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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile nelle persone dei Magistrati: dott. TO RA Presidente dott. Rosario LO RO Consigliere rel. dott. Annarita Donofrio Consigliere all'esito della udienza di discussione orale, ex artt. 281 sexies c.p.c., del 21 ottobre 2025, nel corso della quale ha riservato il deposito della sentenza in trenta giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 151 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promosso da nato in [...] il [...], residente in [...], C.F. , con il patrocinio dall'avv. Cinzia C.F._1
SE e dall'avv. Alessia Lauri
- appellante –
Contro
(CF ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
- appellato –
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 11/2024, pubblicata il 2/01/2024, del Tribunale di Bologna in composizione monocratica, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario LO RO;
viste le conclusioni prese dal procuratore dell'appellante; preso atto che in data 15.02.2024 il Procuratore Generale ha comunicato di non presentare conclusioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con ricorso tempestivamente depositato in data 29 maggio 2023, Parte_1
cittadino tunisino, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del
[...]
14 marzo 2023, notificato in data 5 maggio 2023, con il quale era stata rigettata propria richiesta di permesso di soggiorno per “cure mediche” ex art. 19 co. 2 lettera d-bis D.
Lgs. 286/98.
In particolare, ha rilevato: Parte_1
- che la Questura di Bologna aveva omesso del tutto di motivare sulla sussistenza o sull'eventuale insussistenza dei requisiti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno, limitandosi a produrre, a fondamento del provvedimento di diniego, una lista di precedenti penali a carico di esso ricorrente;
- che non vi era ragione di dubitare della esistenza del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, in ragione delle condizioni di salute di esso ricorrente
(affetto da sindrome da dipendenza da eroina e abuso di cocaina) e del grave danno che sarebbe derivato alla sua salute, qualora fosse rientrato forzosamente in Tunisia.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
2-Il Tribunale di Bologna, a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato sentenza n. 11/2024, pubblicata il 02/01/2024, con la quale ha rigettato la domanda del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese di lite, in favore di parte resistente.
pag. 2/8 Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
- che la disposizione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d-bis) D. Lgs. 286/1998 stabiliva il divieto di espulsione per gli stranieri che versavano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate con idonea documentazione medica, e per i quali il rientro nel Paese
d'origine avrebbe causato un grave pregiudizio alla salute;
- che l'esigenza di tutela della salute invocata dal ricorrente, in ragione della condizione di tossicodipendenza in cui versava (disturbo da dipendenza da eroina e abuso di cocaina), non era più da considerare attuale o comunque non era tale da configurare la presenza di «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» dal momento che il programma terapeutico a cui si era sottoposto si era concluso con esito positivo;
-che, pertanto, doveva essere rigettata la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno
“per cure mediche” in quanto non sussisteva l'esigenza di tutela della salute;
- che, inoltre, il ricorrente si era reso responsabile di gravi condotte antigiuridiche, tanto
è vero che risultava gravato da numerosi precedenti penali;
- che era, peraltro, pendente un procedimento penale a carico di Parte_1
per un fatto recente estremamente grave, posto che il ricorrente si sarebbe
[...]
masturbato davanti ad una ragazzina minorenne presso la stazione ferroviaria di
CA di EN (“Pur trattandosi di un processo pendente, tale fatto configura un
ulteriore e gravissimo elemento, peraltro del tutto sganciato dalla pregressa condizione
di tossicodipendenza, che, unito ai numerosi precedenti penali e tenuto pure conto della
carenza di costante e regolare attività lavorativa, impone di assumere che il ricorrente
è tuttora socialmente pericoloso”);
pag. 3/8 -che tale fatto, unitamente ai numerosi precedenti penali gravanti su Parte_1
e alla carenza di costante e regolare attività lavorativa, attestava la perdurante
[...]
pericolosità sociale di quest'ultimo
3-Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello il quale ha Parte_1
censurato il provvedimento impugnato con riferimento al mancato riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 19 co. 2 lett. D bis) D.lgs. 286/98, alla mancata valutazione della sua attuale condizione di salute, alla mancata considerazione dell'impossibilità di cura e presa in carico da parte del Paese di origine e all'errata valutazione circa la sua pericolosità sociale.
Il non si è costituito in giudizio e il Consigliere Istruttore, Controparte_1
verificata la regolare notifica dell'atto di citazione, lo ha dichiarato contumace.
Il Procuratore Generale ha ritenuto di non presentare conclusioni.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 21.10.2025.
4- I motivi del gravame dell'appellante meritano di essere senz'altro rigettati.
Va ricordato che l'art. 35 del D. Lgs. n. 286 del 1998 garantisce a tutti gli stranieri,
compresi coloro che si trovano sul territorio dello Stato senza titolo legittimo, la tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione. Il nostro ordinamento prevede la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per cure mediche se sussistano le condizioni di cui all'art. 19 comma 2 lett. d bis D.lgs. 286/1998, ossia se il richiedente sia affetto da patologie di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pag. 4/8 pregiudizio alla salute dello stesso, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
Alla luce del quadro normativo brevemente illustrato e del valore primario attribuito al diritto alla salute, è pertanto astrattamente ammissibile che motivi attinenti a tale sfera della persona giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
Fatta questa doverosa premessa, si rileva che il primo motivo di appello non può essere accolto in quanto all'esito della valutazione dell'attuale condizione di salute dell'appellante, non sussistono, nel caso di specie, i requisiti di cui all'art. 19 co. 2 lett.
D bis) D.lgs. 286/98, in particolare le “condizioni di salute derivanti da patologie di
particolare gravità [ ] tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli
stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”.
Questa Corte ritiene che il Giudice di prime cure non abbia omesso una adeguata valutazione della documentazione allegata dall'appellante in ordine alle condizioni di salute dello stesso. Infatti, dalla relazione del 20.11.2023 emerge chiaramente che il sig.
Con ha concluso il programma terapeutico con il D.P. “data la Parte_1
positività del percorso, sia residenziale che territoriale, e il buon esito rispetto
all'affrancamento dall'uso di sostanze”. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, nella medesima relazione, non viene prescritta la necessaria continuazione del percorso, bensì viene indicata una terapia farmacologica “gestibile dal medico di
base che valuterà se inviare richiesta di consulenza psichiatrica per insonnia”.
Pertanto, viene meno l'attualità dell'esigenza di tutela della salute in quanto non è
configurabile la presenza di gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie.
pag. 5/8 Si rammenta che il permesso di soggiorno ex art. 19 co. 2 lett. d-bis) D.lgs. 286/1998
deve essere concesso nel caso in cui il rientro nel Paese di origine comporti un grave rischio per la salute del richiedente.
Invero, come ribadito anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 252 del 2001),
nonostante il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute sia costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi protetti, resta comunque salva la garanzia di «un nucleo irriducibile del diritto alla
salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, che
impone di evitare la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto
pregiudicare l'attuazione di quel diritto».
Nel caso di specie, però, il rientro dell'appellante in Tunisia non comporterebbe alcun grave rischio per la sua salute in quanto la terapia farmacologica e il percorso di sostegno psicologico prescritti consistono in un mero supporto/mantenimento all'attuale situazione sanitaria stabile, così raggiunta all'esito del percorso proficuamente svolto.
Infine, si osserva che sia la Questura di Bologna che il Giudice di primo grado hanno operato una corretta valutazione della pericolosità sociale dello straniero di cui agli artt.
4 co. 3 e 5 co. 5 e 5 bis d.lgs. 286/1998, ritenendola ancora attuale.
Risulta accertato che il sig. abbia posto in essere gravi Parte_1
condotte antigiuridiche ripetute in un ampio arco temporale, riportando numerose condanne penali (vedi i precedenti penali dettagliatamente elencati nella sentenza impugnata, che ricomprendono delitti in materia di stupefacenti, contro la persona,
contro il patrimonio, di violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico).
pag. 6/8 Da ultimo, sebbene il sig. sia ad oggi una persona libera e non Parte_1
sottoposta ad alcuna misura cautelare o di sicurezza, risulta dalla relazione della
Questura di Bologna- Ufficio immigrazione, acquisita agli atti, che pende nei suoi confronti un procedimento per fatto di rilevante gravità, risalente al mese di ottobre
2022, in quanto l'appellante “si è reso responsabile di atti osceni in luogo pubblico nei
confronti di una ragazzina sedicenne, masturbandosi di fronte ad essa e dimostrando
una totale mancanza di rispetto della P.O. e delle conseguenze emotive provocate dal
suo atteggiamento violento”.
L'appellante ha, peraltro, ammesso il fatto all'udienza del 20 settembre 2023, svoltasi dinanzi al Giudice di prime cure, avendo manifestato l'intenzione, a seguito del suddetto episodio delittuoso, di avviare un programma di sostegno psicologico.
Tale ultimo episodio, unitamente alle numerose condanne riportate nel corso degli anni per varie tipologie di fattispecie delittuose, appare sintomatico di una persistente e spiccata pericolosità sociale, tanto più che non risulta dimostrato che Parte_1
presti attività lavorativa con costanza e regolarità.
[...]
Non risulta provato, del resto, che abbia intrapreso il percorso Parte_1
di sostegno psicologico preannunciato a seguito dell'episodio suddetto.
6- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato, rimanendo Parte_1
assorbita ogni ulteriore deduzione.
7- Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la contumacia dell'appellato.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
pag. 7/8 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'atto di impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa,
I - rigetta l'appello proposto da Parte_1
II – dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado;
III- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'atto di impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21
ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario LO RO TO RA
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile nelle persone dei Magistrati: dott. TO RA Presidente dott. Rosario LO RO Consigliere rel. dott. Annarita Donofrio Consigliere all'esito della udienza di discussione orale, ex artt. 281 sexies c.p.c., del 21 ottobre 2025, nel corso della quale ha riservato il deposito della sentenza in trenta giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 151 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promosso da nato in [...] il [...], residente in [...], C.F. , con il patrocinio dall'avv. Cinzia C.F._1
SE e dall'avv. Alessia Lauri
- appellante –
Contro
(CF ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
- appellato –
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 11/2024, pubblicata il 2/01/2024, del Tribunale di Bologna in composizione monocratica, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario LO RO;
viste le conclusioni prese dal procuratore dell'appellante; preso atto che in data 15.02.2024 il Procuratore Generale ha comunicato di non presentare conclusioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con ricorso tempestivamente depositato in data 29 maggio 2023, Parte_1
cittadino tunisino, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del
[...]
14 marzo 2023, notificato in data 5 maggio 2023, con il quale era stata rigettata propria richiesta di permesso di soggiorno per “cure mediche” ex art. 19 co. 2 lettera d-bis D.
Lgs. 286/98.
In particolare, ha rilevato: Parte_1
- che la Questura di Bologna aveva omesso del tutto di motivare sulla sussistenza o sull'eventuale insussistenza dei requisiti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno, limitandosi a produrre, a fondamento del provvedimento di diniego, una lista di precedenti penali a carico di esso ricorrente;
- che non vi era ragione di dubitare della esistenza del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, in ragione delle condizioni di salute di esso ricorrente
(affetto da sindrome da dipendenza da eroina e abuso di cocaina) e del grave danno che sarebbe derivato alla sua salute, qualora fosse rientrato forzosamente in Tunisia.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
2-Il Tribunale di Bologna, a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato sentenza n. 11/2024, pubblicata il 02/01/2024, con la quale ha rigettato la domanda del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese di lite, in favore di parte resistente.
pag. 2/8 Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
- che la disposizione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d-bis) D. Lgs. 286/1998 stabiliva il divieto di espulsione per gli stranieri che versavano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate con idonea documentazione medica, e per i quali il rientro nel Paese
d'origine avrebbe causato un grave pregiudizio alla salute;
- che l'esigenza di tutela della salute invocata dal ricorrente, in ragione della condizione di tossicodipendenza in cui versava (disturbo da dipendenza da eroina e abuso di cocaina), non era più da considerare attuale o comunque non era tale da configurare la presenza di «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» dal momento che il programma terapeutico a cui si era sottoposto si era concluso con esito positivo;
-che, pertanto, doveva essere rigettata la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno
“per cure mediche” in quanto non sussisteva l'esigenza di tutela della salute;
- che, inoltre, il ricorrente si era reso responsabile di gravi condotte antigiuridiche, tanto
è vero che risultava gravato da numerosi precedenti penali;
- che era, peraltro, pendente un procedimento penale a carico di Parte_1
per un fatto recente estremamente grave, posto che il ricorrente si sarebbe
[...]
masturbato davanti ad una ragazzina minorenne presso la stazione ferroviaria di
CA di EN (“Pur trattandosi di un processo pendente, tale fatto configura un
ulteriore e gravissimo elemento, peraltro del tutto sganciato dalla pregressa condizione
di tossicodipendenza, che, unito ai numerosi precedenti penali e tenuto pure conto della
carenza di costante e regolare attività lavorativa, impone di assumere che il ricorrente
è tuttora socialmente pericoloso”);
pag. 3/8 -che tale fatto, unitamente ai numerosi precedenti penali gravanti su Parte_1
e alla carenza di costante e regolare attività lavorativa, attestava la perdurante
[...]
pericolosità sociale di quest'ultimo
3-Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello il quale ha Parte_1
censurato il provvedimento impugnato con riferimento al mancato riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 19 co. 2 lett. D bis) D.lgs. 286/98, alla mancata valutazione della sua attuale condizione di salute, alla mancata considerazione dell'impossibilità di cura e presa in carico da parte del Paese di origine e all'errata valutazione circa la sua pericolosità sociale.
Il non si è costituito in giudizio e il Consigliere Istruttore, Controparte_1
verificata la regolare notifica dell'atto di citazione, lo ha dichiarato contumace.
Il Procuratore Generale ha ritenuto di non presentare conclusioni.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 21.10.2025.
4- I motivi del gravame dell'appellante meritano di essere senz'altro rigettati.
Va ricordato che l'art. 35 del D. Lgs. n. 286 del 1998 garantisce a tutti gli stranieri,
compresi coloro che si trovano sul territorio dello Stato senza titolo legittimo, la tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione. Il nostro ordinamento prevede la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per cure mediche se sussistano le condizioni di cui all'art. 19 comma 2 lett. d bis D.lgs. 286/1998, ossia se il richiedente sia affetto da patologie di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pag. 4/8 pregiudizio alla salute dello stesso, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
Alla luce del quadro normativo brevemente illustrato e del valore primario attribuito al diritto alla salute, è pertanto astrattamente ammissibile che motivi attinenti a tale sfera della persona giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
Fatta questa doverosa premessa, si rileva che il primo motivo di appello non può essere accolto in quanto all'esito della valutazione dell'attuale condizione di salute dell'appellante, non sussistono, nel caso di specie, i requisiti di cui all'art. 19 co. 2 lett.
D bis) D.lgs. 286/98, in particolare le “condizioni di salute derivanti da patologie di
particolare gravità [ ] tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli
stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”.
Questa Corte ritiene che il Giudice di prime cure non abbia omesso una adeguata valutazione della documentazione allegata dall'appellante in ordine alle condizioni di salute dello stesso. Infatti, dalla relazione del 20.11.2023 emerge chiaramente che il sig.
Con ha concluso il programma terapeutico con il D.P. “data la Parte_1
positività del percorso, sia residenziale che territoriale, e il buon esito rispetto
all'affrancamento dall'uso di sostanze”. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, nella medesima relazione, non viene prescritta la necessaria continuazione del percorso, bensì viene indicata una terapia farmacologica “gestibile dal medico di
base che valuterà se inviare richiesta di consulenza psichiatrica per insonnia”.
Pertanto, viene meno l'attualità dell'esigenza di tutela della salute in quanto non è
configurabile la presenza di gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie.
pag. 5/8 Si rammenta che il permesso di soggiorno ex art. 19 co. 2 lett. d-bis) D.lgs. 286/1998
deve essere concesso nel caso in cui il rientro nel Paese di origine comporti un grave rischio per la salute del richiedente.
Invero, come ribadito anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 252 del 2001),
nonostante il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute sia costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi protetti, resta comunque salva la garanzia di «un nucleo irriducibile del diritto alla
salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, che
impone di evitare la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto
pregiudicare l'attuazione di quel diritto».
Nel caso di specie, però, il rientro dell'appellante in Tunisia non comporterebbe alcun grave rischio per la sua salute in quanto la terapia farmacologica e il percorso di sostegno psicologico prescritti consistono in un mero supporto/mantenimento all'attuale situazione sanitaria stabile, così raggiunta all'esito del percorso proficuamente svolto.
Infine, si osserva che sia la Questura di Bologna che il Giudice di primo grado hanno operato una corretta valutazione della pericolosità sociale dello straniero di cui agli artt.
4 co. 3 e 5 co. 5 e 5 bis d.lgs. 286/1998, ritenendola ancora attuale.
Risulta accertato che il sig. abbia posto in essere gravi Parte_1
condotte antigiuridiche ripetute in un ampio arco temporale, riportando numerose condanne penali (vedi i precedenti penali dettagliatamente elencati nella sentenza impugnata, che ricomprendono delitti in materia di stupefacenti, contro la persona,
contro il patrimonio, di violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico).
pag. 6/8 Da ultimo, sebbene il sig. sia ad oggi una persona libera e non Parte_1
sottoposta ad alcuna misura cautelare o di sicurezza, risulta dalla relazione della
Questura di Bologna- Ufficio immigrazione, acquisita agli atti, che pende nei suoi confronti un procedimento per fatto di rilevante gravità, risalente al mese di ottobre
2022, in quanto l'appellante “si è reso responsabile di atti osceni in luogo pubblico nei
confronti di una ragazzina sedicenne, masturbandosi di fronte ad essa e dimostrando
una totale mancanza di rispetto della P.O. e delle conseguenze emotive provocate dal
suo atteggiamento violento”.
L'appellante ha, peraltro, ammesso il fatto all'udienza del 20 settembre 2023, svoltasi dinanzi al Giudice di prime cure, avendo manifestato l'intenzione, a seguito del suddetto episodio delittuoso, di avviare un programma di sostegno psicologico.
Tale ultimo episodio, unitamente alle numerose condanne riportate nel corso degli anni per varie tipologie di fattispecie delittuose, appare sintomatico di una persistente e spiccata pericolosità sociale, tanto più che non risulta dimostrato che Parte_1
presti attività lavorativa con costanza e regolarità.
[...]
Non risulta provato, del resto, che abbia intrapreso il percorso Parte_1
di sostegno psicologico preannunciato a seguito dell'episodio suddetto.
6- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato, rimanendo Parte_1
assorbita ogni ulteriore deduzione.
7- Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la contumacia dell'appellato.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
pag. 7/8 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'atto di impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa,
I - rigetta l'appello proposto da Parte_1
II – dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado;
III- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'atto di impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21
ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario LO RO TO RA
pag. 8/8