Decreto cautelare 19 marzo 2026
Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00855/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Venezia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previsa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento del Questore di Venezia in data 15 aprile 2025, notificato in data 17 dicembre 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. SI IN;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, in data 18 dicembre 2024 presentava presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendo già titolare di un permesso per lavoro stagionale scaduto il 5 novembre 2023.
2. Nelle more del procedimento, il passaporto del ricorrente scadeva, rendendo impossibile la coltivazione della domanda. Rinnovato il passaporto in data 15 gennaio 2025, il ricorrente presentava in data 20 marzo 2025 una nuova domanda di conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro non stagionale, ottenendo il rilascio del nulla osta in data 11 aprile 2025.
3. Il Questore della Provincia di Venezia, con provvedimento datato 15 aprile 2025 e notificato al ricorrente in data 17 dicembre 2025, respingeva l’istanza formalizzata il 18 dicembre 2024, rilevando che lo straniero non era in possesso del nulla osta necessario per la conversione del titolo e che non aveva provveduto ad alcuna integrazione documentale, dimostrando disinteresse alla regolarizzazione della propria posizione.
4. Di tale provvedimento il ricorrente chiede l’annullamento deducendo l’omessa valutazione del nulla osta ottenuto in data 11 aprile 2025, con conseguente difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
5. Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è passata in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
6. Preliminarmente il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
7. Passando al merito, il ricorso si impernia sulla tesi per cui il nulla osta è stato rilasciato il 11 aprile 2025, ossia quattro giorni prima dell’adozione del provvedimento impugnato, ragion per cui l’amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di valutarlo.
La tesi, tuttavia, non persuade.
L’art. 22 del D.Lgs. 286/98 attribuisce allo Sportello Unico per l’Immigrazione la responsabilità “dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri” e il nulla osta costituisce un presupposto legale indefettibile per il rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato. In assenza di tale documento nel fascicolo del procedimento, l’Amministrazione non disponeva di alcuno spazio per un accoglimento dell’istanza, e il rigetto dell’istanza si configura come atto dovuto, privo di qualsiasi profilo di discrezionalità che possa essere sindacato in termini di eccesso di potere.
La circostanza per cui il nulla osta esistesse già alla data dell’adozione del provvedimento impugnato è giuridicamente irrilevante ai fini dell’annullamento del diniego impugnato. Il procedimento si svolge secondo le regole della partecipazione dell’interessato, sul quale incombe l’onere di allegare e provare le circostanze di fatto che sono nella sua disponibilità; dunque è l’interessato che deve dimostrare il possesso dei requisiti necessari per l’accoglimento della domanda e produrre tempestivamente la prescritta documentazione, mentre compete all’Amministrazione addurre eventuali ragioni ostative all’accoglimento della domanda
Del resto, è lo stesso ricorrente a riconoscere espressamente che « tale tempistica non ha purtroppo consentito … la produzione di detto documento e le correlate integrazioni ».
8. Le considerazioni relative alla situazione lavorativa del ricorrente – ossia ai contratti stipulati nel corso del 2025 e del 2026 - sono elementi sopravvenuti che esulano dal perimetro del giudizio sul provvedimento impugnato e non incidono sulla valutazione della sua legittimità nel momento in cui è stato adottato.
9. Pertanto il ricorso dev’essere respinto.
10. Resta fermo che il nulla osta ottenuto dal ricorrente in data 11 aprile 2025 ben potrà fondare una nuova e autonoma istanza.
11. Nulla si deve disporre in relazione alle spese di lite, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR OL, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
SI IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI IN | AR OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.