Sentenza 27 dicembre 2004
Massime • 2
Ai fini della risoluzione del contratto di vitalizio, l'inadempimento del vitaliziante va valutato alla stregua anche dell'art. 1455 cod. civ., e non esclusivamente ai sensi dell'art. 1878 cod. civ., contemplante una norma di carattere meramente dispositivo.
In caso di contratto simulato di compravendita dissimulante un vitalizio, il simulato alienante (vitaliziato) che (a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto di vitalizio) si sia fatto rilasciare dal simulato acquirente (vitaliziante) una procura irrevocabile a vendere non commette alcun abuso, nè è configurabile un conflitto d'interessi, se, verificatosi l'inadempimento da parte di quest'ultimo, vende a terzi l'immobile oggetto del contratto, giacchè in tal caso egli agisce non già in veste di rappresentante bensì in virtù della garanzia connessa al contratto di vitalizio, unico contratto produttivo di effetti ex art. 1414, secondo comma, cod. civ., essendo la compravendita simulata e la correlativa procura privi di effetti tra le parti ai sensi dell'art. 1414, primo comma, cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2004, n. 24014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24014 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT SE, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 92, presso lo studio dell'Avv. Sofia Romualdi, difeso dagli Avv.ti Federico Pino Ferrara e Andrea Dardo come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
AT FF, elettivamente domiciliato in Roma, Via Britannia n. 29, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cerchiara che unitamente all'Avv. Giovanni Cappellari lo difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
AT IS. AT CA.
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1689/00 del 28.06.2000/05.10.2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03.11.2004 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Apice Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso e per il rigetto degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Padova rigettò la domanda proposta (con atto di citazione 09.11.1989) da LI AT nei confronti del fratello RA AT e della madre AR VA diretta ad ottenere l'annullamento del contratto in data 29.3.1988, con il quale la VA, in forza di procura speciale rilasciatale (il 29.11.1971) dal suddetto figlio LI AT aveva venduto un immobile sito in Solesino all'altro figlio RA AT, escludendo che tale vendita fosse stata posta in essere dalla procuratrice in conflitto di interessi con il rappresentato (come da questi sostenuto, essendo stato il bene venduto al prezzo di L. 22 milioni, assai inferiore a quello di mercato). Il Tribunale accolse, invece, la domanda riconvenzionale dei convenuti e dichiarò la simulazione del precedente contratto di compravendita col quale in data in 26.11.1971 LI AT aveva acquistato l'immobile dai propri genitori (rilasciando alla madre contestuale procura irrevocabile a vendere);
e dichiarò, altresì, la risoluzione, per inadempimento dello stesso LI AT, del contratto dissimulato qualificato come vitalizio atipico.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 1689/00 del 28.06/05.10.2000, rigettò il gravame di LI AT e confermò la precedente decisione.
Osservò la Corte veneziana che sulla "statuizione di accertamento della natura simulatoria della vendita originariamente operata dai genitori in favore di LI AT", sulla "qualificazione del rapporto dissimulato come vitalizio atipico", sulla "risolubilità di tale tipo di contratto" e, infine, sulla "sussistenza di un collegamento causale tra il contratto dissimulato e la coeva procura speciale, concepita come strumento di garanzia posto a presidio dell'adempimento dell'obbligazione" da LI AT "assunta nei confronti dei genitori con il dissimulato contratto di vitalizio" si era formato il giudicato. Su tali punti, infatti, la soluzione data dal Tribunale non era stata oggetto di impugnazione. In ordine alle questioni ancora in discussione, la Corte d' appello, premesso che tra i punti passati in giudicato particolare rilievo rivestiva, ai fini della decisione, l'accertamento della funzione, nella comune volontà delle parti, attribuita alla procura, osservò che questa, in quanto strumento di garanzia delle ragioni di credito dei vitaliziati nei confronti del vitaliziante, doveva intendersi rilasciata nell'esclusivo interesse del rappresentante, con la conseguenza della pratica impossibilità del delinearsi di un conflitto di interessi tra il rappresentante e il rappresentato e della impraticabilità, giusto il disposto della seconda parte dell'art. 1395 c.c., del rimedio dell' annullamento del contratto concluso dal rappresentante. Pertanto il rigetto della domanda di annullamento del contratto concluso dalla VA era da collegare, non all'inadempimento del rappresentato alle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di vitalizio, come ritenuto dal Tribunale, bensì al fatto che la procura era stata rilasciata nell'esclusivo interesse della rappresentata. Per le stesse ragioni andava rigettata la domanda subordinata di condanna della VA al risarcimento dei danni per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal mandato, atteso che questo, nell'inequivoco quadro derivante dal collegamento del mandato con il dissimulato contratto di vitalizio e dalla funzione di garanzia attribuita al primo, era stato anch'esso conferito nell'esclusivo interesse della mandataria, come chiaramente si evinceva dalla preventiva, incondizionata ratifica del mandante all'operato della mandataria.
Infine, la Corte veneziana ritenne inammissibile la doglianza fondata esclusivamente sulla prospettazione della nullità della sentenza, senza contestuale deduzione dell'ingiustizia della decisione. Ha proposto ricorso per Cassazione LI AT sulla base di tre motivi.
RA AT ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati, eredi di AR VA, non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che la procura irrevocabile a vendere era stata rilasciata nell'esclusivo interesse della rappresentante, omettendo così ogni indagine circa l'ipotizzato conflitto di interesse tra rappresentato e rappresentante. A parte la difficoltà a configurare una procura rilasciata nell'interesse esclusivo del mandante, aggiunge il ricorrente che nel caso specifico la procura, come ritenuto dalla stessa Corte d'appello, aveva ragione e fondamento nella causa di garanzia, e, quindi, doveva spiegare i suoi effetti solo con i modi e i termini stabiliti dalle parti. In altri termini, la VA non poteva riappropriarsi, per mezzo della procura, del bene a suo tempo venduto al figlio LI, se non previo inadempimento da parte di questi agli obblighi assunti dal contratto di vitalizio. Inadempimento contestato e su cui la Corte d'appello ha omesso ogni indagine.
1.1. Il motivo è infondato, nella prima parte.
Premesso l'esistenza del giudicato (non contestato dal ricorrente) sulle statuizioni sopra riportate, come rilevato dalla Corte d'appello, osserva il Collegio che nel caso di simulazione relativa, in cui il contratto simulato sia una compravendita e il contratto dissimulato un vitalizio, qualora il simulato alienante (vitaliziato), a garanzia dell'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di vitalizio, si sia fatto rilasciare dal simulato acquirente (vitaliziante) una procura irrevocabile a vendere, non commette alcun abuso se, verificatosi l'inadempimento da parte del vitaliziante, vende a terzi l'immobile, perché egli agisce non già quale rappresentante in virtù della procura rilasciatagli dal rappresentato, bensì in virtù della garanzia connessa al contratto di vitalizio, unico contratto produttivo di effetti (ex art. 1414, 2 comma, c.c), essendo il contratto simulato di compravendita con relativa procura privo di effetti tra le parti, ai sensi dell'art. 1414, 1^ comma, c.c.. Non è possibile, quindi, configurare l'esistenza di alcun conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato poiché tra gli stessi non vi è alcun rapporto rappresentativo, essendo la procura, similmente alla compravendita, atto simulato e, quindi, del tutto inefficace tra le parti.
Pertanto, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto insussistente il denunciato conflitto di interessi tra la VA ed LI AT.
La seconda parte della doglianza, relativa all'omessa indagine sull'inadempimento di LI AT agli obblighi nascenti dal contratto dissimulato di vitalizio, va esaminata, per connessione, con la censura di cui al successivo mezzo.
Con secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha omesso ogni indagine circa il contestato inadempimento da parte di LI AT agli obblighi su lui gravanti in forza del contratto di vitalizio ed ha completamente omesso di considerare che la risoluzione del contratto di vitalizio, costituendo eccezione al principio di cui all'art. 1878 c.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui vi sia un inadempimento persistente degli obblighi verso i vitalizianti, in modo da far mancare a questi i mezzi di sussistenza.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
È bene rilevare che il Tribunale aveva ritenuto che LI AT si era reso inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti dei genitori con il contratto di vitalizio. Stante tale inadempimento aveva dichiarato non solo legittimo l'uso della procura, perché rilasciata alla VA proprio a garanzia dell'adempimento degli obblighi gravanti sul vitaliziante, ma anche risolto il contratto di vitalizio. Con l'atto di appello LI AT aveva contestato tale inadempimento, sia ai fini dell'uso (illegittimo per conflitto d'interesse) della procura sia ai fini della risoluzione del contratto di vitalizio. La Corte d'appello, omettendo ogni indagare e presupponendo l'inadempimento, si è limitata ad affermare che "la possibilità dell'annullamento del contratto concluso dal rappresentante rimaneva...esclusa per il solo fatto che la procura fosse stata conferita nell'esclusivo interesse di questi". Nell'unitaria vicenda contrattuale, l'accertamento dell' inadempimento di LI AT (vitaliziante) era imprescindibile, specialmente ai fini della risoluzione (art. 1877 c.c.) del contratto di vitalizio, trovando applicazione non solo l'art. 1878 c.c., norma di carattere meramente dispositivo, derogabile dalle parti, ma anche l'art. 1455 c.c.. Col terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver rigettato la domanda subordinata con cui era stato chiesto che la VA fosse condannata al risarcimento del danno per inadempimento alle obbligazioni nascenti dal mandato. Erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso tale risarcimento sul presupposto che (anche) il mandato sarebbe stato conferito nell'esclusivo interesse della mandataria.
Il motivo non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza sul punto deve essere corretta (a norma dell'art. 384 c.p.c.), perché, nel caso specifico, il mandato, Similmente alla procura a vendere, collegato al contratto simulato di compravendita dell'immobile tra LI AT e i suoi genitori, è da considerare privo di efficacia in quanto fittizio.
Conseguentemente LI AT non può pretendere dalla propria genitrice AR VA alcun risarcimento del danno da inadempimento di un mandato che le parti sapevano simulato e, perciò, privo di efficacia.
In base alle considerazioni svolte, la Corte rigetta il primo e il terzo motivo, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, la quale si atterrà al seguente principio: ai fini della risoluzione del contratto di vitalizio l'inadempimento del vitaliziante va valutato alla stregua non solo dell'art. 1878 c.c., norma di carattere meramente dispositivo, derogabile dalle parti, ma anche dell'art. 1455 c.c.. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il terzo motivo, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, che provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione Civile, il 3 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2004