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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10918 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41713/2024 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Gianluca Magnani, domiciliato presso la Parte_1 Cancelleria di questo Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica – con Controparte_1 il funzionario delegato, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 15.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari Parte_1 data), poi notificato, formulando le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'intervenuta violazione di legge e delle disposizioni regolamentari di settore, da parte dell' di Via Niobe a Controparte_2 Roma e del suo Comitato di valutazione, rispetto alla valutazione dell'anno di formazione e prova della ricorrente (a.s. 2023/2024), a mente del combinato Parte_1 disposto degli artt. 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dell'intero DM 226/2022, del decreto legge n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023) e del decreto ministeriale MIM n. 119/2023; 2. in ogni caso, accertare la violazione di legge e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della Dirigente scolastica dell' Controparte_2 di Roma rispetto alla valutazione dell'anno di formazione e prova della
[...] ricorrente (a.s. 2023/2024), a mente degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché del combinato disposto degli artt. 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del DM 226/2022, del decreto legge n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023) e del decreto ministeriale MIM n. 119/2023; 3. per l'effetto:
- annullare e/o dichiarare nullo e/o disapplicare il provvedimento (di estremi ignoti) di mancato superamento periodo di formazione e prova nell'a.s. 2023/2024;
- annullare e/o dichiarare nullo e/o disapplicare il provvedimento (di estremi ignoti) di estromissione/decadenza della ricorrente dalla procedura straordinaria di reclutamento docenti sostegno di cui al decreto legge n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), come disciplinata dal decreto ministeriale MIM n. 119/2023;
- anche in via risarcitoria del danno professionale arrecato alla ricorrente, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa alla ripetizione, presso altro Parte_1 istituto scolastico di Roma, dell'anno di formazione e prova nella classe di concorso (ADEE) nell'ambito della suddetta procedura straordinaria di reclutamento a tempo determinato finalizzata all'immissione in ruolo;
- disporre per l'accantonamento di un posto nella suddetta classe concorsuale nelle more del relativo iter;
IN SUBORDINE, accertare e dichiarare il mancato superamento dell'anno di prova da parte di nell'a.s. 2023/2024 e la derivata nullità della prova Parte_1 relativa alla lezione simulata svolta lo scorso 14 giugno 2024, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente, ai sensi della richiamata normativa di legge e e regolamentare, allo svolgimento del suo secondo ed ultimo anno di prova nel corrente a.s. 2024/2025 o in quelli ad esso successivi, compatibilmente con i tempi di definizione del presente contenzioso. Con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio, da distrarsi.”. Il , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso Controparte_1 per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso deve trovare accoglimento. contesta il provvedimento con il quale è stata estromessa dalla Parte_1 procedura straordinaria per il reclutamento dei docenti di sostegno, di cui al D. L. n. 44/2023, in ragione dell'esito negativo del relativo servizio formativo nell'a,s, 2023-2024. L'art 6, D. M. n. 119/2023, di attuazione della procedura di reclutamento del personale ex D. L. n. 44/2023, dispone:
“1. I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 5, commi da 5 a 12 del decreto-legge svolgono il percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. Superate con valutazione positiva le procedure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Ai fini di cui al presente decreto, il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al presente decreto, nella medesima istituzione scolastica. La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.”. Tale disposizione prevede dunque tre possibili esiti per il percorso annuale di formazione in servizio: a) assunzione a tempo indeterminato in caso di valutazioni positive del percorso annuale di prova in servizio e della lezione simulata;
b) ripetizione dell'anno di prova in caso di valutazione negativa del percorso annuale;
c) decadenza dalla procedura e preclusione dell'immissione in ruolo, in caso di giudizio negativo della lezione simulata. Nello specifico si legge il decreto della dirigente (depositato da entrambe le CP_3 parti), la “non conferma in ruolo”, sulla base del “giudizio sfavorevole motivato sul periodo di formazione prova…per le seguenti motivazioni:” l'accertamento della mancata traduzione in competenze didattiche e pratiche delle conoscenze teoriche e metodologiche del docente in anno di prova. Fatti e situazioni in contrasto con il corretto esercizio delle conoscenze e competenze culturali, disciplinari, didattiche, metodologiche, nonché di quelle relazionali ed organizzative. Risulta scarso possesso e esercizio delle conoscenze e competenze finalizzate ad una didattica inclusiva, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno;
non determina collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, mancando di realizzare interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione della capacità e delle potenzialità possedute dagli alunni.”. Trattasi di motivazione generica, considerato che le argomentazioni sopra riportate non evidenziano i relativi elementi di fatto (cioè quali siano i ”fatti e le situazioni in contrasto con il corretto esercizio delle conoscenze e competenze”, quali siano le conoscenze necessarie ai fini di una “didattica inclusiva” ed asseritamente mancanti nella ricorrente, in cosa sia consistita la mancanza di collaborazione con gli altri docenti e quali interventi avrebbe dovuto realizzare la nel relazionarsi con gli alunni al fine di valorizzare Parte_1
“pienamente” le capacità dei medesimi (tali aspetti di genericità sono presenti altresì nella
“relazione anno di prova del docente”, redatta dalla stessa indicata nel decreto CP_3 stesso ed allegata da entrambe le parti). Inoltre il decreto in esame richiama la “valutazione negativa” del Comitato di valutazione del 14.6.2024, mentre risulta dal “verbale di valutazione del periodo di prova” (depositato da parte ricorrente) che Il Comitato stesso ha valutato positivamente l'anno di servizio e prova. Con riguardo al decreto impugnato si rileva altresì, in particolare, che non è ivi esplicitata la ragione per la quale, a fronte delle positive valutazioni riportate nella relazione della stessa nella “relazione anno di prova docente” (con riguardo alle competenze CP_3 relative all'insegnamento, alla “partecipazione scolastica” ed alla formazione professionale), si sia data prevalenza agli aspetti negativi (altresì, come detto, genericamente riportati). La contraddittorietà e genericità della motivazione si risolve nella carenza di tale indefettibile elemento dell'atto amministrativo (v. Cass., sez. 2, ord. n. 26051 del 4.10.2024), che pertanto in questa sede va disapplicato. In ogni caso le argomentazioni inconferenti presenti nella memoria di costituzione del resistente (come evidenziato da parte ricorrente a verbale del 2.4.2025) ed il CP_1 successivo comportamento processuale dello stesso resistente, mai comparso nel corso del procedimento, arrecano pieno suffragio alla domanda formulata in via principale, che deve trovare dunque accoglimento.
3. Non si è dato corso alla richiesta, altresì formulata nel ricorso, di autorizzazione alla notifica (ex art 151 c.p.c.) ai controinteressati, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 102 c.p.c.. Infatti il litisconsorzio necessario sussiste allorché si deduca in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo, unico ed inscindibile, che postula una decisione unitaria nei confronti dei soggetti di riferimento sicché, diversamente, la sentenza sarebbe “inutiliter data” nei confronti della parte istante (ciò che non ricorre nello specifico). D'altro canto rientra nei poteri organizzativi propri del , Controparte_1 l'individuazione della sede di destinazione della ricorrente, per svolgere il servizio formativo, nell'ambito dell'ampia scelta a sua disposizione (una qualsiasi scuola di Roma, diversa dall'Istituto “ come altresì opportunamente richiesto dalla ricorrente). CP_2 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad
€ 26.000,00 escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta, aumentate ex art. 4, co. 1 bis, D. M. n. 55/2014), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
.
PQM
Dichiara il diritto di a ripetere, presso un Istituto Scolastico di Roma Parte_1 diverso dall' l'anno di formazione e prova nella classe Controparte_2 di concorso (ADEE) nell'ambito della procedura straordinaria di reclutamento a tempo determinato finalizzata all'immissione in ruolo;
condanna il al pagamento delle spese processuali di parte Controparte_1 ricorrente, liquidate complessivamente in € 2.200,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 29.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41713/2024 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Gianluca Magnani, domiciliato presso la Parte_1 Cancelleria di questo Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica – con Controparte_1 il funzionario delegato, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 15.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari Parte_1 data), poi notificato, formulando le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'intervenuta violazione di legge e delle disposizioni regolamentari di settore, da parte dell' di Via Niobe a Controparte_2 Roma e del suo Comitato di valutazione, rispetto alla valutazione dell'anno di formazione e prova della ricorrente (a.s. 2023/2024), a mente del combinato Parte_1 disposto degli artt. 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dell'intero DM 226/2022, del decreto legge n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023) e del decreto ministeriale MIM n. 119/2023; 2. in ogni caso, accertare la violazione di legge e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della Dirigente scolastica dell' Controparte_2 di Roma rispetto alla valutazione dell'anno di formazione e prova della
[...] ricorrente (a.s. 2023/2024), a mente degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché del combinato disposto degli artt. 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del DM 226/2022, del decreto legge n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023) e del decreto ministeriale MIM n. 119/2023; 3. per l'effetto:
- annullare e/o dichiarare nullo e/o disapplicare il provvedimento (di estremi ignoti) di mancato superamento periodo di formazione e prova nell'a.s. 2023/2024;
- annullare e/o dichiarare nullo e/o disapplicare il provvedimento (di estremi ignoti) di estromissione/decadenza della ricorrente dalla procedura straordinaria di reclutamento docenti sostegno di cui al decreto legge n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), come disciplinata dal decreto ministeriale MIM n. 119/2023;
- anche in via risarcitoria del danno professionale arrecato alla ricorrente, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa alla ripetizione, presso altro Parte_1 istituto scolastico di Roma, dell'anno di formazione e prova nella classe di concorso (ADEE) nell'ambito della suddetta procedura straordinaria di reclutamento a tempo determinato finalizzata all'immissione in ruolo;
- disporre per l'accantonamento di un posto nella suddetta classe concorsuale nelle more del relativo iter;
IN SUBORDINE, accertare e dichiarare il mancato superamento dell'anno di prova da parte di nell'a.s. 2023/2024 e la derivata nullità della prova Parte_1 relativa alla lezione simulata svolta lo scorso 14 giugno 2024, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente, ai sensi della richiamata normativa di legge e e regolamentare, allo svolgimento del suo secondo ed ultimo anno di prova nel corrente a.s. 2024/2025 o in quelli ad esso successivi, compatibilmente con i tempi di definizione del presente contenzioso. Con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio, da distrarsi.”. Il , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso Controparte_1 per il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso deve trovare accoglimento. contesta il provvedimento con il quale è stata estromessa dalla Parte_1 procedura straordinaria per il reclutamento dei docenti di sostegno, di cui al D. L. n. 44/2023, in ragione dell'esito negativo del relativo servizio formativo nell'a,s, 2023-2024. L'art 6, D. M. n. 119/2023, di attuazione della procedura di reclutamento del personale ex D. L. n. 44/2023, dispone:
“1. I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 5, commi da 5 a 12 del decreto-legge svolgono il percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. Superate con valutazione positiva le procedure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Ai fini di cui al presente decreto, il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al presente decreto, nella medesima istituzione scolastica. La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.”. Tale disposizione prevede dunque tre possibili esiti per il percorso annuale di formazione in servizio: a) assunzione a tempo indeterminato in caso di valutazioni positive del percorso annuale di prova in servizio e della lezione simulata;
b) ripetizione dell'anno di prova in caso di valutazione negativa del percorso annuale;
c) decadenza dalla procedura e preclusione dell'immissione in ruolo, in caso di giudizio negativo della lezione simulata. Nello specifico si legge il decreto della dirigente (depositato da entrambe le CP_3 parti), la “non conferma in ruolo”, sulla base del “giudizio sfavorevole motivato sul periodo di formazione prova…per le seguenti motivazioni:” l'accertamento della mancata traduzione in competenze didattiche e pratiche delle conoscenze teoriche e metodologiche del docente in anno di prova. Fatti e situazioni in contrasto con il corretto esercizio delle conoscenze e competenze culturali, disciplinari, didattiche, metodologiche, nonché di quelle relazionali ed organizzative. Risulta scarso possesso e esercizio delle conoscenze e competenze finalizzate ad una didattica inclusiva, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno;
non determina collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, mancando di realizzare interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione della capacità e delle potenzialità possedute dagli alunni.”. Trattasi di motivazione generica, considerato che le argomentazioni sopra riportate non evidenziano i relativi elementi di fatto (cioè quali siano i ”fatti e le situazioni in contrasto con il corretto esercizio delle conoscenze e competenze”, quali siano le conoscenze necessarie ai fini di una “didattica inclusiva” ed asseritamente mancanti nella ricorrente, in cosa sia consistita la mancanza di collaborazione con gli altri docenti e quali interventi avrebbe dovuto realizzare la nel relazionarsi con gli alunni al fine di valorizzare Parte_1
“pienamente” le capacità dei medesimi (tali aspetti di genericità sono presenti altresì nella
“relazione anno di prova del docente”, redatta dalla stessa indicata nel decreto CP_3 stesso ed allegata da entrambe le parti). Inoltre il decreto in esame richiama la “valutazione negativa” del Comitato di valutazione del 14.6.2024, mentre risulta dal “verbale di valutazione del periodo di prova” (depositato da parte ricorrente) che Il Comitato stesso ha valutato positivamente l'anno di servizio e prova. Con riguardo al decreto impugnato si rileva altresì, in particolare, che non è ivi esplicitata la ragione per la quale, a fronte delle positive valutazioni riportate nella relazione della stessa nella “relazione anno di prova docente” (con riguardo alle competenze CP_3 relative all'insegnamento, alla “partecipazione scolastica” ed alla formazione professionale), si sia data prevalenza agli aspetti negativi (altresì, come detto, genericamente riportati). La contraddittorietà e genericità della motivazione si risolve nella carenza di tale indefettibile elemento dell'atto amministrativo (v. Cass., sez. 2, ord. n. 26051 del 4.10.2024), che pertanto in questa sede va disapplicato. In ogni caso le argomentazioni inconferenti presenti nella memoria di costituzione del resistente (come evidenziato da parte ricorrente a verbale del 2.4.2025) ed il CP_1 successivo comportamento processuale dello stesso resistente, mai comparso nel corso del procedimento, arrecano pieno suffragio alla domanda formulata in via principale, che deve trovare dunque accoglimento.
3. Non si è dato corso alla richiesta, altresì formulata nel ricorso, di autorizzazione alla notifica (ex art 151 c.p.c.) ai controinteressati, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 102 c.p.c.. Infatti il litisconsorzio necessario sussiste allorché si deduca in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo, unico ed inscindibile, che postula una decisione unitaria nei confronti dei soggetti di riferimento sicché, diversamente, la sentenza sarebbe “inutiliter data” nei confronti della parte istante (ciò che non ricorre nello specifico). D'altro canto rientra nei poteri organizzativi propri del , Controparte_1 l'individuazione della sede di destinazione della ricorrente, per svolgere il servizio formativo, nell'ambito dell'ampia scelta a sua disposizione (una qualsiasi scuola di Roma, diversa dall'Istituto “ come altresì opportunamente richiesto dalla ricorrente). CP_2 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad
€ 26.000,00 escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta, aumentate ex art. 4, co. 1 bis, D. M. n. 55/2014), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
.
PQM
Dichiara il diritto di a ripetere, presso un Istituto Scolastico di Roma Parte_1 diverso dall' l'anno di formazione e prova nella classe Controparte_2 di concorso (ADEE) nell'ambito della procedura straordinaria di reclutamento a tempo determinato finalizzata all'immissione in ruolo;
condanna il al pagamento delle spese processuali di parte Controparte_1 ricorrente, liquidate complessivamente in € 2.200,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 29.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia