Articolo 110 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 109Articolo 111
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 110.
(Segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati)
1. Il segnale DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig.
II.41) deve essere usato all'inizio delle strettoie permanenti o temporanee nelle quali, per le limitate dimensioni delle corsie e tenuto conto dell'andamento planimetrico della strada, nonche' del tipo e delle dimensioni dei veicoli ai quali e' consentito il transito, si renda necessario stabilire il senso unico di marcia alternato. Il segnale prescrive all'utente di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso.
2. Sul retro del segnale deve essere apposto, a cura del fabbricante, un simbolo o una scritta che ne indichi la corretta installazione.
3. Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui imbocchi non sono visibili uno dall'altro o che distino piu' di 50 m, si deve porre in opera un impianto semaforico funzionante per l'intera giornata. Qualora le condizioni del traffico lo richiedano, ovvero quando il senso unico alternato sia attivato per un tempo determinato, in luogo del semaforo puo' essere disposto un servizio di segnalamento manuale mediante personale a cio' delegato dell'ente proprietario della strada ((...))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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