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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
dott. Francesco Filocamo Presidente
dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 14.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 786/2024 vertente
TRA
AVV in proprio ex art 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in Vasto, in Via Michetti n. 23
APPELLANTE
E con sede in Vasto, Corso Mazzini Controparte_1
n. 252, in persona dell'amministratore pro tempore e legale rappresentante CP_2
[...
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n288/24 del Tribunale di Vasto pubblicata l'11/9/2024
CONCLUSIONI Per parte appellante: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza nella parte relativa al capo sub n.3 di parte dispositiva, e relativa parte motiva:
1.dichiarare dovuti gli onorari di primo grado in favore della parte vittoriosa, ed a carico della parte soccombente, oltre a quelli liquidati e relativi alla fase di studio ed introduttiva, anche relativamente alle fasi processuali della trattazione, in misura pari ad €.903,00 e della decisione, in misura pari ad €.1.453,00 liquidandole, seppur nei minimi edittali di cui alle tariffe forensi applicabili. Con il favore delle spese di lite del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha accolto la domanda avanzata dall'Avv. condannando il convenuto Parte_1 Controparte_3
a fornire all'attore, entro 10 giorni dalla comunicazione della pronuncia,
[...]
l'elenco nominativo dei condomini morosi completo di codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, con indicazione dei dati catastali delle unità immobiliari, delle quote millesimali e delle somme dovute da ciascuno secondo la ripartizione effettuata come da relativa tabella nonché al pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine indicato per l'esecuzione della sentenza.
2. Il giudice di prime cure, inoltre, ha condannato il al pagamento delle CP_1
spese di lite quantificate in Euro 545,00 per anticipazioni ed Euro 1.453,00 per compensi professionali, liquidati sulla base al D.M. 55/14, tenendo conto del valore indeterminabile della lite ed applicando, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, i valori minimi vigenti a far data dal 23.10.2022, per le fasi di studio e introduttiva con esclusione delle fasi di trattazione e decisionale essendo stata la causa trattenuta in decisione alla prima udienza, alla quale la parte ricorrente si era limitata a ripotarsi al proprio atto introduttivo in ragione della mancata costituzione in giudizio della controparte.
3. Avverso il capo sub n. 3 della sentenza, inerente la sola liquidazione delle spese, ha proposto appello l'Avv. insistendo per l'accoglimento delle Parte_1
conclusioni come innanzi trascritte per il motivo di seguito riassunto.
3.1 Il condominio appellato non si è costituito in giudizio e, con ordinanza dell'8.01.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 14.5.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
5. Con un unico motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale, in violazione degli artt.
4 e 5 D.M. 55/14 e dell'art 91 e ss. c.p.c., ha omesso di liquidare le fasi di istruzione/trattazione e di decisione sulla base dell'erronea considerazione che tali fasi non si erano effettivamente svolte essendosi il procedimento concluso in una sola udienza. In realtà, a parere dell'impugnante, tali fasi avrebbero dovuto essere oggetto di liquidazione in quanto l'udienza di comparizione celebrata doveva considerarsi a pieno titolo una udienza di trattazione (essendosi compiute in essa tutte le attività ivi previste quale ad esempio la verifica regolarità dell'istaurazione del contraddittorio) e nel corso della stessa erano state svolte anche le attività di precisazione delle conclusioni con conseguente necessario ulteriore riconoscimento della fase decisoria.
6. La doglianza è fondata.
6.1 Il Tribunale ha omesso di liquidare le spese processuali relative alle fasi di istruzione/trattazione e decisoria, assumendo che lo svolgimento di un'unica udienza non giustificherebbe la distinzione tra fasi processuali così motivando: “essendo la causa stata trattenuta in decisione alla prima udienza, alla quale la parte ricorrente si è limitata a riportarsi al proprio atto introduttivo in ragione della mancata costituzione in giudizio della controparte”.
6.2 Tale motivazione non è conforme alla corretta interpretazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 secondo i quali la suddivisione in fasi – tra cui quella di trattazione e di decisione – ha valore autonomo ai fini della liquidazione, anche quando la trattazione e la decisione siano concentrate, come nel caso di specie in una sola udienza, atteso che ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, la liquidazione del compenso del difensore deve avvenire tenendo conto dell'opera effettivamente prestata, della complessità dell'incarico, del valore della controversia e dell'importanza dell'attività svolta, con riferimento alle singole fasi processuali.
6.3. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nelle pronunce n. 8561/2023 e 28627/2023, “il DM 55 del 2014, ha previsto un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria”, dando, quindi, rilievo ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di attività di trattazione della causa effettivamente svolta.
6.4. Nella fattispecie in esame, va riconosciuto l'avvenuto svolgimento della fase di trattazione avendo il giudice di prime cure, in occasione della prima udienza di comparizione celebrata l'11.9.2024, trattato compiutamente la causa procedendo alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, dichiarando la contumacia del convenuto e, di fatto, esaminando l'incarto processuale che ne ha determinato il convincimento di ritenere la causa matura per la decisione con il conseguente contestuale invito alla parte attrice di procedere alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione.
6.5. In ordine alla fase decisionale, poi, l'errore in cui è incorso il Tribunale è ancora più evidente in quanto lo stesso D.M. individua in tale fase, non solo il momento in cui avviene la precisazione delle conclusioni ma, nel complesso, il momento comprensivo di tutte le successive attività, anche successive alla pubblicazione della sentenza e alla stessa intimamente connesse (ad esempio il ritiro del fascicolo di parte, l'iscrizione di ipoteca giudiziale o la registrazione della sentenza) .
6.5 Difatti, così dispone l'art 4 del D.M.: “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente, quanto alla fase decisionale. Le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame
e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
6.6. Sussistono, pertanto, i presupposti per la liquidazione del compenso in favore dell'Avv. anche delle fasi di trattazione/istruzione e decisionale erroneamente Pt_1 omesse nella sentenza gravata che, in accoglimento totale dell'appello, deve essere parzialmente riformata. Il compenso per tali fasi va liquidato secondo lo scaglione indeterminabile – complessità bassa, secondo i valori minimi per tutte le fasi, incluse quelle per cui è causa, stante la modestia delle questioni trattate e le modalità semplificate adottate, come del resto dedotto dalla stessa parte appellante.
7. In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata (che, per il resto, s'intende confermata), la liquidazione delle spese di lite va modificata nel senso di cui sopra.
8. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.
8.1 Esse sono liquidate, sulla base della documentazione versata in atti, come in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n.
147 del 13/8/2022, scaglione conforme al decisum, valori minimi stante la semplicità dell'unica questione trattata e le modalità decisionali semplificate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide.
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento delle spese del giudizio di primo Controparte_1 grado in favore dell'Avv. , che liquida in euro 3.809,00 per Parte_1
compenso (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, ed in euro 545,00 per esborsi;
2) Condanna il appellato a rifondere in favore dell'appellante le spese del CP_1
secondo grado del giudizio liquidate in € 1.458,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compensi ed € 174,00 per esborsi. Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Marco Bartoli
Il Presidente dott. Francesco Filocamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
dott. Francesco Filocamo Presidente
dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 14.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 786/2024 vertente
TRA
AVV in proprio ex art 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in Vasto, in Via Michetti n. 23
APPELLANTE
E con sede in Vasto, Corso Mazzini Controparte_1
n. 252, in persona dell'amministratore pro tempore e legale rappresentante CP_2
[...
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n288/24 del Tribunale di Vasto pubblicata l'11/9/2024
CONCLUSIONI Per parte appellante: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza nella parte relativa al capo sub n.3 di parte dispositiva, e relativa parte motiva:
1.dichiarare dovuti gli onorari di primo grado in favore della parte vittoriosa, ed a carico della parte soccombente, oltre a quelli liquidati e relativi alla fase di studio ed introduttiva, anche relativamente alle fasi processuali della trattazione, in misura pari ad €.903,00 e della decisione, in misura pari ad €.1.453,00 liquidandole, seppur nei minimi edittali di cui alle tariffe forensi applicabili. Con il favore delle spese di lite del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha accolto la domanda avanzata dall'Avv. condannando il convenuto Parte_1 Controparte_3
a fornire all'attore, entro 10 giorni dalla comunicazione della pronuncia,
[...]
l'elenco nominativo dei condomini morosi completo di codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, con indicazione dei dati catastali delle unità immobiliari, delle quote millesimali e delle somme dovute da ciascuno secondo la ripartizione effettuata come da relativa tabella nonché al pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine indicato per l'esecuzione della sentenza.
2. Il giudice di prime cure, inoltre, ha condannato il al pagamento delle CP_1
spese di lite quantificate in Euro 545,00 per anticipazioni ed Euro 1.453,00 per compensi professionali, liquidati sulla base al D.M. 55/14, tenendo conto del valore indeterminabile della lite ed applicando, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, i valori minimi vigenti a far data dal 23.10.2022, per le fasi di studio e introduttiva con esclusione delle fasi di trattazione e decisionale essendo stata la causa trattenuta in decisione alla prima udienza, alla quale la parte ricorrente si era limitata a ripotarsi al proprio atto introduttivo in ragione della mancata costituzione in giudizio della controparte.
3. Avverso il capo sub n. 3 della sentenza, inerente la sola liquidazione delle spese, ha proposto appello l'Avv. insistendo per l'accoglimento delle Parte_1
conclusioni come innanzi trascritte per il motivo di seguito riassunto.
3.1 Il condominio appellato non si è costituito in giudizio e, con ordinanza dell'8.01.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 14.5.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
5. Con un unico motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale, in violazione degli artt.
4 e 5 D.M. 55/14 e dell'art 91 e ss. c.p.c., ha omesso di liquidare le fasi di istruzione/trattazione e di decisione sulla base dell'erronea considerazione che tali fasi non si erano effettivamente svolte essendosi il procedimento concluso in una sola udienza. In realtà, a parere dell'impugnante, tali fasi avrebbero dovuto essere oggetto di liquidazione in quanto l'udienza di comparizione celebrata doveva considerarsi a pieno titolo una udienza di trattazione (essendosi compiute in essa tutte le attività ivi previste quale ad esempio la verifica regolarità dell'istaurazione del contraddittorio) e nel corso della stessa erano state svolte anche le attività di precisazione delle conclusioni con conseguente necessario ulteriore riconoscimento della fase decisoria.
6. La doglianza è fondata.
6.1 Il Tribunale ha omesso di liquidare le spese processuali relative alle fasi di istruzione/trattazione e decisoria, assumendo che lo svolgimento di un'unica udienza non giustificherebbe la distinzione tra fasi processuali così motivando: “essendo la causa stata trattenuta in decisione alla prima udienza, alla quale la parte ricorrente si è limitata a riportarsi al proprio atto introduttivo in ragione della mancata costituzione in giudizio della controparte”.
6.2 Tale motivazione non è conforme alla corretta interpretazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 secondo i quali la suddivisione in fasi – tra cui quella di trattazione e di decisione – ha valore autonomo ai fini della liquidazione, anche quando la trattazione e la decisione siano concentrate, come nel caso di specie in una sola udienza, atteso che ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, la liquidazione del compenso del difensore deve avvenire tenendo conto dell'opera effettivamente prestata, della complessità dell'incarico, del valore della controversia e dell'importanza dell'attività svolta, con riferimento alle singole fasi processuali.
6.3. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nelle pronunce n. 8561/2023 e 28627/2023, “il DM 55 del 2014, ha previsto un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria”, dando, quindi, rilievo ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di attività di trattazione della causa effettivamente svolta.
6.4. Nella fattispecie in esame, va riconosciuto l'avvenuto svolgimento della fase di trattazione avendo il giudice di prime cure, in occasione della prima udienza di comparizione celebrata l'11.9.2024, trattato compiutamente la causa procedendo alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, dichiarando la contumacia del convenuto e, di fatto, esaminando l'incarto processuale che ne ha determinato il convincimento di ritenere la causa matura per la decisione con il conseguente contestuale invito alla parte attrice di procedere alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione.
6.5. In ordine alla fase decisionale, poi, l'errore in cui è incorso il Tribunale è ancora più evidente in quanto lo stesso D.M. individua in tale fase, non solo il momento in cui avviene la precisazione delle conclusioni ma, nel complesso, il momento comprensivo di tutte le successive attività, anche successive alla pubblicazione della sentenza e alla stessa intimamente connesse (ad esempio il ritiro del fascicolo di parte, l'iscrizione di ipoteca giudiziale o la registrazione della sentenza) .
6.5 Difatti, così dispone l'art 4 del D.M.: “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente, quanto alla fase decisionale. Le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame
e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
6.6. Sussistono, pertanto, i presupposti per la liquidazione del compenso in favore dell'Avv. anche delle fasi di trattazione/istruzione e decisionale erroneamente Pt_1 omesse nella sentenza gravata che, in accoglimento totale dell'appello, deve essere parzialmente riformata. Il compenso per tali fasi va liquidato secondo lo scaglione indeterminabile – complessità bassa, secondo i valori minimi per tutte le fasi, incluse quelle per cui è causa, stante la modestia delle questioni trattate e le modalità semplificate adottate, come del resto dedotto dalla stessa parte appellante.
7. In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata (che, per il resto, s'intende confermata), la liquidazione delle spese di lite va modificata nel senso di cui sopra.
8. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.
8.1 Esse sono liquidate, sulla base della documentazione versata in atti, come in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n.
147 del 13/8/2022, scaglione conforme al decisum, valori minimi stante la semplicità dell'unica questione trattata e le modalità decisionali semplificate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide.
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento delle spese del giudizio di primo Controparte_1 grado in favore dell'Avv. , che liquida in euro 3.809,00 per Parte_1
compenso (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, ed in euro 545,00 per esborsi;
2) Condanna il appellato a rifondere in favore dell'appellante le spese del CP_1
secondo grado del giudizio liquidate in € 1.458,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compensi ed € 174,00 per esborsi. Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Marco Bartoli
Il Presidente dott. Francesco Filocamo