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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/09/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2157/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2157/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 19 settembre 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. e l'avv. MALATESTA ANDREA ( ) Parte_1 C.F._1 presenteCORSO DE MICHETTI N.64 64100 TERAMO;
, oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. ROSSOLI ROBERTO presente e Controparte_1 l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. e l'avv. oggi sostituito dall'avv. E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti e scritti conclusionali. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._2 MALATESTA ANDREA ( ) CORSO DE MICHETTI N.64 64100 TERAMO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ROSSOLI ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA 164 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. ROSSOLI ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di Parte_1 condannare in solido , responsabile, e al risarcimento del danno patito Controparte_1 Controparte_2 il 27 marzo 2018 allorquando mentre passeggiava lungo la Via Ripoli in Colleranesco di Parte_1
Giulianova venne investito dall'auto condotta da e assicurata da che procedeva in CP_1 CP_1 retromarcia. L'assicurazione contesta oltre la quantificazione che si sia verificato un sinistro come descritto in citazione, essendovi testi che hanno visto l'attore inciampare su un filo di ferro prima dei gradini di casa propria. è rimasto contumace. Condotta istruttoria con consulenza tecnica medico legale, Controparte_1 interrogatorio e prova per testi, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata spedita o sentenza e trattenuta in decisione . ha dichiarato di aver investito l'attore mentre effettuava manovra Controparte_1 di retromarcia. L'investigatore della compagnia di assicurazioni ha riportato dichiarazioni poi smentite da
, che chiamata a testimoniare ha confermato l' 'ultima dichiarazione resa che quel giorno non Tes_1 era presente sul luogo del sinistro e quindi non ha visto nulla. Sostiene l'assicurazione che il sinistro non si è mai verificato e per le lesioni insiste nella versione dei fatti alternativa secondo la quale Parte_1 si sarebbe fatto male inciampando in una corda usata per legare cani di grossa taglia. Il medico legale, che pagina 2 di 3 pure nel preambolo della perizia menziona come fatto rilevante la presa di posizione dell'assicurazione, ritiene compatibili le lesioni con quanto narrato dal danneggiante. Per cui, essendo rimaste non confermate in giudizio le risultanze della prima versione data dalla qualificatasi teste oculare, peraltro non confermate nella testimonianza, va affermata la responsailità del convenuto che nell'effettuare Controparte_1 retromarcia con la sua vettura investì l'attore provocandone la caduta da cui derivò rottura del femore;
per di più il medico legale ha definito la dinamica alternativa suggerita dall'assicurazione possibile, ma meno probabile rispetto all'investimento, per assenza di lesioni o escoriazioni agli arti superiori che in un caso come l'inciampo in una fune istintivamente vengono protesi in avanti della vittima. Il danno provocato è riferito ad una frattura del femore prossimale con necessità di protesizzazione. Considerato anche il disturbo dell'adattamento riportato l'attore ha riportato dal sinistro danni computati in sede biologica permanente in ventidue punti percenti. Inabilità temporanea riportata per 42 giorni al 100%, trenta giorni al 75%, trenta giorni al cinquanta per cento, e trenta giorni al 25%. Quindi all'attore, riconosciute anche le spese esposte per assistenza stragiudiziale, dovute per le minuziose indagini svolte dell'assicurazione, sia pur motivate da alcuni elementi di sospetto che però non hanno trovato riscontro processuale, spetteranno euro 94.736, 96 con oscillazione massima secondo le attuali tabelle di Roma, che nel caso di specie si lasciano preferire per la loro più recente revisione;
oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Non si ravvisano elementi di colpa grave o malafede nell'aver voluto indagini per cui l'assicurazione, in base alle relazioni dei propri incaricati, riteneva di aver subito un reato a proprio danno;
il fatto che non sia riuscita a provarlo non è sicuro indice di malafede processuale, avendo comunque suggerito una dinamica per le lesioni possibile, ancorché meno probabile di quanto deve ritenersi avvenuto secondo le regole del processo civile;
ed alla teste che ha parlato con l'investigatore non è stato chiesto di smentire di aver parlato con costui.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido compagnia assicuratrice e CP_1 CP_1
a pagare a , ritenuto esclusivo responsabile dell'evento avvenuto il 27 marzo 2018
[...] Parte_1 per cui è causa ,euro 94.736,96, oltre interessi, in misura legale, dalla data della Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Respinge le altre domande;
condanna i convenuti in solido a pagare le spese di lite in favore dell'attore,che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori;
spese di CTU come liquidate e spese di CTP non ricomprese nelle spese di assistenza già riconosciute come fatturate.
Teramo 19 settembre 2025; data lettura mediante pubblicazione attesa l'assenza delle parti. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2157/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 19 settembre 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Pietro Merletti, sono comparsi:
Per l'avv. e l'avv. MALATESTA ANDREA ( ) Parte_1 C.F._1 presenteCORSO DE MICHETTI N.64 64100 TERAMO;
, oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. ROSSOLI ROBERTO presente e Controparte_1 l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. e l'avv. oggi sostituito dall'avv. E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti e scritti conclusionali. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._2 MALATESTA ANDREA ( ) CORSO DE MICHETTI N.64 64100 TERAMO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ROSSOLI ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA 164 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. ROSSOLI ROBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di Parte_1 condannare in solido , responsabile, e al risarcimento del danno patito Controparte_1 Controparte_2 il 27 marzo 2018 allorquando mentre passeggiava lungo la Via Ripoli in Colleranesco di Parte_1
Giulianova venne investito dall'auto condotta da e assicurata da che procedeva in CP_1 CP_1 retromarcia. L'assicurazione contesta oltre la quantificazione che si sia verificato un sinistro come descritto in citazione, essendovi testi che hanno visto l'attore inciampare su un filo di ferro prima dei gradini di casa propria. è rimasto contumace. Condotta istruttoria con consulenza tecnica medico legale, Controparte_1 interrogatorio e prova per testi, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata spedita o sentenza e trattenuta in decisione . ha dichiarato di aver investito l'attore mentre effettuava manovra Controparte_1 di retromarcia. L'investigatore della compagnia di assicurazioni ha riportato dichiarazioni poi smentite da
, che chiamata a testimoniare ha confermato l' 'ultima dichiarazione resa che quel giorno non Tes_1 era presente sul luogo del sinistro e quindi non ha visto nulla. Sostiene l'assicurazione che il sinistro non si è mai verificato e per le lesioni insiste nella versione dei fatti alternativa secondo la quale Parte_1 si sarebbe fatto male inciampando in una corda usata per legare cani di grossa taglia. Il medico legale, che pagina 2 di 3 pure nel preambolo della perizia menziona come fatto rilevante la presa di posizione dell'assicurazione, ritiene compatibili le lesioni con quanto narrato dal danneggiante. Per cui, essendo rimaste non confermate in giudizio le risultanze della prima versione data dalla qualificatasi teste oculare, peraltro non confermate nella testimonianza, va affermata la responsailità del convenuto che nell'effettuare Controparte_1 retromarcia con la sua vettura investì l'attore provocandone la caduta da cui derivò rottura del femore;
per di più il medico legale ha definito la dinamica alternativa suggerita dall'assicurazione possibile, ma meno probabile rispetto all'investimento, per assenza di lesioni o escoriazioni agli arti superiori che in un caso come l'inciampo in una fune istintivamente vengono protesi in avanti della vittima. Il danno provocato è riferito ad una frattura del femore prossimale con necessità di protesizzazione. Considerato anche il disturbo dell'adattamento riportato l'attore ha riportato dal sinistro danni computati in sede biologica permanente in ventidue punti percenti. Inabilità temporanea riportata per 42 giorni al 100%, trenta giorni al 75%, trenta giorni al cinquanta per cento, e trenta giorni al 25%. Quindi all'attore, riconosciute anche le spese esposte per assistenza stragiudiziale, dovute per le minuziose indagini svolte dell'assicurazione, sia pur motivate da alcuni elementi di sospetto che però non hanno trovato riscontro processuale, spetteranno euro 94.736, 96 con oscillazione massima secondo le attuali tabelle di Roma, che nel caso di specie si lasciano preferire per la loro più recente revisione;
oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Non si ravvisano elementi di colpa grave o malafede nell'aver voluto indagini per cui l'assicurazione, in base alle relazioni dei propri incaricati, riteneva di aver subito un reato a proprio danno;
il fatto che non sia riuscita a provarlo non è sicuro indice di malafede processuale, avendo comunque suggerito una dinamica per le lesioni possibile, ancorché meno probabile di quanto deve ritenersi avvenuto secondo le regole del processo civile;
ed alla teste che ha parlato con l'investigatore non è stato chiesto di smentire di aver parlato con costui.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido compagnia assicuratrice e CP_1 CP_1
a pagare a , ritenuto esclusivo responsabile dell'evento avvenuto il 27 marzo 2018
[...] Parte_1 per cui è causa ,euro 94.736,96, oltre interessi, in misura legale, dalla data della Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Respinge le altre domande;
condanna i convenuti in solido a pagare le spese di lite in favore dell'attore,che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori;
spese di CTU come liquidate e spese di CTP non ricomprese nelle spese di assistenza già riconosciute come fatturate.
Teramo 19 settembre 2025; data lettura mediante pubblicazione attesa l'assenza delle parti. Il giudice Pietro Merletti
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