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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9165/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 9165/2018 avente ad oggetto “Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest., servizi accessori, fondi di invest., gestione collettiva del risparmio, gestione accentrata di strumenti)
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. quali eredi della sig.ra (C.F. C.F._4 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Costantini, procuratore domiciliatario C.F._5
ATTORI contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Messuti, procuratore domiciliatario
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 20/06/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 21/09/2018 esponeva: - che aveva dei Persona_1 risparmi giacenti presso - che informava quale direttore e funzionario della CP_3 Persona_2
, poi incorporata per fusione nell' dell'esistenza di tali risparmi allo Controparte_4 CP_3 scopo di ottenere utili consigli;
- che le consigliava di svincolare tutti i risparmi presso Persona_2
Contr e di farli confluire verso la (d'ora innanzi: , CP_3 Controparte_1 presso la quale lavorava il figlio , in qualità di promotore finanziario;
- che nel giugno Controparte_2
Contr 2003 sia lei che il figlio accendevano rapporti di conto corrente e di investimento in titoli presso la -
Contr che negli anni successivi la non trasmetteva alcun documento contabile o comunicazione presso la loro residenza in Germania, per cui si recava presso la banca per avere notizie relative ai loro risparmi
Contr durante le rare venute a Copertino;
- che il in occasione degli incontri tenuti presso la CP
Contr rassicurava loro che i loro depositi si incrementavano sempre di più; - che il 03/01/2007 la inviava il documento “Ultimi movimenti a saldo” nel quale si indicava come saldo finale la somma di € 384.931,16 e poco dopo il documento “Riepilogo della situazione al 31 marzo 2007” che evidenziava lo stesso saldo;
Contr
- che il 07/05/2007 riceveva un ulteriore documento nel quale la le confermava le condizioni Contr dell'accordo concluso con il quale promotore della banca;
- che la le inviava conferme in CP merito al che alla data del 24/07/2009 indicava la somma di € 380.000,00 come premi Parte_5 Contr lordi versati;
- che il 01/12/2009 riceveva dalla un documento relativo alla sua situazione contabile Contr che registrava un saldo di € 178,31; - che con lettera del 25/03/2010 la veniva diffidata e messa in Contr mora in ordine alla restituzione immediata dei capitali;
- che, con raccomandata del 08/07/2010, rispondeva alla diffida allegando copia degli estratti conto relativi al periodo dal 01/07/05 al 30/06/2010 e documentazione varia;
- che in tale documentazione si riscontravano disposizioni di pagamenti verso persone a lei sconosciute e che le firme apposte sulle disposizioni di bonifico erano apocrife e ottenute dal ediante la sottoscrizione di moduli in bianco che si faceva rilasciare in occasione degli incontri CP con lei e i figli;
- che gli unici bonifici autorizzati erano quelli in favore della Parte_6
; - che con sentenza del Trib. di Lecce n. 740/2014 il eniva riconosciuto colpevole del
[...] CP reato di cui agli artt. 81, 646, 61 n. 11 c.p.; - che sommando la perdita di € 190.000,00 sulla Polizza Pt_5
e l'ammontare di € 125.750,00, riveniente dai bonifici non autorizzati, nonché la perdita della somma di € 285.297,00 incassata come riscatto della predetta polizza, la perdita totale ammontava a € 601.047,00; - Contr che la procedura di mediazione obbligatoria aveva esito negativo per assenza ingiustificata della - Contr che ricorreva la responsabilità civile, solidale ed oggettiva della per quanto disposto dagli artt. 2049
c.c., 2055 c.c. e 31 T.U.F. e 2055 c.c.
Tanto premesso concludeva chiedendo: - accertarsi e dichiararsi la distrazione di somme e il compimento di illeciti movimenti di denaro da parte del la conseguente perdita di € 260.000,00 o somma CP maggiore o minore da accertarsi in corso di causa;
- accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di conto corrente e di investimento fondi e dichiararsi la responsabilità solidale di entrambi i convenuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043, 2049, 2055 c.c. nonché dell'art. 31 T.U.F.; - condannarsi entrambi i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 260.000,00 o somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa;
- condannarsi entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento del danno morale, la cui quantificazione è rimessa alla discrezione del Giudice;
- dichiararsi risolto il contratto avente come oggetto la sottoscrizione arbitraria ed invito domino della nonché di altri eventuali contratti;
- Parte_7 condannarsi entrambi i convenuti, in solido, al rimborso del capitale investito nella sottoscrizione della polizza;
il tutto con rivalutazione e gli interessi convenzionali del 7%. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa depositata il 15/02/2019 si costituiva a sua volta Controparte_1 rappresentando la prescrizione di ogni domanda ex adverso formulata perché prescritta in quanto proposta a valle del termine quinquennale, nonché l'inammissibilità del rito sommario in quanto l'accertamento domandato da parte attrice richiedeva una complessa e non rapida attività istruttoria.
Tanto premesso concludeva chiedendo: - autorizzarsi la chiamata in causa dell'altro convenuto
[...]
; - respingersi le richieste attoree tutte in quanto prescritte, pretestuose, infondate e non provate;
CP
- disporsi il mutamento del rito. Con condanna di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 7.11.2019 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio delle parti ed esame dei testi.
All'udienza del 16/02/2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto a causa del decesso di parte attrice. Il giudizio veniva poi riassunto dagli eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con ricorso del 24/05/2023
[...] Parte_4
All'udienza del 20/06/2024, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**** **** ****
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
La eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento perché la domanda veniva CP_6 proposta dopo il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2947, co.1 c.c.
Giova qui richiamare la normativa in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 2947 c.c. Il termine breve di cinque anni previsto al primo comma della norma richiamata, si contrappone al termine prescrizionale più lungo previsto dal terzo comma del medesimo articolo, per il quale nelle ipotesi in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione previsto per il reato deve applicarsi anche all'azione civile. Nel caso di specie, la condotta del ntegrerebbe gli estremi del reato di appropriazione indebita di CP cui agli artt. 646, 61 n.11 e c.p. per essersi indebitamente appropriato del denaro altrui, di cui ne aveva il possesso, procurando a sé e ad altri un ingiusto profitto.
Difatti, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il i è appropriato del denaro della CP PE mediante l'utilizzo di moduli in bianco che gli venivano rilasciati anticipatamente dalla ricorrente e ha utilizzato quel denaro per emettere bonifici verso persone a lui conosciute o per soddisfare interessi propri.
Anche la sentenza penale emessa dal Tribunale di Lecce a seguito dell'applicazione della pena su richiesta della parte avente n. 740/2014, contestava al a medesima condotta, ossia la violazione degli artt. CP
81, 646, 61 n. 11 c.p. «per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante la realizzazione di false sottoscrizioni apparentemente apposte da propri clienti con le quali si ordinava lo
“smobilizzo” di quote di investimenti finanziari da lui gestite in qualità di promotore finanziario, appropriato della somma di € 35.900,00. Ipotesi aggravata dall'aver agito in qualità di promotore finanziario delle persone offese”. Per quanto disposto dall'art. 157 c.p., il termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita è pari a sei anni;
quindi, anche il diritto al risarcimento del danno fatto valere dalla in questo giudizio, PE integrando il fatto illecito del li estremi del reato di cui all'art. 646 c.p., il termine di prescrizione CP
è di sei anni. Contr Pertanto, conosciuta la condotta abusiva del n data 20.11.2009 (momento in cui la rende CP edotta la del sostanziale azzeramento del proprio conto corrente), vi è un primo atto interruttivo PE con l'invio di lettera raccomandata del 14.03.2011 ed un successivo atto con lettera raccomandata del
28.11.2014. Pertanto, il diritto non risultava prescritto alla data del deposito del ricorso avvento il
21.09.2018.
RESPONSABILITÀ DEL FANULI
Si ritiene pienamente provata la responsabilità del er i motivi che seguono. CP
In primo luogo, deve tenersi conto della sentenza del Tribunale di Lecce n. 740/14 che applica al CP
a seguito di patteggiamento, la pena di nove mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, 646 e 61 n.11 c.p.
Come specificato dalla Cassazione, la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. civ. 2897/2024; Cass. civ. 31010/2023; Cass. civ.
28428/2023).
La condotta di cui oggi è accusato il resenta le stesse caratteristiche e modalità di quella che è CP stata oggetto del processo penale, terminato poi con la sentenza di patteggiamento.
La sentenza penale, tenuto conto dei fatti oggetto di questo giudizio, è indizio della circostanza che il bbia perpetrato la medesima condotta anche nei confronti della , pur non risultando CP PE quest'ultima tra le parti offese.
In secondo luogo, dalla documentazione esibita in giudizio dalla (cfr. udienza del 16/02/2022) CP_1 emergono diversi movimenti anomali relativi al conto corrente della , come il prelevamento allo PE sportello di € 4.000,00, nonostante la non si trovasse in Italia, o i vari bonifici effettuati verso PE amici del nonché il bonifico per il pagamento di uno scooter. CP
Lo stesso durante l'interrogatorio formale, ha confermato che le uniche operazioni autorizzate CP dalla fossero quelle destinate al (cfr. udienza del 23/11/2021 dove il a PE Parte_6 CP dichiarato «non è vero che tutte le operazioni effettuate venivano autorizzate dalla sig.ra , ad PE eccezione di quelle che riguardavano il sig. , titolare della ditta che doveva costruire Parte_6
l'abitazione sita in Copertino”).
La circostanza che i pagamenti fossero destinati ad amici, parenti e conoscenti del è stata CP confermata anche dal teste , precedente difensore della , il quale ha Testimone_1 PE dichiarato di conoscere i beneficiari (cfr. udienza del 24/05/2022, dichiarazione di in Tes_1 risposta alla posizione n.8).
Si ritiene, quindi, pienamente provata la condotta del e l'esistenza del danno subito dalla CP
. PE
Il danno deve essere quantificato in € 373.444,49 per quanto di seguito riferito. Il documento “Ultimi movimenti a saldo” trasmesso dalla alla riporta un saldo finale CP_1 PE pari a € 384.931,16 alla data del 03/01/2007. Anche il documento “Riepilogo della situazione al 31/03/2007” riporta lo stesso saldo finale. Alla data del 20/11/2009 risulta un saldo contabile di € 178,31.
Sottraendo dalla somma iniziale i bonifici autorizzati dalla nei confronti della ditta PE
, che ammontano a € 106.011,36, si ottiene la somma di € 278.919,8. Parte_6
Pertanto, il danno subito dalla è pari a € 278.741,49 (278.919,8 - 178,31). PE
A questo deve aggiungersi il danno derivante dal recesso anticipato dalla polizza Difatti, la Pt_5
, ai fini della stipulazione di detta polizza, aveva versato € 380.000,00 nel 2005. Della stessa il PE ne ha chiesto il riscatto nel 2009, conseguendo a titolo di rimborso anticipato la somma di € CP
285.297,00 procurando una perdita rispetto al capitale versato di € 94.703,00. Pertanto, al danno di € 278.741, 49 deve essere aggiunta l'ulteriore perdita di € 94.703,00 per una somma totale di € 373.444,49.
RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
Parte attrice chiede che sia accertata e dichiarata la responsabilità solidale della oltre che del CP_6 ai sensi degli art. 2043, 2049, 2055 del Codice civile nonché dell'art. 31 e ss. del D. Lgs. n. CP
58/1998.
Ai sensi dell'art. 2049 c.c., la banca risponde dei danni arrecati a terzi dal proprio dipendente nello svolgimento delle incombenze a questo affidate, quando tra il fatto illecito e l'esercizio delle mansioni affidate al preposto intercorra un nesso di occasionalità necessaria. L'incombenza di cui è incaricato il dipendente, cioè, deve aver occasionato o reso possibile la realizzazione del fatto dannoso. Solo in questo modo, il fatto del preposto, attraverso il nesso di occasionalità necessaria, diventa un fatto riferibile al preponente.
Per quanto rammentato più volte dalla Cassazione, la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato attui una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (cfr. Cass. civ. n. 28634/2020; Cass. civ. n. 25374/2018).
La giurisprudenza, in particolare, ha ricondotto nell'alveo delle condotte anomale anche la pratica consistente nel sottoscrivere in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, e nel consentire allo stesso di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni. In dette ipotesi si esclude la responsabilità della banca in ragione della condotta colpevole del danneggiato, in quanto non conforme alle regole che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenza dovrebbe osservare (cfr. Cass. civ. n.
28634/2020).
Nel caso di specie, la ricorrente ha specificato che le firme apposte sulle disposizioni di bonifico erano apocrife o ottenute dal mediante moduli in bianco che si faceva rilasciare in occasione degli CP incontri con lei e i figli in Copertino.
Il comportamento tenuto dalla rientra certamente nell'ambito delle condotte anomale che PE portano ad escludere la responsabilità della per gli illeciti commessi dal proprio dipendente, il CP_1 in quanto fanno venire meno il nesso di occasionalità necessaria. CP
RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE Giova richiamare la giurisprudenza in materia di risarcimento del danno morale, la quale esclude che il danno non patrimoniale in concreto subito debba essere considerato in re ipsa ritenendo che esso debba essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni. Non è possibile, infatti, far discendere dalla lesione di uno o più beni giuridici tutelati dall'ordinamento la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, neanche quando il fatto illecito costituisca un reato, essendo sempre necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio in conseguenza di tale lesione. Anche il risarcimento del danno morale da reato, quindi, deve essere sempre accertato in concreto nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito, poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass. civ. n. 3013/2024; Corte app. Napoli n.
52/2023; Trib. Patti n. 590/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato alcun elemento sufficiente a dimostrare il danno morale che lamenta di aver subito e questo comporta il rigetto della domanda.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SKANDIA E DEGLI ALTRI CONTRATTI
La domanda relativa alla risoluzione del contratto avente come oggetto la sottoscrizione della polizza
Skandia nonché di altri eventuali contratti conclusi con iniziativa del tutto personale dal si CP intendono abbandonate in quanto non riproposte da parte attrice nella comparsa conclusionale.
Da quanto detto deriva la condanna di al pagamento di quanto indicato in favore di Controparte_2 parte attrice.
In merito alla quantificazione delle spese di lite tra gli attori e , la soccombenza di Controparte_2 parte convenuta comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate tenendo conto del valore della controversia con applicazione dello scaglione medio in ragione della durata del procedimento e dell'attività istruttoria compiuta.
Tra e le spese di lite possono Persona_1 Controparte_1 essere compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in merito ai presupposti di riconoscimento della responsabilità dell'Istituto finanziario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 373.444,49, Controparte_2 oltre agli interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
Contr
- rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata nei riguardi di
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 14.103,00, per compensi, Controparte_2 oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge;
- spese di lite compensate tra gli attori e . Controparte_1
Lecce, 22/01/2025
Il Giudice
Agnese DI BATTISTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 9165/2018 avente ad oggetto “Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest., servizi accessori, fondi di invest., gestione collettiva del risparmio, gestione accentrata di strumenti)
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. quali eredi della sig.ra (C.F. C.F._4 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Costantini, procuratore domiciliatario C.F._5
ATTORI contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Messuti, procuratore domiciliatario
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 20/06/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 21/09/2018 esponeva: - che aveva dei Persona_1 risparmi giacenti presso - che informava quale direttore e funzionario della CP_3 Persona_2
, poi incorporata per fusione nell' dell'esistenza di tali risparmi allo Controparte_4 CP_3 scopo di ottenere utili consigli;
- che le consigliava di svincolare tutti i risparmi presso Persona_2
Contr e di farli confluire verso la (d'ora innanzi: , CP_3 Controparte_1 presso la quale lavorava il figlio , in qualità di promotore finanziario;
- che nel giugno Controparte_2
Contr 2003 sia lei che il figlio accendevano rapporti di conto corrente e di investimento in titoli presso la -
Contr che negli anni successivi la non trasmetteva alcun documento contabile o comunicazione presso la loro residenza in Germania, per cui si recava presso la banca per avere notizie relative ai loro risparmi
Contr durante le rare venute a Copertino;
- che il in occasione degli incontri tenuti presso la CP
Contr rassicurava loro che i loro depositi si incrementavano sempre di più; - che il 03/01/2007 la inviava il documento “Ultimi movimenti a saldo” nel quale si indicava come saldo finale la somma di € 384.931,16 e poco dopo il documento “Riepilogo della situazione al 31 marzo 2007” che evidenziava lo stesso saldo;
Contr
- che il 07/05/2007 riceveva un ulteriore documento nel quale la le confermava le condizioni Contr dell'accordo concluso con il quale promotore della banca;
- che la le inviava conferme in CP merito al che alla data del 24/07/2009 indicava la somma di € 380.000,00 come premi Parte_5 Contr lordi versati;
- che il 01/12/2009 riceveva dalla un documento relativo alla sua situazione contabile Contr che registrava un saldo di € 178,31; - che con lettera del 25/03/2010 la veniva diffidata e messa in Contr mora in ordine alla restituzione immediata dei capitali;
- che, con raccomandata del 08/07/2010, rispondeva alla diffida allegando copia degli estratti conto relativi al periodo dal 01/07/05 al 30/06/2010 e documentazione varia;
- che in tale documentazione si riscontravano disposizioni di pagamenti verso persone a lei sconosciute e che le firme apposte sulle disposizioni di bonifico erano apocrife e ottenute dal ediante la sottoscrizione di moduli in bianco che si faceva rilasciare in occasione degli incontri CP con lei e i figli;
- che gli unici bonifici autorizzati erano quelli in favore della Parte_6
; - che con sentenza del Trib. di Lecce n. 740/2014 il eniva riconosciuto colpevole del
[...] CP reato di cui agli artt. 81, 646, 61 n. 11 c.p.; - che sommando la perdita di € 190.000,00 sulla Polizza Pt_5
e l'ammontare di € 125.750,00, riveniente dai bonifici non autorizzati, nonché la perdita della somma di € 285.297,00 incassata come riscatto della predetta polizza, la perdita totale ammontava a € 601.047,00; - Contr che la procedura di mediazione obbligatoria aveva esito negativo per assenza ingiustificata della - Contr che ricorreva la responsabilità civile, solidale ed oggettiva della per quanto disposto dagli artt. 2049
c.c., 2055 c.c. e 31 T.U.F. e 2055 c.c.
Tanto premesso concludeva chiedendo: - accertarsi e dichiararsi la distrazione di somme e il compimento di illeciti movimenti di denaro da parte del la conseguente perdita di € 260.000,00 o somma CP maggiore o minore da accertarsi in corso di causa;
- accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di conto corrente e di investimento fondi e dichiararsi la responsabilità solidale di entrambi i convenuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043, 2049, 2055 c.c. nonché dell'art. 31 T.U.F.; - condannarsi entrambi i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 260.000,00 o somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa;
- condannarsi entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento del danno morale, la cui quantificazione è rimessa alla discrezione del Giudice;
- dichiararsi risolto il contratto avente come oggetto la sottoscrizione arbitraria ed invito domino della nonché di altri eventuali contratti;
- Parte_7 condannarsi entrambi i convenuti, in solido, al rimborso del capitale investito nella sottoscrizione della polizza;
il tutto con rivalutazione e gli interessi convenzionali del 7%. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa depositata il 15/02/2019 si costituiva a sua volta Controparte_1 rappresentando la prescrizione di ogni domanda ex adverso formulata perché prescritta in quanto proposta a valle del termine quinquennale, nonché l'inammissibilità del rito sommario in quanto l'accertamento domandato da parte attrice richiedeva una complessa e non rapida attività istruttoria.
Tanto premesso concludeva chiedendo: - autorizzarsi la chiamata in causa dell'altro convenuto
[...]
; - respingersi le richieste attoree tutte in quanto prescritte, pretestuose, infondate e non provate;
CP
- disporsi il mutamento del rito. Con condanna di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 7.11.2019 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio delle parti ed esame dei testi.
All'udienza del 16/02/2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto a causa del decesso di parte attrice. Il giudizio veniva poi riassunto dagli eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con ricorso del 24/05/2023
[...] Parte_4
All'udienza del 20/06/2024, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**** **** ****
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
La eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento perché la domanda veniva CP_6 proposta dopo il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2947, co.1 c.c.
Giova qui richiamare la normativa in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 2947 c.c. Il termine breve di cinque anni previsto al primo comma della norma richiamata, si contrappone al termine prescrizionale più lungo previsto dal terzo comma del medesimo articolo, per il quale nelle ipotesi in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione previsto per il reato deve applicarsi anche all'azione civile. Nel caso di specie, la condotta del ntegrerebbe gli estremi del reato di appropriazione indebita di CP cui agli artt. 646, 61 n.11 e c.p. per essersi indebitamente appropriato del denaro altrui, di cui ne aveva il possesso, procurando a sé e ad altri un ingiusto profitto.
Difatti, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il i è appropriato del denaro della CP PE mediante l'utilizzo di moduli in bianco che gli venivano rilasciati anticipatamente dalla ricorrente e ha utilizzato quel denaro per emettere bonifici verso persone a lui conosciute o per soddisfare interessi propri.
Anche la sentenza penale emessa dal Tribunale di Lecce a seguito dell'applicazione della pena su richiesta della parte avente n. 740/2014, contestava al a medesima condotta, ossia la violazione degli artt. CP
81, 646, 61 n. 11 c.p. «per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante la realizzazione di false sottoscrizioni apparentemente apposte da propri clienti con le quali si ordinava lo
“smobilizzo” di quote di investimenti finanziari da lui gestite in qualità di promotore finanziario, appropriato della somma di € 35.900,00. Ipotesi aggravata dall'aver agito in qualità di promotore finanziario delle persone offese”. Per quanto disposto dall'art. 157 c.p., il termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita è pari a sei anni;
quindi, anche il diritto al risarcimento del danno fatto valere dalla in questo giudizio, PE integrando il fatto illecito del li estremi del reato di cui all'art. 646 c.p., il termine di prescrizione CP
è di sei anni. Contr Pertanto, conosciuta la condotta abusiva del n data 20.11.2009 (momento in cui la rende CP edotta la del sostanziale azzeramento del proprio conto corrente), vi è un primo atto interruttivo PE con l'invio di lettera raccomandata del 14.03.2011 ed un successivo atto con lettera raccomandata del
28.11.2014. Pertanto, il diritto non risultava prescritto alla data del deposito del ricorso avvento il
21.09.2018.
RESPONSABILITÀ DEL FANULI
Si ritiene pienamente provata la responsabilità del er i motivi che seguono. CP
In primo luogo, deve tenersi conto della sentenza del Tribunale di Lecce n. 740/14 che applica al CP
a seguito di patteggiamento, la pena di nove mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, 646 e 61 n.11 c.p.
Come specificato dalla Cassazione, la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. civ. 2897/2024; Cass. civ. 31010/2023; Cass. civ.
28428/2023).
La condotta di cui oggi è accusato il resenta le stesse caratteristiche e modalità di quella che è CP stata oggetto del processo penale, terminato poi con la sentenza di patteggiamento.
La sentenza penale, tenuto conto dei fatti oggetto di questo giudizio, è indizio della circostanza che il bbia perpetrato la medesima condotta anche nei confronti della , pur non risultando CP PE quest'ultima tra le parti offese.
In secondo luogo, dalla documentazione esibita in giudizio dalla (cfr. udienza del 16/02/2022) CP_1 emergono diversi movimenti anomali relativi al conto corrente della , come il prelevamento allo PE sportello di € 4.000,00, nonostante la non si trovasse in Italia, o i vari bonifici effettuati verso PE amici del nonché il bonifico per il pagamento di uno scooter. CP
Lo stesso durante l'interrogatorio formale, ha confermato che le uniche operazioni autorizzate CP dalla fossero quelle destinate al (cfr. udienza del 23/11/2021 dove il a PE Parte_6 CP dichiarato «non è vero che tutte le operazioni effettuate venivano autorizzate dalla sig.ra , ad PE eccezione di quelle che riguardavano il sig. , titolare della ditta che doveva costruire Parte_6
l'abitazione sita in Copertino”).
La circostanza che i pagamenti fossero destinati ad amici, parenti e conoscenti del è stata CP confermata anche dal teste , precedente difensore della , il quale ha Testimone_1 PE dichiarato di conoscere i beneficiari (cfr. udienza del 24/05/2022, dichiarazione di in Tes_1 risposta alla posizione n.8).
Si ritiene, quindi, pienamente provata la condotta del e l'esistenza del danno subito dalla CP
. PE
Il danno deve essere quantificato in € 373.444,49 per quanto di seguito riferito. Il documento “Ultimi movimenti a saldo” trasmesso dalla alla riporta un saldo finale CP_1 PE pari a € 384.931,16 alla data del 03/01/2007. Anche il documento “Riepilogo della situazione al 31/03/2007” riporta lo stesso saldo finale. Alla data del 20/11/2009 risulta un saldo contabile di € 178,31.
Sottraendo dalla somma iniziale i bonifici autorizzati dalla nei confronti della ditta PE
, che ammontano a € 106.011,36, si ottiene la somma di € 278.919,8. Parte_6
Pertanto, il danno subito dalla è pari a € 278.741,49 (278.919,8 - 178,31). PE
A questo deve aggiungersi il danno derivante dal recesso anticipato dalla polizza Difatti, la Pt_5
, ai fini della stipulazione di detta polizza, aveva versato € 380.000,00 nel 2005. Della stessa il PE ne ha chiesto il riscatto nel 2009, conseguendo a titolo di rimborso anticipato la somma di € CP
285.297,00 procurando una perdita rispetto al capitale versato di € 94.703,00. Pertanto, al danno di € 278.741, 49 deve essere aggiunta l'ulteriore perdita di € 94.703,00 per una somma totale di € 373.444,49.
RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
Parte attrice chiede che sia accertata e dichiarata la responsabilità solidale della oltre che del CP_6 ai sensi degli art. 2043, 2049, 2055 del Codice civile nonché dell'art. 31 e ss. del D. Lgs. n. CP
58/1998.
Ai sensi dell'art. 2049 c.c., la banca risponde dei danni arrecati a terzi dal proprio dipendente nello svolgimento delle incombenze a questo affidate, quando tra il fatto illecito e l'esercizio delle mansioni affidate al preposto intercorra un nesso di occasionalità necessaria. L'incombenza di cui è incaricato il dipendente, cioè, deve aver occasionato o reso possibile la realizzazione del fatto dannoso. Solo in questo modo, il fatto del preposto, attraverso il nesso di occasionalità necessaria, diventa un fatto riferibile al preponente.
Per quanto rammentato più volte dalla Cassazione, la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato attui una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (cfr. Cass. civ. n. 28634/2020; Cass. civ. n. 25374/2018).
La giurisprudenza, in particolare, ha ricondotto nell'alveo delle condotte anomale anche la pratica consistente nel sottoscrivere in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, e nel consentire allo stesso di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni. In dette ipotesi si esclude la responsabilità della banca in ragione della condotta colpevole del danneggiato, in quanto non conforme alle regole che qualsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenza dovrebbe osservare (cfr. Cass. civ. n.
28634/2020).
Nel caso di specie, la ricorrente ha specificato che le firme apposte sulle disposizioni di bonifico erano apocrife o ottenute dal mediante moduli in bianco che si faceva rilasciare in occasione degli CP incontri con lei e i figli in Copertino.
Il comportamento tenuto dalla rientra certamente nell'ambito delle condotte anomale che PE portano ad escludere la responsabilità della per gli illeciti commessi dal proprio dipendente, il CP_1 in quanto fanno venire meno il nesso di occasionalità necessaria. CP
RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE Giova richiamare la giurisprudenza in materia di risarcimento del danno morale, la quale esclude che il danno non patrimoniale in concreto subito debba essere considerato in re ipsa ritenendo che esso debba essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni. Non è possibile, infatti, far discendere dalla lesione di uno o più beni giuridici tutelati dall'ordinamento la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, neanche quando il fatto illecito costituisca un reato, essendo sempre necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio in conseguenza di tale lesione. Anche il risarcimento del danno morale da reato, quindi, deve essere sempre accertato in concreto nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito, poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass. civ. n. 3013/2024; Corte app. Napoli n.
52/2023; Trib. Patti n. 590/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato alcun elemento sufficiente a dimostrare il danno morale che lamenta di aver subito e questo comporta il rigetto della domanda.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SKANDIA E DEGLI ALTRI CONTRATTI
La domanda relativa alla risoluzione del contratto avente come oggetto la sottoscrizione della polizza
Skandia nonché di altri eventuali contratti conclusi con iniziativa del tutto personale dal si CP intendono abbandonate in quanto non riproposte da parte attrice nella comparsa conclusionale.
Da quanto detto deriva la condanna di al pagamento di quanto indicato in favore di Controparte_2 parte attrice.
In merito alla quantificazione delle spese di lite tra gli attori e , la soccombenza di Controparte_2 parte convenuta comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate tenendo conto del valore della controversia con applicazione dello scaglione medio in ragione della durata del procedimento e dell'attività istruttoria compiuta.
Tra e le spese di lite possono Persona_1 Controparte_1 essere compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in merito ai presupposti di riconoscimento della responsabilità dell'Istituto finanziario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 373.444,49, Controparte_2 oltre agli interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
Contr
- rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata nei riguardi di
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 14.103,00, per compensi, Controparte_2 oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge;
- spese di lite compensate tra gli attori e . Controparte_1
Lecce, 22/01/2025
Il Giudice
Agnese DI BATTISTA