Sentenza 25 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/09/2018, n. 22555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22555 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2018 |
Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2813-2017 proposto da: HYPO VORARLBERG LEASING SPA in persona del legale rappresentante Dr. Michael Meyer, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. VALLISNERI, 11, presso lo studio dell'avvocato CHIARA PACIFICI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati 2018 GIANFRANCO MATTEI, FRITZ EGGER giusta procura speciale 998 in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EN LE EN & CO SNC in persona del Curatore Fallimentare GIOVANNA BORELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
SAVORELLI
11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO TOLENTINATI giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2380/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato CHIARA PACIFICI;
udito l'Avvocato STEFANIA SARACENI per delega;
R.G.N. 2813/17 Udienza del 27 marzo 2018
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2005 la curatela del fallimento della società FE NZ & C. s.n.c. (d'ora innanzi, per brevità, "la Curatela") convenne dinanzi al Tribunale di Verona la società YP Vorarlberg Leasing s.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, "la YP"), esponendo che: -) nel 2001 la FE in bonis concluse con la YP un contratto di sale and lease back;
-) in virtù di questo contratto, la FE acquistò un immobile mercé un finanziamento concessole dalla YP, immobile che venne lo stesso giorno dell'acquisto ceduto alla YP, e da questa concesso in leasing alla FE;
-) tale contratto era nullo, in quanto costituiva un patto commissorio. Chiese pertanto la condanna della YP alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento del danno da ritardata restituzione.
2. Con sentenza 23.9.2009 n. 2144 il Tribunale di Verona accolse la domanda. La sentenza venne appellata in via principale dalla YP, ed in via incidentale dal fallimento.
3. La Corte d'appello di Venezia con sentenza 21.10.2016 n. 2380 rigettò il gravame principale, ed accolse l'incidentale. La Corte d'appello ritenne che: -) il contratto di sale and lease back stipulato tra la FE e la YP fosse nullo per violazione del divieto di patto commissorio;
-) ricorrevano nella specie tutti gli indici rivelatori della suddetta violazione: vi era sproporzione tra il finanziamento concesso dalla YP alla FE e il valore commerciale dell'immobile; il contratto non prevedeva un patto marciano;
la FE era in stato di insolvenza e R.G.N. 2813/17 Udienza del 27 marzo 2018 questo era noto alla YP;
il contratto di leasing immobiliare prevedeva un modestissimo prezzo di opzione finale.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la YP, prospettando due motivi di censura. Ha resistito la curatela con controricorso. La curatela, senza proporre ricorso incidentale, ha altresì domandato che questa Corte liquidasse il danno da essa patito successivamente alla pronuncia della sentenza d'appello, ovvero rinviasse la causa al giudice di merito a tale scopo. Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione, da parte della sentenza impugnata, degli articoli 1344, 1963, 2744 c.c.. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 2744, r perché ha dichiarato nullo un accordo che non costituiva affatto una violazione del divieto del patto commissorio. Deduce che sia il contratto di acquisto immobiliare stipulato dalla FE;
sia la successiva rivendita dell'immobile da quest'ultima società alla YP;
sia il versamento del prezzo dalla YP alla FE;
sia, infine, il pagamento del prezzo da parte della FE nei confronti del proprio dante causa, erano altrettante operazioni che andavano valutate unitaria mente. Se valutate unitariamente, tali operazioni dimostravano che lo scopo avuto di mira dalla FE e dalla YP non fu quello di costituire in favore di quest'ultima una illecita garanzia in violazione della par condicio creditorum, ma quello di realizzare una normale operazione di leasing.R.G.N. 2813/17 Udienza del 27 marzo 2018 La ricorrente sostiene che, così come in un qualsiasi contratto di leasing il concedente acquista da un terzo il bene indicatogli dall'utilizzatore, allo stesso modo nel caso di specie le parti raggiunsero sostanzialmente il medesimo risultato, con l'unica differenza che il bene concesso in leasing non fu acquistato direttamente dal leaser, ma fu acquistato dall'utilizzatore con il finanziamento concessogli dal primo.
1.2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente infatti lamenta, in buona sostanza, che il giudice di merito avrebbe erroneamente ravvisato un patto commissorio, là dove non ve n'era alcuno, dal momento che il contratto stipulato inter partes non aveva affatto lo scopo di garantire la YP della restituzione del finanziamento concesso alla FE, in violazione della par condicio creditorum. Ma lo stabilire lo scopo per il quale sia stato concluso un contratto, sia esso di sale and lease back o di qualsiasi altro tipo, così come l'accertare se un contratto abbia o no funzione di garanzia, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità (da ultimo, ma ex multis, in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 21042 del 11/09/2017, Rv. 645552 - 01, secondo cui l'accertamento del carattere fittizio del contratto di sale and lease back "costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata"; prima ancora, già Sez. 1, Sentenza n. 1625 del 28/01/2015, Rv. 634838 - 01 aveva affermato che "l'individuazione della causa concreta del negozio, ai fini della valutazione della sua liceità alla luce del complessivo regolamento d'interessi perseguito, appartiene alla sfera di competenze riservate al giudice del merito, sindacabile solo per vizio di motivazione").R.G.N. 2813/17 Udienza del 27 marzo 2018 1.3. Nella propria memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la società ricorrente sostiene che, col primo motivo del proprio ricorso, non intese affatto richiedere a questa Corte un sindacato sugli apprezzamenti di fatto compiuto dal giudice di merito, ma denunciare un vizio di sussunzione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello, consistito nell'avere correttamente ricostruito il fatto materiale, ma nell'avere poi applicato ad esso erroneamente norme non pertinenti. La Corte d'appello, in particolare, avrebbe ricostruito in facto una operazione perfettamente lecita, e poi ritenuto in iure che essa fosse nulla. Tali deduzioni non possono essere condivise. La Corte d'appello ha indicato alle pp. 11-13 della propria sentenza i fatti che, a suo giudizio, costituivano indici rivelatori dell'esistenza d'un patto commissorio (sproporzione tra prezzo e valore del bene, modesto importo del prezzo di opzione finale;
conoscenza da pare della YP delle difficoltà economiche della FE): sicché, accertati tali /v/ fatti, non costituì vizio di sussunzione la conseguente dichiarazione di nullità del contratto, ma semplice valutazione di merito, non sindacabile in questa sede.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo del proprio ricorso la YP lamenta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.. Sostiene che la Corte d'appello ha trascurato di considerare che la FE per l'acquisto dell'immobile pagò un prezzo (800 milioni di lire) esattamente corrispondente a quello a cui l'immobile fu contestualmente rivenduto alla YP. La coincidenza tra il prezzo finanziato per l'acquisto da parte della YP, ed il prezzo pagato dalla FE al venditore dell'immobile, faceva venir meno uno dei tre tradizionali requisiti richiesti dalla R.G.N. 2813/17 Udienza del 27 marzo 2018 giurisprudenza di legittimità quali indici sintomatici d'un patto commissorio: ovvero la sproporzione tra il prezzo di vendita del bene da parte del debitore e il valore commerciale di esso.
2.2. Il motivo è infondato. La Corte d'appello non ha affatto omesso di prendere in esame il "fatto" rappresentato dall'entità del prezzo a cui l'immobile venne acquistato dalla FE, e di quello al quale venne poi da questa rivenduto alla YP. Ha invece preso in esame tali circostanze, e ha ritenuto che il prezzo d'acquisto dell'immobile (o meglio il prezzo finanziato dalla YP per l'acquisto) fosse inferiore al valore commerciale del bene. Escluso dunque che sussista il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo, resta solo da aggiungere che il relativo accertamento compiuto dalla Corte d'appello costituisce un apprezzamento di fatto, e come tale non è sindacabile in questa sede. 1 3. La domanda formulata dalla curatela.
3.1. La curatela del fallimento controricorrente, oltre ad invocare il rigetto del ricorso, ha chiesto a questa Corte (p. 25 e ss. del ricorso) di "quantificare i danni già accertati con efficacia di giudicato dalla Corte d'appello di Venezia a favore del fallimento (...) per il periodo temporale dalla data di emissione della sentenza d'appello (...) fino alla conclusione del giudizio di legittimità, nella misura di euro 2.500 per ogni mese". Nell'illustrare tale richiesta la curatela spiega che la Corte d'appello di Venezia condannò la YP a risarcire alla curatela il danno da questa patito in conseguenza dell'indisponibilità dell'immobile, e dell'impossibilità di concederlo in locazione a terzi, e quantificò tale danno nella misura di euro 100.000.R.G.N. 2813/17 Udienza del 27 marzo 2018 Soggiunge la curatela che tale pregiudizio economico tuttavia continuò a prodursi de die in diem anche dopo la sentenza d'appello, e pretende da questa Corte la relativa aestimatio, ovvero, "alla peggio", che essa sia demandata al giudice di merito, previo rinvio della causa "a tale esclusivo fine".
3.2. La singolare domanda appena riassunta è manifestamente inammissibile.
3.2.1. In primo luogo lo è perché la legge non consente alla Corte di cassazione alcun accertamento in fatto, né alcuna pronuncia di merito (salva l'ipotesi di cui all'art. 384 c.p.c., qui non sussistente). Non giova alla controricorrente richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanne pronunciate da questa Corte ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Afr L'accertamento d'una condotta processualmente colposa o dolosa ex art. 96 c.p.c. ha infatti ad oggetto una circostanza interna al processo, come tale sempre conoscibile dalla Corte di cassazione, come da qualsiasi altro giudice (come stabilito da Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 622362 - 01, in motivazione).
3.2.2. In secondo luogo la domanda della curatela è inammissibile perché, se essa avesse voluto ottenere il risarcimento del danno qui richiesto, avrebbe dovuto impugnare la sentenza d'appello nella parte in cui ha limitato il risarcimento alla somma di euro 100.000, senza stabilire che esso si sarebbe dovuto liquidare con criterio periodico fino all'esaurimento della lite.R.G.N. 2813/17 Udienza del 27 marzo 2018 3.2.3. In terzo luogo, la domanda della curatela è inammissibile perché non può pronunciarsi la cassazione con rinvio d'una sentenza che non sia stata impugnata, come invece assurdamente pretenderebbe la curatela.
4. Le spese.
4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). I M-
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
(-) condanna YP Vorarlberg Leasing s.p.a. alla rifusione in favore della Curatela del Fallimento FE NZ & C. s.n.c. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di YP Vorarlberg Leasing s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 27 marzo 2018. R.G.N. 2813/17 Udienza del 27 m