Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/04/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1105/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1105/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(cf: ), nata a Praia a [...] il Parte_1 C.F._1
12.10.1985, residente in [...], e rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosa PASSERELLA del Foro di Paola (c.f. ), che dichiara di voler C.F._2 ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec o al numero di fax 0985/806669 e presso il Email_1 cui studio legale sito in RA alla Via Rosaneto, n. 28 la parte ha eletto domicilio,
e
(cf: ), nato a Praia a [...] l'[...], residente in [...]C.F._3
Piazza Pio XII, n. 51, 87028 RA (Cs) e rappresentato e difeso dall'avv. Rosa PIGNATARO del Foro di Paola (c.f. ), che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._4 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec o al numero di fax 0985/270410 e presso il cui studio legale sito in Email_2
Scalea (Cs) al Viale Europa n. 2 la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1
c.p.c. depositato il 7.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione dei beni, in RA (CS) in data
13.10.2007 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune all'atto n. 14 parte II serie A anno 2007, rilevando che dalla loro unione sono nati in Lagonegro (Pz) tre figli ancora minorenni e precisamente: nata in data [...], nato in data [...] e Per_1 Per_2 nata in data [...]. Per_3
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di essere stati sempre, durante la vita matrimoniale, dediti al lavoro e alla famiglia, godendo di un normale tenore di vita rispetto al luogo in cui vivono;
- di possedere entrambi un'autovettura e di essere economicamente autosufficienti;
- che negli anni, a causa di divergenze caratteriali e abitudini di vita, il loro rapporto era andato via via deteriorandosi e, nonostante i diversi tentativi di ripristinare una serena relazione affettiva, erano addivenuti alla decisione di separarsi per intollerabilità della convivenza e il venir meno dell'affectio coniugalis;
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, avevano congiuntamente adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con decreto del 16.06.2022;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra essi contratto.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 6 marzo 2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 16.06.2022 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1 che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti hanno, altresì, congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo: I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI CON L'OBBLIGO DEL RECIPROCO RISPETTO.
1. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE Le parti convengono che la moglie resti a vivere con i figli nella casa coniugale, di sua proprietà, sita in RA (Cs) Piazza Pio XII, n. 52. Il marito, di comune accordo con la moglie, se n'è già allontanato ed attualmente vive in Santa Maria del Cedro (Cs) Via Seneca, n. 4.
2. AFFIDAMENTO E GENITORE COLLOCATARIO I genitori chiedono sia disposto l'affido condiviso dei figli, attualmente tutti minorenni, che vivranno prevalentemente con la madre presso la casa coniugale. I coniugi sono consapevoli dell'importanza di tutelare il diritto alla bigenitorialità dei figli, cioè a coltivare un rapporto sereno e stabile con entrambi i genitori, che devono prendersi cura di loro assicurandogli educazione ed istruzione come per legge, evitando la denigrazione dell'altro innanzi alla prole e operando scelte che mirino sempre a tutelare il rapporto dei figli sia con l'uno che con l'altro genitore. Entrambi i genitori esercitano in egual modo la piena responsabilità genitoriale sulla prole, quindi tutte le decisioni dovranno essere prese nel loro esclusivo e superiore interesse, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione.
In particolare, le parti convengono che le decisioni di ordinaria amministrazione possano essere prese dai genitori anche disgiuntamente quando i figli si trovino rispettivamente con l'uno o con l'altro. Tutte le decisioni di straordinaria amministrazione, invece, devono essere prese di comune accordo tra i genitori.
È opportuno sottolineare che le decisioni di straordinaria amministrazione per la prole, a differenza delle scelte ordinarie, sono rappresentate da quelle decisioni che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso della prole. Esse, quindi, riguardano tutte le decisioni destinate ad incidere profondamente sulla vita e la formazione dei figli. È questa la ragione per cui sono rimesse ad un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Si pensi, ad esempio, alla scelta tra una scuola privata ed una pubblica, alla scelta di aderire o meno ad una religione o, ancora, alla scelta di curare un figlio con la medicina tradizionale oppure con l'omeopatia. È chiaro, quindi, che tutte le scelte che abbiano la capacità e la forza di incidere su aspetti fondamentali della vita dei figli debbano essere oggetto di previa concertazione e assunte di comune accordo tra i genitori.
3. FREQUENTAZIONE CON IL GENITORE NON COLLOCATARIO Nelle more, dalla separazione ad oggi, il sig. ha avuto un'altra figlia da una nuova CP_1 relazione e vive a Santa Maria del Cedro (Cs). Inoltre, ha trovato lavoro in Svizzera, rapporto lavorativo la cui durata è prevista fino al 2025. Pertanto, in accordo con la sig.ra Parte_1 incontra i figli ogni volta che rientra dalla Svizzera. All'uopo, quindi, le parti concordano nel prevedere che il padre trascorra il proprio tempo con la prole durante i periodi di permanenza in Italia anche tutti i giorni ogni volta che rientra dalla Svizzera, periodi solitamente di 7 – 10 giorni per 4 – 5 volte all'anno. I figli avuti in costanza di matrimonio con la sig.ra Parte_1 incontrano regolarmente la nuova sorellina anche in assenza del padre. Considerata tale nuova circostanza, i genitori confermano il piano genitoriale di cui al ricorso di separazione, derogando allo stesso fino a chè il padre lavorerà lontano da casa. Fino a quel momento, quindi, il piano genitoriale concordemente stabilito dalle parti, prevede che il sig. CP_1 incontri i figli ogni volta che rientrerà in Calabria. All'uopo, il sig. che gode di un CP_1 periodo di ferie di circa 40 giorni all'anno, ha già chiesto e ottenuto di poter suddividere tale periodo in 4 – 5 periodi da 7 – 10 giorni ciascuno, salvo ulteriori motivi che possano consentirgli di rientrare in Italia, in modo da incontrare la prole più spesso durante l'anno. In questo modo, il padre potrà incontrare i figli tutti i giorni ogni qualvolta rientrerà in Calabria, come sta avvenendo sin da quando ha iniziato a lavorare all'estero, ed anche in maniera continuativa, quindi con pernottamenti inclusi, il tutto da concordarsi preventivamente con la madre dei bambini, sig.ra Parte_1
In ogni caso, quando il sig. terminerà la propria attività lavorativa lontano da casa o, CP_1 comunque, laddove l'attuale rapporto di lavoro venisse meno prima della scadenza prevista per il 2025 e il sig. dovesse rientrare in Calabria prima del previsto, i coniugi concordano di CP_1 stabilire il seguente piano genitoriale:
- i genitori convengono che i figli restino con il padre a fine settimana alterni, dal sabato nel primo pomeriggio e sino alla domenica sera dopo cena, pernottamento del sabato incluso.
Si conviene, inoltre, che il padre incontri i figli almeno una volta a settimana nei giorni infrasettimanali, con possibilità di incontrarli due (2) volte durante la settimana quando nel weekend successivo i figli restano con la madre e con possibilità di pernottamento infrasettimanale quando il giorno successivo i figli non devono andare a scuola. Il tutto da concordarsi previamente con la madre e tenendo sempre conto degli impegni dei figli e dei genitori. Si precisa che, ovviamente, i figli possono incontrare il padre anche singolarmente quando sono liberi da impegni ed in giorni diversi, anche in base ai propri stati d'animo e alla propria volontà, previo accordo dei genitori. Per quanto concerne la previsione di un periodo di permanenza continuativa con il genitore non collocatario, l'organizzazione degli incontri durante i periodi festivi ed eventuali trasferte in Italia o all'estero, i genitori convengono quanto segue.
➢ PERIODI DI PERMANENZA CONTINUATIVA CON IL PADRE I genitori ritengono opportuno stabilire che, durante l'anno, i figli trascorrano periodi di permanenza continuativa con il padre. In particolare, quindi, stabiliscono che i figli restino con il padre per almeno 7 (sette) giorni consecutivi nel mese di settembre, prima dell'inizio della scuola ed altri 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie. In entrambi i casi, le date verranno stabilite preventivamente su accordo dei genitori, tenendo conto di eventuali impegni propri o dei ragazzi.
➢ FESTIVITÀ NATALIZIE Per le festività natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno di San Silvestro con la madre e il giorno di Capodanno con il padre, sempre salvo diversi accordi tra i genitori.
➢ FESTIVITÀ PASQUALI In ordine alle festività pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni la Domenica di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo (“Pasquetta”) con il padre, salvo diversi accordi.
➢ TRASFERTE CON I FIGLI Ciascun genitore può organizzare trasferte e gite fuoriporta con i figli e nel loro interesse, comunicandolo prontamente all'altro. Quando i figli si allontanano dai luoghi abitualmente frequentati, infatti, i genitori sono tenuti ad informarsi vicendevolmente in maniera tempestiva, così da sapere sempre dove si trovino i figli. Invece, nei casi in cui un genitore intenda organizzare un viaggio all'estero con i figli, questi dovrà preventivamente informare l'altro genitore, che potrà o meno prestare il proprio consenso e l'eventuale diniego andrà debitamente motivato per iscritto.
5) MANTENIMENTO DELLA PROLE
I ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, sono pienamente consapevoli che ciascuno debba contribuire al mantenimento dei figli in base alle proprie sostanze e sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica.
➢ MANTENIMENTO ORDINARIO Ciascun genitore affronta le spese necessarie per il figlio quando questi è con sé. Atteso, però, che i figli vivranno prevalentemente con la madre, si conviene che il padre contribuisca alle maggiori spese ordinarie affrontate dal genitore collocatario attraverso la corresponsione di un assegno periodico per il mantenimento dei figli. L'assegno di mantenimento rappresenta, infatti, il contributo forfettario corrisposto dal genitore non collocatario per le spese ordinarie affrontate dal genitore collocatario per la prole. È bene precisare che le SPESE ORDINARIE per la prole sono rappresentate da tutte quelle voci di spesa che soddisfano esigenze quotidiane della vita dei figli e, in ogni caso, quelle che rispettano il requisito temporale della periodicità, il requisito quantitativo della non gravosità e il requisito funzionale della utilità e/o necessarietà. Pertanto, alla luce delle Linee
Guida elaborate dalla giurisprudenza e approvate dal Tribunale di Paola con prot. n.
2130/2107, si considerano spese ordinarie, a titolo esemplificativo: le visite mediche di routine e medicinali da banco, il vitto (inclusa l'eventuale mensa scolastica, sostitutiva del pranzo), le spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio -superiore, la tessera dell'autobus, il materiale scolastico di cancelleria, i trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), la ricarica del cellulare, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento, le rette per istituti scolastici privati e baby sitter purché già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile. Orbene, i genitori stabiliscono che l'assegno mensile che il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento dei figli ammonta ad
Euro 600,00 complessivi, da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, con rivalutazione ISTAT. Il versamento avverrà a mezzo bonifico ma, qualora avvenisse in contanti, la sig.ra si obbliga a rilasciare ricevuta datata e firmata.Inoltre, alla Parte_1 luce della nuova misura a sostegno delle famiglie rappresentata dal cosiddetto “Assegno Unico e Universale per i Figli a Carico”, erogato dall' a chi esercita la responsabilità CP_2 genitoriale sui figli e il cui ammontare differisce in base all'ISEE del nucleo familiare del minore, si precisa che il sig. ha rinunciato alla percezione del 50% dell'importo CP_1 dell'assegno. L'assegno unico per i figli viene quindi integralmente percepito dalla sig.ra al 100%. Infine, per completezza e prima di passare alla suddivisione delle spese Parte_1 straordinarie, si precisa che l'assegno di mantenimento rappresenta la rata annuale di un contributo forfettario calcolato su base annuale e che per le spese ordinarie non è prevista rendicontazione, a differenza di tutte le spese straordinarie.
➢ SPESE STRAORDINARIE In ordine alle spese straordinarie, nell'aderire a quanto stabilito dalle Linee Guida prot. 2130/2017 approvate dall'Ill.mo Tribunale di Paola, i genitori sono d'accordo nel suddividerle tra di loro al 50%. Al fine di rendere più agevole il riconoscimento delle singole voci di spesa, che negli anni i genitori si troveranno ad affrontare, si ritiene utile riportare la suddivisione delle spese straordinarie così come prevista dalle Linee Guida prot. 2130/2017. Le spese straordinarie si suddividono in spese che non necessitano del preventivo consenso dei genitori prima di essere sostenute e spese che invece necessitano di preventivo accordo per dare diritto al rimborso al genitore che abbia eventualmente anticipato la spesa. Stando a quanto stabilito dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Paola, prot. n. 2130/2017, le spese che NON
RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori e che sono suscettibili di rimborsabilità in base alla loro obiettiva necessità, cosiddette “Spese Extra” sono (a titolo esemplificativo) le seguenti:
a) Spese sanitarie: di norma sono tutte quelle spese connotate dai caratteri della necessarietà
o urgenza, come i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo: impianti di ausilio sanitario, spese oculistiche compresi gli occhiali da vista e le lenti a contatto, spese ortopediche e acustiche).
Tutte le altre spese mediche in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori. b) Spese scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse e/o assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia).
c) Spese extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Le spese che RICHIEDONO il necessario e preventivo accordo, espresso o tacito, tra i genitori, cosiddette Spese “Extra Assegno”, sono (a titolo esemplificativo): a) Spese sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private che non abbiano il carattere dell'urgenza e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici.
b) Spese scolastiche: lezioni private (cosiddette ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria, per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazione, master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private.
c) Spese extrascolastiche: baby sitter, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages), attività ludico- ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione, cresima, matrimonio. In questi casi, cioè in ordine alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo nel termine di 10 giorni, ovvero nel termine all'uopo fissato, in difetto, il silenzio verrà inteso come assenso alla richiesta. In difetto di accordo o di espresso rifiuto al rimborso, sarà possibile ricorrere ad una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio (sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico-patrimoniale dei genitori) o alla necessità e congruità rispetto alla entità e sostenibilità della spesa in ordine alle spese straordinarie appena elencate tra quelle che necessitano di previa concertazione tra i genitori.
I genitori sostengono contestualmente, pro quota, le spese straordinarie. Laddove ciò non potesse avvenire, però, il genitore che ha sostenuto interamente la spesa straordinaria comunicherà all'altro il suo importo, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa fornendo idonea documentazione e l'altro provvederà a rimborsare il genitore anticipatario entro 30 giorni.
6. RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Prima di lasciare la casa coniugale, nella prima settimana del mese di novembre 2021, in accordo con la moglie, il marito ha corrisposto alla moglie l'importo di Euro 600,00 per il mantenimento dei figli per il mese di novembre ed altri 600,00 per il mese di dicembre. Il sig. ha inoltre CP_1 lasciato nella piena disponibilità della moglie la somma di Euro 3.000,00, affinché potesse essere dalla stessa utilizzata per il mantenimento della prole sino a tutto il mese di maggio 2022.
In ordine ad eventuali tasse e/o tributi comunali rimasti insoluti alla data della separazione e riguardanti la casa coniugale, il marito si impegna a manlevare la moglie dal relativo pagamento. Nell'anno 2020, in accordo con la moglie il sig. ha acquistato un frigo gasatore per uso CP_1 domestico che consente di filtrare ed erogare acqua potabile, anche fredda e gasata, ed una macchina elettrica per il caffè (marca “Lavazza”), per un importo complessivo di Euro 3.200,00, da pagarsi in n. 36 rate da 88,88 Euro al mese. Sino ad ora tutte le rate sono state puntualmente pagate dal sig. Sul punto, i coniugi convengono che questi strumenti restino nella CP_1 disponibilità della moglie, la quale si impegna a pagare le rimanenti rate. Il sig. ha già CP_1 ritirato beni ed oggetti personali dall'abitazione coniugale.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1105/2024 così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, da e in RA (CS) in Parte_1 CP_1 data 13.10.2007 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al n.
14 parte II serie A anno 2007;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di RA (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo