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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 13/2025
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art 700 c.p.c. la ha evocato in giudizio TE
, ex dipendente inquadrato come quadro direttivo – Livello 2 e Controparte_1 mansioni di private banker presso la filiale di Alba, chiedendo di inibirgli il compimento di qualunque condotta di concorrenza contraria al patto sottoscritto in data 20/4/2018, consistente in ogni attività di sviluppo commerciale o alla stessa assimilabile nel territorio della regione Piemonte, e conseguentemente ordinargli di cessare immediatamente lo svolgimento di attività lavorativa per Controparte_2
[...]
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, che ha rilevato sotto il profilo del fumus boni iuris la nullità del patto invocato dalla ricorrente e ha contestato la sussistenza del periculum in mora.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 26/03/2025 le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
* * * * *
1. Occorre preliminarmente rilevare che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. è concessa a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
La predetta tutela, connotata da sussidiarietà e atipicità, può essere concessa, al pari di ogni altro provvedimento cautelare, a condizione della sussistenza di due presupposti: il fumus boni iuris, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si invoca la tutela, e il periculum in mora, ossia l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo.
Entrambi i presupposti, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, si atteggiano a requisiti indefettibili di ogni misura cautelare, di talché la
1 ritenuta carenza dell'uno rende superflua la valutazione dell'altro, ostando di per sé alla concessione della tutela cautelare.
2. Tanto in limine premesso, la domanda cautelare, sia pure nei limiti connaturati alla cognizione propria della presente sede, appare assistita in primo luogo dal fumus boni iuris.
A tale riguardo va ricordato che l'art. 2125 c.c. stabilisce che “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Finalità della disposizione in esame è quella di contemperare due interessi opposti, entrambi di rango costituzionale: garantire all'imprenditore la tutela del proprio patrimonio immateriale e, contestualmente, assicurare al lavoratore la possibilità di trovare una nuova e soddisfacente occupazione con salvaguardia del proprio patrimonio professionale.
Si aggiunga che la disposizione normativa sopra richiamata, prevedendo l'onerosità del patto, presuppone necessariamente un requisito di adeguatezza dello stesso, che non può che essere di volta in volta valutato in considerazione della portata del singolo patto e delle peculiarità proprie di ogni caso concreto.
Sotto un profilo di ordine generale, infatti, va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'art. 2125 cod. civ., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato” (così Cass. civ. n. n. 7835/2006), di talchè deve intendersi rimessa alla valutazione del giudice l'indagine circa l'oggettivo equilibrio economico tra le prestazioni dedotte nel sinallagma.
2.1. Ciò posto, emerge per tabulas che in data 20/4/2018 le parti hanno sottoscritto un patto, con il quale hanno convenuto che “allo scioglimento o risoluzione del rapporto di lavoro subordinato - quale ne sia la forma e la causa -, per una durata di 12 mesi il
2 Dipendente si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, né in forma subordinata né in forma autonoma, attività di sviluppo commerciale in concorrenza con quella della Banca, per conto di istituti di credito, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, società operanti in campo assicurativo o soggetti svolgenti attività similari”, circoscrivendo gli effetti del patto al solo territorio della Regione Piemonte e prevedendo, quale corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza, il riconoscimento in favore del dipendente di un compenso lordo complessivo di € 12.000 da erogarsi “nel primo mese successivo allo scioglimento o risoluzione del rapporto di lavoro” (cfr. doc. 4 in atti di parte ricorrente).
2.2. Occorre ancora rilevare che per quanto attiene al contenuto, per così dire, formale del patto non sono emerse tra le parti questioni interpretative, di guisa che può dirsi che lo stesso imponesse al dipendente di astenersi dallo svolgere la stessa attività espletata presso la banca datrice di lavoro e in particolare l'attività di gestione di portafogli finanziari della clientela e di intermediazione finanziaria in favore di soggetti concorrenti con la banca datrice di lavoro (altre banche, società di assicurazioni, società finanziarie e similari), in qualsiasi forma, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, di socio o di imprenditore.
I rilievi difensivi del convenuto si concentrano, infatti, sulla incongruità del patto in rapporto alla estensione territoriale del vincolo e al sacrificio richiestogli avuto riguardo alla professionalità acquisita, limitata al solo settore del private banking.
3. Orbene, in primo luogo ritiene il Tribunale che sia provata la dedotta violazione del patto di non concorrenza da parte del resistente: questi, infatti, dopo aver rassegnato le dimissioni dall'Istituto di credito ricorrente, con decorrenza immediata dal 04/12/2024,
a distanza di qualche giorno (e precisamente dal 12/12/2024) ha iniziato a svolgere attività - e sta tuttora svolgendo - attività di consulente finanziario presso
[...] cfr. doc. 9 in atti di parte ricorrente). Controparte_2
Malgrado quanto diversamente opinato dal convenuto, trattasi di attività del tutto assimilabile a quella di private banker, ossia di gestione e sviluppo del portafoglio finanziario a lui assegnato, costituito da clientela privata interessata a investimenti finanziari, svolta alle dipendenze dell'istituto di credito ricorrente, involgendo - in ogni caso - attività di promozione, collocamento, intermediazione, consulenza e assistenza e quindi, in ultima istanza, attività vietata in forza del patto
3 sottoscritto e in un'area geografica rientrante nei limiti territoriali imposti dal patto medesimo.
3.1. D'altro canto, anche sul piano generale, ai fini della configurazione dell'attività di concorrenza non è richiesto lo sviamento di clientela, attività questa che, integrando un'ipotesi di concorrenza sleale, è in ogni caso vietata dall'ordinamento a prescindere dall'esistenza di un patto di non concorrenza, ma è sufficiente il mero svolgimento dell'attività inibita.
E le violazioni di un patto di non concorrenza, per essere tali, non devono essere cumulative, per cui anche qualora fosse ritenuta non provata l'opera diretta e specifica di convincimento dei clienti ad affidare i loro risparmi o investimenti ad altro intermediario, ciò non escluderebbe l'inadempimento del patto di non concorrenza, il cui contenuto essenziale è proprio quello di inibire per un determinato tempo lo svolgimento di attività di intermediazione finanziaria, avendo il patto la funzione di impedire che il lavoratore, grazie alle competenze e conoscenze acquisite presso il datore di lavoro, possa arrecare a quest'ultimo un danno oggettivo che potrebbe verificarsi anche quando spontaneamente i clienti decidano di seguire il lavoratore, in virtù della fiducia in questi riposta e della conoscenza della sue capacità professionali.
3.2. Sennonché, l'evidente ampiezza dell'oggetto del patto è adeguatamente controbilanciata:
- dal limite territoriale, sufficientemente circoscritto, essendogli consentito lo svolgimento di qualsiasi attività, ivi compresa quella oggetto del patto, in qualsiasi altra regione del territorio nazionale, ivi comprese quelle del nord Italia più vicine di altre alla regione Piemonte;
- dal limite temporale, sufficientemente contenuto, essendo stato pattuito in un numero di mesi nettamente inferiore a quello massimo di 36 previsto dall'art. 2125 c.c. per i lavoratori non dirigenti.
3.3. Né varrebbe in senso contrario considerare che, per la particolare e settoriale esperienza maturata, le attività non inibite al lavoratore sarebbero state in realtà piuttosto circoscritte.
Come ben evidenziato dalla ricorrente, senza incontrare specifica contestazione, avuto riguardo alla complessiva esperienza lavorativa maturata dal dipendente all'interno della (cfr. curriculum sub doc. 3 in atti di parte ricorrente), TE
l'area delle attività lavorative residuali rispetto a quella inibita dal patto è di estensione
4 sufficiente da consentirgli di operare proficuamente nella regione Piemonte, anche soltanto per il periodo non eccessivamente lungo di durata dell'obbligo di non concorrenza (12 mesi) e spendere la propria professionalità di quadro direttivo di banca senza violare il patto.
3.4. Nemmeno può dirsi incongrua la misura del corrispettivo pattuito, quantificato in €
12.000 lordi e dunque in una misura pari a circa il 20% della RAL (parametrata su una retribuzione lorda mensile di € 4.465,76; cfr. busta paga in atti).
4. Ad avvio del Tribunale, sussiste, altresì, il requisito del periculum in mora, risultando comprovati i numerosi, e sempre crescenti, ordini di disinvestimento da parte della clientela facente parte del portafoglio già assegnato al convenuto, da reputarsi di entità non trascurabile in un lasso di tempo contenuto.
Richiamato, infatti, quanto sopra esposto in merito alla natura del divieto di concorrenza, operante sul piano oggettivo e a prescindere da un'attività di sviamento posta in essere direttamente e volontariamente dall'ex dipendente, risulta comprovato un danno patrimoniale evidentemente non riparabile per equivalente in virtù della sola penale contrattualmente stabilita e la cui irreparabilità è connessa non solo alla perdita in sé della clientela sviata, non riparabile in forma specifica, ma anche all'inevitabile lesione dell'immagine e della credibilità della banca presso la clientela residua e nel mercato di riferimento.
4.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e deve essere ordinato al resistente l'inibizione allo svolgimento e alla prosecuzione dell'attività concorrenziale illegittima e vietata nei limiti oggettivi, temporali e territoriali di cui al patto di non concorrenza stipulato dalle parti.
5. Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nei termini di cui al dispositivo, alla stregua dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, stante la complessità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, ordina a di astenersi dallo svolgimento Controparte_1
e dalla prosecuzione dell'attività concorrenziale illegittima e vietata nei limiti oggettivi,
5 temporali e territoriali di cui al patto di non concorrenza stipulato con la
[...]
TE
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Asti, 04/04/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
6
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art 700 c.p.c. la ha evocato in giudizio TE
, ex dipendente inquadrato come quadro direttivo – Livello 2 e Controparte_1 mansioni di private banker presso la filiale di Alba, chiedendo di inibirgli il compimento di qualunque condotta di concorrenza contraria al patto sottoscritto in data 20/4/2018, consistente in ogni attività di sviluppo commerciale o alla stessa assimilabile nel territorio della regione Piemonte, e conseguentemente ordinargli di cessare immediatamente lo svolgimento di attività lavorativa per Controparte_2
[...]
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, che ha rilevato sotto il profilo del fumus boni iuris la nullità del patto invocato dalla ricorrente e ha contestato la sussistenza del periculum in mora.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 26/03/2025 le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
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1. Occorre preliminarmente rilevare che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. è concessa a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
La predetta tutela, connotata da sussidiarietà e atipicità, può essere concessa, al pari di ogni altro provvedimento cautelare, a condizione della sussistenza di due presupposti: il fumus boni iuris, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si invoca la tutela, e il periculum in mora, ossia l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo.
Entrambi i presupposti, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, si atteggiano a requisiti indefettibili di ogni misura cautelare, di talché la
1 ritenuta carenza dell'uno rende superflua la valutazione dell'altro, ostando di per sé alla concessione della tutela cautelare.
2. Tanto in limine premesso, la domanda cautelare, sia pure nei limiti connaturati alla cognizione propria della presente sede, appare assistita in primo luogo dal fumus boni iuris.
A tale riguardo va ricordato che l'art. 2125 c.c. stabilisce che “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Finalità della disposizione in esame è quella di contemperare due interessi opposti, entrambi di rango costituzionale: garantire all'imprenditore la tutela del proprio patrimonio immateriale e, contestualmente, assicurare al lavoratore la possibilità di trovare una nuova e soddisfacente occupazione con salvaguardia del proprio patrimonio professionale.
Si aggiunga che la disposizione normativa sopra richiamata, prevedendo l'onerosità del patto, presuppone necessariamente un requisito di adeguatezza dello stesso, che non può che essere di volta in volta valutato in considerazione della portata del singolo patto e delle peculiarità proprie di ogni caso concreto.
Sotto un profilo di ordine generale, infatti, va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'art. 2125 cod. civ., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato” (così Cass. civ. n. n. 7835/2006), di talchè deve intendersi rimessa alla valutazione del giudice l'indagine circa l'oggettivo equilibrio economico tra le prestazioni dedotte nel sinallagma.
2.1. Ciò posto, emerge per tabulas che in data 20/4/2018 le parti hanno sottoscritto un patto, con il quale hanno convenuto che “allo scioglimento o risoluzione del rapporto di lavoro subordinato - quale ne sia la forma e la causa -, per una durata di 12 mesi il
2 Dipendente si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, né in forma subordinata né in forma autonoma, attività di sviluppo commerciale in concorrenza con quella della Banca, per conto di istituti di credito, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, società operanti in campo assicurativo o soggetti svolgenti attività similari”, circoscrivendo gli effetti del patto al solo territorio della Regione Piemonte e prevedendo, quale corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza, il riconoscimento in favore del dipendente di un compenso lordo complessivo di € 12.000 da erogarsi “nel primo mese successivo allo scioglimento o risoluzione del rapporto di lavoro” (cfr. doc. 4 in atti di parte ricorrente).
2.2. Occorre ancora rilevare che per quanto attiene al contenuto, per così dire, formale del patto non sono emerse tra le parti questioni interpretative, di guisa che può dirsi che lo stesso imponesse al dipendente di astenersi dallo svolgere la stessa attività espletata presso la banca datrice di lavoro e in particolare l'attività di gestione di portafogli finanziari della clientela e di intermediazione finanziaria in favore di soggetti concorrenti con la banca datrice di lavoro (altre banche, società di assicurazioni, società finanziarie e similari), in qualsiasi forma, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, di socio o di imprenditore.
I rilievi difensivi del convenuto si concentrano, infatti, sulla incongruità del patto in rapporto alla estensione territoriale del vincolo e al sacrificio richiestogli avuto riguardo alla professionalità acquisita, limitata al solo settore del private banking.
3. Orbene, in primo luogo ritiene il Tribunale che sia provata la dedotta violazione del patto di non concorrenza da parte del resistente: questi, infatti, dopo aver rassegnato le dimissioni dall'Istituto di credito ricorrente, con decorrenza immediata dal 04/12/2024,
a distanza di qualche giorno (e precisamente dal 12/12/2024) ha iniziato a svolgere attività - e sta tuttora svolgendo - attività di consulente finanziario presso
[...] cfr. doc. 9 in atti di parte ricorrente). Controparte_2
Malgrado quanto diversamente opinato dal convenuto, trattasi di attività del tutto assimilabile a quella di private banker, ossia di gestione e sviluppo del portafoglio finanziario a lui assegnato, costituito da clientela privata interessata a investimenti finanziari, svolta alle dipendenze dell'istituto di credito ricorrente, involgendo - in ogni caso - attività di promozione, collocamento, intermediazione, consulenza e assistenza e quindi, in ultima istanza, attività vietata in forza del patto
3 sottoscritto e in un'area geografica rientrante nei limiti territoriali imposti dal patto medesimo.
3.1. D'altro canto, anche sul piano generale, ai fini della configurazione dell'attività di concorrenza non è richiesto lo sviamento di clientela, attività questa che, integrando un'ipotesi di concorrenza sleale, è in ogni caso vietata dall'ordinamento a prescindere dall'esistenza di un patto di non concorrenza, ma è sufficiente il mero svolgimento dell'attività inibita.
E le violazioni di un patto di non concorrenza, per essere tali, non devono essere cumulative, per cui anche qualora fosse ritenuta non provata l'opera diretta e specifica di convincimento dei clienti ad affidare i loro risparmi o investimenti ad altro intermediario, ciò non escluderebbe l'inadempimento del patto di non concorrenza, il cui contenuto essenziale è proprio quello di inibire per un determinato tempo lo svolgimento di attività di intermediazione finanziaria, avendo il patto la funzione di impedire che il lavoratore, grazie alle competenze e conoscenze acquisite presso il datore di lavoro, possa arrecare a quest'ultimo un danno oggettivo che potrebbe verificarsi anche quando spontaneamente i clienti decidano di seguire il lavoratore, in virtù della fiducia in questi riposta e della conoscenza della sue capacità professionali.
3.2. Sennonché, l'evidente ampiezza dell'oggetto del patto è adeguatamente controbilanciata:
- dal limite territoriale, sufficientemente circoscritto, essendogli consentito lo svolgimento di qualsiasi attività, ivi compresa quella oggetto del patto, in qualsiasi altra regione del territorio nazionale, ivi comprese quelle del nord Italia più vicine di altre alla regione Piemonte;
- dal limite temporale, sufficientemente contenuto, essendo stato pattuito in un numero di mesi nettamente inferiore a quello massimo di 36 previsto dall'art. 2125 c.c. per i lavoratori non dirigenti.
3.3. Né varrebbe in senso contrario considerare che, per la particolare e settoriale esperienza maturata, le attività non inibite al lavoratore sarebbero state in realtà piuttosto circoscritte.
Come ben evidenziato dalla ricorrente, senza incontrare specifica contestazione, avuto riguardo alla complessiva esperienza lavorativa maturata dal dipendente all'interno della (cfr. curriculum sub doc. 3 in atti di parte ricorrente), TE
l'area delle attività lavorative residuali rispetto a quella inibita dal patto è di estensione
4 sufficiente da consentirgli di operare proficuamente nella regione Piemonte, anche soltanto per il periodo non eccessivamente lungo di durata dell'obbligo di non concorrenza (12 mesi) e spendere la propria professionalità di quadro direttivo di banca senza violare il patto.
3.4. Nemmeno può dirsi incongrua la misura del corrispettivo pattuito, quantificato in €
12.000 lordi e dunque in una misura pari a circa il 20% della RAL (parametrata su una retribuzione lorda mensile di € 4.465,76; cfr. busta paga in atti).
4. Ad avvio del Tribunale, sussiste, altresì, il requisito del periculum in mora, risultando comprovati i numerosi, e sempre crescenti, ordini di disinvestimento da parte della clientela facente parte del portafoglio già assegnato al convenuto, da reputarsi di entità non trascurabile in un lasso di tempo contenuto.
Richiamato, infatti, quanto sopra esposto in merito alla natura del divieto di concorrenza, operante sul piano oggettivo e a prescindere da un'attività di sviamento posta in essere direttamente e volontariamente dall'ex dipendente, risulta comprovato un danno patrimoniale evidentemente non riparabile per equivalente in virtù della sola penale contrattualmente stabilita e la cui irreparabilità è connessa non solo alla perdita in sé della clientela sviata, non riparabile in forma specifica, ma anche all'inevitabile lesione dell'immagine e della credibilità della banca presso la clientela residua e nel mercato di riferimento.
4.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e deve essere ordinato al resistente l'inibizione allo svolgimento e alla prosecuzione dell'attività concorrenziale illegittima e vietata nei limiti oggettivi, temporali e territoriali di cui al patto di non concorrenza stipulato dalle parti.
5. Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nei termini di cui al dispositivo, alla stregua dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, stante la complessità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, ordina a di astenersi dallo svolgimento Controparte_1
e dalla prosecuzione dell'attività concorrenziale illegittima e vietata nei limiti oggettivi,
5 temporali e territoriali di cui al patto di non concorrenza stipulato con la
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Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Asti, 04/04/2025
Il Giudice
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