013;
2) dichiara che gli ulteriori importi richiesti con la medesima nota per il periodo dal
26.4.2013 al 22.10.2019 sono dovuti fino a complessivi € 46.272,15, oltre ulteriore rivalutazione e interessi maturati dopo il 22.10.2019, rigettando per questa parte la domanda di accertamento negativo del debito;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 20 maggio 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
7
Sezione Civile
All'udienza del 20/05/2025, dinanzi al Giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al 596/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Annalisa REGGIO per delega dell'avv.
Giovanni DE STEFANO. Nessuno è presente per AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO REGGIO CALABRIA fino alle ore 10,45. L'avv. Reggio si riporta ai propri atti difensivi ed insiste in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte, con distrazione delle spese.
Il giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Il giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 596 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Stefano;
C.F._2
ricorrenti
E
dei beni sequestrati e confiscati Controparte_1 alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenuti i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con l'atto introduttivo, e chiedono l'accertamento Parte_1 Parte_2 negativo del credito di euro 262.684,87, richiesto in pagamento dall'Agenzia resistente con atto notificato loro il 17.03.2023, intitolato “seconda richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” e riferito al periodo 16/12/1997-22/10/2019, concernente il Fabbricato a due piani f.t. sito in Oppido Mamertina, frazione Castellace, via Verona n. 8, identificato al foglio
9, p.lla 148, confiscato in danno di . Controparte_2
A sostegno della domanda, deducono i ricorrenti: 1) la nullità della pretesa e la mancanza di titolo per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, non avendo esse parti ricevuto alcuna richiesta di pagamento a titolo di indennità con riferimento alla suddetta occupazione;
2) l'illegittimità ed indeterminatezza della pretesa, in mancanza di prova sulla sussistenza del danno, che non può ritenersi sussistente in re ipsa, oltre che di indicazione dei criteri in forza dei quali sono stati quantificati gli importi richiesti, a parte per le rilevazioni OMI;
3) errata applicazione dei parametri OMI del 2018 ed errata applicazione tout court dei criteri OMI ai fini della determinazione del canone di locazione, con difetto di motivazione, non essendo possibile applicare procedimenti di calcolo automatico per i valori immobiliari, sulla base di elaborazioni statistiche che non possono rappresentare prova esclusiva del valore, rappresentando solo un dato iniziale da elaborare con riferimento alle caratteristiche del singolo immobile;
4) grave errore nella determinazione dell'ammontare, perché con riferimento al fabbricato oggetto di causa l'estensione della confisca è stata dichiarata solo il
23.9.2010, data a cui risale l'occupazione sine titulo.
Concludono quindi perché il Tribunale voglia “2) …accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di titolo per tutte le ragioni esposte ed eccepite al punto 1 del presente atto e per l'effetto dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione con riferimento al periodo 1997 - 2013; 3) accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento o richiesta di indennità per occupazione sine titulo notificata in data 17 Marzo 2023 e di ogni atto ad essa precedente consequenziale o connesso per tutte le ragioni esposte nel presente atto ed in particolare per le gravi violazioni di legge e gli errori di calcolo commessi e posti a base dell'intimazione di pagamento e della conseguente ingiunzione oggetto del presente giudizio;
4) dichiarare comunque nulla l'intimazione di pagamento per grave difetto di motivazione o mancanza assoluta della stessa per tutte le ragioni rappresentate in parte motiva;
5) condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi…”.
2 2. Si è costituita in giudizio l' resistente, ricostruendo in fatto la vicenda con la CP_1 documentata indicazione di tutti i passaggi giurisdizionali e amministrativi ed eccependo il difetto di competenza del giudice adito, in favore del Tribunale di Reggio Calabria quale giudice del foro erariale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e contestando nel merito l'eccepita prescrizione (il cui termine sarebbe quello decennale applicabile alle obbligazioni ex lege), mediante produzione documentale della notifica della “prima richiesta di pagamento” del
26.4.2018 e della “seconda richiesta di pagamento” del 17.3.2023, oltre che dell'intimazione al rilascio con richiesta di indennità di occupazione del 17.5.2011; osserva sul punto che comunque l' non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto prima dell'adozione del CP_1 decreto n. 126/08, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, ha identificato compiutamente tutti i beni oggetto di confisca (con una mera precisazione che non costituisce estensione del compendio, già sottoposto a sequestro e poi confiscato) e che l'occupazione sine titulo configura un illecito permanente, con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione coincide con la data di cessazione, tenuto conto altresì che lo sgombero, seppur ritualmente disposto nel 2011, non è stato eseguito a cagione di reiterate richieste di incidente di esecuzione volte alla revoca del provvedimento ablatorio. In ordine alla prova del danno, premesso che la somma richiesta costituisce un'obbligazione ex lege di natura indennitaria, sostiene che l'immobile è stato destinato al Comune di Oppido Mamertina nel
2012 ma solamente nel 2019 è stato consegnato all'ente, con tutti i danni consequenziali derivanti dall'impossibilità di utilizzo del bene da parte del dell'ente assegnatario, oltre all'ovvia usura subita dagli immobili. Aggiunge che la quantificazione è avvenuta applicando il coefficiente indicato nella tabella OMI per le locazioni nella zona di riferimento moltiplicandolo per il metraggio del cespite.
Ha concluso dunque perchè la domanda sia dichiarata inammissibile oppure sia rigettata.
3. La preliminare eccezione d'incompetenza per territorio, sollevata dall'Avvocatura di Stato, appare infondata.
Invero, l' nazionale per e la dei beni sequestrati e CP_1 Controparte_1 CP_1 confiscati alla criminalità organizzata – disciplinata dagli artt. 110 ss. del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 - ha personalità giuridica di diritto pubblico e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 114); peraltro, non trattandosi di amministrazione statale, risulta inapplicabile il foro erariale previsto dall'art. 25 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
, Sentenza n. 28255 del 06/11/2018, secondo cui “le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e 6, 10 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 del
3 citato regio decreto) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'Amministrazione dello Stato;
dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato”), con conseguente applicazione dei normali criteri, che radicano la competenza per territorio in capo al Tribunale adito, quale giudice del luogo ove è si è verificato il danno.
L'eccezione va quindi rigettata.
4. Passando quindi all'esame della domanda, occorre innanzitutto premettere che il provvedimento intitolato “seconda richiesta di pagamento indennità”, notificato agli attori il
17.3.2023, è espressamente previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 274, della legge
311/2004, il quale dispone “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per
l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda Controparte_3 richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Si tratta, pertanto, di un atto che consiste in un invito al pagamento di quanto dovuto, necessario al fine di portare il soggetto passivo a conoscenza della pretesa erariale, anche sotto il profilo della quantificazione;
atto che – pur precedendo l'iscrizione a ruolo - non assume efficacia di accertamento definitivo, trattandosi di somme non dovute a titolo di imposizione tributaria, ma di natura risarcitoria, tant'è che la norma ricorda la debenza di rivalutazione e interessi.
Pertanto, la domanda va qualificata come di accertamento negativo del credito, con l'effetto che resta a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza e la quantificazione del credito vantato (cfr., per una diversa fattispecie riguardante opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale,
Cassazione civile, sez. I, 3 novembre 2011, n. 22792).
5. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Con l'atto impugnato, l'amministrazione comunale chiede il pagamento di un'indennità di occupazione per gli anni dal 1997 al 2019.
Contrariamente a quanto sostenuto dall convenuta, “in tema di occupazione abusiva, CP_1 il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio della occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi
4 dal giorno stesso di inizio della occupazione” (in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2002, n. 16564; 26 maggio 2006, n. 12647 e 18 settembre 2007, n. 19359).
Ferma restando, dunque, la prescrizione quinquennale, occorre prendere atto che l' CP_1 convenuta ha prodotto i seguenti atti che, in quanto consistenti in intimazioni di pagamento, sono idonei ad interrompere la prescrizione: a) “intimazione al rilascio con richiesta di indennità di occupazione”, prot. 2194/2011 del 22.2.2011, notificato solo a Parte_1 con verbale redatto da agenti di P.G. il 17.5.2011; b) “prima richiesta di pagamento”,
[...] notificata a mani di ciascuno degli attori da Agenti di P.G. della Stazione Carabinieri di
Castellace di O.M. il 26.4.2018; c) la “seconda richiesta di pagamento”, oggetto del presente giudizio, notificata a ciascuno degli attori il 17.3.2023.
In assenza di prova su eventuali ulteriori atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione, che matura giorno per giorno in funzione dell'occupazione, deve dirsi decorso quantomeno fino al 26 aprile 2013, posto che dopo la prima notificazione alla (del Pt_1
17.5.2011) sono decorsi oltre cinque anni senza alcuna ulteriore richiesta, mentre dopo la notifica effettuata il 26.4.2018 il termine prescrizionale è stato utilmente interrotto il
17.3.2023.
In accoglimento dell'eccezione formulata dagli attori, il credito azionato va dunque dichiarato prescritto fino 25.4.2013, con assorbimento del quarto motivo articolato nell'atto di citazione
(in ordine all'asserita decorrenza dell'occupazione sine titulo solo dal 2010).
6. Per le annualità non prescritte, comprese tra il 26.4.2013 ed il rilascio del 22.10.2019, in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, deve riconoscersi che l'accertamento del danno emergente “presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione”: Cassazione civile, sez. III, Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023).
Nel caso che occupa, dunque, il danno subito dalla convenuta deve ritenersi dimostrato, avendo l'ANBSC incontestatamente dedotto che il bene era stato destinato, sin dal 2012
(decreto del 2.3.2012, prot. n. 3854), al comune di Oppido Mamertina, cui in effetti il bene è stato immediatamente consegnato, dopo l'esecuzione dello sgombero, con verbale prot. n.
5 44817 del 24.10.2019, sicchè per tutto il periodo dal 2013 al 22.10.2019 l'occupazione attorea non ha consentito all' di sfruttare il bene secondo la destinazione prescelta. CP_1
Per la quantificazione del danno, attesa la specifica contestazione da parte degli attori dei criteri OMI, applicati dall'Agenzia convenuta, è stato conferito incarico al c.t.u., ing.
di verificare il valore locativo dell'immobile occupato. Persona_1
L'ausiliare, in esito ad accurato sopralluogo e descrizione anche fotografica dell'immobile, valutato il contesto dell'insediamento territoriale in cui esso è inserito, le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale che interdicono l'edificazione, il decremento demografico e la perdita di appetibilità del mercato immobiliare, ha applicato per la valutazione un metodo di stima sintetico, fondato su modelli predittivi e valori medi di settore, calibrati sulle specificità territoriali e tratti da un valido strumento (“BorsinoPro”), corretti con applicazione dei valori OMI, tenuto conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del fabbricato, delle superfici, dello stato di conservazione al 2013, ha concluso affermando che il valore locativo dell'immobile nel 2013 era pari a 572,40€ al mese, giungendo a calcolare, per tutti gli anni compresi tra il 26.4.2013 e il 22.10.2019, un valore locativo totale di € 46.272,15, comprensivi di rivalutazione e adeguamento ISTAT.
Le valutazioni del c.t.u., sorrette da motivazioni logiche e coerenti, oltre che dallo studio approfondito del singolo immobile e del mercato immobiliare, sono integralmente da condividere, in difetto peraltro di qualsivoglia osservazione delle parti.
Pertanto, deve dichiararsi che il credito della P.A. opposta per il danno da abusiva occupazione dell'immobile oggetto di causa, nel periodo in considerazione, ammonta complessivamente ad € 46.272,15, oltre ulteriore rivalutazione e interessi maturati dopo il 22.10.2019, con conseguente rigetto, per questa parte, della domanda di accertamento negativo del credito.
7. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti, comprese quelle di c.t.u. già liquidate come da separato decreto.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da
[...]
e contro e Confiscati, Parte_1 Parte_2 Controparte_4 così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuti per prescrizione gli importi richiesti dall'Amministrazione convenuta con la “seconda richiesta di
6 pagamento indennità abusiva occupazione”, notificata il 17.3.2023, per il periodo dal
1997 al 25.4.2013;
2) dichiara che gli ulteriori importi richiesti con la medesima nota per il periodo dal
26.4.2013 al 22.10.2019 sono dovuti fino a complessivi € 46.272,15, oltre ulteriore rivalutazione e interessi maturati dopo il 22.10.2019, rigettando per questa parte la domanda di accertamento negativo del debito;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 20 maggio 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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