TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5036 del R.G.A.C. dell'anno 2013, vertente
TRA
(c.f. ), con gli avvocati E_ C.F._1
Francesco Scalzi e Romano Gentile
-attore-
E
- (c.f. ), con l'avvocato Alessandro CP C.F._2
Palasciano
-convenuto-
- (c.f. , con l'avvocato Maria Controparte_2 C.F._3
Teresa Zagari
-convenuta-
- (c.f. ), con l'avvocato Controparte_3 C.F._4
Nicola Gambardella
Pag. 1 a 26 - convenuto/attore in riconvenzionale- avente ad oggetto: proprietà.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
14.11.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 20.12.2013,
ha adito l'intestato Tribunale, esponendo: di essere E_ comproprietario per 2/3, nonché possessore dell'intero, del fondo denominato “Corace” o “Rocca”, sito in agro di AN (CZ) ed identificato in catasto al foglio di mappa 8, particelle (per quel che in questa sede rileva) nn. 71 e 103; che detta comproprietà gli è pervenuta, per 1/3, per successione del padre (nato il [...] e SO deceduto il 2.1.1976) e, per l'altro 1/3, per successione dello zio Persona_2
(nato il [...] e deceduto il 12.5.1978); che, solo di recente
[...]
(e dopo il 7.2.2013), aveva appreso che, in data 15.10.2012, era stato stipulato un atto pubblico di compravendita, registrato in Catanzaro il
23.10.2012 al n. 6035 e rogato dal Notaio , tra Persona_3 CP
e , quali venditori, e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 quale acquirente;
che, nello specifico, oggetto della compravendita erano state le citate particelle nn. 71 e 103, delle quali i si erano dichiarati CP proprietari per intervenuta usucapione, giusta dichiarazione integrativa di successione del loro padre (nato il [...] e Persona_4 deceduto il 3.4.1997), registrata a Catanzaro il 2.10.2012 al n. 1714, vol.
9990; che l'attore aveva avuto contezza di ciò soltanto dopo il 7.2.2013 dal
Maresciallo dei Carabinieri di Marcellinara, il quale aveva svolto le indagini a seguito della denuncia-querela che il aveva sporto contro E_ ignoti, lamentando il taglio del lucchetto che chiudeva la sbarra in ferro di accesso al fondo Corace e lo sbancamento della rampa che dalla particella
216 conduce alla particella 103.
Pag. 2 a 26 Ha, quindi, chiesto: la declaratoria di nullità ed improduttività di effetti, ovvero di annullabilità, dell'atto pubblico del 15.10.2012; in ogni caso, il riconoscimento della proprietà dell'attore sulle particelle nn. 71 e
103 e l'inesistenza del diritto di proprietà in capo all'acquirente, con tutte le conseguenze di legge;
la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa o in separata sede.
Con memoria del 18.10.2014, si è costituito , il quale ha CP eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, l'improcedibilità dell'azione di rivendica, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa, proponendo eccezione riconvenzionale di usucapione dei beni reclamati dall'attore.
Si è, altresì, costituito , sostenendo Controparte_3
l'infondatezza dell'azione proposta da e proponendo, in E_ via subordinata, domanda riconvenzionale nei confronti di e di CP
, al fine di essere da questi garantito per l'evizione in Controparte_2 caso di accoglimento della domanda attorea.
Si è, infine, costituita , la quale ha chiesto il Controparte_2 rigetto di ogni avversa pretesa, nonché, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, la limitazione della condanna alla restituzione della somma ricevuta da , come da assegno depositato in atti. CP_3
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione (cfr. ordinanza del 14.11.2014) e previo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 10.1.2017 è stato assegnato alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Onere che è stato assolto (avendo parte attrice proposto domanda di mediazione in data 24.1.2017), sebbene la mediazione si sia poi conclusa negativamente (cfr. verbale del 21.2.2017).
Pag. 3 a 26 Ammesse, dunque, le prove richieste dalle parti, nei limiti fissati con ordinanza del 23.3.2018 ed espletata l'istruttoria orale mediante escussione dei testi , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(udienza del 14.6.2018), Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
(udienza del 18.10.2018) e (10.1.2020), con
[...] Testimone_7 provvedimento del 9.4.2021, reso dal precedente Giudice Istruttore (le cui motivazioni si richiamano e fanno proprie anche in questa sede), è stata dichiarata la decadenza di parte attrice dall'assunzione dei testi Tes_8
e e parte convenuta dall'assunzione
[...] Testimone_9 CP del teste , e la causa è stata rinviata per la precisazione delle Testimone_10 conclusioni.
A seguito di alcuni ulteriori rinvii determinati, in parte, dalla turnazione dei magistrati sul ruolo e, in parte, dal gravosissimo carico dell'ufficio distrettuale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione – proposta dal convenuto – di nullità della domanda introduttiva per CP genericità del petitum e della causa petendi.
Come stabilito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. sent. n. 1688/2019 e n. 887/2023), non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per violazione dell'art. 163, comma 3, n.
4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti
Pag. 4 a 26 al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
Nel caso di specie, l'attore ha compiutamente individuato i fatti costitutivi della pretesa azionata, indicando puntualmente sia il petitum immediato, cioè il provvedimento giurisdizionale richiesto (declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia del rogito del 15.10.2012; nonché accertamento del diritto di proprietà sui beni oggetto della compravendita di cui al menzionato atto pubblico), sia il petitum mediato, vale a dire il bene della vita di cui si domanda la tutela, prospettando, poi, le ragioni giuridiche a sostegno delle proprie domande.
2.1. Sempre in via preliminare, deve essere analogamente disattesa l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, sollevata dal convenuto in sede di comparsa conclusionale, sul presupposto CP per il quale, al momento di proposizione dell'odierna domanda giudiziale,
l'attore aveva affermato di essere comproprietario (per 2/3) dei beni rivendicati e che erano pendenti tre diversi procedimenti aventi ad oggetto la divisione giudiziale del compendio immobiliare (n. 1608/1979, n.
382/1978 e n. 1456/1989 R.G.).
La questione, oltre ad essere non più attuale (dal momento che, con sentenza n. 1817/2015 del 10.12.2015, emessa dal Tribunale di Catanzaro
– seconda sezione civile, le particelle oggetto di causa sono state assegnate proprio a ), è comunque infondata: le azioni a tutela E_ della proprietà e del godimento della cosa comune - dall'azione di rivendica a quella di tutela delle distanze legali -possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Così
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 25454 del 13 novembre 2013;
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, n. 12325; Cassazione civile sez. II).
Pag. 5 a 26 3. Può, pertanto, procedersi all'esame del merito.
3.1. Deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto pubblico del 15.10.2012.
Il negozio giuridico intercorso tra e CP CP_2
, da un lato, e , dall'altro, integra, semmai,
[...] Controparte_3 seguendo la prospettazione attorea (secondo la quale la proprietà del bene compravenduto appartiene a ), una ipotesi di vendita di E_ cosa altrui, disciplinata dall'art. 1478 c.c.
Ora, la vendita di un bene da parte di chi non sia proprietario non è negozio né nullo né annullabile, bensì configura una ipotesi di carenza della legittimazione al negozio e quindi di contratto concluso a non domino, secondo la disciplina della vendita di cosa altrui: di conseguenza essa non
è comunque affetta da invalidità, ma produce soltanto effetti obbligatori tra le parti, a norma dell'art. 1478 c.c., ovvero l'obbligo del venditore di far acquistare al compratore la proprietà della res; risultando in tal caso l'alienazione, piuttosto, meramente inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell'atto.
Né può trovare accoglimento la domanda di annullabilità del contratto, ex art. 1439 c.c., per essersi la parte venditrice falsamente dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione dei beni trasferiti all'acquirente: ai sensi dell'art. 1441 c.c., infatti, la legittimazione ad agire spetta alla parte contrattuale il cui consenso è stato viziato nella formazione dell'accordo.
Né, infine, il conflitto tra le parti può essere risolto sulla base della mera considerazione della anteriorità dei rispettivi titoli, dal momento che, per un verso, si verte in una ipotesi di contrasto non tra più acquirenti dal medesimo dante causa, bensì tra due soggetti che si affermano entrambi
(l'attore, in via di azione;
il convenuto , in via di eccezione) CP
Pag. 6 a 26 proprietari dei beni oggetto del rogito notarile del 15.10.2012; per altro verso, nell'ipotesi di conflitto fra acquisto a domino ed acquisto a non domino del medesimo bene non opera l'istituto della trascrizione, che è una forma di pubblicità legale intesa soltanto a risolvere il conflitto fra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo proprietario, senza alcuna efficacia sanante dei vizi di cui sia affetto l'atto negoziale, sicché l'avvenuta trascrizione di un atto è inidonea ad attribuire la validità di cui esso sia naturalmente privo (Cassazione civile sez. II,
03/02/2005, n.2162); per altro verso ancora, ed in ogni caso, deve essere ribadito il principio in forza del quale, in tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (Cassazione civile sez. II, 16/03/2022,
n.8590).
Ne consegue che, nel caso di specie, in cui a venire in rilievo è un contrasto tra un acquisto della proprietà a titolo derivativo (quello fatto valere dall'attore) ed uno a titolo originario (quello vantato sui medesimi beni dal convenuto a sua volta dante causa di CP [...]
), non possono essere ritenute risolutive, ai fini della Controparte_3 risoluzione della controversia, le regole dettate in materia di anteriorità delle trascrizioni.
Conclusivamente, devono essere respinte le domande aventi ad oggetto la declaratoria di nullità, annullabilità e inefficacia dell'atto pubblico del 15.10.2012.
Pag. 7 a 26 3.2. Residua da esaminare la domanda di rivendica proposta dall'attore («riconoscere e dichiarare la proprietà dell'istante e la inesistenza del diritto di proprietà in capo all'acquirente con tutte le conseguenze di legge»
- cfr. conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio;
«…fondata è l'azione dell'ing. che ha interesse…in ogni caso a rivendicare il E_ bene e l'accertamento e la dichiarazione che la proprietà dell'immobile oggetto della compravendita è di proprietà con esclusione della proprietà E_ dei pretesi acquirenti» - cfr. pag. 7 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c. del 14.5.2015, depositata da parte attrice).
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della stessa, formulata dal convenuto il quale ha rilevato CP
l'assenza dell'attore personalmente e del suo difensore all'incontro di mediazione del 21.2.2017 (cfr. verbale d'udienza del 16.6.2017).
L'assenza della parte, quand'anche sia attrice, all'incontro di mediazione disposto ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, è sì sanzionata dal d.lgs. cit., ma non con l'improcedibilità, bensì con le sanzioni di cui all'art. 8, co.
4-bis (cfr. Tribunale Savona, 19/10/2018).
Ciò posto, occorre, in via di premessa, confermare la qualificazione di siffatta domanda, già effettuata dal precedente Giudice Istruttore nei termini dell'azione ex art. 948 c.c. (cfr. ordinanza del 10.1.2017): le conclusioni formulate dall'attore, infatti, mirano inequivocabilmente all'affermazione del diritto di proprietà in capo al medesimo e, dunque, al recupero del bene da chi ne sia possessore o detentore.
La qualificazione giuridica della domanda in termini di azione di rivendica comporta una serie di conseguenze.
In primo luogo, deve essere affermato che il legittimato passivo è il convenuto , acquirente delle particelle oggetto di controversia ed CP_3 attuale possessore delle stesse.
Pag. 8 a 26 In secondo luogo, gli oneri probatori gravanti sulla parte attrice si atteggiano in maniera piuttosto rigorosa (come verrà esplicitato più avanti),
e ciò anche se, piuttosto che come rivendica (stante l'assenza di una espressa domanda di condanna alla restituzione del bene), l'odierna domanda dovesse essere inquadrata in una azione di accertamento della proprietà.
In giurisprudenza, sul punto, è stato affermato che l'attore che proponga una domanda di accertamento della proprietà e non abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto ha l'onere di offrire la stessa prova rigorosa richiesta per la rivendica — dimostrazione della titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene — perché egli esercita un'azione a contenuto petitorio, diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene;
al contrario, è esonerato dall'onere della prova richiesta per la rivendicazione, dei vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, l'attore che propone un'azione di accertamento della proprietà ed abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto — anche se tale minore rigore probatorio rispetto all'azione di rivendicazione non esime dall'onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto — e ciò perché tale azione tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass.
II, n. 7894/2000).
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che l'attore, al momento della proposizione della domanda, non fosse in possesso dei beni rivendicati, tanto che, come emerge dagli atti di causa, egli ha proposto, con
Pag. 9 a 26 ricorso depositato in data 20.5.2014, azione di reintegrazione nei confronti di e (definita con ordinanza collegiale di CP Controparte_3 inammissibilità dell'azione ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., pubblicata in data
28.12.2015).
L'onere probatorio gravante sull'attore è, dunque, quello di chi agisce in rivendica.
L'azione di rivendicazione richiede in capo all'attore l'assolvimento di un onere probatorio particolarmente gravoso: se l'acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo;
se, invece, si tratta di acquisto derivativo, non è sufficiente la produzione in giudizio del titolo di acquisto, in quanto l'alienante potrebbe non essere stato il proprietario del bene e quindi legittimato a trasferirne la titolarità all'acquirente (cfr.
Corte di Cassazione civile, 9 settembre 2013, n. 20641). In questo secondo caso, l'attore dovrà dare la prova non solo del suo titolo, ma anche del titolo di acquisto dei precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (cfr. Corte di Cassazione civile, 30 aprile 2014, n. 9523).
Al fine di mitigare le difficoltà derivanti da tale gravoso onere probatorio, ove si tratti di beni immobili e beni mobili registrati, occorre che l'attore provi che, quand'anche avesse acquistato a non domino, avrebbe comunque acquistato la proprietà del bene per usucapione ex art. 1158 c.c., avendone avuto il possesso continuato in via diretta o attraverso i propri danti causa per il tempo necessario al maturare della stessa.
In conclusione, gli atti di acquisto a titolo derivativo, in sé e per sé considerati, quale che sia il periodo di tempo che essi coprano, non sono sufficienti a fornire la prova richiesta, se non si perviene ad un acquisto a titolo originario;
in alternativa a detta prova, che è estremamente difficile fornire (e per questo è denominata probatio diabolica), vi è la dimostrazione del possesso, "uti dominus", del bene rivendicato, durato per il tempo necessario al compimento della usucapione, calcolato anche cumulando il
Pag. 10 a 26 possesso del rivendicante a quello dei suoi danti causa (cfr., in esatti termini, in motivazione, Cass. n.5114/1993).
Ciò posto, il rigore del principio risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass.,
11.3.2004, n. 4975).
Chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione, invece, non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (Cass. civ., sez. 3, ordinanza n.
14734 del 07/06/2018).
La Suprema Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n.
28865/2021, ha operato una ricostruzione degli orientamenti in tema di prova diabolica e di attenuazione del rigore che in alcuni casi ne segue, in ispecie allorché il convenuto formuli – come nel caso di specie – eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione.
Di seguito se ne riporta il passo motivazionale, in ragione della sua importanza: «(…) L'affermazione di carattere generale è che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perchè un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che
Pag. 11 a 26 egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite
i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n.
25643/2014; n. 21940/2018). Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e
l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio
(Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando
l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n.
14734/2018). Così, l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato
(Cass. n. 1738/1962; n. 496/1970). II. Nello stesso tempo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova
a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a
Pag. 12 a 26 coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n
305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; n. 8394/1990). La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino
a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti.
Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo
l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n. 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002;
n. 5852/2006). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per
l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n. 537/1962). III.
In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi:
a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n. 1416/1965): in tale caso l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n. 1598/1965; Cass. n. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal
Pag. 13 a 26 rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate, su asserzioni che presuppongano
l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga
l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto
l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perchè la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass.
n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010). IV.
Il rigore della prova non è attenuato, di per sé, dalla mera proposizione di una domanda o eccezione di usucapione da parte del convenuto e troverà applicazione il principio che la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per
l'inversione dell'onere della medesima che incombe sempre sul rivendicante
(Cass. n. 515/1994). Si ammette così, in linea generale, che il convenuto si possa avvalere del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poichè tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso (Cass. n.
5472/2001). Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore
Pag. 14 a 26 della controparte, atteso che chi è convenuto in un giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poichè tale difesa non implica alcuna rinuncia alla posizione vantaggiosa di possesso (Cass. n. 4748/1996; n. 11555/2007; n.
5131/2009; n. 14734/2018); a meno che il convenuto, avendo riconosciuta
l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. n.
8246/1997; n. 43/2000; n. 1250/2000). In tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (Cass. n. 5487/2002), e con la prova che quell'appartenenza non
è interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto
(Cass. n 12327/2001; n. 8806/2000; n. 5161/2006) (…) VII. È possibile a questo punto tentare di fare un quadro di sintesi: A. Nella rivendicazione
l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo. L'acquisto a titolo derivativo
(il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poichè nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco, dunque, che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere
Pag. 15 a 26 posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art.
1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. B.
Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo.
Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso. C. Non basta che sia data la prova di un titolo preminente a quello del convenuto, quando questo titolo non sia attributivo del diritto di proprietà.
Il nostro diritto non ammette l'antica actio pubbliciana, mediante la quale il possessore ad usucapionem, in cui favore, però, l'usucapione non fosse ancora compiuta, poteva reclamare la cosa dal possessore, il cui possesso si dimostrasse a titolo inferiore: oggi occorre fornire la prova della proprietà. D.
Si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. E. Deve ribadirsi pertanto che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. F. Infatti, essendo
l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non
Pag. 16 a 26 suppone alcun riconoscimento a favore della controparte. È fatta salva
l'ipotesi che l'usucapione, come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n.
10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 8246/1997; n. 1250/2000; n. 7264/2003). In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé, l'attenuazione del rigore probatorio. Va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. G. Vale in altre parole, anche in relazione all'usucapione opposta dal convenuto nel giudizio di rivendicazione, la regola generale che l'attore si può giovare delle ammissioni del convenuto, il quale abbia riconosciuto l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto. In questo caso il rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante causa. Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita;
potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa (…)».
Venendo a calare tali principi di diritto alla fattispecie concreta, occorre premettere che, nella vicenda in esame, il rigore probatorio in capo all'attore non può ritenersi attenuato, in quanto i convenuti hanno espressamente contestato il suo diritto, eccependo l'inidoneità della documentazione prodotta a provare la proprietà (e proponendo, per ciò che concerne il convenuto eccezione riconvenzionale di CP usucapione). Non si riscontra, peraltro, nelle difese dei convenuti, alcun riconoscimento, neppure implicito, della proprietà di uno o più danti causa
Pag. 17 a 26 dell'attore ( , in particolare, sin dall'inizio ha dedotto di aver CP ricevuto i beni rivendicati dal defunto padre, il quale, a sua volta, li aveva acquistati per usucapione ventennale), né di quest'ultimo, il quale, quindi, non può limitarsi a dimostrare esclusivamente il proprio titolo di acquisto
(sul presupposto del riconoscimento della proprietà in capo ai precedenti danti causa, con conseguente esonero dall'onere di offrire la relativa prova), ma deve dare prova di tutti gli acquisti, a ritroso, sino ad un acquisto a titolo originario.
Orbene, ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia fornito la prova necessaria della proprietà.
Nello specifico, l'attore ha, dapprima, dedotto di essere comproprietario per 2/3, nonché possessore dell'intero, del fondo denominato “Corace” o “Rocca”, sito in agro di AN (CZ) ed identificato in catasto al foglio di mappa 8, particelle (per quel che in questa sede rileva) nn. 71 e 103; e che detta comproprietà gli è pervenuta, per 1/3, per successione del padre (nato il [...] e SO deceduto il 2.1.1976) e, per l'altro 1/3, per successione dello zio Persona_2
(nato il [...] e deceduto il 12.5.1978). Successivamente,
[...] ha prodotto la sentenza di questo Tribunale n. 1817/2015, con la quale è stata sciolta la comunione ereditaria sussistente con gli altri coeredi e l'odierno attore è risultato assegnatario delle particelle in questione.
Formulando la domanda di rivendica, ha invocato l'accertamento della proprietà sulle particelle oggetto del contratto di compravendita (nn.
71 e 103) e dell'inefficacia nei suoi confronti del rogito stipulato dal Notaio
. Persona_3
Orbene, agli atti di causa, risultano prodotti, quali prove della proprietà, i seguenti documenti:
Pag. 18 a 26 - nota di trascrizione del 10.12.1963, disposta contro Persona_5 ed a favore di (dante causa per 1/3 di SO E_
, relativamente all'atto pubblico di compravendita intercorso,
[...] in data 8.11.1963, tra il primo (quale venditore) ed il secondo (quale acquirente) ed avente ad oggetto una serie di immobili, tra cui quelli oggetto dell'odierna controversia (fondo Corace, foglio 8, part. 71 e 103 – cfr. pag. 9, doc. 1 del fascicolo di parte attrice);
- atto di divisione del 19.2.1964, n. 55039 repertorio, redatto dal Notaio
con il quale ai danti causa dell'attore ( Persona_6 SO
e sono state assegnate, tra le altre cose,
[...] Persona_2 le particelle 71 e 103 del fondo Corace di AN, identificato in catasto al foglio di mappa n. 8;
- nota di trascrizione del 2.3.1976 a favore di e contro E_
, relativa alla successione mortis causa del primo al SO secondo: tra i cespiti ereditati, figurano quelli siti nel Comune di
AN (partita 1445), tra i quali sono ricomprese le particelle 71 e
103 del fondo Corace (cfr. certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico
Erariale di Catanzaro, allegato alla nota di trascrizione – doc. n. 5 del fascicolo di parte attrice);
- certificato rilasciato dall'Ufficio del Registro di Serra San Bruno, di avvenuta presentazione, da parte di , in data E_
10.11.1978, della dichiarazione di successione di Persona_2 tra i terreni dichiarati, tuttavia, mancano le particelle 71 e 103.
Dunque, posto che il titolo d'acquisto della proprietà vantato dall'odierno attore è a titolo derivativo (ossia, per successione ereditaria), agli atti vi è la prova di siffatto acquisto, limitatamente alla quota di proprietà pervenuta a dalla successione di E_ SO
. Per dimostrare l'acquisto della proprietà da parte di quest'ultimo
[...]
è stato, invece, prodotto un atto di divisione che, tuttavia, oltre a configurare un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo, non è in ogni caso
Pag. 19 a 26 idoneo a costituire prova della titolarità dominicale. Conforme in tal senso
Cassazione Sez. 2, n. 4730 del 10.03.2015: «L'atto di divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, mentre assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione».
Manca, dunque, la prova di un acquisto a titolo originario, così come,
a ben vedere, difetta la dimostrazione dell'acquisto, in capo all'attore, della proprietà della quota dei beni che egli assume essergli derivati per successione da . Persona_2
Né può ritenersi verificato, nella fattispecie, un acquisto della proprietà dell'attore per intervenuta usucapione.
Nello specifico, agli atti di causa risultano:
- una scrittura privata del 15.10.1981, stipulata tra e E_
, avente ad oggetto la vendita delle olive prodotte Persona_7 per l'annata agraria 1981-1982 e raccolte dal dai fondi di cui alla Per_7 partita catastale n. 1638 del Comune di AN (in cui sono ricomprese le particelle 71 e 103 – cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice);
- una scrittura privata del 22.9.1983, stipulata tra e E_
, avente ad oggetto la vendita delle olive prodotte per Controparte_4
l'annata agraria 1983-1984 e raccolte dal dai fondi di cui alla CP_4 partita catastale n. 1638 del Comune di AN (in cui sono ricomprese le particelle 71 e 103 – cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice);
- una scrittura privata del 22.10.1985, stipulata tra e E_
, avente ad oggetto la vendita delle olive prodotte per Controparte_5
Pag. 20 a 26 l'annata agraria 1985-1986 e raccolte dal dai fondi di cui alla CP_4 partita catastale n. 1638 del Comune di AN (in cui sono ricomprese le particelle 71 e 103 – cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice);
- i contratti di vendita dell'8.3.1982, 10.3.1983, 20.5.1985, 20.5.1986,
3.2.1987, intercorsi tra e con i E_ Controparte_6 quali il primo cedeva al secondo il taglio dell'erba, anche in forma brada, sita nel fondo Corace in agro di AN;
- i contratti di affitto di fondo rustico del 26.10.1987 (per il periodo
1.3.1987-28.2.1988), 14.9.1989 (per il periodo 1.3.1989-28.2.1990) e
21.11.1991 (per il periodo 1.3.1991-28.2.1994, risolto anticipatamente con decorrenza 28.2.1992), intercorsi tra e E_ CP_5
, aventi ad oggetto i terreni di cui alla partita catastale n. 1638 del
[...]
Comune di AN;
- un contratto di affitto di fondo rustico dell'8.11.1993 (per il periodo
1.3.1993-28.2.1997), intercorso tra e E_ CP_7
avente ad oggetto i terreni di cui alla partita catastale n. 1638
[...] del Comune di AN;
- un contratto di affitto di fondo rustico del 10.7.1997 (per il periodo
1.4.1997-30.3.2000, con data finale poi prorogata varie volte, fino al
30.3.2016), intercorso tra e E_ Testimone_5 avente ad oggetto i terreni di cui alla partita catastale n. 1638 del Comune di AN;
- le ricevute di pagamento per i lavori di fresatura e di lavorazione oliveto del fondo Corace, rilasciate negli anni 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 1988, 1992, 1993;
- una fattura per i lavori di scasso del terreno di cui alla particella 103, eseguiti nel febbraio 2013 dalla società CP_8 Parte_2
[...]
Pag. 21 a 26 I menzionati documenti fanno tutti riferimento, sostanzialmente, ad attività di coltivazione del fondo, riscontrata anche dalle testimonianze acquisite in sede istruttoria.
Ora, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto
(Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Nella fattispecie in esame, è emerso dall'istruttoria testimoniale (cfr. testimonianze rese da , e Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
all'udienza del 14.6.2018; nonché da
[...] Testimone_6 all'udienza del 18.10.2018) che la parte di terreno oggetto di controversia
(ossia, le particelle 71 e 103), prima del 2012 (ossia, prima della compravendita intercorsa tra i e ), non fosse in alcun modo CP CP_3 recintato e che l'accesso allo stesso fosse libero.
Nessuno dei testimoni ha, tuttavia, offerto elementi sufficienti per considerare provato il possesso utile all'usucapione, non essendo emerse, con un adeguato grado di precisione, le condotte materiali concrete
Pag. 22 a 26 attraverso cui si sarebbe manifestato il dedotto possesso ad immagine del diritto di proprietà, al di là delle mere attività di coltivazione (come detto, irrilevanti), poste in essere dagli affittuari di volta in volta avvicendatisi (cfr. dichiarazioni di , Testimone_2 Testimone_4 Tes_5
e ).
[...] Testimone_6
Né sono idonee a dimostrare il possesso uti dominus le ulteriori risultanze documentali, costituite da: decreto prefettizio n. 1372 e decreto dell'ANAS del 22.10.2012, con i quali sono state espropriate all'attore varie particelle del fondo di AN (tra le quali, comunque, non figurano né la 71, né la 103); querele sporte contro (intervenute, in ogni CP caso, in un lasso di tempo – tra il 2009 ed il 2013 – inferiore al ventennio e,
a ben vedere, anche al decennio antecedente all'instaurazione della presente controversia); richiesta rivolta all'ANAS di autorizzazione all'accesso carraio al fondo Corace e relativa concessione (con la precisazione che, anche in tal caso, manca qualsivoglia riferimento specifico alle particelle 71 e 103, facenti parte del più ampio fondo Corace).
Si tratta, invero, di atti che nulla dicono sulla relazione materiale esistente tra l'attore ed i beni rivendicati, con specifico riferimento alle singole particelle oggetto di contesa, atteso che non si traducono in attività materiali di esercizio di un possesso sulla cosa che si manifesta all'esterno.
In conclusione, non essendo stata dimostrata la proprietà né attraverso atti di acquisto a titolo derivativo, a ritroso, sino a pervenire ad un acquisto a titolo originario, né attraverso un acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, la domanda di rivendica deve essere respinta.
3.3. Ne consegue, altresì, il mancato accoglimento della domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa o in separata sede.
Pag. 23 a 26 3.4. Il rigetto dell'azione proposta da esime, E_ inoltre, dall'affrontare l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto . CP
L'eccezione riconvenzionale, infatti, consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo;
secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale, per contro, se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale (Cass. 24/07/2007, n. 16314 e successiva giurisprudenza conforme).
Ora, poiché, nel caso di specie, l'eccezione di usucapione è stata formulata al solo fine di paralizzare l'avversa pretesa, il rigetto della stessa per mancanza di prova della proprietà in capo all'attore, comportando il medesimo risultato, consente di prescindere dall'affrontare il merito della suddetta eccezione.
Da quanto appena esposto consegue, peraltro, l'irrilevanza, ai fini della decisione, sia della sentenza n. 1035/2024, emessa dal Tribunale di
Catanzaro – seconda sezione civile (con la quale è stata rigettata la domanda di usucapione proposta da nei confronti dell'odierno attore), CP sia della sentenza n. 51/2020, sempre di questo Tribunale – prima sezione penale, con la quale è stato condannato alla pena di mesi 2 di CP reclusione per il reato – nella impostazione accusatoria – di cui agli artt.
110, 483 c.p., per avere, in concorso con (assolta per Controparte_2
Pag. 24 a 26 non aver commesso il fatto), attestato falsamente, nella dichiarazione integrativa di successione depositata presso l'Agenzia delle Entrate di
Catanzaro in data 2.10.2012, di essere proprietario per intervenuta usucapione del fondo denominato “Corace” o “Caruso”.
Le motivazioni che hanno condotto alla condanna dell'odierno convenuto, invero, risiedono esclusivamente nell'incertezza probatoria sulla reale ed effettiva maturazione dell'usucapione in capo a , ma CP nulla dicono in ordine alla titolarità dell'odierno attore sui beni in questione.
3.5. Analogamente, il rigetto della domanda principale assorbe la domanda riconvenzionale c.d. trasversale, che il convenuto ha CP_3 proposto nei confronti dei convenuti al fine di essere garantito CP dall'evizione scaturente dall'eventuale accoglimento dell'azione spiegata da
. E_
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono regolate come segue.
Nei rapporti tra parte attrice ed il convenuto , vengono CP liquidate in complessivi € 5.077,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'Erario, alla luce dell'ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per la tipologia di controversia (giudizi di cognizione innanzi al tribunale), lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio (da € 5.201,00 ad €
26.000,00), e le singole fasi processuali (fase studio: € 919,00; fase introduttiva: € 777,00; fase istruttoria: € 1.680,00; fase decisoria: €
1.701,00).
Analogamente, nei rapporti tra parte attrice e , Controparte_2 le spese di lite vengono liquidate in complessivi € 5.077,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti, in applicazione dei medesimi parametri su esposti.
Pag. 25 a 26 Infine, nei rapporti tra parte attrice e , Controparte_3 vengono liquidate in complessivi € 5.314,00, di cui € 237,00 per esborsi ed
€ 5.077,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione, in favore di , CP delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.077,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore dell'Erario;
3. condanna parte attrice alla rifusione, in favore di CP_2
, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.077,00 per
[...] onorari, oltre accessori di legge, se dovuti;
4. condanna parte attrice alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.314,00, Controparte_3 di cui € 237,00 per esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti.
Si comunichi.
Catanzaro, 15/01/2025 (provvedimento depositato tramite
l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 26 a 26