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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 578/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 578/2023 promossa da:
IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI SUCCESSORE NEI RAPPORTI Parte_1
OBBLIGATORI FACENTI CAPO ALLA SOCIETA' Controparte_1
C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti VARIGLIA
[...] C.F._1
RAFFAELLA e dall'avv. PELLEGRINO FABIO ( ) VIA SAN QUINTINO, 36 C.F._2
10121 TORINO, per procura speciale, allegata all'atto introduttivo, ex art. 83, 3°co., cpc parte appellante contro
Controparte_2
(C.F. , rappresentata e difesa ex lege
[...] P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA ARSENALE 21 TORINO parte appellata
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione legge 689/1981
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 9 “NEL MERITO
Accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci il Contr verbale di accertamento e contestazione della GdF 5.4.2018 e/o l'ordinanza-ingiunzione dell' n. 23637 del
3.8.2021, anche ai sensi dell'art. 6, comma 11. D.Lgs 150/2011.
IN OGNI CASO
Con vittoria di onorari, diritti e spese del primo e del secondo grado di giudizio, la cui determinazione si rimette al prudente apprezzamento di questa Corte.”
Per parte appellata:
“Nel merito, rigettarsi l'appello perché infondato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza appellata.
Condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine da un'attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Susa in data 5 aprile 2018 presso l'esercizio commerciale "Bar del panino Longo e Chiné s.a.s." di Pt_1
sito in Avigliana (TO), via Luigi Einaudi n. 2.
[...]
Nel corso dell'accesso ispettivo, i militari accertavano la presenza di due apparecchi da intrattenimento modelli "ULTIMATE 10 ROSSE" e "ULTIMATE 10 Azzurro", che venivano ritenuti idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincita in denaro ma privi dei requisiti prescritti dalla normativa di settore.
In particolare, gli apparecchi risultavano:
a) non collegati alla rete telematica dell' tramite concessionario autorizzato;
Controparte_2
b) privi del guscio protettivo della scheda di sistema;
c) sprovvisti dei necessari titoli autorizzatori e del codice identificativo rilasciati dall' CP_2
Nel corso dell'ispezione veniva inoltre rilevata la presenza di un PC con collegamenti ai portali di gioco
OL.it e TP.it. Come emerge dal verbale di operazioni compiute, i militari verificavano sul conto di gioco OL.it movimentazioni per € 35.014 di cui vincite per € 27.939, mentre TP.it risultava essere utilizzato come punto di ricarica schede.
A seguito di tale accertamento, la Guardia di Finanza redigeva verbale di contestazione nei confronti della società Longo e Chiné s.a.s., rilevando:
1) la violazione dell'art. 1, comma 648, della L. n. 190/2014 per mancato collegamento degli apparecchi alla rete telematica statale;
2) la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. d) del T.U.L.P.S per mancanza dei titoli autorizzatori.
Il verbale veniva sottoscritto dal sig. identificato quale legale rappresentante della società. Parte_1
Gli apparecchi venivano sottoposti a sequestro amministrativo. pagina 2 di 9 Contr In data 13 aprile 2018 la società inviava all' una memoria difensiva nella quale evidenziava che gli apparecchi non potevano essere ricondotti alla categoria di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) TULPS, in quanto strutturalmente privi di dispositivi di erogazione di denaro (hopper) e non predisposti per il collegamento alla rete telematica. La società chiedeva di essere sentita dall'Amministrazione e che venisse disposta una perizia sugli apparecchi sequestrati.
L'Amministrazione, all'esito dell'istruttoria, emetteva in data 3 agosto 2021 l'ordinanza ingiunzione prot.
23637 con la quale comminava alla società:
- la sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000,00 (€ 20.000 per ciascun apparecchio) per la violazione dell'art. 1, comma 648, L. 190/2014;
- la sanzione di € 2.000,00 (€ 1.000 per apparecchio) per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. d)
Parte_2
Avverso tale ordinanza-ingiunzione la società proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/1981 dinanzi al
Tribunale di Torino, deducendo due motivi:
1) la nullità del verbale di contestazione e della conseguente ordinanza-ingiunzione per violazione degli artt.
3, 6 e 14 L. 689/1981, in quanto le violazioni non erano mai state contestate né notificate al sig. Pt_1 in proprio quale persona fisica, ma unicamente alla società;
[...]
2) nel merito, l'erronea qualificazione degli apparecchi come rientranti nella categoria di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) T.U.L.P.S., trattandosi invece di dispositivi privi di meccanismi di erogazione di denaro o altri premi e non strutturalmente predisposti per il collegamento alla rete telematica.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta TU al fine di accertare la natura e le caratteristiche degli apparecchi sequestrati. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver esaminato i dispositivi, depositava una relazione articolata in due parti:
Nella prima parte, datata 20.6.2022, il TU rilevava che:
- le macchine non disponevano di guscio protettivo della scheda elettronica di gioco;
- non erano presenti la smart-card necessaria per l'attivazione dei giochi né il collegamento con la rete telematica statale;
- i giochi proposti erano del tipo "slot machine" a rulli virtuali;
- gli apparecchi non erano dotati di sistemi di erogazione diretta di denaro;
- le prove di gioco si concludevano con l'azzeramento del credito disponibile, che veniva diminuito del valore della puntata e aumentato con le vincite ottenute.
A seguito delle osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente, il TU depositava una seconda relazione datata 12.7.2022, nella quale precisava e in parte rettificava le precedenti conclusioni, chiarendo che:
pagina 3 di 9 - gli apparecchi erano privi di ogni componente hardware e/o software necessaria per ospitare la smart card o consentire il collegamento alla rete telematica;
- tale carenza non era dovuta a manomissioni o alterazioni successive, ma costituiva una caratteristica strutturale originaria dei dispositivi;
- la mancanza della smart card e del collegamento con la rete telematica erano conseguenza diretta dell'assenza delle necessarie componenti hardware.
Il TU condivideva espressamente l'osservazione del CTP di parte ricorrente secondo cui gli apparecchi non potevano essere classificati come dispositivi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) TULPS, proprio in ragione dell'impossibilità strutturale di ospitare i componenti necessari per il collegamento alla rete Contr telematica e per il controllo da parte dell .
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4290/2022, respingeva l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni, qui riportate limitatamente alle ragioni di opposizione all'ordinanza-ingiunzione riproposte nel presente grado come specifici motivi d'appello.
Quanto al primo motivo, riteneva che l'ordinanza-ingiunzione fosse stata correttamente notificata alla società quale obbligata in solido, rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione la scelta di rivolgersi direttamente al coobbligato. In particolare, il Tribunale ha affermato che "nel caso che ci occupa quindi l' ha deciso di ingiungere il pagamento alla società, comunque obbligata ai sensi dell'art. 6 L. CP_2
689/81, senza che l'espresso richiamo alla sua qualità di obbligata possa dirsi causa di nullità di un provvedimento di cui essa comunque è legittima destinataria".
Il Tribunale non si pronunciava invece sull'eccezione di nullità del verbale di contestazione per mancata contestazione delle violazioni al trasgressore persona fisica, limitandosi ad esaminare la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione sotto il profilo della sua notifica alla società.
Quanto al secondo motivo, il giudice di prime cure riteneva che gli apparecchi fossero comunque riconducibili alla categoria di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., valorizzando la prima parte della TU secondo cui "i giochi proposti sono slot machine a rulli virtuali che [...] sono tipici dei sistemi di gioco riconducibili all'art. 110 del TULPS, commi 6 A e 6 B (VLT)".
Il Tribunale riteneva inoltre che l'impossibilità di erogare direttamente vincite in denaro non escludesse tale qualificazione, essendo state rilevate movimentazioni di vincite sui portali di gioco accessibili dal PC presente nell'esercizio. In particolare, la sentenza ha evidenziato che "gli ispettori durante l'accertamento hanno rinvenuto dietro al banco del bar un P.C., sul cui desktop erano presenti due link diretti per i portali 'OL.it' e
'TP.it', dove erano state movimentate le vincite in denaro [...]. La eventuale vincita in denaro, quindi, veniva comunque accreditata ed erogata al giocatore, verosimilmente tramite l'esercizio commerciale in cui erano installati gli apparecchi sequestrati ed il PC su cui erano rilevate le vincite in denaro".
pagina 4 di 9 Tale assunto, in sé corretto, pare non tenere adeguato conto delle precisazioni rese dal TU nella seconda relazione circa l'impossibilità strutturale degli apparecchi di ospitare i componenti necessari per il Contr collegamento alla rete telematica e per il controllo dell' .
Non veniva inoltre valutata la circostanza, emergente dal verbale della Guardia di Finanza, che le movimentazioni rilevate sul portale OL.it (€ 35.014 di cui vincite € 27.939) erano riferite al normale conto gioco personale del sig. , mentre TP.it risultava essere utilizzato solo come punto di Pt_1 ricarica schede, senza alcuna prova di un collegamento funzionale con gli apparecchi sequestrati;
l'allegazione del , quanto meno, non risulta smentita tanto dagli accertamenti effettuati dalla Guardia Pt_1 di Finanza anteriormente al giudizio, né nell'ambito dell'istruttoria.
La sentenza non esaminava neppure la documentazione prodotta dalla società ricorrente, dalla quale emergeva che i due apparecchi erano stati installati nel locale solo dopo la restituzione al proprietario
( degli apparecchi da gioco regolarmente autorizzati in precedenza presenti nell'esercizio, CP_4 restituzione avvenuta a fine novembre 2017 in ottemperanza alla L.R. Piemonte 9/2016 che vietava la collocazione di apparecchi con vincita in denaro in esercizi attigui a luoghi sensibili (nel caso di specie, una scuola dell'infanzia e una chiesa).
Avverso la sentenza n. 4290/2022 del Tribunale di Torino, il sig. ha proposto appello, in Parte_1 proprio e quale successore ex art. 110 c.p.c. nei rapporti obbligatori della società (nel frattempo cancellata dal registro imprese), deducendo due motivi.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'omessa motivazione della sentenza sull'eccezione di nullità del verbale di contestazione per mancata contestazione/notificazione delle violazioni al trasgressore persona fisica.
In particolare, l'appellante evidenzia che:
- il verbale di contestazione è stato redatto unicamente nei confronti della società "Bar del Panino Longo e
Chiné s.a.s.";
- il ha apposto la propria firma solo quale legale rappresentante della società; Pt_1
- le violazioni non sono mai state contestate al sig. in proprio quale persona fisica, né Pt_1 nell'immediatezza né successivamente mediante notifica presso la sua residenza;
- il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su tale specifica eccezione, limitandosi ad esaminare la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione sotto il profilo della sua notifica alla società.
L' si è costituita contestando tale motivo e sostenendo che: Controparte_2
- il verbale di contestazione sarebbe stato emesso sia nei confronti della società che del sig. ; Pt_1
- l'identificazione del trasgressore non costituirebbe requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato in solido;
- l'Amministrazione avrebbe il potere di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al coobbligato solidale. pagina 5 di 9 Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'erronea qualificazione degli apparecchi sequestrati come rientranti nella categoria di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.
A sostegno di tale censura, l'appellante evidenzia che:
- la TU ha accertato che i dispositivi erano strutturalmente privi dei requisiti tecnici prescritti dalla normativa;
- gli apparecchi non avevano meccanismi di erogazione diretta delle vincite;
- mancavano le componenti hardware necessarie per il collegamento alla rete telematica;
Contr
- era strutturalmente impossibile ospitare la smart card per il controllo dell' ;
- le movimentazioni rilevate sui portali di gioco online erano riferite al normale conto gioco personale del sig. , senza alcun collegamento con gli apparecchi sequestrati. Pt_1
Nel presente grado, ritualmente costituitasi l'Amministrazione appellata e dichiarata inammissibile in ritu
l'istanza di sospensiva della sentenza di primo grado, sulla base di motivazione che giova riportare (“il
Giudice d'appello non ha alcun potere di intervento sull'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione, essendo riconosciuta solo al
Giudice di primo grado, in sede di opposizione, la possibilità di sospendere -nel ricorrere di individuati presupposti- il provvedimento sanzionatorio amministrativo;
la sentenza impugnata è di rigetto e non contiene statuizioni di condanna provvisoriamente eseguibili e quindi in tesi sospendibili (si ricorda che l'imputazione delle spese di TU è fatta sulla base di un provvedimento in corso di causa, espressamente richiamato, che le aveva già poste a carico dell'opponente appellante, e che nulla è stato liquidato per le spese di lite a favore della PA”), riassegnato il procedimento ad altro consigliere istruttore, in ragione del tramutamento del precedente, dopo rinvio d'ufficio, il procedimento veniva infine chiamato per la discussione all'udienza del 4.2.2025.
Parte appellante illustrava le proprie difese, comunque riportandosi a quelle agli atti;
nessuno compariva per l'appellata. Il Collegio aggiornava l'udienza ad ore 13:30 per la lettura del dispositivo, come in calce riportato.
Il primo motivo di appello, con cui si deduce la nullità del verbale di contestazione e della conseguente ordinanza-ingiunzione per asserita violazione degli artt. 3, 6 e 14 L. 689/1981, è manifestamente infondato.
Come stabilito dall'art. 43 del D. Lgs. 231/2001, sono pienamente valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se questi è imputato dell'illecito da cui dipende la sanzione amministrativa, principio questo che trova piena conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
7623/2023), secondo cui il proprietario di apparecchi irregolari risponde dell'illecito amministrativo previsto dall'articolo 110, comma 9, del TULPS, indipendentemente dalla qualifica di esercente del locale in cui tali apparecchi sono stati rinvenuti. Nel caso di specie, il verbale di contestazione è stato redatto e notificato al sig. nella sua duplice veste di trasgressore e legale rappresentante della società, come Pt_1 emerge dalla sezione "trasgressore-coobbligato" del verbale stesso, circostanza questa che soddisfa pienamente i requisiti di validità della notificazione, come più volte affermato dalla Suprema Corte nella sua pagina 6 di 9 costante giurisprudenza, secondo cui quando il trasgressore persona fisica coincide con il rappresentante legale, la contestazione può essere validamente effettuata con un'unica notifica, purché il destinatario venga considerato nella sua duplice veste (Cass. n. 28147/2019).
Nel caso di specie, è pacifico che gli apparecchi non conformi erano installati nell'esercizio commerciale di cui il sig. era socio accomandatario e legale rappresentante, lo stesso definiva il bar come "il Pt_1 Pt_1 suo" locale ed era lui ad avere la disponibilità delle chiavi delle apparecchiature, elementi questi che confermano la piena consapevolezza e responsabilità del soggetto nella gestione degli apparecchi contestati.
Il secondo motivo di appello è invece fondato. L'art. 110, comma 6, lett. a) qualifica come Parte_2 apparecchi idonei per il gioco lecito esclusivamente quelli che presentano specifiche caratteristiche Contr strutturali, tra cui attestato di conformità rilasciato dall' , collegamento obbligatorio alla rete telematica, attivazione mediante moneta metallica o strumenti di pagamento elettronico e distribuzione diretta di vincite in denaro erogate dalla macchina, requisiti questi che nel caso di specie sono stati accertati come strutturalmente assenti dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Nel caso di specie, la TU ha inequivocabilmente accertato che gli apparecchi sequestrati non avevano sistemi di erogazione diretta di denaro, erano strutturalmente privi dei componenti hardware necessari per il collegamento alla rete telematica e non potevano ospitare la smart card di controllo ADM, carenze queste che non derivavano da manomissioni o alterazioni successive, ma costituivano caratteristiche originarie dei dispositivi, come chiarito nella seconda relazione peritale. Tale circostanza assume particolare rilevanza alla luce della giurisprudenza della Cassazione penale (sent. n. 34268/2024), secondo cui l'eventuale gestione di apparecchi non autorizzati in connessione con piattaforme di gioco online può integrare diverse ipotesi di reato, ferma restando l'impossibilità di applicare le sanzioni amministrative previste per gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 TULPS in assenza dei requisiti strutturali richiesti dalla norma.
Costituisce assunto del tutto pacifico in subjecta materia (Cons. Stato Sez. VI, Sent. 27/02/2023, n. 1956) che il principio di legalità in materia sanzionatoria, immanente allo Stato di diritto, trovando peraltro espressa base nell'art. 1, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, conduce ad affermare che le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano per tipicità e determinatezza, sicché resta esclusa l'integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l'applicazione a ipotesi ivi non contemplate, principio questo che nel caso di specie impedisce di applicare le sanzioni previste per gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. a dispositivi strutturalmente privi dei requisiti richiesti dalla norma.
Nel caso di specie, di contro, è emerso che gli apparecchi in questione, sulla base di quanto accertato dagli stessi operanti, non avevano i requisiti strutturali espressamente previsti dalla norma ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste all'art. 110 comma 6 TULPS, queste ultime, dunque, essendo state irrogate sul presupposto della mera potenzialità di utilizzo per il gioco con vincite in denaro attraverso modalità pagina 7 di 9 alternative;
mera potenzialità che esula dal perimetro – necessariamente tipico – della fattispecie sanzionatoria e, peraltro, nei limiti degli accertamenti effettuati, puramente postulata ex ipothesi, dal momento che né la Guardia di Finanza nel verbale di accertamento, né l'istruttoria tecnica svolta in primo grado hanno mai accertato (né si sono occupate concretamente di accertare) che le movimentazioni di giocate in denaro sulla piattaforma OL.it presente nel pc fossero in alcun modo riconducibili all'uso degli apparecchi in questione.
La sentenza impugnata, ferma la delibazione – pienamente condivisibile – dell'illiceità della tenuta degli apparecchi de quibus, ha però errato nel confermare sanzioni a loro volta fondate su un'erronea qualificazione giuridica degli apparecchi, valorizzando elementi (presenza di portali online) che non sono stati oggetto di specifica contestazione, non sono supportati da prove di effettivo collegamento con i dispositivi e configurerebbero comunque una violazione diversa da quella sanzionata. In conclusione, pur potendo il fatto accertato configurare diverse ipotesi di illecito (amministrativo o penale), esso non integra la fattispecie tipica oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, che richiede necessariamente la presenza di apparecchi strutturalmente predisposti per l'erogazione diretta di vincite in denaro secondo le modalità previste dall'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S.
Il secondo motivo di appello deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Alla soccombenza dell'appellata segue la condanna alla rifusione di (i) spese e competenze di TU, da porsi definitivamente a carico di tale parte processuale;
(ii) spese di lite del primo grado di giudizio, da liquidarsi con riguardo al compenso professionale, secondo il pertinente scaglione di valore, parametrato sull'entità della sanzione, a valore medio con riguardo alle prime tre fasi e minimo per la fase decisoria, stante la sua oralità e l'assenza, in ragione del rito, di scritti conclusionali, oltre rimb. for. 15%, cpa ed iva di legge, esborsi come documentati;
(iii) spese di lite del presente grado, fermo lo scaglione, a valore medio delle prime due fasi, minimo di quella decisoria (per la stessa ragione) e nulla per la fase istruttoria, siccome in concreto non esperita, oltre rimb. for. 15%, cpa ed iva di legge, esborsi come documentati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale successore de rapporti obbligatori facenti capo alla Parte_1 società estinta contro Controparte_1 [...]
Controparte_2
con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in data 16.1.2023, avverso
[...] la sent. n. 4290/2022, depositata in data 3.11.2022 dal Tribunale di Torino, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata,
2. annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
pagina 8 di 9 3. condanna parte appellata, in favore dell'appellante, alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 6164,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimb. forf. come per legge, nonché esborsi pari a contributo unificato marca, come documentati;
4. pone definitivamente a carico di parte appellata spese e onorari di TU, come liquidati in primo grado;
5. condanna parte appellata, in favore dell'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5211,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimb. forf. come per legge, nonché esborsi pari a contributo unificato marca, come documentati.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 578/2023 promossa da:
IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI SUCCESSORE NEI RAPPORTI Parte_1
OBBLIGATORI FACENTI CAPO ALLA SOCIETA' Controparte_1
C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti VARIGLIA
[...] C.F._1
RAFFAELLA e dall'avv. PELLEGRINO FABIO ( ) VIA SAN QUINTINO, 36 C.F._2
10121 TORINO, per procura speciale, allegata all'atto introduttivo, ex art. 83, 3°co., cpc parte appellante contro
Controparte_2
(C.F. , rappresentata e difesa ex lege
[...] P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA ARSENALE 21 TORINO parte appellata
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione legge 689/1981
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 9 “NEL MERITO
Accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci il Contr verbale di accertamento e contestazione della GdF 5.4.2018 e/o l'ordinanza-ingiunzione dell' n. 23637 del
3.8.2021, anche ai sensi dell'art. 6, comma 11. D.Lgs 150/2011.
IN OGNI CASO
Con vittoria di onorari, diritti e spese del primo e del secondo grado di giudizio, la cui determinazione si rimette al prudente apprezzamento di questa Corte.”
Per parte appellata:
“Nel merito, rigettarsi l'appello perché infondato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza appellata.
Condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine da un'attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Susa in data 5 aprile 2018 presso l'esercizio commerciale "Bar del panino Longo e Chiné s.a.s." di Pt_1
sito in Avigliana (TO), via Luigi Einaudi n. 2.
[...]
Nel corso dell'accesso ispettivo, i militari accertavano la presenza di due apparecchi da intrattenimento modelli "ULTIMATE 10 ROSSE" e "ULTIMATE 10 Azzurro", che venivano ritenuti idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincita in denaro ma privi dei requisiti prescritti dalla normativa di settore.
In particolare, gli apparecchi risultavano:
a) non collegati alla rete telematica dell' tramite concessionario autorizzato;
Controparte_2
b) privi del guscio protettivo della scheda di sistema;
c) sprovvisti dei necessari titoli autorizzatori e del codice identificativo rilasciati dall' CP_2
Nel corso dell'ispezione veniva inoltre rilevata la presenza di un PC con collegamenti ai portali di gioco
OL.it e TP.it. Come emerge dal verbale di operazioni compiute, i militari verificavano sul conto di gioco OL.it movimentazioni per € 35.014 di cui vincite per € 27.939, mentre TP.it risultava essere utilizzato come punto di ricarica schede.
A seguito di tale accertamento, la Guardia di Finanza redigeva verbale di contestazione nei confronti della società Longo e Chiné s.a.s., rilevando:
1) la violazione dell'art. 1, comma 648, della L. n. 190/2014 per mancato collegamento degli apparecchi alla rete telematica statale;
2) la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. d) del T.U.L.P.S per mancanza dei titoli autorizzatori.
Il verbale veniva sottoscritto dal sig. identificato quale legale rappresentante della società. Parte_1
Gli apparecchi venivano sottoposti a sequestro amministrativo. pagina 2 di 9 Contr In data 13 aprile 2018 la società inviava all' una memoria difensiva nella quale evidenziava che gli apparecchi non potevano essere ricondotti alla categoria di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) TULPS, in quanto strutturalmente privi di dispositivi di erogazione di denaro (hopper) e non predisposti per il collegamento alla rete telematica. La società chiedeva di essere sentita dall'Amministrazione e che venisse disposta una perizia sugli apparecchi sequestrati.
L'Amministrazione, all'esito dell'istruttoria, emetteva in data 3 agosto 2021 l'ordinanza ingiunzione prot.
23637 con la quale comminava alla società:
- la sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000,00 (€ 20.000 per ciascun apparecchio) per la violazione dell'art. 1, comma 648, L. 190/2014;
- la sanzione di € 2.000,00 (€ 1.000 per apparecchio) per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. d)
Parte_2
Avverso tale ordinanza-ingiunzione la società proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/1981 dinanzi al
Tribunale di Torino, deducendo due motivi:
1) la nullità del verbale di contestazione e della conseguente ordinanza-ingiunzione per violazione degli artt.
3, 6 e 14 L. 689/1981, in quanto le violazioni non erano mai state contestate né notificate al sig. Pt_1 in proprio quale persona fisica, ma unicamente alla società;
[...]
2) nel merito, l'erronea qualificazione degli apparecchi come rientranti nella categoria di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) T.U.L.P.S., trattandosi invece di dispositivi privi di meccanismi di erogazione di denaro o altri premi e non strutturalmente predisposti per il collegamento alla rete telematica.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta TU al fine di accertare la natura e le caratteristiche degli apparecchi sequestrati. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver esaminato i dispositivi, depositava una relazione articolata in due parti:
Nella prima parte, datata 20.6.2022, il TU rilevava che:
- le macchine non disponevano di guscio protettivo della scheda elettronica di gioco;
- non erano presenti la smart-card necessaria per l'attivazione dei giochi né il collegamento con la rete telematica statale;
- i giochi proposti erano del tipo "slot machine" a rulli virtuali;
- gli apparecchi non erano dotati di sistemi di erogazione diretta di denaro;
- le prove di gioco si concludevano con l'azzeramento del credito disponibile, che veniva diminuito del valore della puntata e aumentato con le vincite ottenute.
A seguito delle osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente, il TU depositava una seconda relazione datata 12.7.2022, nella quale precisava e in parte rettificava le precedenti conclusioni, chiarendo che:
pagina 3 di 9 - gli apparecchi erano privi di ogni componente hardware e/o software necessaria per ospitare la smart card o consentire il collegamento alla rete telematica;
- tale carenza non era dovuta a manomissioni o alterazioni successive, ma costituiva una caratteristica strutturale originaria dei dispositivi;
- la mancanza della smart card e del collegamento con la rete telematica erano conseguenza diretta dell'assenza delle necessarie componenti hardware.
Il TU condivideva espressamente l'osservazione del CTP di parte ricorrente secondo cui gli apparecchi non potevano essere classificati come dispositivi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) TULPS, proprio in ragione dell'impossibilità strutturale di ospitare i componenti necessari per il collegamento alla rete Contr telematica e per il controllo da parte dell .
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4290/2022, respingeva l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni, qui riportate limitatamente alle ragioni di opposizione all'ordinanza-ingiunzione riproposte nel presente grado come specifici motivi d'appello.
Quanto al primo motivo, riteneva che l'ordinanza-ingiunzione fosse stata correttamente notificata alla società quale obbligata in solido, rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione la scelta di rivolgersi direttamente al coobbligato. In particolare, il Tribunale ha affermato che "nel caso che ci occupa quindi l' ha deciso di ingiungere il pagamento alla società, comunque obbligata ai sensi dell'art. 6 L. CP_2
689/81, senza che l'espresso richiamo alla sua qualità di obbligata possa dirsi causa di nullità di un provvedimento di cui essa comunque è legittima destinataria".
Il Tribunale non si pronunciava invece sull'eccezione di nullità del verbale di contestazione per mancata contestazione delle violazioni al trasgressore persona fisica, limitandosi ad esaminare la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione sotto il profilo della sua notifica alla società.
Quanto al secondo motivo, il giudice di prime cure riteneva che gli apparecchi fossero comunque riconducibili alla categoria di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., valorizzando la prima parte della TU secondo cui "i giochi proposti sono slot machine a rulli virtuali che [...] sono tipici dei sistemi di gioco riconducibili all'art. 110 del TULPS, commi 6 A e 6 B (VLT)".
Il Tribunale riteneva inoltre che l'impossibilità di erogare direttamente vincite in denaro non escludesse tale qualificazione, essendo state rilevate movimentazioni di vincite sui portali di gioco accessibili dal PC presente nell'esercizio. In particolare, la sentenza ha evidenziato che "gli ispettori durante l'accertamento hanno rinvenuto dietro al banco del bar un P.C., sul cui desktop erano presenti due link diretti per i portali 'OL.it' e
'TP.it', dove erano state movimentate le vincite in denaro [...]. La eventuale vincita in denaro, quindi, veniva comunque accreditata ed erogata al giocatore, verosimilmente tramite l'esercizio commerciale in cui erano installati gli apparecchi sequestrati ed il PC su cui erano rilevate le vincite in denaro".
pagina 4 di 9 Tale assunto, in sé corretto, pare non tenere adeguato conto delle precisazioni rese dal TU nella seconda relazione circa l'impossibilità strutturale degli apparecchi di ospitare i componenti necessari per il Contr collegamento alla rete telematica e per il controllo dell' .
Non veniva inoltre valutata la circostanza, emergente dal verbale della Guardia di Finanza, che le movimentazioni rilevate sul portale OL.it (€ 35.014 di cui vincite € 27.939) erano riferite al normale conto gioco personale del sig. , mentre TP.it risultava essere utilizzato solo come punto di Pt_1 ricarica schede, senza alcuna prova di un collegamento funzionale con gli apparecchi sequestrati;
l'allegazione del , quanto meno, non risulta smentita tanto dagli accertamenti effettuati dalla Guardia Pt_1 di Finanza anteriormente al giudizio, né nell'ambito dell'istruttoria.
La sentenza non esaminava neppure la documentazione prodotta dalla società ricorrente, dalla quale emergeva che i due apparecchi erano stati installati nel locale solo dopo la restituzione al proprietario
( degli apparecchi da gioco regolarmente autorizzati in precedenza presenti nell'esercizio, CP_4 restituzione avvenuta a fine novembre 2017 in ottemperanza alla L.R. Piemonte 9/2016 che vietava la collocazione di apparecchi con vincita in denaro in esercizi attigui a luoghi sensibili (nel caso di specie, una scuola dell'infanzia e una chiesa).
Avverso la sentenza n. 4290/2022 del Tribunale di Torino, il sig. ha proposto appello, in Parte_1 proprio e quale successore ex art. 110 c.p.c. nei rapporti obbligatori della società (nel frattempo cancellata dal registro imprese), deducendo due motivi.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'omessa motivazione della sentenza sull'eccezione di nullità del verbale di contestazione per mancata contestazione/notificazione delle violazioni al trasgressore persona fisica.
In particolare, l'appellante evidenzia che:
- il verbale di contestazione è stato redatto unicamente nei confronti della società "Bar del Panino Longo e
Chiné s.a.s.";
- il ha apposto la propria firma solo quale legale rappresentante della società; Pt_1
- le violazioni non sono mai state contestate al sig. in proprio quale persona fisica, né Pt_1 nell'immediatezza né successivamente mediante notifica presso la sua residenza;
- il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su tale specifica eccezione, limitandosi ad esaminare la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione sotto il profilo della sua notifica alla società.
L' si è costituita contestando tale motivo e sostenendo che: Controparte_2
- il verbale di contestazione sarebbe stato emesso sia nei confronti della società che del sig. ; Pt_1
- l'identificazione del trasgressore non costituirebbe requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato in solido;
- l'Amministrazione avrebbe il potere di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al coobbligato solidale. pagina 5 di 9 Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'erronea qualificazione degli apparecchi sequestrati come rientranti nella categoria di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.
A sostegno di tale censura, l'appellante evidenzia che:
- la TU ha accertato che i dispositivi erano strutturalmente privi dei requisiti tecnici prescritti dalla normativa;
- gli apparecchi non avevano meccanismi di erogazione diretta delle vincite;
- mancavano le componenti hardware necessarie per il collegamento alla rete telematica;
Contr
- era strutturalmente impossibile ospitare la smart card per il controllo dell' ;
- le movimentazioni rilevate sui portali di gioco online erano riferite al normale conto gioco personale del sig. , senza alcun collegamento con gli apparecchi sequestrati. Pt_1
Nel presente grado, ritualmente costituitasi l'Amministrazione appellata e dichiarata inammissibile in ritu
l'istanza di sospensiva della sentenza di primo grado, sulla base di motivazione che giova riportare (“il
Giudice d'appello non ha alcun potere di intervento sull'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione, essendo riconosciuta solo al
Giudice di primo grado, in sede di opposizione, la possibilità di sospendere -nel ricorrere di individuati presupposti- il provvedimento sanzionatorio amministrativo;
la sentenza impugnata è di rigetto e non contiene statuizioni di condanna provvisoriamente eseguibili e quindi in tesi sospendibili (si ricorda che l'imputazione delle spese di TU è fatta sulla base di un provvedimento in corso di causa, espressamente richiamato, che le aveva già poste a carico dell'opponente appellante, e che nulla è stato liquidato per le spese di lite a favore della PA”), riassegnato il procedimento ad altro consigliere istruttore, in ragione del tramutamento del precedente, dopo rinvio d'ufficio, il procedimento veniva infine chiamato per la discussione all'udienza del 4.2.2025.
Parte appellante illustrava le proprie difese, comunque riportandosi a quelle agli atti;
nessuno compariva per l'appellata. Il Collegio aggiornava l'udienza ad ore 13:30 per la lettura del dispositivo, come in calce riportato.
Il primo motivo di appello, con cui si deduce la nullità del verbale di contestazione e della conseguente ordinanza-ingiunzione per asserita violazione degli artt. 3, 6 e 14 L. 689/1981, è manifestamente infondato.
Come stabilito dall'art. 43 del D. Lgs. 231/2001, sono pienamente valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se questi è imputato dell'illecito da cui dipende la sanzione amministrativa, principio questo che trova piena conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
7623/2023), secondo cui il proprietario di apparecchi irregolari risponde dell'illecito amministrativo previsto dall'articolo 110, comma 9, del TULPS, indipendentemente dalla qualifica di esercente del locale in cui tali apparecchi sono stati rinvenuti. Nel caso di specie, il verbale di contestazione è stato redatto e notificato al sig. nella sua duplice veste di trasgressore e legale rappresentante della società, come Pt_1 emerge dalla sezione "trasgressore-coobbligato" del verbale stesso, circostanza questa che soddisfa pienamente i requisiti di validità della notificazione, come più volte affermato dalla Suprema Corte nella sua pagina 6 di 9 costante giurisprudenza, secondo cui quando il trasgressore persona fisica coincide con il rappresentante legale, la contestazione può essere validamente effettuata con un'unica notifica, purché il destinatario venga considerato nella sua duplice veste (Cass. n. 28147/2019).
Nel caso di specie, è pacifico che gli apparecchi non conformi erano installati nell'esercizio commerciale di cui il sig. era socio accomandatario e legale rappresentante, lo stesso definiva il bar come "il Pt_1 Pt_1 suo" locale ed era lui ad avere la disponibilità delle chiavi delle apparecchiature, elementi questi che confermano la piena consapevolezza e responsabilità del soggetto nella gestione degli apparecchi contestati.
Il secondo motivo di appello è invece fondato. L'art. 110, comma 6, lett. a) qualifica come Parte_2 apparecchi idonei per il gioco lecito esclusivamente quelli che presentano specifiche caratteristiche Contr strutturali, tra cui attestato di conformità rilasciato dall' , collegamento obbligatorio alla rete telematica, attivazione mediante moneta metallica o strumenti di pagamento elettronico e distribuzione diretta di vincite in denaro erogate dalla macchina, requisiti questi che nel caso di specie sono stati accertati come strutturalmente assenti dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Nel caso di specie, la TU ha inequivocabilmente accertato che gli apparecchi sequestrati non avevano sistemi di erogazione diretta di denaro, erano strutturalmente privi dei componenti hardware necessari per il collegamento alla rete telematica e non potevano ospitare la smart card di controllo ADM, carenze queste che non derivavano da manomissioni o alterazioni successive, ma costituivano caratteristiche originarie dei dispositivi, come chiarito nella seconda relazione peritale. Tale circostanza assume particolare rilevanza alla luce della giurisprudenza della Cassazione penale (sent. n. 34268/2024), secondo cui l'eventuale gestione di apparecchi non autorizzati in connessione con piattaforme di gioco online può integrare diverse ipotesi di reato, ferma restando l'impossibilità di applicare le sanzioni amministrative previste per gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 TULPS in assenza dei requisiti strutturali richiesti dalla norma.
Costituisce assunto del tutto pacifico in subjecta materia (Cons. Stato Sez. VI, Sent. 27/02/2023, n. 1956) che il principio di legalità in materia sanzionatoria, immanente allo Stato di diritto, trovando peraltro espressa base nell'art. 1, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, conduce ad affermare che le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano per tipicità e determinatezza, sicché resta esclusa l'integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l'applicazione a ipotesi ivi non contemplate, principio questo che nel caso di specie impedisce di applicare le sanzioni previste per gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. a dispositivi strutturalmente privi dei requisiti richiesti dalla norma.
Nel caso di specie, di contro, è emerso che gli apparecchi in questione, sulla base di quanto accertato dagli stessi operanti, non avevano i requisiti strutturali espressamente previsti dalla norma ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste all'art. 110 comma 6 TULPS, queste ultime, dunque, essendo state irrogate sul presupposto della mera potenzialità di utilizzo per il gioco con vincite in denaro attraverso modalità pagina 7 di 9 alternative;
mera potenzialità che esula dal perimetro – necessariamente tipico – della fattispecie sanzionatoria e, peraltro, nei limiti degli accertamenti effettuati, puramente postulata ex ipothesi, dal momento che né la Guardia di Finanza nel verbale di accertamento, né l'istruttoria tecnica svolta in primo grado hanno mai accertato (né si sono occupate concretamente di accertare) che le movimentazioni di giocate in denaro sulla piattaforma OL.it presente nel pc fossero in alcun modo riconducibili all'uso degli apparecchi in questione.
La sentenza impugnata, ferma la delibazione – pienamente condivisibile – dell'illiceità della tenuta degli apparecchi de quibus, ha però errato nel confermare sanzioni a loro volta fondate su un'erronea qualificazione giuridica degli apparecchi, valorizzando elementi (presenza di portali online) che non sono stati oggetto di specifica contestazione, non sono supportati da prove di effettivo collegamento con i dispositivi e configurerebbero comunque una violazione diversa da quella sanzionata. In conclusione, pur potendo il fatto accertato configurare diverse ipotesi di illecito (amministrativo o penale), esso non integra la fattispecie tipica oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, che richiede necessariamente la presenza di apparecchi strutturalmente predisposti per l'erogazione diretta di vincite in denaro secondo le modalità previste dall'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S.
Il secondo motivo di appello deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Alla soccombenza dell'appellata segue la condanna alla rifusione di (i) spese e competenze di TU, da porsi definitivamente a carico di tale parte processuale;
(ii) spese di lite del primo grado di giudizio, da liquidarsi con riguardo al compenso professionale, secondo il pertinente scaglione di valore, parametrato sull'entità della sanzione, a valore medio con riguardo alle prime tre fasi e minimo per la fase decisoria, stante la sua oralità e l'assenza, in ragione del rito, di scritti conclusionali, oltre rimb. for. 15%, cpa ed iva di legge, esborsi come documentati;
(iii) spese di lite del presente grado, fermo lo scaglione, a valore medio delle prime due fasi, minimo di quella decisoria (per la stessa ragione) e nulla per la fase istruttoria, siccome in concreto non esperita, oltre rimb. for. 15%, cpa ed iva di legge, esborsi come documentati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale successore de rapporti obbligatori facenti capo alla Parte_1 società estinta contro Controparte_1 [...]
Controparte_2
con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in data 16.1.2023, avverso
[...] la sent. n. 4290/2022, depositata in data 3.11.2022 dal Tribunale di Torino, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata,
2. annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
pagina 8 di 9 3. condanna parte appellata, in favore dell'appellante, alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 6164,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimb. forf. come per legge, nonché esborsi pari a contributo unificato marca, come documentati;
4. pone definitivamente a carico di parte appellata spese e onorari di TU, come liquidati in primo grado;
5. condanna parte appellata, in favore dell'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5211,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimb. forf. come per legge, nonché esborsi pari a contributo unificato marca, come documentati.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dott.ssa Gabriella Ratti
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