Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00301/2026REG.PROV.COLL.
N. 02303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2303 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Satta Flores, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 7167/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025, il Cons. NZ AR e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento di conferma dell’interdittiva antimafia emesso nei suoi confronti dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.
2. Il Tar adito ha respinto il ricorso, ritenendo che “ il provvedimento del Prefetto qui in contestazione poggia, invero, sulla persistenza di un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione e a convincere che tale valutazione non sia scalfita dagli elementi rappresentati dalla ricorrente nella istanza di aggiornamento della misura ” essendo in esso “ adeguatamente argomentata (…) la permanenza di specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, persistendo il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente ”.
In particolare, gli “ asseriti elementi di novità indicati nell’istanza di aggiornamento degli esiti della informazione interdittiva non scalfiscono la permanenza dell’affidabilità del quadro indiziario composto dall’Autorità prefettizia ” risultando “ individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato la permanenza del giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il persistente fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della società ricorrente da parte di specifici ambienti criminali, non superato dagli elementi asseritamente nuovi prospettati nella istanza di aggiornamento ” i quali “ non risultano indicativi di una chiara dissociazione da parte dell'impresa rispetto alle cointeressenze rilevate, in quanto:
- non è dirimente che in sede penale -OMISSIS-, socia accomandataria della società ricorrente, sia stata assolta perché il fatto non sussiste, in quanto l’assoluzione si fonda sul mancato raggiungimento della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, mentre in sede di adozione dell’interdittiva la Prefettura deve solo valutare l’esistenza di seri indizi di pericolo di infiltrazione mafiosa;
- la circostanza dell’assoluzione in sede penale non elimina il dato della persistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto: non è smentito che -OMISSIS- conosceva -OMISSIS- ed aveva avuto con lo stesso rapporti lavorativi, tanto che il medesimo riferì ad un suo cliente di rivolgersi a -OMISSIS- per il funerale della madre; permane il dato dei legami con ambienti della criminalità, come provato dal fatto che in occasione di un funerale eseguito da -OMISSIS- il cui certificato di morte fu richiesto al Comune di -OMISSIS- da -OMISSIS-, legato al clan -OMISSIS-, titolare della Impresa individuale -OMISSIS-, interdetta con provvedimento del Prefetto di Napoli n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2019, nonché dipendente della -OMISSIS- -OMISSIS-, impresa individuale, della -OMISSIS- -OMISSIS-, interdetta con provvedimento del Prefetto di Napoli n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2019 e della -OMISSIS- srl, parimenti interdetta con provvedimento del Prefetto di Napoli n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2018, non essendo secondario, al fine di evidenziare i legami personali e societari, che -OMISSIS- dal -OMISSIS-2012 al -OMISSIS-2014 è stato dipendente ditta “-OMISSIS- -OMISSIS-”, dal -OMISSIS-2014 al -OMISSIS-2018 della “-OMISSIS- s.r.l.”, e dal -OMISSIS-2019 al -OMISSIS-2019 della “-OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., cioè tutte imprese gravate da provvedimenti interdittivi antimafia;
- insomma l’assenza di prove che hanno condotto il GIP alla pronuncia assolutoria non elimina la circostanza che -OMISSIS- abbia avuto rapporti, tra l’altro dalla medesima confermati, con esponenti della famiglia -OMISSIS-, rapporti che possono far ragionevolmente ritenere sussistente il permanere del pericolo di infiltrazione camorristica da parte delle medesime imprese, già interdette, sulle scelte dell’indicata società ”.
Il primo giudice ha altresì aggiunto che “ del tutto legittimamente, in relazione al permanere del carattere continuativo del legame tra la società ricorrente e le consorterie criminali, la Prefettura ha valutato non percorribili le (…) misure di prevenzione collaborativa, non ravvisandosi il presupposto dell’agevolazione occasionale; infatti il quadro indiziario emerso dall’istruttoria delinea una situazione di contaminazione mafiosa che non appare né discontinua né circoscritta ad un singolo episodio o ad un contatto estemporaneo con il sodalizio criminale, ma piuttosto assume i caratteri della sistematicità e stabilità, e quindi non è suscettibile di essere prevenuta affrontata e debellata con le misure di cui parte ricorrente ha chiesto l’applicazione.
Non può invero sottacersi che la gravità delle contestazioni mosse nei confronti della società ricorrente appare, già in astratto, difficilmente compatibile con l’istituto della prevenzione collaborativa, che presuppone l’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa. La scelta della Prefettura di ritenere ancora sussistente l’esigenza di mantenere l’informativa antimafia interdittiva (in luogo di altre misure meno afflittive) risulta formalmente coerente, anzi conseguente, sotto tale specifico profilo, all’impianto motivazionale posto a fondamento dell’atto, incentrato su ragioni obiettivamente ostative alla praticabilità di misure di prevenzione collaborativa, siccome inconciliabili con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato e, soprattutto, con la gravità dei passaggi inferenziali valorizzati in chiave prognostica dalla P.A. (di guisa che, in presenza di siffatti rilievi, non sarebbe logicamente possibile configurare un’ipotesi di agevolazione occasionale, cui fa riferimento l’invocata disciplina di settore) ”.
3. Con l’appello qui in scrutinio, e con successivi depositi, il ricorrente censura la sentenza, ritenendo insussistenti i condizionamenti e legami con consorterie criminali, perché nella nuova interdittiva non è stata considerata l’intervenuta assoluzione dell’appellante e perché non sono state adottate le misure di prevenzione collaborativa.
In sintesi, l’appellante formula tre motivi di gravame:
- il primo, relativo alla constatazione che “ il Prefetto non avesse operato una nuova verifica globale delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, ma avesse viceversa contestato che questo non avesse correttamente considerato il fatto nuovo da essa rappresentato nella prodotta istanza di aggiornamento dell’informazione, e cioè l’intervenuta sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS-2022, passata in giudicato, che aveva radicalmente escluso la sussistenza di quelle circostanze a suo tempo poste a base provvedimento interdittivo ” e all’affermazione della sentenza che “ l’assenza di elementi di novità non è elemento che conduce al superamento dell’interdittiva ma alla sua conferma: e ciò perché, fermo restando che non può pretendersi da parte della società ricorrente una probatio diabolica in ordine ad un fatto negativo, ed essendo pacifico, secondo quanto evidenziato nello stesso provvedimento impugnato e quanto emerso dalla documentazione depositata in giudizio dalla Prefettura all’esito dell’incombente istruttorio disposto dal T.A.R., che a seguito delle nuove indagini eseguite sul conto di detta società non sono emerse circostanze ulteriori rispetto a quelle che erano state poste a base del primo provvedimento interdittivo, pare evidente che, una volta accertata dal G.I.P. l’insussistenza delle stesse, non trova alcuna giustificazione il successivo, contestato provvedimento di conferma dell’informativa antimafia ”;
- il secondo, relativo alla “ considerazione dell’aver il T.A.R., condividendo quanto affermato nel provvedimento impugnato circa la sussistenza di elementi indicativi di un pericolo di infiltrazione mafiosa, ritenuto superflua la fase partecipativa di cui all’art. 92, comma 2 bis D.lgs 159/2011. Ma, a parte l’assoluta erroneità - sulla scorta di quanto ampiamente dedotto nell’atto di appello - circa la ritenuta sussistenza di tali elementi indicativi, è risolutiva la circostanza che la normativa in materia consente di poter eccezionalmente derogare all’obbligo di garantire la partecipazione al procedimento del soggetto interessato solo allorché vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, il che nella fattispecie in esame è pacificamente, e radicalmente, da escludersi ”;
- il terzo, imperniato sulla mancata applicazione della più equa e meno afflittiva disposizione di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite sostenendo la legittimità della sentenza e del provvedimento prefettizio.
5. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1 Occorre preliminarmente evidenziare che i principi elaborati dalla Sezione in tema di interdittiva antimafia fanno perno sull’anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell’informativa, la quale, per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell’individuazione di accertate responsabilità penali.
1.2. Emblematica nel senso è la sentenza di questa Sezione n. 4588/2024 che, nel riepilogare i principi elaborati in tema di infiltrazioni mafiose, afferma che il pericolo di infiltrazioni mafiose “ deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ha aggiunto la Sezione (15 aprile 2024, n. 3391; 14 febbraio 2024, n. 1482) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori ”.
1.3. Ne discende che la giurisprudenza di settore afferma che l’informativa antimafia interdittiva, proprio per la sua natura preventiva e anticipatoria della misura, non necessita di una prova equivalente a quella della responsabilità ma la sufficienza di un livello di probabilità “ cruciale ” della prognosi infiltrativa.
2. Venendo al caso in esame, va preliminarmente rilevato che lo stesso attiene a conferma di una precedente informativa interdittiva emessa nel 2018 nei confronti della società odierna istante, con la conseguente rilevanza, oltre che delle coordinate giurisprudenziali dianzi richiamate, anche dei principi – di seguito analiticamente richiamati – che sono stati elaborati in ordine alla natura e alla portata del potere prefettizio in sede di riesame di una prognosi infiltrativa già formulata.
3. Ciò premesso, l’appello è solo parzialmente fondato.
3.1. In particolare, va ritenuto infondato il primo motivo di doglianza, che riproduce le censure articolate in primo grado avverso le conclusioni raggiunte dal Prefetto in ordine alla permanenza del rischio infiltrativo, considerato:
a ) che, per consolidata giurisprudenza, il mero trascorrere del tempo è circostanza in sé neutra e inidonea a neutralizzare il quadro indiziario che è stato posto a base di una precedente prognosi infiltrativa, sicché in sede di aggiornamento di un’informativa interdittiva la valutazione del Prefetto è circoscritta alla disamina dei fatti nuovi o sopravvenuti – che il richiedente l’aggiornamento ha l’onere di allegare e documentare – al fine di verificare se essi siano idonei ad attenuare o far venir meno i rischi di condizionamento dell’attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata che in precedenza erano stati ritenuti sussistenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2023, n. 9343; id., 78 gennaio 2019, n. 161; id., 17 febbraio 2017, n. 739);
b ) che, nella specie, l’Amministrazione ha certamente tenuto conto dell’unico fatto nuovo intervenuto rispetto al quadro indiziario delineato nella informativa del 2018 (ormai inoppugnabile), e cioè la sentenza di assoluzione della signora -OMISSIS- dalle imputazioni penali, e lo ha motivatamente ritenuto inidoneo a elidere o attenuare la prognosi infiltrativa con argomentazione non manifestamente irragionevole basata sul permanere di una fitta rete di relazioni e contiguità fra l’impresa odierna appellante e una pluralità di altre imprese, facenti capo a soggetti contigui ad un pericoloso sodalizio criminale, a loro volta destinatarie di misure interdittive in quanto ritenute strumenti per una capillare gestione da parte di quest’ultimo dei servizi funebri (in una determinata area territoriale a forte tasso di infiltrazione criminale), nonostante non fosse stata raggiunta un’adeguata prova delle specifiche responsabilità addebitatele in quel procedimento;
c ) che, pertanto, le censure sviluppate nel primo motivo sono destituite di fondatezza sia laddove contestano l’affermazione del primo giudice secondo cui l’assenza di novità nel decorso del tempo non è di per sé idonea al superamento dell’interdittiva precedente (perché, alla luce di quanto rilevato sub a ), ciò è del tutto in linea con la prevalente giurisprudenza) sia laddove assumono che gli elementi indiziari da cui per legge è possibile ricavare la prognosi infiltrativa sarebbero un numerus clausus e nella specie l’Amministrazione si sarebbe discostata da essi (mentre, al contrario, l’articolo 84, comma 3, lettera d ), del d.lgs. n. 159/2011 consente al Prefetto di valorizzare circostanze ed elementi anche atipici, come atipica è la capacità della criminalità organizzata di infiltrarsi nell’economia: cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 25 settembre 2024, n. 7796; id., 27 giugno 2024, n. 5686; id., 18 settembre 2023, n. 8395).
3.2. Per quanto invece attiene al secondo ed al terzo motivo di doglianza, questi appaiono meritevoli di accoglimento, tenuto conto:
- quanto all’omissione del contraddittorio procedimentale, che questa secondo il citato articolo 92, comma 2- bis , è possibile quando ricorrano “ particolari esigenze di celerità del procedimento ”, laddove nel caso di specie l’omissione è motivata non sulla base di esigenze del genere (che in effetti non si ravvisano), bensì adducendo la mera circostanza che si trattasse di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva e che i fatti nuovi addotti dal richiedente erano stati reputati inidonei: il che fuoriesce ictu oculi dal paradigma normativo, innanzitutto perché la norma dianzi citata non diversifica gli oneri partecipativi a carico dell’Amministrazione a seconda che si tratti di prima adozione dell’informativa ovvero di riesame della stessa, e in secondo luogo perché per diffusa giurisprudenza le ragioni dell’omissione del contraddittorio non possono coincidere con le stesse ragioni che hanno indotto il Prefetto a formulare, o come in questo caso a confermare, la prognosi infiltrativa;
- quanto alla possibile applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, proprio ad una migliore valutazione sul punto il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto essere utile, atteso che, a fronte della genericità con cui nell’informativa impugnata in prime cure è motivata l’insussistenza del presupposto della occasionalità del condizionamento, effettivamente dalle relazioni acquisite in fase istruttoria non emergono elementi ulteriori nel senso di una perdurante intensità dei legami dell’odierna appellante con le altre imprese controindicate, e inoltre dalla stessa sentenza del giudice per le indagini preliminari in sede penale i contatti comprovati con esse sembrano essere stati episodici, oltre che risalenti nel tempo.
4. Per quanto detto il Collegio ritiene di accogliere il gravame nei limiti indicati, e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione - che dovrà ripronunciarsi sull’istanza di riesame, previo esperimento della fase di contraddittorio procedimentale (salvo che individui altre e più consistenti ragioni per ometterla), limitatamente al profilo della sussistenza o meno delle condizioni per l’ammissione dell’istante alle misure di prevenzione collaborativa -, respingendolo per il resto.
5. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sussistono equi motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie in parte, nei sensi e con gli effetti precisati in motivazione, e lo respinge per il resto.
Spese del doppio grado del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FA RE, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
NZ AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ AR | FA RE |
IL SEGRETARIO