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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
IL OR IS, RE
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1135/2022 depositato il 10/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti 5 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUN. PAGAM. n. 2605 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4903 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2605 del 16/11/2021, notificato il 17/02/2022 con riferimento all'avviso di accertamento n. 4903 del 23/11/2018, con i quali il Comune di Canicattì, intima il pagamento di € 1.009,56 a titolo di TARSU anno 2013.
Deduceva tra i motivi di ricorso la prescrizione del credito azionato atteso che non risulta rilevata la notifica dell'atto di accertamento presupposto.
Si costituisce il Comune di Canicattì che insiste nel dichiararsi il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato, senz'altro nulla aggiungere.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Novembre 2025 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione, con il quale parte resistente deduce la prescrizione del credito vantato, atteso che trattasi di tarsu 2013 e con memoria integrativa rilevava l'assenza di atti interruttivi.
Al riguardo, va precisato che la materia é regolata dall'art. 1, comma 161 della legge, n. 296 del 2006 il quale in materia di tributi locali così testualmente recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Sono, altresì, soggetti, trattandosi di prestazioni periodiche ex art. 2948 n. 4 cod. civ. (cfr. Cass. nn. 4283/2010;
10344/2015; 4322/2015; 22543/2017; 2996/2018; 14341/2021; 15674/2022), al termine di prescrizione quinquennale. (cfr. Cass. n. 11814/2020; n. 13683/2020; n. 33681/2022).
Il Comune di Canicattì ha prodotto copia della notifica dell'atto prodromico, avvenuta in data 26.1.2019, emessa in mani della nonna, ma senza la produzione della data della ricevuta di accettazione della raccomandata di spedizione dell'avviso di accertamento, determinando la prescrizione della pretesa comunale, stante che il termine prescrizionale quinquennale non viene interrotto in termini di decadenza, e il suo decorso interviene alla consegna dell'atto alla contribuente che deve essere messo a conoscenza di quanto viene accertato.
Per il principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., risulta essere onere in capo all'Ente comunale fornire le ragioni costitutive della pretesa creditoria, sicché l'omessa produzione della documentazione con la quale si provano le condizioni di validità dell'impugnato atto accertativo, ivi compresa quella della sua notificazione, l'importo preteso dall'Ente comunale, risulta essere insussistente nell'an e nel quantum debeatur (Cfr. Cass. n. 14571/2001; n. 20091/2009). Le spese seguono la soccombenza per la parte resistente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 300,00, oltre accessori di legge in favore del difensore della ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Cosi deciso in Agrigento il 26 Novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AT RI AN RO EN
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
IL OR IS, RE
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1135/2022 depositato il 10/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti 5 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUN. PAGAM. n. 2605 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4903 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2605 del 16/11/2021, notificato il 17/02/2022 con riferimento all'avviso di accertamento n. 4903 del 23/11/2018, con i quali il Comune di Canicattì, intima il pagamento di € 1.009,56 a titolo di TARSU anno 2013.
Deduceva tra i motivi di ricorso la prescrizione del credito azionato atteso che non risulta rilevata la notifica dell'atto di accertamento presupposto.
Si costituisce il Comune di Canicattì che insiste nel dichiararsi il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato, senz'altro nulla aggiungere.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Novembre 2025 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione, con il quale parte resistente deduce la prescrizione del credito vantato, atteso che trattasi di tarsu 2013 e con memoria integrativa rilevava l'assenza di atti interruttivi.
Al riguardo, va precisato che la materia é regolata dall'art. 1, comma 161 della legge, n. 296 del 2006 il quale in materia di tributi locali così testualmente recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Sono, altresì, soggetti, trattandosi di prestazioni periodiche ex art. 2948 n. 4 cod. civ. (cfr. Cass. nn. 4283/2010;
10344/2015; 4322/2015; 22543/2017; 2996/2018; 14341/2021; 15674/2022), al termine di prescrizione quinquennale. (cfr. Cass. n. 11814/2020; n. 13683/2020; n. 33681/2022).
Il Comune di Canicattì ha prodotto copia della notifica dell'atto prodromico, avvenuta in data 26.1.2019, emessa in mani della nonna, ma senza la produzione della data della ricevuta di accettazione della raccomandata di spedizione dell'avviso di accertamento, determinando la prescrizione della pretesa comunale, stante che il termine prescrizionale quinquennale non viene interrotto in termini di decadenza, e il suo decorso interviene alla consegna dell'atto alla contribuente che deve essere messo a conoscenza di quanto viene accertato.
Per il principio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., risulta essere onere in capo all'Ente comunale fornire le ragioni costitutive della pretesa creditoria, sicché l'omessa produzione della documentazione con la quale si provano le condizioni di validità dell'impugnato atto accertativo, ivi compresa quella della sua notificazione, l'importo preteso dall'Ente comunale, risulta essere insussistente nell'an e nel quantum debeatur (Cfr. Cass. n. 14571/2001; n. 20091/2009). Le spese seguono la soccombenza per la parte resistente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 300,00, oltre accessori di legge in favore del difensore della ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Cosi deciso in Agrigento il 26 Novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AT RI AN RO EN
Firmato digitalmente Firmato digitalmente