TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 696/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 696/2022, avente ad oggetto “Vendita di cose mobili”,
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Catanzaro, via Indipendenza n. 13; rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Gigliotti, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. elettivamente domiciliato a Crotone, Controparte_1 C.F._2 via Vecchia Carrara n. 2; rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Bianchi, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Conclusioni
All'udienza del 26.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio evocava in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale per chiederne la condanna alla Controparte_1 ripetizione della somma pari ad € 6.000,00, asseritamente corrispostagli per l'acquisto di merce mai consegnata, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in un importo parti ad € 7.900,00.
Deduceva a tal fine che:
- nel mese di luglio 2021 aveva ricevuto dal , persona a lui legata da rapporti CP_1 di lavoro nonché socio unitamente all'attore della medesima società AGGREGA s.r.l., la proposta di un affare particolarmente vantaggioso, avente ad oggetto l'acquisto di n.
2.000 pacchi di guanti in nitrile al prezzo di € 3,00 (IVA inclusa) cadauno;
- gli aveva quindi versato in contanti, proprio in ragione del rapporto di fiducia che lo legava al convenuto, l'intero prezzo di acquisto, pari ad € 6.000,00, corrisposto presso il proprio ufficio sito a Catanzaro in via Argento nr. 3;
- che, nonostante i numerosi solleciti, la consegna della merce non era stata effettuata entro la data pattuita del 06.08.2021;
- che prive di riscontro erano altresì rimaste le richieste di restituzione del predetto importo comunicate alla controparte con pec del 22.09.2021 e del 29.11.2021.
Per le esposte ragioni rassegnava le seguenti conclusioni:
«1) Condannare il convenuto al pagamento, a favore dell'istante della complessiva somma pari ad € 6.000.00 ed a titolo di prezzo di fornitura della merce come sopra identificata, oltre ad interessi legali ed al risarcimento del maggior danno pari ad € 7.900.00 o nella solla maggiore e/o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia come verrà provato;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge».
2. - Parte convenuta, inizialmente citata a norma dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia da parte del precedente G.I.
3. - Il sottoscritto magistrato, subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dal
14.03.2024, assegnava, tuttavia, termine all'attore per la rinnovazione della notificazione della citazione [cfr. verbale d'udienza: «dovendo privilegiarsi modalità di notifica, ivi compresa quella ex art 140 c.p.c., che garantiscano la conoscenza dell'atto da arte del destinatario (cfr. sul punto Cass. n. 2530 del 2022, anche in punto di accertamenti indispensabili che devono preventivamente essere effettuati dall'ufficiale giudiziario in sede di ricerca del destinatario)»].
-2- 4. - Radicatosi quindi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, il quale, contestata la ricostruzione dei fatti offerta da controparte e le CP_1 produzioni documentali dalla medesima versate in atti, eccepiva l'infondatezza delle doglianze attoree, rassegnando le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare la proposta domanda in quanto evidentemente infondata, sia nell'an, sia nel quantum;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante, ex articolo 93 c.p.c., che ne fa qui espressa richiesta».
5. - Rigettata la richiesta di prova orale articolata da parte attrice (cfr. ordinanza del
21.05.2025) ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale (non essendosi il convenuto presentato in udienza per rendendere interrrogatorio formale), all'udienza del 26.11.2025 i difensori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e, previa loro concorde rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto ribadito il principio espresso dalla S.C., a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui, in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in senso conforme Cass. Civ. n. 15328/2018).
3. - Orbene, nel caso in esame, ad essere preliminarmente contestato è proprio il perfezionamento della fonte negoziale da cui trarrebbe origine il diritto di credito asseritamente vantato da parte attrice e la speculare posizione “debitoria” dell'odierno convenuto, avendo quest'ultimo espressamente negato di aver raggiunto un accordo negoziale nei termini prospettati da parte attrice, ossia la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la vendita “diretta” tra le parti di n.
2.000 pacchi di guanti, e di aver incamerato, a titolo di corrispettivo, l'importo preteso da controparte.
4. - Se quindi grava sull'attore – alla luce delle contestazioni avversarie – l'onere di provare quanto dedotto in citazione, detto onere non può ritenersi compiutamente assolto.
4.1. - Invero, occorre premettere che, in punto di efficacia probatoria dei documenti informatici, i messaggi di posta elettronica (c.d. e-mail) ed i messaggi whatsapp, pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (cfr. Cass., sez. II, ord. del 24.07.2023 n. 22012), costituiscono un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur
-3- privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate sempre che colui contro il quale il documento viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. Cass., sez. II, sentenza del 16.07.2024 n.19622;
Cass., sez. II, 30.04.2024 n. 11584; Cass., sez. II, 27.10.2021 n. 30186; Cass., sez. VI-2,
14.05.2018 n.11606 nonché, da ultimo, Cass., sez. II, n. 1254/2025, che richiama Cass., Sez.
Un., n. 11197/2023 secondo cui: «I messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp", mediante copia dei relativi
"screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi»).
Ciò posto, occorre considerare che il convenuto ha contestato sia l'autenticità dei messaggi allegati all'atto di citazione, sia la veridicità del loro contenuto, sia – infine – la loro idoneità a dimostrare l'intervenuto perfezionamento del contratto [cfr. comparsa costituiva, pag. 3 e ss.: «Il Convenuto contesta con decisione la paternità della riproduzione stampata della conversione WhatsApp allegata al fascicolo processuale della parte attrice, contesta
l'originalità della conversazione scannerizzata, contesta come non veritiero il contenuto della conversazione documentata agli atti di causa, in quanto mai avvenuto, contesta la completezza della trascrizione dell'originario messaggio elettronico, contesta l'identificazione del soggetto uno
(l'attore?) e del soggetto due (il convenuto?) come riferibile alle parti in causa, contesta anche la mancanza chiara dei recapiti telefonici delle parti in causa. La conversazione prodotta agli atti di causa, d'altra parte, non contiene assolutamente gli elementi identificativi di un contratto nell'accezione di cui all'articolo 1325 codice civile, essa conversazione appare sostanzialmente informe, non contiene indicazioni sul che cosa i due interlocutori abbiano convenuto (“Accordo”), si tratta di una società? Si tratta di una mediazione del soggetto differente dall'attore? Si tratta di una fornitura da parte di quest'ultimo? Mancano indicazioni sul guadagno che il secondo soggetto avrebbe conseguito nell'operazione, mancano indicazioni sulla tempistica del presunto accordo, mancano indicazioni precise sul da dove acquistare il materiale di cui i due interlocutori parlano, non viene mai menzionato l'importo di euro 6.000,00 voluto in citazione, manca anche
l'indicazione di una consegna dell'importo in denaro chiesto in ripetizione, dal momento che
l'unica affermazione che fa il primo soggetto è in merito al fatto che egli non avrebbe mai perso soldi, salvo non fare riferimento, per come detto, alla consegna di denaro (danno emergente), piuttosto che alla perdita di guadagno per la perdita di un affare (lucro cessante)»].
Le predette censure colgono nel segno, atteso che la documentazione versata in atti dall'attore, riproducendo gli screenshot di taluni messaggi whatsapp scambiati tra due soggetti (tale “ e tale “ ”) tra la data dell'8 luglio e quella del 3 settembre, Pt_1 CP_1 non offre elementi probatori certi né in ordine all'anno in cui tale chat avrebbe avuto luogo, né alla sua effettiva riconducibilità alle odierne parti processuali, né all'integralità della conversazione prodotta in giudizio, né – soprattutto – sui tratti caratterizzanti
-4- l'operazione negoziale che con essa si vorrebbe documentare (dalla lettura dei messaggi, infatti, non emergono con chiarezza le modalità di pagamento del corrispettivo, l'identità del fornitore della merce, le modalità ed il luogo di consegna, la tempistica della fornitura, eccetera).
4.2. - Tali lacune – così come puntualmente eccepito da parte convenuta – non possono essere colmate mediante la richiesta prova orale.
Infatti, l'art. 2721 c.c. pone un limite generale alla prova testimoniale di tutti i contratti, com'è confermato dalla speciale disciplina che il successivo art. 2725 c.c. riserva ai soli negozi che devono essere provati per iscritto o per i quali la forma scritta è prevista a pena di nullità.
Ne discende che, anche quando la fonte contrattuale dei reciproci diritti ed obblighi delle parti in causa non sia riconducibile a tali specifiche categorie contrattuali, l'accesso alla prova testimoniale non è automatico.
Invero, i due commi di cui all'art. 2721 c.c. si pongono tra loro in un rapporto di regola ed eccezione.
Il principio generale è quello posto dal comma 1°, a mente del quale “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58”.
La ratio legis ad esso sottesa risiede nella tradizionale diffidenza che la prova testimoniale ha da sempre suscitato in materia contrattuale: la minore sicurezza ed attendibilità della prova per testi rispetto a quella documentale è difatti particolarmente avvertita con riguardo all'ambito contrattuale, poiché il teste è in tal caso chiamato a riferire non su semplici fatti storici, ma sull'incontro delle volontà negoziali dei contraenti e sul contenuto delle singole clausole convenzionalmente pattuite.
Il comma 2° contempla, invece, una deroga ad una regola generale di segno opposto, affidando al giudice la possibilità di ammettere comunque la prova oltre il predetto limite, tenuto però conto della “qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
Muovendo da tale assunto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice non è tenuto a motivare il rigetto della richiesta probatoria avanzata dalla parte, proprio perché con detto provvedimento, ritenendo di non avvalersi della facoltà di deroga, si limita a confermare un principio generale.
Solo ove intenda ammettere la prova per testi ai sensi dell'art. 2721 co. 2 c.c. è invece tenuto ad esternare le ragioni che giustificano l'operatività della deroga al limite fissato dal comma 1 di tale disposizione (cfr. Cass., sez. III, 19.08.2003 n. 12111: “In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità”).
Nella specie, la generica ricostruzione tanto dei pregressi rapporti tra le parti quanto dello specifico affare contrattuale per cui è causa (cfr. atto di citazione) ha indotto a
-5- negare l'ammissibilità della prova per testi, non potendosi peraltro postergare al momento dell'istruttoria la deduzione di fatti e circostanze neppure dedotte prima dello spirare delle preclusioni assertive.
4.3. - Ne consegue che, in assenza di ulteriori riscontri probatori, i messaggi whatsapp allegati all'atto introduttivo non possono essere ritenuti prova sufficiente né della conclusione del contratto né del pagamento del corrispettivo, e tale prova non può essere desunta neppure dalla mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale.
Difatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro» (cfr. Cass. Civ., sez. III,
10.03.2006 n. 5240).
Nello stesso senso, più di recente, la S.C. ha statuito che «con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova» (cfr. Cass. Civ., sez.
VI-2, 18.04.2018 n. 9436).
Ebbene, come già chiarito, i termini della prospettazione attorea, proprio perché eccessivamente generici e per certi versi contraddittori (giacché ci si lamenta di un inadempimento del convenuto, laddove quest'ultimo si sarebbe, tuttavia, limitato a fungere da mero intermediario con un terzo imprecisato fornitore: «il Signor CP_1 chiedeva la somma di euro 6.000,00 al fine di perfezionare la compravendita in argomento con il fornitore del prodotto»), non consentono di attribuire al contegno processuale di parte convenuta una valenza tale da giustificare una sua condanna alla ripetizione dell'indebito ed al risarcimento del danno, essendo rimasti incerti, tra gli altri, il perfezionamento dell'operazione negoziale, il pagamento e l'entità del corrispettivo a tale titolo asseritamente pattuito, nonché il ruolo assunto in essa dal convenuto (non potendo escludersi che costui abbia, tutt'al più, intavolato mere trattative con l'attore preordinate ad un potenziale acquisto congiunto poi non perfezionatosi ovvero, anche ove perfezionato, non adempiuto da un terzo fornitore n.m.i., ferma restando, in ogni caso,
l'incertezza dei termini, delle modalità e del destinatario del pagamento).
5. - Sicché, per tutte le ragioni esposte, la domanda attorea deve essere respinta.
***************
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del DM n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi
-6- della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 696/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio che, distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 08.12.2025
IL GIUDICE dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-7-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 696/2022, avente ad oggetto “Vendita di cose mobili”,
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Catanzaro, via Indipendenza n. 13; rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Gigliotti, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. elettivamente domiciliato a Crotone, Controparte_1 C.F._2 via Vecchia Carrara n. 2; rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Bianchi, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Conclusioni
All'udienza del 26.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio evocava in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale per chiederne la condanna alla Controparte_1 ripetizione della somma pari ad € 6.000,00, asseritamente corrispostagli per l'acquisto di merce mai consegnata, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in un importo parti ad € 7.900,00.
Deduceva a tal fine che:
- nel mese di luglio 2021 aveva ricevuto dal , persona a lui legata da rapporti CP_1 di lavoro nonché socio unitamente all'attore della medesima società AGGREGA s.r.l., la proposta di un affare particolarmente vantaggioso, avente ad oggetto l'acquisto di n.
2.000 pacchi di guanti in nitrile al prezzo di € 3,00 (IVA inclusa) cadauno;
- gli aveva quindi versato in contanti, proprio in ragione del rapporto di fiducia che lo legava al convenuto, l'intero prezzo di acquisto, pari ad € 6.000,00, corrisposto presso il proprio ufficio sito a Catanzaro in via Argento nr. 3;
- che, nonostante i numerosi solleciti, la consegna della merce non era stata effettuata entro la data pattuita del 06.08.2021;
- che prive di riscontro erano altresì rimaste le richieste di restituzione del predetto importo comunicate alla controparte con pec del 22.09.2021 e del 29.11.2021.
Per le esposte ragioni rassegnava le seguenti conclusioni:
«1) Condannare il convenuto al pagamento, a favore dell'istante della complessiva somma pari ad € 6.000.00 ed a titolo di prezzo di fornitura della merce come sopra identificata, oltre ad interessi legali ed al risarcimento del maggior danno pari ad € 7.900.00 o nella solla maggiore e/o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia come verrà provato;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge».
2. - Parte convenuta, inizialmente citata a norma dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia da parte del precedente G.I.
3. - Il sottoscritto magistrato, subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dal
14.03.2024, assegnava, tuttavia, termine all'attore per la rinnovazione della notificazione della citazione [cfr. verbale d'udienza: «dovendo privilegiarsi modalità di notifica, ivi compresa quella ex art 140 c.p.c., che garantiscano la conoscenza dell'atto da arte del destinatario (cfr. sul punto Cass. n. 2530 del 2022, anche in punto di accertamenti indispensabili che devono preventivamente essere effettuati dall'ufficiale giudiziario in sede di ricerca del destinatario)»].
-2- 4. - Radicatosi quindi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, il quale, contestata la ricostruzione dei fatti offerta da controparte e le CP_1 produzioni documentali dalla medesima versate in atti, eccepiva l'infondatezza delle doglianze attoree, rassegnando le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare la proposta domanda in quanto evidentemente infondata, sia nell'an, sia nel quantum;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante, ex articolo 93 c.p.c., che ne fa qui espressa richiesta».
5. - Rigettata la richiesta di prova orale articolata da parte attrice (cfr. ordinanza del
21.05.2025) ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale (non essendosi il convenuto presentato in udienza per rendendere interrrogatorio formale), all'udienza del 26.11.2025 i difensori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e, previa loro concorde rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto ribadito il principio espresso dalla S.C., a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui, in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in senso conforme Cass. Civ. n. 15328/2018).
3. - Orbene, nel caso in esame, ad essere preliminarmente contestato è proprio il perfezionamento della fonte negoziale da cui trarrebbe origine il diritto di credito asseritamente vantato da parte attrice e la speculare posizione “debitoria” dell'odierno convenuto, avendo quest'ultimo espressamente negato di aver raggiunto un accordo negoziale nei termini prospettati da parte attrice, ossia la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la vendita “diretta” tra le parti di n.
2.000 pacchi di guanti, e di aver incamerato, a titolo di corrispettivo, l'importo preteso da controparte.
4. - Se quindi grava sull'attore – alla luce delle contestazioni avversarie – l'onere di provare quanto dedotto in citazione, detto onere non può ritenersi compiutamente assolto.
4.1. - Invero, occorre premettere che, in punto di efficacia probatoria dei documenti informatici, i messaggi di posta elettronica (c.d. e-mail) ed i messaggi whatsapp, pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (cfr. Cass., sez. II, ord. del 24.07.2023 n. 22012), costituiscono un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur
-3- privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate sempre che colui contro il quale il documento viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. Cass., sez. II, sentenza del 16.07.2024 n.19622;
Cass., sez. II, 30.04.2024 n. 11584; Cass., sez. II, 27.10.2021 n. 30186; Cass., sez. VI-2,
14.05.2018 n.11606 nonché, da ultimo, Cass., sez. II, n. 1254/2025, che richiama Cass., Sez.
Un., n. 11197/2023 secondo cui: «I messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp", mediante copia dei relativi
"screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi»).
Ciò posto, occorre considerare che il convenuto ha contestato sia l'autenticità dei messaggi allegati all'atto di citazione, sia la veridicità del loro contenuto, sia – infine – la loro idoneità a dimostrare l'intervenuto perfezionamento del contratto [cfr. comparsa costituiva, pag. 3 e ss.: «Il Convenuto contesta con decisione la paternità della riproduzione stampata della conversione WhatsApp allegata al fascicolo processuale della parte attrice, contesta
l'originalità della conversazione scannerizzata, contesta come non veritiero il contenuto della conversazione documentata agli atti di causa, in quanto mai avvenuto, contesta la completezza della trascrizione dell'originario messaggio elettronico, contesta l'identificazione del soggetto uno
(l'attore?) e del soggetto due (il convenuto?) come riferibile alle parti in causa, contesta anche la mancanza chiara dei recapiti telefonici delle parti in causa. La conversazione prodotta agli atti di causa, d'altra parte, non contiene assolutamente gli elementi identificativi di un contratto nell'accezione di cui all'articolo 1325 codice civile, essa conversazione appare sostanzialmente informe, non contiene indicazioni sul che cosa i due interlocutori abbiano convenuto (“Accordo”), si tratta di una società? Si tratta di una mediazione del soggetto differente dall'attore? Si tratta di una fornitura da parte di quest'ultimo? Mancano indicazioni sul guadagno che il secondo soggetto avrebbe conseguito nell'operazione, mancano indicazioni sulla tempistica del presunto accordo, mancano indicazioni precise sul da dove acquistare il materiale di cui i due interlocutori parlano, non viene mai menzionato l'importo di euro 6.000,00 voluto in citazione, manca anche
l'indicazione di una consegna dell'importo in denaro chiesto in ripetizione, dal momento che
l'unica affermazione che fa il primo soggetto è in merito al fatto che egli non avrebbe mai perso soldi, salvo non fare riferimento, per come detto, alla consegna di denaro (danno emergente), piuttosto che alla perdita di guadagno per la perdita di un affare (lucro cessante)»].
Le predette censure colgono nel segno, atteso che la documentazione versata in atti dall'attore, riproducendo gli screenshot di taluni messaggi whatsapp scambiati tra due soggetti (tale “ e tale “ ”) tra la data dell'8 luglio e quella del 3 settembre, Pt_1 CP_1 non offre elementi probatori certi né in ordine all'anno in cui tale chat avrebbe avuto luogo, né alla sua effettiva riconducibilità alle odierne parti processuali, né all'integralità della conversazione prodotta in giudizio, né – soprattutto – sui tratti caratterizzanti
-4- l'operazione negoziale che con essa si vorrebbe documentare (dalla lettura dei messaggi, infatti, non emergono con chiarezza le modalità di pagamento del corrispettivo, l'identità del fornitore della merce, le modalità ed il luogo di consegna, la tempistica della fornitura, eccetera).
4.2. - Tali lacune – così come puntualmente eccepito da parte convenuta – non possono essere colmate mediante la richiesta prova orale.
Infatti, l'art. 2721 c.c. pone un limite generale alla prova testimoniale di tutti i contratti, com'è confermato dalla speciale disciplina che il successivo art. 2725 c.c. riserva ai soli negozi che devono essere provati per iscritto o per i quali la forma scritta è prevista a pena di nullità.
Ne discende che, anche quando la fonte contrattuale dei reciproci diritti ed obblighi delle parti in causa non sia riconducibile a tali specifiche categorie contrattuali, l'accesso alla prova testimoniale non è automatico.
Invero, i due commi di cui all'art. 2721 c.c. si pongono tra loro in un rapporto di regola ed eccezione.
Il principio generale è quello posto dal comma 1°, a mente del quale “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58”.
La ratio legis ad esso sottesa risiede nella tradizionale diffidenza che la prova testimoniale ha da sempre suscitato in materia contrattuale: la minore sicurezza ed attendibilità della prova per testi rispetto a quella documentale è difatti particolarmente avvertita con riguardo all'ambito contrattuale, poiché il teste è in tal caso chiamato a riferire non su semplici fatti storici, ma sull'incontro delle volontà negoziali dei contraenti e sul contenuto delle singole clausole convenzionalmente pattuite.
Il comma 2° contempla, invece, una deroga ad una regola generale di segno opposto, affidando al giudice la possibilità di ammettere comunque la prova oltre il predetto limite, tenuto però conto della “qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
Muovendo da tale assunto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice non è tenuto a motivare il rigetto della richiesta probatoria avanzata dalla parte, proprio perché con detto provvedimento, ritenendo di non avvalersi della facoltà di deroga, si limita a confermare un principio generale.
Solo ove intenda ammettere la prova per testi ai sensi dell'art. 2721 co. 2 c.c. è invece tenuto ad esternare le ragioni che giustificano l'operatività della deroga al limite fissato dal comma 1 di tale disposizione (cfr. Cass., sez. III, 19.08.2003 n. 12111: “In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità”).
Nella specie, la generica ricostruzione tanto dei pregressi rapporti tra le parti quanto dello specifico affare contrattuale per cui è causa (cfr. atto di citazione) ha indotto a
-5- negare l'ammissibilità della prova per testi, non potendosi peraltro postergare al momento dell'istruttoria la deduzione di fatti e circostanze neppure dedotte prima dello spirare delle preclusioni assertive.
4.3. - Ne consegue che, in assenza di ulteriori riscontri probatori, i messaggi whatsapp allegati all'atto introduttivo non possono essere ritenuti prova sufficiente né della conclusione del contratto né del pagamento del corrispettivo, e tale prova non può essere desunta neppure dalla mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale.
Difatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro» (cfr. Cass. Civ., sez. III,
10.03.2006 n. 5240).
Nello stesso senso, più di recente, la S.C. ha statuito che «con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova» (cfr. Cass. Civ., sez.
VI-2, 18.04.2018 n. 9436).
Ebbene, come già chiarito, i termini della prospettazione attorea, proprio perché eccessivamente generici e per certi versi contraddittori (giacché ci si lamenta di un inadempimento del convenuto, laddove quest'ultimo si sarebbe, tuttavia, limitato a fungere da mero intermediario con un terzo imprecisato fornitore: «il Signor CP_1 chiedeva la somma di euro 6.000,00 al fine di perfezionare la compravendita in argomento con il fornitore del prodotto»), non consentono di attribuire al contegno processuale di parte convenuta una valenza tale da giustificare una sua condanna alla ripetizione dell'indebito ed al risarcimento del danno, essendo rimasti incerti, tra gli altri, il perfezionamento dell'operazione negoziale, il pagamento e l'entità del corrispettivo a tale titolo asseritamente pattuito, nonché il ruolo assunto in essa dal convenuto (non potendo escludersi che costui abbia, tutt'al più, intavolato mere trattative con l'attore preordinate ad un potenziale acquisto congiunto poi non perfezionatosi ovvero, anche ove perfezionato, non adempiuto da un terzo fornitore n.m.i., ferma restando, in ogni caso,
l'incertezza dei termini, delle modalità e del destinatario del pagamento).
5. - Sicché, per tutte le ragioni esposte, la domanda attorea deve essere respinta.
***************
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del DM n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi
-6- della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 696/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio che, distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 08.12.2025
IL GIUDICE dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-7-