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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nato a [...] il 29.9. 1979, con l'avvocato Antonio Balbo Parte_1 appellante nei confronti di
Controparte_1 appellata avverso la sentenza n. 599/2021 emessa dal Giudice di Pace di e pubblicata il 10.9.2024 CP_1 nell'opposizione a sanzione amministrativa r.g. n. 5278/2020 sulle conclusioni
a. di parte appellante: “Voglia il Tribunale di Brescia, in riforma della sentenza n. 599/2021, n. cronol. 1901/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Brescia nel procedimento
n.R.G.5278/2020, annullare l'impugnato verbale di contestazione n. SCV0006294634 notificato in data 23 settembre 2020 dichiarando altresì l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per la pretesa infrazione;
con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio e, tenuto conto della condotta processuale della convenuta, con condanna della stessa al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia”;
b. di parte appellata: rigettare l'appello ha pronunciato la seguente sentenza
L'appellante ha presentato i seguenti motivi di appello:
− violazione dell'articolo 201 Codice della Strada: “stando alla inequivoca lettera dell'art.201
Codice della Strada, nei casi di mancata contestazione immediata dell'infrazione “…il verbale
[…] deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento [con la precisazione che solo] qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”; ii. nel caso de quo, è invece pacifico che generalità ed indirizzo del comparente fossero ben noti all'Amministrazione sin dal primo rilievo della contestazione risultando dai pubblici registri, tanto è vero che entrambi detti dati sono scritti a chiare lettere nel verbale di contestazione ed entrambe le notifiche sono state effettuate al medesimo indirizzo;
iii. il primo tentativo di notifica della contestazione, quindi, non è andato a buon fine per ragioni diverse dalla mancata identificazione dell'obbligato; iv. per legge, allora, non scattava un nuovo termine di 90 giorni per la notifica che doveva sempre essere effettuata entro il 13 agosto 2020, di talché la notifica invece effettuata il successivo 23 settembre 2020 era irrimediabilmente tardiva;
v. infine, nemmeno è il caso di stare a ripetere che l'istituto della rimessione in termini invocato da controparte non poteva trovare ingresso in questa sede dal momento che - a prescindere da ogni questione sulla sua applicabilità ad atti diversi da quelli processuali - esso avrebbe comunque pur sempre presupposto la prova che la parte era incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile quando invece, per ammissione della stessa Amministrazione, dalla data della conoscenza del mancato perfezionamento della prima notifica, essa aveva comunque avuto a disposizione ben 37 giorni per procedere ad una nuova notifica ed, invece, li lasciò decorrere per sua esclusiva negligenza.”;
− errata valutazione del materiale istruttorio (inesistenza di documentazione fotografica comprovante la segnalazione della postazione di rilevazione della velocità) e violazione degli articoli 142 comma 6-bis Codice della Strada e 2697 c.c. (“non c'è agli atti prova alcuna
(tantomeno fotografica) del fatto che la postazione Tutor de qua fosse stata presegnalata come invece imposto per legge - secondo l'art.142 co.
6-bis C.d.S., “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”);
− “illegittima compensazione delle spese legali di causa e mancata condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
In ordine al primo motivo di appello va evidenziato quanto segue. I novanta giorni previsti per la notificazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio (con la descrizione del fatto imputato e la sua qualificazione) sono iniziati il 16.5.2020, in virtù della sospensione prevista dall'art. 103 DL 18/2020 e dall'art. 37 DL 23/2020, e sono decorsi il 14.8.2020.
L'amministrazione appellata ha effettuato un tentativo di notifica con raccomandata postale consegnata il 25.6.2020.
Nonostante il destinatario e l'indirizzo fossero stati correttamente indicati, la notificazione non è andata a buon fine.
L'esito negativo di tale spedizione è stato registrato al 7.7.2020.
Avuta notizia dell'esito negativo della notificazione, a mezzo comunicazione di posta elettronica del
20.8.2020 l'amministrazione appellata ha richiesto la notificazione degli atti al messo notificatore del
Comune di residenza del destinatario, che ha consegnato il verbale il 23.9.2020.
Se è vero che trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, la notificazione è avvenuta soltanto il 20.8.2020, ossia una volta che il termine era ormai decorso.
La previsione di un termine entro cui definire il procedimento sanzionatorio con la contestazione dell'illecito è funzionale a consentire al destinatario di difendersi in tempi contenuti.
Il termine assegnato all'amministrazione procedente è congruo rispetto a tale scopo e alle capacità organizzative del soggetto a cui è attribuito il potere.
Alla luce di queste considerazioni non è possibile ipotizzare la possibilità di una “rimessione nel termine” per la notificazione.
Tale conclusione vale a maggior ragione nel caso di specie in cui i procedimenti di notificazione sono stati avviati dall'amministrazione appellata in tempi prossimi alla scadenza del termine come evidenziato dall'appellante nella sua nota conclusiva.
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata annullando il provvedimento sanzionatorio opposto.
Non è necessario esaminare gli altri motivi (di merito) dell'appello.
Segue la condanna dell'amministrazione appellata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante.
Nel primo grado del giudizio l'appellante si è difeso senza assistenza di un avvocato.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore fino a 1.100 euro.
L'appellante ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria e non ha svolto attività istruttoria.
Le spese del presente grado di giudizio vanno determinate in euro 232 (66+66+100), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge. Le difficoltà di notificazione subite dall'appellata e non contestate dall'appellante escludono la condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Per questi motivi
1. Annulla il provvedimento n. SCV0006294634 opposto.
2. Nulla sulle spese processuali del primo grado di giudizio.
3. Condanna la a pagare a favore di le spese processuali Controparte_1 Parte_1 del presente grado di giudizio liquidate in euro 232, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 10.7.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nato a [...] il 29.9. 1979, con l'avvocato Antonio Balbo Parte_1 appellante nei confronti di
Controparte_1 appellata avverso la sentenza n. 599/2021 emessa dal Giudice di Pace di e pubblicata il 10.9.2024 CP_1 nell'opposizione a sanzione amministrativa r.g. n. 5278/2020 sulle conclusioni
a. di parte appellante: “Voglia il Tribunale di Brescia, in riforma della sentenza n. 599/2021, n. cronol. 1901/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Brescia nel procedimento
n.R.G.5278/2020, annullare l'impugnato verbale di contestazione n. SCV0006294634 notificato in data 23 settembre 2020 dichiarando altresì l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per la pretesa infrazione;
con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio e, tenuto conto della condotta processuale della convenuta, con condanna della stessa al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia”;
b. di parte appellata: rigettare l'appello ha pronunciato la seguente sentenza
L'appellante ha presentato i seguenti motivi di appello:
− violazione dell'articolo 201 Codice della Strada: “stando alla inequivoca lettera dell'art.201
Codice della Strada, nei casi di mancata contestazione immediata dell'infrazione “…il verbale
[…] deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento [con la precisazione che solo] qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”; ii. nel caso de quo, è invece pacifico che generalità ed indirizzo del comparente fossero ben noti all'Amministrazione sin dal primo rilievo della contestazione risultando dai pubblici registri, tanto è vero che entrambi detti dati sono scritti a chiare lettere nel verbale di contestazione ed entrambe le notifiche sono state effettuate al medesimo indirizzo;
iii. il primo tentativo di notifica della contestazione, quindi, non è andato a buon fine per ragioni diverse dalla mancata identificazione dell'obbligato; iv. per legge, allora, non scattava un nuovo termine di 90 giorni per la notifica che doveva sempre essere effettuata entro il 13 agosto 2020, di talché la notifica invece effettuata il successivo 23 settembre 2020 era irrimediabilmente tardiva;
v. infine, nemmeno è il caso di stare a ripetere che l'istituto della rimessione in termini invocato da controparte non poteva trovare ingresso in questa sede dal momento che - a prescindere da ogni questione sulla sua applicabilità ad atti diversi da quelli processuali - esso avrebbe comunque pur sempre presupposto la prova che la parte era incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile quando invece, per ammissione della stessa Amministrazione, dalla data della conoscenza del mancato perfezionamento della prima notifica, essa aveva comunque avuto a disposizione ben 37 giorni per procedere ad una nuova notifica ed, invece, li lasciò decorrere per sua esclusiva negligenza.”;
− errata valutazione del materiale istruttorio (inesistenza di documentazione fotografica comprovante la segnalazione della postazione di rilevazione della velocità) e violazione degli articoli 142 comma 6-bis Codice della Strada e 2697 c.c. (“non c'è agli atti prova alcuna
(tantomeno fotografica) del fatto che la postazione Tutor de qua fosse stata presegnalata come invece imposto per legge - secondo l'art.142 co.
6-bis C.d.S., “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”);
− “illegittima compensazione delle spese legali di causa e mancata condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
In ordine al primo motivo di appello va evidenziato quanto segue. I novanta giorni previsti per la notificazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio (con la descrizione del fatto imputato e la sua qualificazione) sono iniziati il 16.5.2020, in virtù della sospensione prevista dall'art. 103 DL 18/2020 e dall'art. 37 DL 23/2020, e sono decorsi il 14.8.2020.
L'amministrazione appellata ha effettuato un tentativo di notifica con raccomandata postale consegnata il 25.6.2020.
Nonostante il destinatario e l'indirizzo fossero stati correttamente indicati, la notificazione non è andata a buon fine.
L'esito negativo di tale spedizione è stato registrato al 7.7.2020.
Avuta notizia dell'esito negativo della notificazione, a mezzo comunicazione di posta elettronica del
20.8.2020 l'amministrazione appellata ha richiesto la notificazione degli atti al messo notificatore del
Comune di residenza del destinatario, che ha consegnato il verbale il 23.9.2020.
Se è vero che trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, la notificazione è avvenuta soltanto il 20.8.2020, ossia una volta che il termine era ormai decorso.
La previsione di un termine entro cui definire il procedimento sanzionatorio con la contestazione dell'illecito è funzionale a consentire al destinatario di difendersi in tempi contenuti.
Il termine assegnato all'amministrazione procedente è congruo rispetto a tale scopo e alle capacità organizzative del soggetto a cui è attribuito il potere.
Alla luce di queste considerazioni non è possibile ipotizzare la possibilità di una “rimessione nel termine” per la notificazione.
Tale conclusione vale a maggior ragione nel caso di specie in cui i procedimenti di notificazione sono stati avviati dall'amministrazione appellata in tempi prossimi alla scadenza del termine come evidenziato dall'appellante nella sua nota conclusiva.
In conclusione, la sentenza impugnata va riformata annullando il provvedimento sanzionatorio opposto.
Non è necessario esaminare gli altri motivi (di merito) dell'appello.
Segue la condanna dell'amministrazione appellata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante.
Nel primo grado del giudizio l'appellante si è difeso senza assistenza di un avvocato.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore fino a 1.100 euro.
L'appellante ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria e non ha svolto attività istruttoria.
Le spese del presente grado di giudizio vanno determinate in euro 232 (66+66+100), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge. Le difficoltà di notificazione subite dall'appellata e non contestate dall'appellante escludono la condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Per questi motivi
1. Annulla il provvedimento n. SCV0006294634 opposto.
2. Nulla sulle spese processuali del primo grado di giudizio.
3. Condanna la a pagare a favore di le spese processuali Controparte_1 Parte_1 del presente grado di giudizio liquidate in euro 232, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 10.7.2025
Il giudice
Christian Colombo