Decreto cautelare 21 settembre 2024
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00937/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04386/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 4386 del 2024, proposto da
SELENE S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Orefice ed Angelo Caputo, con domicilio eletto in Napoli al Viale Gramsci n. 23 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI FRATTAMAGGIORE, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Di Bitonto dell’Avvocatura Civica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della disposizione dirigenziale del Comune di Frattamaggiore prot. n. 24005 del 19 settembre 2024, recante la sospensione temporanea dell’attività di filiale per svolgere l’attività funebre e la sala di commiato esercitata dalla società ricorrente nei locali siti alla via XXXI Maggio n. 94/96;
b) della comunicazione di avvio del procedimento di mancato accoglimento della domanda di rinnovo del titolo abilitativo, resa con nota dirigenziale del Comune di Frattamaggiore prot. n. 23998 del 19 settembre 2024;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2106 del 25 ottobre 2024, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CA LLIO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso si presta ad essere definito con sentenza in forma semplificata, giacché si presenta manifestamente improcedibile;
Considerato che:
- il presente giudizio si incentra sull’impugnativa, da parte della società ricorrente, della disposizione dirigenziale del Comune di Frattamaggiore prot. n. 24005 del 19 settembre 2024, con cui è stata temporaneamente sospesa, per un periodo pari ad un mese, l’attività funeraria condotta dalla società ricorrente, anche mediante l’allestimento di apposita sala di commiato, nel territorio comunale alla via XXXI Maggio n. 94/96;
- con memoria depositata il 18 aprile 2025, la società ricorrente formula istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo che il Comune di Frattamaggiore, dopo l’instaurazione del giudizio, le avrebbe rilasciato nuovi “titoli abilitativi all’esercizio di filiale per svolgere la attività funebre e per la sala di commiato”. L’istanza viene ribadita dalla ricorrente con ulteriore memoria depositata il 30 dicembre 2025;
- pur trovando conferma la riferita circostanza del rilascio negli atti di causa (cfr. documentazione depositata in allegato alla prima memoria), nel caso specifico non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, poiché non è stato addotto alcun elemento di prova idoneo a suffragare che l’atto impugnato, ossia il contestato provvedimento di sospensione temporanea, sia stato annullato o riformato dall’amministrazione comunale in conformità alle richieste della ricorrente, in modo da determinare la piena soddisfazione delle sue pretese, come prescritto dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a.;
- ne deriva che dall’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dalla società ricorrente, può inferirsi solo la volontà implicita della medesima di rinunciare alla prosecuzione dell’odierno giudizio e di manifestare, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti e particolari motivi, attesa l’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA GU, Presidente
CA LLIO, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LLIO | EL IA GU |
IL SEGRETARIO