Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2004, n. 24014
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Sentenza 27 dicembre 2004

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Ai fini della risoluzione del contratto di vitalizio, l'inadempimento del vitaliziante va valutato alla stregua anche dell'art. 1455 cod. civ., e non esclusivamente ai sensi dell'art. 1878 cod. civ., contemplante una norma di carattere meramente dispositivo.

In caso di contratto simulato di compravendita dissimulante un vitalizio, il simulato alienante (vitaliziato) che (a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto di vitalizio) si sia fatto rilasciare dal simulato acquirente (vitaliziante) una procura irrevocabile a vendere non commette alcun abuso, nè è configurabile un conflitto d'interessi, se, verificatosi l'inadempimento da parte di quest'ultimo, vende a terzi l'immobile oggetto del contratto, giacchè in tal caso egli agisce non già in veste di rappresentante bensì in virtù della garanzia connessa al contratto di vitalizio, unico contratto produttivo di effetti ex art. 1414, secondo comma, cod. civ., essendo la compravendita simulata e la correlativa procura privi di effetti tra le parti ai sensi dell'art. 1414, primo comma, cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2004, n. 24014
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24014
    Data del deposito : 27 dicembre 2004

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