Articolo 619 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 618Articolo 620
Versione
12 maggio 1963
Art. 619. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio 1947-48, quali risultano dalla delibera-
zione della Corte dei conti, sono stabiliti
nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1947-48 (articolo 615) ................. L. 12.107.339.491,01 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 617) ..... " 439.934.435,37
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1948 ... L. 12.547.273.926,38
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963