Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4935/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Sarullo Giuseppe;
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Nuzzoli Antonella;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/02/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 31.10.2024, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato dal Tribunale di
Termini Imerese con sentenza n. 966/2023 del 22/08/2023 alle condizioni che integralmente si riportano:
1
Le decisioni di maggiore interesse ed importanza per e Persona_1 dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo Per_2 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art. 2) Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario IG.
e i figli come a seguire: infrasettimanalmente 2 (due) Controparte_1 pomeriggi, con facoltà di pernotto della prole presso l'abitazione paterna e con conseguente obbligo del padre di provvedere ad accompagnare, durante l'anno scolastico, i figli a scuola, oltre i week-end alternati, dalle ore 19:00 del venerdì al lunedì mattina, con relativi pernotti;
7 giorni durante le festività natalizie, ad anni alternati, dal 24 dicembre al 30 dicembre;
ciò in caso di programmato viaggio da comunicarsi, vicendevolmente 30 giorni prima del 23 dicembre di ogni anno.
Diversamente ogni anno vigerà l'alternanza dal 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore;
dal 31 dicembre fino al 6 gennaio;
in occasione delle feste pasquali, alternativamente, il giorno di Pasqua o di
Pasquetta mentre le restanti festività calendate alternate in ragione di anno;
due settimane, consecutive o frazionate, durante il periodo di vacanze estive, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore si obbliga a comunicare per tempo all'altro la destinazione vacanziera, fornendo i relativi recapiti telefonici e consentendo almeno un colloquio telefonico giornaliero o una videochiamata giornaliera con i figli.
Qualora per qualsivoglia giustificato motivo il genitore sia impossibilitato a rispettare il suddetto calendario, dovrà comunicarlo all'altro con congruo preavviso, in modo da concordare il cambiamento di giorni e/o orari.
In ogni caso, è prevista dalle parti la possibilità di recupero dei giorni di incontro perduti con i figli per giustificate ragioni.
Le parti di comune accordo hanno facoltà di derogare il suddetto regime di incontri e calendario che viene concordato quale disciplina da osservare in caso
- 2 - di disaccordo.
Art. 3) Disporre che il IG. provveda a mantenimento dei Controparte_1 figli ed in via indiretta, mediante versamento alla Persona_1 Per_2 madre IG.ra dell'importo di Euro 800,00 (ottocento/00) Parte_1 mensili (per 12 mensilità), pari ad Euro 400,00# (quattrocento/00) mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da canalizzare su conto corrente intrattenuto dalla IG.ra con Pt_1
MedioBanca Premier S.p.A. avente il seguente codice IBAN e precisamente
[...]. La somma, fissata con decorrenza dal mese di novembre 2024, è soggetta a rivalutazione monetaria secondo l'indice FOI dell'IS (prima rivalutazione: novembre 2025, purché l'indice sia positivo.
Art. 4) Disporre che l'assegno unico universale spettante per i figli minori e come previsto dal Decreto Legislativo n. 230 del Persona_1 Per_2
21/12/2021 attuativo della Legge 46 del 01/04/2021 e succ. mod., verrà riscosso interamente dalla IG.ra , la quale ne tratterà l'intero Parte_1 importo pari al 100% senza obbligo di restituzione del 50% al IG.
[...]
. CP_1
Art. 5) Disporre che le spese straordinarie così come indicate e dettagliate nel
Protocollo sulle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, approvato dal
Tribunale Civile di Palermo il 2.7.2019 che i IGg.ri e Parte_1 [...]
, con la firma del seguente atto dichiarano di conoscere ed accettare, CP_1 saranno sopportate dai genitori in ragione del 60% [sessanta per cento] a carico del padre e in ragione del 40% [quaranta per cento] a carico della madre e andranno rimborsate, per la quota di competenza, a chi le abbia anticipate per l'intero, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa di spesa
(ricevuta o fattura).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per spese straordinarie devono intendersi:
● Le spese straordinarie extra-assegno che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
I) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico
- 3 - curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
II) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico
(tessera abbonamento autobus e metro); e) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
● Le spese straordinarie extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori sono:
I) le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
II) le spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
III) le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione
(es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (pre-scuola e dopo-scuola);
c) viaggi e vacanze;
d) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
● Silenzio-assenso su spese straordinarie extra-assegno
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta
- 4 - previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata
(limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Art. 6) Previa dichiarazione di equità, porre a carico del IG.
[...]
un assegno divorzile una tantum in favore della ex-consorte IG.ra CP_1
dell'importo di Euro 10.000,00# (diecimila/00): somma questa Parte_1 che la IG.ra dichiara, riconosce e da atto di avere già ricevuto Parte_1 ed accettato, in data 06.11.2023, dall'ex-marito IG. Controparte_1 mediante bonifico bancario, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei suoi diritti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. n. 898/1970.
Dare atto, quindi, che le Parti riconoscono che l'attribuzione che precede, già corrisposta e percepita, costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della IG.ra e che è stata effettuata a tacitazione di Parte_1 ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, della predetta IG.ra Parte_1
, e quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L. n.
[...]
898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Art. 7) Gli ex coniugi provvederanno al proprio mantenimento, disponendo entrambi di adeguati redditi propri che li rendono economicamente autosufficienti.
Art. 8) I IGnori e dichiarano di Parte_1 Controparte_1 concedere, sin da ora, il proprio assenso al rilascio ai figli minori Persona_1
- 5 - e della carta d'identità valida anche per l'estero e CP_1 Persona_3 del passaporto.
Art. 9) Per quanto riguarda le spese e/o imposta riguardanti il presente procedimento, le parti hanno concordato che saranno sostenute per intere dal
IG. e ciò anche relativamente a quelle del difensore della Controparte_1 sig.ra ” Pt_1
2. All'udienza del 16/12/2024 si è proceduto all'ascolto dei figli minori delle parti, sul rilievo che le condizioni del divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.966, pubblicata il 22 agosto 2023, non sono state adottate per la mera conflittualità esistente fra le parti, ma anche in ragione dell'inottemperanza ai doveri genitoriali e dell'esistenza di un pregiudizio cagionato ai figli e non si verte, pertanto, in materia disponibile.
2.1 Il primogenito, in relazione al padre ha così Persona_4 riferito: “L'ho visto la scorsa settimana. Di regola passiamo i fine settimana alternati con lui. Lui ci viene a prendere a casa di mamma il venerdì sera/pomeriggio tardi e ci porta a casa sua e pernottiamo lì il venerdì e il sabato.
Il sabato andiamo al parco a correre insieme con AP, che è un'attività che a me piace praticare, oppure andiamo a trovare la nonna paterna.
PÀ ha una compagna che vive con lui, lei è insegnante di matematica e mi aiuta molto spesso, perché ne ho bisogno visto che sono iscritto al liceo scientifico. Ho un bel rapporto con lei.
Abbiamo quest'organizzazione da circa 1 anno e mezzo, 2 anni. (…) Non vorrei che la situazione cambiasse, io sto bene così”.
Il più piccolo ha, tra l'altro, dichiarato: “Io sono qui una volta per Per_2 tutte per sistemare le cose con i miei genitori.
In passato abbiamo avuto tanti problemi e mi hanno detto che ora vogliono sentire me e mio LO per sentire come stanno ora le cose (…) Voglio aggiungere che oggi le cose tra mamma e papa vanno benissimo. Oggi siamo venuti qui tutti insieme con la macchina di AP” (si veda verb. ud. cit.).
3. All'esito dell'ascolto il Giudice Delegato ha incaricato la
[...] di relazionare sugli incontri effettuati Controparte_2 con la coppia e i figli e , con peculiare riguardo all'attività svolta Per_1 Per_2 nell'ultimo anno ed è emerso che entrambi i genitori sono apparsi consapevoli
- 6 - dell'esigenza di stabilizzazione e di un clima di armonia dei ragazzi e in tal senso si stannno adoperando per rispondere ai bisogni dei figli anche con una condivisione di scelte e un clima più armonico (si veda relazione pervenuta il
27/1/2025).
4. Sulla base dell'istruttoria svolta ritiene, dunque, il Tribunale che le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite.
5. Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra
[...]
e - delle condizioni del divorzio pronunziato dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 966/2023 del 22/08/2023.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 6/3/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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