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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4045 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.f.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bruno Amirante;
Appellante
p. iva , rappresentata e difesa CP_1 CP_2 Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Mariantonietta Fantasia;
Appellata
, in persona del Presidente p.t., CF Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata, difesa dall'Avv. Assunta Portento;
Appellata
, in persona del legale rapp.te p.t., piva;
Controparte_4 P.IVA_3
Appellata contumace pagina 1 di 20 in p.l.rp.t., (già , con sede in Controparte_5 Controparte_6
Via Stalingrado, 45 40128 Bologna, C.F. e P.IVA ; P.IVA_4 P.IVA_5
Appellata contumace
, in p.l.r.p.t., p.iva rappresentata, difesa dagli CP_7 P.IVA_6 avv.ti Cristina Uccello e Giovanna Caliendo;
Appellata
, in p.l.r.p.t, con sede in Via Unita' Italiana, 28 - 81100, Caserta CE, PIVA CP_8
; P.IVA_7
Appellata contumace
, (Codice fiscale ), in persona Controparte_9 P.IVA_8 del Sig. Commissario Straordinario e l.r. p.t., la Dott.ssa Controparte_10 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Santonastaso;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2968 pubblicata il 2/01/2025.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate per l'udienza a trattazione scritta del 29.4.2025, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa della CP_3
in data 1.4.2025, dalla difesa del in data 9.4.2025,
[...] Controparte_9
Cont dalla difesa di in data 9.4.2025, dalla difesa di CP_7 Controparte_11 in data 25.4.2025 e dalla difesa di parte appellante in data 17.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 22.11.2008, conveniva in giudizio la ditta Parte_1
il e la CP_1 Controparte_11 Controparte_9 CP_3
, esponendo: - di essere titolare di un'azienda agricola di produzione di
[...] ortaggi e tabacco su di un terreno sito alla Via Limata in San Felice a Cancello (CE);
- che nell'opificio ad esso confinante la Fer. esercitava sulla Controparte_11 propria sede, alla via Crocella Santa di , l'attività di stoccaggio Controparte_9
pagina 2 di 20 e selezione di materiali ferrosi e di plastica;
- che con ordinanza del 10/08/2007, il
Comune di ordinava alla di provvedere Controparte_9 CP_1 Controparte_11 alla rimozione dei RR.SS.UU. (rifiuti solidi urbani) esistenti sul territorio comunale, al deposito e stoccaggio dell'immondizia su di una propria area di 4.000 mq circa, attigua all'azienda dell'attrice, con successivo trasporto presso il CDR di Santa Maria
Capua Vetere;
- che la Provincia di autorizzava tale attività; - che tuttavia CP_3 la società convenuta esercitava ed esercita l'attività suddetta senza l'adozione delle misure di garanzia a favore dei terzi;
- che lo stazionamento dei rifiuti senza protezione di contenimento produceva e produce la fuoriuscita di percolato con invasione della attigua azienda agricola dell'attore; - che l'attore sollecitava l'intervento dei Carabinieri e dell' ; - che dalle analisi eseguite emergeva che il CP_7 terreno coltivato dall'attore risultava inquinato anche da percolato proveniente dal deposito e dallo stallo di rifiuti;
- che l'attore subiva negli anni 2007/2008 danni alle colture evidenziati nella perizia di parte per euro 22.400,00 oltre al danno morale e di immagine dell'azienda per il totale di euro 42.400,00.
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva: “1) dichiararsi l'esclusiva responsabilità della , del CP_12 Controparte_13 Controparte_9
, della , in solido tra loro, in ordine alla produzione dei
[...] Controparte_3 danni all'azienda agricola attrice pari ad € 42.400,00, 2) condannarsi, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del della somma Parte_1 di € 42.400,00 o di diversa somma di legge per i danni dallo stesso subiti alla propria azienda, con interessi dal fatto al soddisfo, rivalutazione monetaria, istat […]”.
Si costituiva in giudizio la società deducendo: - CP_1 Controparte_11 di svolgere regolarmente la propria attività sui luoghi di causa, già prima del 2002 e di non aver mai praticato raccolta di rifiuti pericolosi, nocivi e dannosi sia per l'ambiente che per l'uomo, bensì l'attività di raccolta riguardava esclusivamente rifiuti inerti e incapaci di inquinare l'ambiente; - che sin dall'inizio della sua attività non aveva ricevuto alcun tipo di sanzione per attività illecita o altro, né da enti né da privati cittadini, né dal confinante - che l'inesistenza di Parte_1 inquinamento veniva accertata con esami del terreno effettuati dagli organi di controllo intervenuti per gli accertamenti ambientali;
- che il Sindaco del Comune di con ordinanza del 03.10.2007 n. 95, ordinava alla FER ANT Controparte_9
pagina 3 di 20 di accogliere in modo provvisorio i RR. SS. UU. secondo le Controparte_11 disposizioni dell' ; - che l' con relazione del 17.10.2006 effettuava il CP_7 CP_7 sopralluogo presso la sede della convenuta con esito favorevole;
- che l'UTC del Contr Comune di e l' emettevano parere favorevole sussistendo Controparte_9 tutte le condizioni previste dalla legge;
- che in data 22.02.2008 la ditta convenuta con propria lett. a/r comunicava al Comune di e all' , Controparte_9 CP_7 un evento accidentale di percolamento nell'area di stoccaggio e gli interventi adottati per eliminare il problema;
- che la ditta convenuta comunicava a tutti gli organi ai sensi dell'art. 242 comma 2 D.Lgs 152/2006 la messa in sicurezza d'urgenza; - che l'Ufficio Tecnico del Comune di con ordinanza n. 11 del Controparte_9
22.02.2008, ordinava alla ditta convenuta gli interventi di messa in sicurezza e quant'altro necessario ad eliminare l'inconveniente; - che l' in data CP_7
21.02.2008 aveva già effettuato relazione di sopralluogo, constatando la regolarità del sito;
- che in data 23.02.2008 la Polizia Municipale del Comune di CP_9
procedeva a prelevare n. 5 campioni di terreno oggetto di causa per
[...] accertare il presunto percolamento, per stabilire la presenza o meno di sostanze nocive, a mezzo esami chimici;
- che dai risultati dei campioni di terreno prelevati sul fondo attoreo agli atti di causa, non risultava nessuna presenza di elementi inquinanti, nocivi, tossici o quant'altro per l'ambiente e per il terreno;
- che l' CP_7 in data 31.03.2008, procedeva nuovamente a sopralluogo e riscontrava tutto in regola.
La convenuta, quindi, chiedeva il rigetto della domanda e in via subordinata proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni morali e materiali subiti nella misura di euro 50.000,00.
Si costituiva il contestando il fondamento Controparte_9 della domanda attorea, chiedendo in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e nel merito rigettare la domanda.
Si costituiva la contestando il fondamento della domanda Controparte_3 attorea e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 06.04.2009, il giudice autorizzava la chiamata in causa, sulla base delle istanze formulate all'udienza, della compagnia assicurativa
[...]
Cont CP_1 da parte della e della convenuta CP_6 Controparte_3
pagina 4 di 20 , nonché dell' e dell' da parte del CP_11 CP_14 CP_8 [...]
. Controparte_9
Alla successiva udienza del 18.11.2009 spiegava intervento volontario CP_4
il quale sosteneva le ragioni della parte attrice, evidenziando che l'attività
[...] di deposito e stoccaggio dei rifiuti nel sito de quo aveva determinato il malessere di tutti i cittadini dell'area geografica, chiedendo accertarsi la responsabilità per danno ambientale e la condanna al risarcimento per euro 52.000,00. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la stessa associazione domandava ordinarsi ai convenuti di eseguire gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, oltre al già richiesto risarcimento del danno.
Si costituiva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della CP_7 chiamata in causa perché effettuata oltre i termini ex art. 167 c.p.c..
Si costituiva la chiedendo dichiararsi l'inammissibilità Controparte_6 della tardiva chiamata in causa;
nel merito rigettare la domanda del CP_4 nonché la domanda dell'attore; in subordine accogliere le eccezioni ex artt. 1893 e
1915 c.c. e, di conseguenza, ridurre proporzionalmente l'indennizzo.
Alla stessa udienza il giudice, ritenuto di dover provvedere sull'ammissibilità delle chiamate in causa solo in sentenza, concedeva i termini ex art 183 c.p.c.. Conclusa
l'istruttoria, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 2968 pubblicata il 2/01/2025 così provvedeva: “
1. DICHIARA inammissibili le chiamate in causa di (già , e ASL Controparte_15 Controparte_6 CP_7
CE1; 2. DICHIARA il difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte contro
e;
3. RIGETTA la domanda Controparte_9 Controparte_3
Cont proposta da e da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
[...]
4. RIGETTA tutte le ulteriori domande;
5. AN Controparte_11 Pt_1
e in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_4
Cont
che liquida in euro 7.254,00 per compensi oltre spese Controparte_11 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario Avv. Mariantonietta Fantasia;
6. AN e Parte_1
in solido al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4 [...]
che liquida in euro 7.254,00 per compensi oltre spese forfettarie Controparte_9 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7. AN e Parte_1
pagina 5 di 20 in solido al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4 CP_3
che liquida in euro 7.254,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura
[...] del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario Avv.
Assunta Portento;
8. AN Fer. e Controparte_11 Controparte_3 in solido al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_16 euro 7.254,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
9. AN al pagamento delle Controparte_9 spese di lite in favore di che liquida in euro 2.767,00 per compensi oltre spese CP_7 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
In motivazione, il giudice di prime cure affermava che:- le istanze di chiamata in causa formulate dalle convenute erano inammissibili poiché tardive ex art. 167
c.p.c.;- vi fosse difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in luogo di quella amministrativa con riferimento alla domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attore nei confronti del Comune di e della Controparte_9
;- con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento del Controparte_3 danno proposta nei confronti della convenuta CP_1 Controparte_11 sussistesse la giurisdizione del g.o. in quanto l'azione spiegata dall'attore andava considerata volta a contestare l'attività di smaltimento dei rifiuti nelle effettive modalità di esecuzione, ritenute tali da recare danni ai terzi, in particolare al confinante;
- la lesione del diritto di godere del proprio immobile, a cagione delle concrete e specifiche scelte operative dell'azienda di gestione dei rifiuti andava inquadrata nello schema delle azioni negatorie di natura reale (art. 844 c.c.) da cumularsi con l'azione diretta a conseguire il risarcimento del danno subito, anche in forma specifica (art. 2043 c.c.);- la legittimazione attiva spettava al proprietario del fondo sottoposto alle immissioni e spettava, altresì, al titolare di un diritto reale di godimento (nella specie il conduttore), dovendo la norma stessa interpretarsi estensivamente in considerazione del fatto che anche in questo caso le immissioni colpivano precipuamente e direttamente il godimento del fondo, oggetto della sua tutela;
- dall'esame delle risultanze della consulenza espletata, emergeva che l'attività di stoccaggio dei rifiuti svolta dalla società convenuta risultasse caratterizzata da censurabili condotte (mancata protezione dei rifiuti, mancata derattizzazione, mancata impermeabilizzazione del muro di confine), tuttavia, a fronte della pagina 6 di 20 impossibilità causata dall'attore di eseguire analisi chimiche del terreno e della falda acquifera, non si perveniva né alla valutazione di superamento della normale tollerabilità né alla quantificazione del danno patito;
- in ordine al danno immediato generato dall'evento infiltrativo del 12.02.1008 non poteva quantificare il danno mediante mera adesione del CTU agli esiti della relazione di parte (a distanza di oltre un anno dall'evento è ben difficile che dagli eventuali prelievi di suolo emergano delle anomalie nel tenore di sostanza organica) senza la verifica dell'effettivo danno arrecato al fondo e l'effettiva compromissione delle colture nel periodo interessato;
- in ordine al danno permanente recato dalla vicina attività di stoccaggio dei rifiuti, il
CTU e l'ausiliario biologo concordavano nella verifica delle condizioni del fondo mediante esame chimico del suolo e delle falde acquifere;
- la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto CP_1 Controparte_11 subordinata rispetto all'accoglimento della domanda principale non necessitava di essere esaminata;
il agiva per il risarcimento del danno ambientale CP_4 quantificandolo in euro 52.000,00, chiedendo inoltre la messa in sicurezza e bonifica Cont del fondo nei confronti di Controparte_11 Controparte_17
;- la domanda di restitutio in pristinum del fondo,
[...] Controparte_3 svolta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., rappresentava senz'altro una domanda nuova e inammissibile rispetto a quella spiegata nell'atto di intervento;
- la legittimazione attiva per la tutela ambientale spettava al Ministero dell'Ambiente;- la domanda era generica e non essendo stata raggiunta la prova del superamento della normale tollerabilità delle immissioni anche tale domanda andava rigettata.
B. Giudizio d'appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendo di Parte_1 riformare, anche parzialmente, la sentenza impugnata.
Con il primo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara difetto di giurisdizione del giudice ordinario e richiamando quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione, sostiene che resti invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia pagina 7 di 20 cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, dello stesso d. lgs..
Con il secondo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza del Tribunale quando afferma che la domanda è da inquadrare nell'ambito dell'art. 844 cc e che il fenomeno delle infiltrazioni sarebbe isolato ed episodico per cui l'attore non avrebbe diritto ad alcun risarcimento del danno (seppur accertato e quantificato dal CTU) poiché non sarebbe possibile sciogliere la prognosi circa la tollerabilità o meno delle immissioni. In particolare, sostiene appellante che:- l'accertamento Pt_3 dell'intensità e della intollerabilità delle attività che arrecano disturbo non può fondarsi solo su criteri di ordine matematico o statistico o su criteri quantitativo- oggettivi così come inficiato dalla Corte di Cassazione;
- il danno arrecato all'appellante (quantificato dal CTU in corso di causa) deve essere comunque risarcito avendo quest'ultimo “subito” una lesione del diritto di proprietà Cont determinata dall'operato della e che la valutazione sulla CP_11 tollerabilità o meno delle immissioni, non esclude la configurabilità di un danno risarcibile di natura patrimoniale come conseguenza dell'illecito costituito dalle immissioni stesse;
-in materia di responsabilità extracontrattuale poiché vi è colpa - ancorché si faccia uso normale della cosa - ogni qualvolta si cagiona un danno ingiusto ad altri ex art. 2043 c.c.;- la richiesta dell'attore è “personale” ovvero tesa ad ottenere un risarcimento del danno (patrimoniale e non) per effetto dell'operato negligente della azienda convenuta e non reale come considerato dal Giudice di prime cure.
Con il terzo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado per vizio motivazionale relativamente alla valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, sostiene che seppure il giudice di merito possa disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione del consulente di parte, deve adeguatamente motivarle, invece, il Giudice dapprima richiama la consulenza laddove è evidenziata la condotta colposa della ditta convenuta (quale causa del danno patito dall'attore), ma poi afferma di non poter aderire alle considerazioni/conclusioni del CTU poiché l'attore non avrebbe fornito
“tempestivamente” una prova dei fatti e del danno subito in quanto avrebbe dovuto attivare il rimedio di cui all'art. 696 c.p.c. per eseguire accertamenti immediati sui pagina 8 di 20 luoghi di causa per ottenere una prova immediata del danno. In ordine alla prima statuizione l'appellante ripercorre l'iter del Giudice di prime cure, ritenendo non sufficientemente motivato il discostarsi di quest'ultimo dalle risultanze istruttorie
(accertamento della condotta colposa della ditta convenuta;
condotta come causa del danno immediato), non riconoscendo il danno nell'immediatezza seppur quantificato dal CTU (20.900,00 euro: stima del danno alle colture negli anni 2007-2008). In ordine alla seconda statuizione ritiene che nel caso in esame non vi fossero gli elementi d'urgenza precipui per esperire la norma de qua, tanto è vero che il ctu quantifica il danno sulla base dei dati forniti dai tecnici di parte attrice. Oltretutto, a tal proposito, stando all'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe potuto applicare l'art. 1226 c.c. sulla base del materiale probatorio acquisito.
In ordine al danno permanente/ambientale invece, Giudice affermava, altresì, che il danno permanente/ambientale non fosse risarcibile in quanto il CTU e l'ausiliario biologo concordavano nella necessaria verifica delle condizioni del fondo dell'attore mediante esame chimico del suolo e delle falde acquifere, tuttavia, l'affermazione non corrisponde a quanto affermato dallo stesso CTU nella perizia integrativa.
Quest'ultimo conferma che è possibile accertare il danno ambientale;
conferma che sussiste il nesso causale tra l'operato della ditta convenuta ed il danno ambientale;
informa il Giudice circa la possibilità di eseguire indagini più approfondite per accertare al meglio il danno ambientale, ma le analisi non sono mai state eseguite. Il
Giudice dunque, avrebbe comunque potuto, secondo parta eppallante anche in tal caso, liquidare in via equitativa.
Tanto premesso, così conclude: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: per i motivi suesposti accogliere
l'appello e, per l'effetto, riformare, anche parzialmente, la sentenza nr. 2968 del 25 luglio 2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (nr. 601801/2008) con accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado che qui si abbian integralmente trascritte e riportate. Vittoria di spese, comprese quelle forfetarie, compenso professionale del doppio grado di giudizio oltre iva e cpa.”
Si costituisce la Fer. chiedendo di confermare la sentenza Controparte_11 impugnata di primo grado integralmente;
l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
pagina 9 di 20 di condannare gli appellanti al pagamento delle competenze legali tutte del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
In ordine al primo motivo d'appello condivide la pronuncia del Giudice di primo grado integralmente, sostenendo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
In ordine al secondo motivo d'appello sostiene che la prova del danno grava interamente sull'attore, il quale ha l'onere di provare l'evento lesivo, il danno patito ed il nesso di causalità tra l'evento e danno e che l'appellante, non provato in alcun modo da parte appellante. In particolare, veniva impedito l'esame del suolo (come confermato da controparte) dunque il presunto danno agli ortaggi quantificato dal ctu non risulta vincolante ai fini della decisione. Inoltre, l' effettuava due CP_7 sopralluoghi (in data 21.2.2008 e in data 31.3.2008) constatando la regolarità del sito e la mancanza di inquinamento nei luoghi di causa così come la Polizia
Municipale che dall'analisi di cinque campioni di terreno rilevava assenza di sostanze inquinanti. In ultimo, l'appellata richiama la sentenza penale n. 998/2011 con la quale il legale rappresentate della summenzionata ditta veniva assolto per non aver commesso il fatto, in relazione alla querela sporta d'appellante sui medesimi fatti di causa.
Si costituisce l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità della vocazione CP_7 in giudizio ed il proprio difetto di legittimazione passiva ed insiste, pertanto, nella richiesta di estromissione dal giudizio;
in via gradata, nell'inopinata ipotesi di diniego dell'estromissione, chiede in ogni caso, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
spese come per legge. Innanzitutto, dichiara l'inammissibilità della propria vocazione in appello avendo il Giudice di primo grado dichiarato la stessa nel giudizio precedente. In via gradata rileva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede dunque, di essere estromessa dal giudizio in quanto chiamata ad effettuare una serie di sopralluoghi sul sito destinato allo stoccaggio di Cont RSU nel Comune di e gestito dalla società , Controparte_9 CP_11 quindi, esercitando un'attività di mero supporto tecnico, inidonea a cagionare in via diretta alcun danno. In via gradata, si chiede in ogni caso, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Si costituisce il chiedendo: “Piaccia all'ecc.ma Controparte_9 sopra intestata Corte D'Appello, per quanto finora rassegnato e/o eccepito e/o dedotto
pagina 10 di 20 e previo accertamento, nonché previa declaratoria di quatenus opus inammissibilità del notificato atto di citazione in appello e/o previa declaratoria di quatenus opus rigetto per infondatezza (totale o parziale) nel merito del medesimo atto di citazione in appello, di voler, in accoglimento della difesa di esso medesimo appellato Ente, confermare come del tutto o in relazione a quest'ultimo legittima e scevra da vizi e/o da error in iudicando la sentenza n.2968/2022 (di primo grado di giudizio) del
Tribunale ordinario di S.Maria C.V. (Sez. IV civile); per l'effetto, in favore di esso appellato Ente piaccia di dichiarare vinte le spese e competenze, con accessori tutti ex lege, del Qui corrente giudizio. Con espressa riserva di ex lege meglio dedurre, articolare, chiedere mezzi istruttori, depositare documenti ulteriori e chiedere prove contrarie.” Sostiene tale parte appellata la propria ineccepibile condotta formale e sostanziale attivandosi con la richiesta di sopralluoghi in capo all' , con CP_7 incarico alla ditta di rimuovere i rifiuti dall'area e adeguare il CP_1 CP_11 sistema dell'impermeabilizzazione per impedire fuoriuscita di percolato all'esterno del sito.
Richiama, poi, le proprie memorie difensive con le quali chiedeva l'ammissione di prova testimoniale del sig. e la richiesta di ctu. In merito alla prima CP_18 richiesta il Giudice di prime cure non si è pronunciato mentre, in relazione alla richiesta di ctu, afferma che quest' ultima è stata disposta dopo oltre tre anni e dunque troppo tardi considerandone l'oggetto, ovvero l'accertamento di una superficie di nudo terreno, sottoposto ad intemperie. Aggiunge, poi che l'elaborato peritale d'ufficio non aveva contribuito a cristallizzare le pretese risarcitorie di controparte essendo incompleta, generica e contraddittoria e né tantomeno l'odierno appellante aveva provato la sussistenza dell'evento dannoso giustificativo della pretesa risarcitoria. Afferma che la controparte avrebbe dovuto esperire i rimedi di cui agli artt. 669 bis e ss c.p.c. mentre gli unici accertamenti tempestivi sono stati quelli dell' con l'assistenza del personale P.M. e di altra P.A. (il Comune CP_7 appellato). In ordine al primo motivo d'appello sostiene al pari del Giudice di primo grado il difetto di giurisdizione in capo al Giudice ordinario. In ordine al secondo motivo d'appello fa propria la motivazione del Giudice di prime cure nel ritenere il danno non provato in alcun modo. In ordine al terzo motivo d'appello ritiene che il
Giudice di prime cure abbia disatteso la perizia, come affermato dall'appellante, ma pagina 11 di 20 ha escluso danni ambientali per l'impossibilità, dopo anni rispetto al verificarsi dell'evento, di rinvenire sostanze inquinanti. Oltretutto la stessa appellante ha impedito che venissero effettuate le analisi sulla falda acquifera necessarie. In ordine alla censura operata dall'appellante per l'omessa valutazione del danno in via equitativa, l'ente appellato sostiene che tale valutazione non fosse possibile poiché, come già esplicitato, non vi fosse alcuna prova del danno e del nesso causale e per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. è necessario innanzitutto l'esistenza del danno.
Si costituisce la chiedendo: “1.nel merito, rigettare la domanda Controparte_3 proposta in appello in ragione del carattere palesemente pretestuoso dei motivi posti a suo fondamento, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2.in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.” Deduce che:- in ordine al primo motivo d'appello vi fosse difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario;
- in ordine al secondo motivo d'appello, inquadrando la fattispecie nell'alveo degli artt. 844 c.c. e
2043 c.c. ciò comportava l'obbligo di fornire prova adeguata e concreta dell'illegittimo esercizio dell'attività di stoccaggio e deposito dei rifiuti da parte della società convenuta, ovvero del superamento dei limiti di tollerabilità dell'attività denunciata, prova dei danni subiti in conseguenza nonché, prova del nesso di causalità degli stessi rispetto all'evento lesivo lamentato. Tale onere rimaneva inevaso da parte dell'appellante mentre l'Ente appellato dimostrava valori al di sotto dei limiti della normativa in materia di suoli inquinati. Tale prova non è stata poi, accertata in sede di ctu come sostiene l'appellante, in quanto il ctp non consentiva di procedere alle analisi chimiche del terreno necessarie per accertare il danno permanente ed in ogni caso tali risultanze istruttorie non sono idonee a colmare le lacune probatorie di parte appellante. Anzi il ctu non era in grado nemmeno di accertare l'esistenza del danno nell'immediato subito dalle colture bensì, si limitava a fare propria la quantificazione della ctp. In ordine alla censura mossa alla pronuncia di primo grado, l'appellato sostiene che il Giudicante ben poteva discostarsi dalle risultanze del perito soprattutto quando non veniva adottato alcun accertamento specifico (come nel caso in esame).
Con ordinanza del 17.1.2023 è stata dichiarata la contumacia delle parti appellate ed;
e la causa è stata rinviata per la Controparte_4 CP_15 CP_8
pagina 12 di 20 precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2024 poi differita d'ufficio al
29.4.2025.
Lette le note per la trattazione scritta per il giorno 29.4.2025, quindi, con ordinanza datata al 7.5.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data
8.5.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini (40+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
C. Esame dei motivi di appello
Ciò posto premessa l'ammissibilità dell'appello, e passando all'esame, nel merito, va detto che il proposto appello è infondato in fatto e in diritto e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Quanto al primo motivo di appello, relativo all'erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario in ordine alle domande proposte contro e lo stesso è infondato in fatto Controparte_9 Controparte_3
e in diritto.
Corretta appare, invero, sul punto la motivazione della sentenza impugnata dovendo ritenersi sussistente il difetto di giurisdizione rispetto alle domande svolte nei confronti delle amministrazioni pubbliche, laddove si contesta la stessa scelta delle pp.aa. di organizzare il servizio di smaltimento dei rifiuti autorizzando lo stoccaggio dei rr.ss.uu. presso l'area oggetto di causa.
"Le controversie concernenti l'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani - ivi comprese quelle aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'omessa adozione dei provvedimenti necessari a prevenire o impedire l'abbandono di rifiuti sulle strade, ovvero a rimuoverne gli effetti - appartenevano alla giurisdizione del giudice amministrativo già in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2008, n. 123, norma che - sebbene abrogata dall'art.
4, allegato 4, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - è stata riprodotta dall'art. 133, comma
1, lett. p) medesimo D.Lgs., nulla avendo innovato, ambedue tali disposizioni, in ordine al riparto della giurisdizione in detta materia, posto che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani costituiscono un servizio pubblico che la legge riserva
pagina 13 di 20 obbligatoriamente ai Comuni, ai sensi di quanto già previsto prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 4, allegato 20, del già citato D.Lgs. n. 104 del 2008 - dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 2, lett. e), nel testo modificato dalla L.
21 luglio 2000, n. 205, art. 7" (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 16304/2013, Cass.
n. 26913/2014, Cass. n. 22009/2017)
Deve, infatti, ritenersi che qualsivoglia danno derivante in via immediata e diretta dall'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta ad ottenere il ristoro della lesione di un diritto soggettivo derivante dalle concrete modalità scelte dall'azienda incaricata dello smaltimento, non dipendenti da regole cogenti dettate dalla p.a., come si configura nel caso in esame la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore in primo grado -odierno appellante nei Cont confronti della convenuta essendo la stessa volta a Controparte_11 contestare l'attività di smaltimento dei rifiuti nelle effettive modalità di esecuzione, ritenute tali da recare danni ai terzi, in particolare al confinante.
Ed invero, “In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante sussista la giurisdizione esclusiva amministrativa, già in virtù dell'art. 33, comma 2, lettera e), del
d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla l. n. 205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del relativo ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l'adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili, atteso che la condotta contestata integra la materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa, allorquando non siano dettate particolari regole esecutive o applicative tecniche direttamente nei provvedimenti amministrativi, sicché non risulta in alcun modo coinvolto il pubblico potere” (Cass. 20824/2021).
Alla luce di quanto esposto, deve essere dunque rigettato il primo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello relativo all'erroneo inquadramento della domanda nell'alveo dell'art. 844 c.c. è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito espresse.
pagina 14 di 20 Va precisato in punto di diritto che la domanda avanzata dall'attore correttamente è stata inquadrata nell'ambito dell'art. 844 c.c..
Al riguardo, si osserva che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti tra privati debba sempre poggiare sull'art. 844 c.c., sulla cui base il giudizio in ordine alla loro tollerabilità deve essere compiuto: l'art. 844 c.c. "detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l'elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita". (Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza n. 14180 del 12/07/2016).
L'art. 844, co. 2, cod. civ., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5564 del 08/03/2010 e Sez. 2 -, Sentenza n.
21504 del 31/08/2018); sicché, in siffatta evenienza, va escluso qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso (cfr. Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 21554 del 03/09/2018 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20668 del
05/10/2010).
L'azione diretta a far cessare le immissioni intollerabili e nocive alla salute rientra nello schema delle azioni negatorie di natura reale e può cumularsi con l'azione diretta a conseguire il risarcimento del danno subito, anche in forma specifica (v.
Cass. ss. uu. 10186/1998).
Chi pretende di far cessare le immissioni provenienti dal fondo vicino può esercitare nell'ambito del medesimo giudizio sia l'azione inibitoria prevista dall'art. 844 sia pagina 15 di 20 l'azione risarcitoria ordinaria, la quale può essere eventualmente connessa al pregiudizio alla salute derivante dalle immissioni intollerabili (Cass. 15509/2000)
Peraltro, pur rimanendo distinte, le azioni in esame sono state lette congiuntamente dalla giurisprudenza, la quale individua proprio nel criterio della “normale tollerabilità” il discrimen tra immissioni lecite ed immissioni illecite, e dunque generatrici di civile responsabilità a carico di chi le produce.
L'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità – va poi interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo (cfr. Cassazione civile sez. II,
05/12/2023, n.33966).
Si è infatti precisato che l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. non ha solo natura reale, rientrando nello schema della negatoria servitutis, ma ha pure natura personale, in quanto intesa a respingere turbative o molestie di fatto. Pertanto, la proposizione della domanda ex art. 844 c.c., allorquando sia diretta soltanto al conseguimento di provvedimenti inibitori e risarcitori, e non anche all'emissione di statuizioni restitutorie implicanti interventi diretti sull'immobile, implica la legittimazione passiva anche o soltanto dei soggetti titolari di diritti reali di godimento sull'immobile (Corte di Cassazione, Sezione II civile, 17 gennaio 2011, n. 939).
Condivisibile, dunque, quanto affermato dal giudice di prime cure sul punto ovvero poiché il godimento di un fondo spetta anche al soggetto titolare di un diritto personale di godimento (come, nel caso di specie, il conduttore), e poiché non può esservi diritto di godimento di un bene senza la possibilità per il suo titolare di agire per la sua conservazione o reintegrazione, deve ritenersi che la legittimazione ad agire contro le immissioni spetti anche al conduttore sulla base della norma ex art. 1585, 2 co., non essendovi dubbio che le immissioni stesse altro non sono che molestie, e che, in tal caso, la predetta norma possa essere integrata per analogia
(sussistendo l'identica ragione di tutela) con i criteri per l'interpretazione delle fattispecie immissive dettati dall'art. 844 c.c. per quanto attiene alla normale tollerabilità, al contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà ed alla priorità dell'uso.
pagina 16 di 20 Per quanto sopra esposto, deve dunque essere rigettato anche il secondo motivo di appello.
Anche il terzo motivo di appello relativo alla errata valutazione delle risultanze istruttorie (con riferimento alla ctu) deve essere rigettato per essere infondato in fatto e in diritto.
Essendo individuato nel criterio della “normale tollerabilità” il discrimen tra immissioni lecite ed immissioni illecite, e dunque generatrici di civile responsabilità
a carico di chi le produce, deve ritenersi che correttamente la domanda attorea è stata rigettata in primo grado proprio muovendo dall'esame delle risultanze della
CTU espletata in primo grado da cui è emerso che è l'attività di stoccaggio dei rifiuti svolta dalla società convenuta risulta caratterizzata da censurabili condotte
(mancata protezione dei rifiuti, mancata derattizzazione, mancata impermeabilizzazione del muro di confine), ma che tuttavia, a fronte della impossibilità causata dall'attore di eseguire analisi chimiche del terreno e della falda acquifera, non si ritiene di poter pervenire né alla valutazione di superamento della normale tollerabilità né alla quantificazione del danno patito, sicuramente non possibile (anche solo con riferimento all'evento infiltrativo del 12.2.2008) mediante mera adesione del ctu agli esiti della relazione di parte, riguardando la suggerita necessità di accertamenti ulteriori suggeriti dal ctu nella perizia integrativa agli atti del procedimento di primo grado il danno ambientale, la cui lesione è stata invocata da diversa parte processuale, che non ha impugnato le Controparte_4 statuizioni della sentenza di primo grado.
Deve aggiungersi che non coglie nel segno nemmeno la censura dell'appellante relativa alla omessa applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art.1226 c.c. essendo mancata a monte la prova del danno subito da parte dell'attore in primo grado.
Ed invero, la liquidazione in via equitativa presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter pagina 17 di 20 della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (Cass. n. 16202 del 2002; Cass. n.13288 del 2007).
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non essendo possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza
(Cass. n. 10607 del 2010; nello stesso senso, Cass. n. 20990 del 2011; Cass. n.
27447 del 2011; Cass. n. 4310 del 2018).
Per tali ragioni, deve essere rigettato l'appello proposto.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna dello Parte_1 stesso al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di ognuna parte appellata costituita CP_1 Controparte_11 CP_3
, , in virtù del
[...] CP_7 Controparte_9 principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile complessità bassa.
pagina 18 di 20 In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2968 pubblicata il
2/01/2025, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante, al pagamento in favore di Parte_1 ognuna parte appellata costituita CP_1 Controparte_11 CP_3
, spese
[...] CP_7 Parte_4 del giudizio secondo grado, che liquida per ognuna in € 4.996,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 16.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
pagina 19 di 20
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4045 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.f.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bruno Amirante;
Appellante
p. iva , rappresentata e difesa CP_1 CP_2 Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Mariantonietta Fantasia;
Appellata
, in persona del Presidente p.t., CF Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata, difesa dall'Avv. Assunta Portento;
Appellata
, in persona del legale rapp.te p.t., piva;
Controparte_4 P.IVA_3
Appellata contumace pagina 1 di 20 in p.l.rp.t., (già , con sede in Controparte_5 Controparte_6
Via Stalingrado, 45 40128 Bologna, C.F. e P.IVA ; P.IVA_4 P.IVA_5
Appellata contumace
, in p.l.r.p.t., p.iva rappresentata, difesa dagli CP_7 P.IVA_6 avv.ti Cristina Uccello e Giovanna Caliendo;
Appellata
, in p.l.r.p.t, con sede in Via Unita' Italiana, 28 - 81100, Caserta CE, PIVA CP_8
; P.IVA_7
Appellata contumace
, (Codice fiscale ), in persona Controparte_9 P.IVA_8 del Sig. Commissario Straordinario e l.r. p.t., la Dott.ssa Controparte_10 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Santonastaso;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2968 pubblicata il 2/01/2025.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate per l'udienza a trattazione scritta del 29.4.2025, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa della CP_3
in data 1.4.2025, dalla difesa del in data 9.4.2025,
[...] Controparte_9
Cont dalla difesa di in data 9.4.2025, dalla difesa di CP_7 Controparte_11 in data 25.4.2025 e dalla difesa di parte appellante in data 17.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 22.11.2008, conveniva in giudizio la ditta Parte_1
il e la CP_1 Controparte_11 Controparte_9 CP_3
, esponendo: - di essere titolare di un'azienda agricola di produzione di
[...] ortaggi e tabacco su di un terreno sito alla Via Limata in San Felice a Cancello (CE);
- che nell'opificio ad esso confinante la Fer. esercitava sulla Controparte_11 propria sede, alla via Crocella Santa di , l'attività di stoccaggio Controparte_9
pagina 2 di 20 e selezione di materiali ferrosi e di plastica;
- che con ordinanza del 10/08/2007, il
Comune di ordinava alla di provvedere Controparte_9 CP_1 Controparte_11 alla rimozione dei RR.SS.UU. (rifiuti solidi urbani) esistenti sul territorio comunale, al deposito e stoccaggio dell'immondizia su di una propria area di 4.000 mq circa, attigua all'azienda dell'attrice, con successivo trasporto presso il CDR di Santa Maria
Capua Vetere;
- che la Provincia di autorizzava tale attività; - che tuttavia CP_3 la società convenuta esercitava ed esercita l'attività suddetta senza l'adozione delle misure di garanzia a favore dei terzi;
- che lo stazionamento dei rifiuti senza protezione di contenimento produceva e produce la fuoriuscita di percolato con invasione della attigua azienda agricola dell'attore; - che l'attore sollecitava l'intervento dei Carabinieri e dell' ; - che dalle analisi eseguite emergeva che il CP_7 terreno coltivato dall'attore risultava inquinato anche da percolato proveniente dal deposito e dallo stallo di rifiuti;
- che l'attore subiva negli anni 2007/2008 danni alle colture evidenziati nella perizia di parte per euro 22.400,00 oltre al danno morale e di immagine dell'azienda per il totale di euro 42.400,00.
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva: “1) dichiararsi l'esclusiva responsabilità della , del CP_12 Controparte_13 Controparte_9
, della , in solido tra loro, in ordine alla produzione dei
[...] Controparte_3 danni all'azienda agricola attrice pari ad € 42.400,00, 2) condannarsi, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del della somma Parte_1 di € 42.400,00 o di diversa somma di legge per i danni dallo stesso subiti alla propria azienda, con interessi dal fatto al soddisfo, rivalutazione monetaria, istat […]”.
Si costituiva in giudizio la società deducendo: - CP_1 Controparte_11 di svolgere regolarmente la propria attività sui luoghi di causa, già prima del 2002 e di non aver mai praticato raccolta di rifiuti pericolosi, nocivi e dannosi sia per l'ambiente che per l'uomo, bensì l'attività di raccolta riguardava esclusivamente rifiuti inerti e incapaci di inquinare l'ambiente; - che sin dall'inizio della sua attività non aveva ricevuto alcun tipo di sanzione per attività illecita o altro, né da enti né da privati cittadini, né dal confinante - che l'inesistenza di Parte_1 inquinamento veniva accertata con esami del terreno effettuati dagli organi di controllo intervenuti per gli accertamenti ambientali;
- che il Sindaco del Comune di con ordinanza del 03.10.2007 n. 95, ordinava alla FER ANT Controparte_9
pagina 3 di 20 di accogliere in modo provvisorio i RR. SS. UU. secondo le Controparte_11 disposizioni dell' ; - che l' con relazione del 17.10.2006 effettuava il CP_7 CP_7 sopralluogo presso la sede della convenuta con esito favorevole;
- che l'UTC del Contr Comune di e l' emettevano parere favorevole sussistendo Controparte_9 tutte le condizioni previste dalla legge;
- che in data 22.02.2008 la ditta convenuta con propria lett. a/r comunicava al Comune di e all' , Controparte_9 CP_7 un evento accidentale di percolamento nell'area di stoccaggio e gli interventi adottati per eliminare il problema;
- che la ditta convenuta comunicava a tutti gli organi ai sensi dell'art. 242 comma 2 D.Lgs 152/2006 la messa in sicurezza d'urgenza; - che l'Ufficio Tecnico del Comune di con ordinanza n. 11 del Controparte_9
22.02.2008, ordinava alla ditta convenuta gli interventi di messa in sicurezza e quant'altro necessario ad eliminare l'inconveniente; - che l' in data CP_7
21.02.2008 aveva già effettuato relazione di sopralluogo, constatando la regolarità del sito;
- che in data 23.02.2008 la Polizia Municipale del Comune di CP_9
procedeva a prelevare n. 5 campioni di terreno oggetto di causa per
[...] accertare il presunto percolamento, per stabilire la presenza o meno di sostanze nocive, a mezzo esami chimici;
- che dai risultati dei campioni di terreno prelevati sul fondo attoreo agli atti di causa, non risultava nessuna presenza di elementi inquinanti, nocivi, tossici o quant'altro per l'ambiente e per il terreno;
- che l' CP_7 in data 31.03.2008, procedeva nuovamente a sopralluogo e riscontrava tutto in regola.
La convenuta, quindi, chiedeva il rigetto della domanda e in via subordinata proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni morali e materiali subiti nella misura di euro 50.000,00.
Si costituiva il contestando il fondamento Controparte_9 della domanda attorea, chiedendo in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e nel merito rigettare la domanda.
Si costituiva la contestando il fondamento della domanda Controparte_3 attorea e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 06.04.2009, il giudice autorizzava la chiamata in causa, sulla base delle istanze formulate all'udienza, della compagnia assicurativa
[...]
Cont CP_1 da parte della e della convenuta CP_6 Controparte_3
pagina 4 di 20 , nonché dell' e dell' da parte del CP_11 CP_14 CP_8 [...]
. Controparte_9
Alla successiva udienza del 18.11.2009 spiegava intervento volontario CP_4
il quale sosteneva le ragioni della parte attrice, evidenziando che l'attività
[...] di deposito e stoccaggio dei rifiuti nel sito de quo aveva determinato il malessere di tutti i cittadini dell'area geografica, chiedendo accertarsi la responsabilità per danno ambientale e la condanna al risarcimento per euro 52.000,00. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la stessa associazione domandava ordinarsi ai convenuti di eseguire gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, oltre al già richiesto risarcimento del danno.
Si costituiva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della CP_7 chiamata in causa perché effettuata oltre i termini ex art. 167 c.p.c..
Si costituiva la chiedendo dichiararsi l'inammissibilità Controparte_6 della tardiva chiamata in causa;
nel merito rigettare la domanda del CP_4 nonché la domanda dell'attore; in subordine accogliere le eccezioni ex artt. 1893 e
1915 c.c. e, di conseguenza, ridurre proporzionalmente l'indennizzo.
Alla stessa udienza il giudice, ritenuto di dover provvedere sull'ammissibilità delle chiamate in causa solo in sentenza, concedeva i termini ex art 183 c.p.c.. Conclusa
l'istruttoria, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 2968 pubblicata il 2/01/2025 così provvedeva: “
1. DICHIARA inammissibili le chiamate in causa di (già , e ASL Controparte_15 Controparte_6 CP_7
CE1; 2. DICHIARA il difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte contro
e;
3. RIGETTA la domanda Controparte_9 Controparte_3
Cont proposta da e da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
[...]
4. RIGETTA tutte le ulteriori domande;
5. AN Controparte_11 Pt_1
e in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_4
Cont
che liquida in euro 7.254,00 per compensi oltre spese Controparte_11 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario Avv. Mariantonietta Fantasia;
6. AN e Parte_1
in solido al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4 [...]
che liquida in euro 7.254,00 per compensi oltre spese forfettarie Controparte_9 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7. AN e Parte_1
pagina 5 di 20 in solido al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_4 CP_3
che liquida in euro 7.254,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura
[...] del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario Avv.
Assunta Portento;
8. AN Fer. e Controparte_11 Controparte_3 in solido al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_16 euro 7.254,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
9. AN al pagamento delle Controparte_9 spese di lite in favore di che liquida in euro 2.767,00 per compensi oltre spese CP_7 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
In motivazione, il giudice di prime cure affermava che:- le istanze di chiamata in causa formulate dalle convenute erano inammissibili poiché tardive ex art. 167
c.p.c.;- vi fosse difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in luogo di quella amministrativa con riferimento alla domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attore nei confronti del Comune di e della Controparte_9
;- con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento del Controparte_3 danno proposta nei confronti della convenuta CP_1 Controparte_11 sussistesse la giurisdizione del g.o. in quanto l'azione spiegata dall'attore andava considerata volta a contestare l'attività di smaltimento dei rifiuti nelle effettive modalità di esecuzione, ritenute tali da recare danni ai terzi, in particolare al confinante;
- la lesione del diritto di godere del proprio immobile, a cagione delle concrete e specifiche scelte operative dell'azienda di gestione dei rifiuti andava inquadrata nello schema delle azioni negatorie di natura reale (art. 844 c.c.) da cumularsi con l'azione diretta a conseguire il risarcimento del danno subito, anche in forma specifica (art. 2043 c.c.);- la legittimazione attiva spettava al proprietario del fondo sottoposto alle immissioni e spettava, altresì, al titolare di un diritto reale di godimento (nella specie il conduttore), dovendo la norma stessa interpretarsi estensivamente in considerazione del fatto che anche in questo caso le immissioni colpivano precipuamente e direttamente il godimento del fondo, oggetto della sua tutela;
- dall'esame delle risultanze della consulenza espletata, emergeva che l'attività di stoccaggio dei rifiuti svolta dalla società convenuta risultasse caratterizzata da censurabili condotte (mancata protezione dei rifiuti, mancata derattizzazione, mancata impermeabilizzazione del muro di confine), tuttavia, a fronte della pagina 6 di 20 impossibilità causata dall'attore di eseguire analisi chimiche del terreno e della falda acquifera, non si perveniva né alla valutazione di superamento della normale tollerabilità né alla quantificazione del danno patito;
- in ordine al danno immediato generato dall'evento infiltrativo del 12.02.1008 non poteva quantificare il danno mediante mera adesione del CTU agli esiti della relazione di parte (a distanza di oltre un anno dall'evento è ben difficile che dagli eventuali prelievi di suolo emergano delle anomalie nel tenore di sostanza organica) senza la verifica dell'effettivo danno arrecato al fondo e l'effettiva compromissione delle colture nel periodo interessato;
- in ordine al danno permanente recato dalla vicina attività di stoccaggio dei rifiuti, il
CTU e l'ausiliario biologo concordavano nella verifica delle condizioni del fondo mediante esame chimico del suolo e delle falde acquifere;
- la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto CP_1 Controparte_11 subordinata rispetto all'accoglimento della domanda principale non necessitava di essere esaminata;
il agiva per il risarcimento del danno ambientale CP_4 quantificandolo in euro 52.000,00, chiedendo inoltre la messa in sicurezza e bonifica Cont del fondo nei confronti di Controparte_11 Controparte_17
;- la domanda di restitutio in pristinum del fondo,
[...] Controparte_3 svolta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., rappresentava senz'altro una domanda nuova e inammissibile rispetto a quella spiegata nell'atto di intervento;
- la legittimazione attiva per la tutela ambientale spettava al Ministero dell'Ambiente;- la domanda era generica e non essendo stata raggiunta la prova del superamento della normale tollerabilità delle immissioni anche tale domanda andava rigettata.
B. Giudizio d'appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendo di Parte_1 riformare, anche parzialmente, la sentenza impugnata.
Con il primo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara difetto di giurisdizione del giudice ordinario e richiamando quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione, sostiene che resti invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia pagina 7 di 20 cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, dello stesso d. lgs..
Con il secondo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza del Tribunale quando afferma che la domanda è da inquadrare nell'ambito dell'art. 844 cc e che il fenomeno delle infiltrazioni sarebbe isolato ed episodico per cui l'attore non avrebbe diritto ad alcun risarcimento del danno (seppur accertato e quantificato dal CTU) poiché non sarebbe possibile sciogliere la prognosi circa la tollerabilità o meno delle immissioni. In particolare, sostiene appellante che:- l'accertamento Pt_3 dell'intensità e della intollerabilità delle attività che arrecano disturbo non può fondarsi solo su criteri di ordine matematico o statistico o su criteri quantitativo- oggettivi così come inficiato dalla Corte di Cassazione;
- il danno arrecato all'appellante (quantificato dal CTU in corso di causa) deve essere comunque risarcito avendo quest'ultimo “subito” una lesione del diritto di proprietà Cont determinata dall'operato della e che la valutazione sulla CP_11 tollerabilità o meno delle immissioni, non esclude la configurabilità di un danno risarcibile di natura patrimoniale come conseguenza dell'illecito costituito dalle immissioni stesse;
-in materia di responsabilità extracontrattuale poiché vi è colpa - ancorché si faccia uso normale della cosa - ogni qualvolta si cagiona un danno ingiusto ad altri ex art. 2043 c.c.;- la richiesta dell'attore è “personale” ovvero tesa ad ottenere un risarcimento del danno (patrimoniale e non) per effetto dell'operato negligente della azienda convenuta e non reale come considerato dal Giudice di prime cure.
Con il terzo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado per vizio motivazionale relativamente alla valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, sostiene che seppure il giudice di merito possa disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione del consulente di parte, deve adeguatamente motivarle, invece, il Giudice dapprima richiama la consulenza laddove è evidenziata la condotta colposa della ditta convenuta (quale causa del danno patito dall'attore), ma poi afferma di non poter aderire alle considerazioni/conclusioni del CTU poiché l'attore non avrebbe fornito
“tempestivamente” una prova dei fatti e del danno subito in quanto avrebbe dovuto attivare il rimedio di cui all'art. 696 c.p.c. per eseguire accertamenti immediati sui pagina 8 di 20 luoghi di causa per ottenere una prova immediata del danno. In ordine alla prima statuizione l'appellante ripercorre l'iter del Giudice di prime cure, ritenendo non sufficientemente motivato il discostarsi di quest'ultimo dalle risultanze istruttorie
(accertamento della condotta colposa della ditta convenuta;
condotta come causa del danno immediato), non riconoscendo il danno nell'immediatezza seppur quantificato dal CTU (20.900,00 euro: stima del danno alle colture negli anni 2007-2008). In ordine alla seconda statuizione ritiene che nel caso in esame non vi fossero gli elementi d'urgenza precipui per esperire la norma de qua, tanto è vero che il ctu quantifica il danno sulla base dei dati forniti dai tecnici di parte attrice. Oltretutto, a tal proposito, stando all'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe potuto applicare l'art. 1226 c.c. sulla base del materiale probatorio acquisito.
In ordine al danno permanente/ambientale invece, Giudice affermava, altresì, che il danno permanente/ambientale non fosse risarcibile in quanto il CTU e l'ausiliario biologo concordavano nella necessaria verifica delle condizioni del fondo dell'attore mediante esame chimico del suolo e delle falde acquifere, tuttavia, l'affermazione non corrisponde a quanto affermato dallo stesso CTU nella perizia integrativa.
Quest'ultimo conferma che è possibile accertare il danno ambientale;
conferma che sussiste il nesso causale tra l'operato della ditta convenuta ed il danno ambientale;
informa il Giudice circa la possibilità di eseguire indagini più approfondite per accertare al meglio il danno ambientale, ma le analisi non sono mai state eseguite. Il
Giudice dunque, avrebbe comunque potuto, secondo parta eppallante anche in tal caso, liquidare in via equitativa.
Tanto premesso, così conclude: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: per i motivi suesposti accogliere
l'appello e, per l'effetto, riformare, anche parzialmente, la sentenza nr. 2968 del 25 luglio 2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (nr. 601801/2008) con accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado che qui si abbian integralmente trascritte e riportate. Vittoria di spese, comprese quelle forfetarie, compenso professionale del doppio grado di giudizio oltre iva e cpa.”
Si costituisce la Fer. chiedendo di confermare la sentenza Controparte_11 impugnata di primo grado integralmente;
l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
pagina 9 di 20 di condannare gli appellanti al pagamento delle competenze legali tutte del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
In ordine al primo motivo d'appello condivide la pronuncia del Giudice di primo grado integralmente, sostenendo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
In ordine al secondo motivo d'appello sostiene che la prova del danno grava interamente sull'attore, il quale ha l'onere di provare l'evento lesivo, il danno patito ed il nesso di causalità tra l'evento e danno e che l'appellante, non provato in alcun modo da parte appellante. In particolare, veniva impedito l'esame del suolo (come confermato da controparte) dunque il presunto danno agli ortaggi quantificato dal ctu non risulta vincolante ai fini della decisione. Inoltre, l' effettuava due CP_7 sopralluoghi (in data 21.2.2008 e in data 31.3.2008) constatando la regolarità del sito e la mancanza di inquinamento nei luoghi di causa così come la Polizia
Municipale che dall'analisi di cinque campioni di terreno rilevava assenza di sostanze inquinanti. In ultimo, l'appellata richiama la sentenza penale n. 998/2011 con la quale il legale rappresentate della summenzionata ditta veniva assolto per non aver commesso il fatto, in relazione alla querela sporta d'appellante sui medesimi fatti di causa.
Si costituisce l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità della vocazione CP_7 in giudizio ed il proprio difetto di legittimazione passiva ed insiste, pertanto, nella richiesta di estromissione dal giudizio;
in via gradata, nell'inopinata ipotesi di diniego dell'estromissione, chiede in ogni caso, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
spese come per legge. Innanzitutto, dichiara l'inammissibilità della propria vocazione in appello avendo il Giudice di primo grado dichiarato la stessa nel giudizio precedente. In via gradata rileva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede dunque, di essere estromessa dal giudizio in quanto chiamata ad effettuare una serie di sopralluoghi sul sito destinato allo stoccaggio di Cont RSU nel Comune di e gestito dalla società , Controparte_9 CP_11 quindi, esercitando un'attività di mero supporto tecnico, inidonea a cagionare in via diretta alcun danno. In via gradata, si chiede in ogni caso, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Si costituisce il chiedendo: “Piaccia all'ecc.ma Controparte_9 sopra intestata Corte D'Appello, per quanto finora rassegnato e/o eccepito e/o dedotto
pagina 10 di 20 e previo accertamento, nonché previa declaratoria di quatenus opus inammissibilità del notificato atto di citazione in appello e/o previa declaratoria di quatenus opus rigetto per infondatezza (totale o parziale) nel merito del medesimo atto di citazione in appello, di voler, in accoglimento della difesa di esso medesimo appellato Ente, confermare come del tutto o in relazione a quest'ultimo legittima e scevra da vizi e/o da error in iudicando la sentenza n.2968/2022 (di primo grado di giudizio) del
Tribunale ordinario di S.Maria C.V. (Sez. IV civile); per l'effetto, in favore di esso appellato Ente piaccia di dichiarare vinte le spese e competenze, con accessori tutti ex lege, del Qui corrente giudizio. Con espressa riserva di ex lege meglio dedurre, articolare, chiedere mezzi istruttori, depositare documenti ulteriori e chiedere prove contrarie.” Sostiene tale parte appellata la propria ineccepibile condotta formale e sostanziale attivandosi con la richiesta di sopralluoghi in capo all' , con CP_7 incarico alla ditta di rimuovere i rifiuti dall'area e adeguare il CP_1 CP_11 sistema dell'impermeabilizzazione per impedire fuoriuscita di percolato all'esterno del sito.
Richiama, poi, le proprie memorie difensive con le quali chiedeva l'ammissione di prova testimoniale del sig. e la richiesta di ctu. In merito alla prima CP_18 richiesta il Giudice di prime cure non si è pronunciato mentre, in relazione alla richiesta di ctu, afferma che quest' ultima è stata disposta dopo oltre tre anni e dunque troppo tardi considerandone l'oggetto, ovvero l'accertamento di una superficie di nudo terreno, sottoposto ad intemperie. Aggiunge, poi che l'elaborato peritale d'ufficio non aveva contribuito a cristallizzare le pretese risarcitorie di controparte essendo incompleta, generica e contraddittoria e né tantomeno l'odierno appellante aveva provato la sussistenza dell'evento dannoso giustificativo della pretesa risarcitoria. Afferma che la controparte avrebbe dovuto esperire i rimedi di cui agli artt. 669 bis e ss c.p.c. mentre gli unici accertamenti tempestivi sono stati quelli dell' con l'assistenza del personale P.M. e di altra P.A. (il Comune CP_7 appellato). In ordine al primo motivo d'appello sostiene al pari del Giudice di primo grado il difetto di giurisdizione in capo al Giudice ordinario. In ordine al secondo motivo d'appello fa propria la motivazione del Giudice di prime cure nel ritenere il danno non provato in alcun modo. In ordine al terzo motivo d'appello ritiene che il
Giudice di prime cure abbia disatteso la perizia, come affermato dall'appellante, ma pagina 11 di 20 ha escluso danni ambientali per l'impossibilità, dopo anni rispetto al verificarsi dell'evento, di rinvenire sostanze inquinanti. Oltretutto la stessa appellante ha impedito che venissero effettuate le analisi sulla falda acquifera necessarie. In ordine alla censura operata dall'appellante per l'omessa valutazione del danno in via equitativa, l'ente appellato sostiene che tale valutazione non fosse possibile poiché, come già esplicitato, non vi fosse alcuna prova del danno e del nesso causale e per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. è necessario innanzitutto l'esistenza del danno.
Si costituisce la chiedendo: “1.nel merito, rigettare la domanda Controparte_3 proposta in appello in ragione del carattere palesemente pretestuoso dei motivi posti a suo fondamento, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2.in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.” Deduce che:- in ordine al primo motivo d'appello vi fosse difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario;
- in ordine al secondo motivo d'appello, inquadrando la fattispecie nell'alveo degli artt. 844 c.c. e
2043 c.c. ciò comportava l'obbligo di fornire prova adeguata e concreta dell'illegittimo esercizio dell'attività di stoccaggio e deposito dei rifiuti da parte della società convenuta, ovvero del superamento dei limiti di tollerabilità dell'attività denunciata, prova dei danni subiti in conseguenza nonché, prova del nesso di causalità degli stessi rispetto all'evento lesivo lamentato. Tale onere rimaneva inevaso da parte dell'appellante mentre l'Ente appellato dimostrava valori al di sotto dei limiti della normativa in materia di suoli inquinati. Tale prova non è stata poi, accertata in sede di ctu come sostiene l'appellante, in quanto il ctp non consentiva di procedere alle analisi chimiche del terreno necessarie per accertare il danno permanente ed in ogni caso tali risultanze istruttorie non sono idonee a colmare le lacune probatorie di parte appellante. Anzi il ctu non era in grado nemmeno di accertare l'esistenza del danno nell'immediato subito dalle colture bensì, si limitava a fare propria la quantificazione della ctp. In ordine alla censura mossa alla pronuncia di primo grado, l'appellato sostiene che il Giudicante ben poteva discostarsi dalle risultanze del perito soprattutto quando non veniva adottato alcun accertamento specifico (come nel caso in esame).
Con ordinanza del 17.1.2023 è stata dichiarata la contumacia delle parti appellate ed;
e la causa è stata rinviata per la Controparte_4 CP_15 CP_8
pagina 12 di 20 precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2024 poi differita d'ufficio al
29.4.2025.
Lette le note per la trattazione scritta per il giorno 29.4.2025, quindi, con ordinanza datata al 7.5.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data
8.5.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini (40+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
C. Esame dei motivi di appello
Ciò posto premessa l'ammissibilità dell'appello, e passando all'esame, nel merito, va detto che il proposto appello è infondato in fatto e in diritto e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Quanto al primo motivo di appello, relativo all'erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario in ordine alle domande proposte contro e lo stesso è infondato in fatto Controparte_9 Controparte_3
e in diritto.
Corretta appare, invero, sul punto la motivazione della sentenza impugnata dovendo ritenersi sussistente il difetto di giurisdizione rispetto alle domande svolte nei confronti delle amministrazioni pubbliche, laddove si contesta la stessa scelta delle pp.aa. di organizzare il servizio di smaltimento dei rifiuti autorizzando lo stoccaggio dei rr.ss.uu. presso l'area oggetto di causa.
"Le controversie concernenti l'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani - ivi comprese quelle aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'omessa adozione dei provvedimenti necessari a prevenire o impedire l'abbandono di rifiuti sulle strade, ovvero a rimuoverne gli effetti - appartenevano alla giurisdizione del giudice amministrativo già in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2008, n. 123, norma che - sebbene abrogata dall'art.
4, allegato 4, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - è stata riprodotta dall'art. 133, comma
1, lett. p) medesimo D.Lgs., nulla avendo innovato, ambedue tali disposizioni, in ordine al riparto della giurisdizione in detta materia, posto che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani costituiscono un servizio pubblico che la legge riserva
pagina 13 di 20 obbligatoriamente ai Comuni, ai sensi di quanto già previsto prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 4, allegato 20, del già citato D.Lgs. n. 104 del 2008 - dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 2, lett. e), nel testo modificato dalla L.
21 luglio 2000, n. 205, art. 7" (cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 16304/2013, Cass.
n. 26913/2014, Cass. n. 22009/2017)
Deve, infatti, ritenersi che qualsivoglia danno derivante in via immediata e diretta dall'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta ad ottenere il ristoro della lesione di un diritto soggettivo derivante dalle concrete modalità scelte dall'azienda incaricata dello smaltimento, non dipendenti da regole cogenti dettate dalla p.a., come si configura nel caso in esame la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore in primo grado -odierno appellante nei Cont confronti della convenuta essendo la stessa volta a Controparte_11 contestare l'attività di smaltimento dei rifiuti nelle effettive modalità di esecuzione, ritenute tali da recare danni ai terzi, in particolare al confinante.
Ed invero, “In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante sussista la giurisdizione esclusiva amministrativa, già in virtù dell'art. 33, comma 2, lettera e), del
d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla l. n. 205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del relativo ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l'adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili, atteso che la condotta contestata integra la materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa, allorquando non siano dettate particolari regole esecutive o applicative tecniche direttamente nei provvedimenti amministrativi, sicché non risulta in alcun modo coinvolto il pubblico potere” (Cass. 20824/2021).
Alla luce di quanto esposto, deve essere dunque rigettato il primo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello relativo all'erroneo inquadramento della domanda nell'alveo dell'art. 844 c.c. è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito espresse.
pagina 14 di 20 Va precisato in punto di diritto che la domanda avanzata dall'attore correttamente è stata inquadrata nell'ambito dell'art. 844 c.c..
Al riguardo, si osserva che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti tra privati debba sempre poggiare sull'art. 844 c.c., sulla cui base il giudizio in ordine alla loro tollerabilità deve essere compiuto: l'art. 844 c.c. "detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l'elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita". (Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza n. 14180 del 12/07/2016).
L'art. 844, co. 2, cod. civ., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5564 del 08/03/2010 e Sez. 2 -, Sentenza n.
21504 del 31/08/2018); sicché, in siffatta evenienza, va escluso qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso (cfr. Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 21554 del 03/09/2018 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20668 del
05/10/2010).
L'azione diretta a far cessare le immissioni intollerabili e nocive alla salute rientra nello schema delle azioni negatorie di natura reale e può cumularsi con l'azione diretta a conseguire il risarcimento del danno subito, anche in forma specifica (v.
Cass. ss. uu. 10186/1998).
Chi pretende di far cessare le immissioni provenienti dal fondo vicino può esercitare nell'ambito del medesimo giudizio sia l'azione inibitoria prevista dall'art. 844 sia pagina 15 di 20 l'azione risarcitoria ordinaria, la quale può essere eventualmente connessa al pregiudizio alla salute derivante dalle immissioni intollerabili (Cass. 15509/2000)
Peraltro, pur rimanendo distinte, le azioni in esame sono state lette congiuntamente dalla giurisprudenza, la quale individua proprio nel criterio della “normale tollerabilità” il discrimen tra immissioni lecite ed immissioni illecite, e dunque generatrici di civile responsabilità a carico di chi le produce.
L'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità – va poi interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo (cfr. Cassazione civile sez. II,
05/12/2023, n.33966).
Si è infatti precisato che l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. non ha solo natura reale, rientrando nello schema della negatoria servitutis, ma ha pure natura personale, in quanto intesa a respingere turbative o molestie di fatto. Pertanto, la proposizione della domanda ex art. 844 c.c., allorquando sia diretta soltanto al conseguimento di provvedimenti inibitori e risarcitori, e non anche all'emissione di statuizioni restitutorie implicanti interventi diretti sull'immobile, implica la legittimazione passiva anche o soltanto dei soggetti titolari di diritti reali di godimento sull'immobile (Corte di Cassazione, Sezione II civile, 17 gennaio 2011, n. 939).
Condivisibile, dunque, quanto affermato dal giudice di prime cure sul punto ovvero poiché il godimento di un fondo spetta anche al soggetto titolare di un diritto personale di godimento (come, nel caso di specie, il conduttore), e poiché non può esservi diritto di godimento di un bene senza la possibilità per il suo titolare di agire per la sua conservazione o reintegrazione, deve ritenersi che la legittimazione ad agire contro le immissioni spetti anche al conduttore sulla base della norma ex art. 1585, 2 co., non essendovi dubbio che le immissioni stesse altro non sono che molestie, e che, in tal caso, la predetta norma possa essere integrata per analogia
(sussistendo l'identica ragione di tutela) con i criteri per l'interpretazione delle fattispecie immissive dettati dall'art. 844 c.c. per quanto attiene alla normale tollerabilità, al contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà ed alla priorità dell'uso.
pagina 16 di 20 Per quanto sopra esposto, deve dunque essere rigettato anche il secondo motivo di appello.
Anche il terzo motivo di appello relativo alla errata valutazione delle risultanze istruttorie (con riferimento alla ctu) deve essere rigettato per essere infondato in fatto e in diritto.
Essendo individuato nel criterio della “normale tollerabilità” il discrimen tra immissioni lecite ed immissioni illecite, e dunque generatrici di civile responsabilità
a carico di chi le produce, deve ritenersi che correttamente la domanda attorea è stata rigettata in primo grado proprio muovendo dall'esame delle risultanze della
CTU espletata in primo grado da cui è emerso che è l'attività di stoccaggio dei rifiuti svolta dalla società convenuta risulta caratterizzata da censurabili condotte
(mancata protezione dei rifiuti, mancata derattizzazione, mancata impermeabilizzazione del muro di confine), ma che tuttavia, a fronte della impossibilità causata dall'attore di eseguire analisi chimiche del terreno e della falda acquifera, non si ritiene di poter pervenire né alla valutazione di superamento della normale tollerabilità né alla quantificazione del danno patito, sicuramente non possibile (anche solo con riferimento all'evento infiltrativo del 12.2.2008) mediante mera adesione del ctu agli esiti della relazione di parte, riguardando la suggerita necessità di accertamenti ulteriori suggeriti dal ctu nella perizia integrativa agli atti del procedimento di primo grado il danno ambientale, la cui lesione è stata invocata da diversa parte processuale, che non ha impugnato le Controparte_4 statuizioni della sentenza di primo grado.
Deve aggiungersi che non coglie nel segno nemmeno la censura dell'appellante relativa alla omessa applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art.1226 c.c. essendo mancata a monte la prova del danno subito da parte dell'attore in primo grado.
Ed invero, la liquidazione in via equitativa presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter pagina 17 di 20 della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (Cass. n. 16202 del 2002; Cass. n.13288 del 2007).
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non essendo possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza
(Cass. n. 10607 del 2010; nello stesso senso, Cass. n. 20990 del 2011; Cass. n.
27447 del 2011; Cass. n. 4310 del 2018).
Per tali ragioni, deve essere rigettato l'appello proposto.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna dello Parte_1 stesso al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di ognuna parte appellata costituita CP_1 Controparte_11 CP_3
, , in virtù del
[...] CP_7 Controparte_9 principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile complessità bassa.
pagina 18 di 20 In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2968 pubblicata il
2/01/2025, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante, al pagamento in favore di Parte_1 ognuna parte appellata costituita CP_1 Controparte_11 CP_3
, spese
[...] CP_7 Parte_4 del giudizio secondo grado, che liquida per ognuna in € 4.996,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 16.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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