Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 301
CS
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata considerazione dell'intervenuta assoluzione in sede penale

    La Corte ritiene che il mero trascorrere del tempo e l'assoluzione in sede penale non siano di per sé sufficienti a neutralizzare il quadro indiziario che ha fondato la precedente prognosi infiltrativa. L'Amministrazione ha valutato l'assoluzione ritenendola inidonea a elidere la prognosi a causa del permanere di una fitta rete di relazioni e contiguità con altre imprese interdette.

  • Accolto
    Omessa considerazione della fase partecipativa (contraddittorio procedimentale)

    La Corte accoglie il motivo, ritenendo che l'omissione del contraddittorio non possa essere motivata dalla mera circostanza che si tratti di un aggiornamento di una precedente informativa o che i fatti nuovi siano stati ritenuti inidonei. La norma non differenzia gli oneri partecipativi e le ragioni dell'omissione non possono coincidere con quelle che fondano la prognosi.

  • Accolto
    Mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa

    La Corte accoglie il motivo, ritenendo che il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto essere utile per una migliore valutazione. A fronte della genericità con cui è motivata l'insussistenza del presupposto della occasionalità del condizionamento, e considerando che i contatti comprovati sembrano essere stati episodici e risalenti nel tempo, si ritiene necessaria una rivalutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 301
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 301
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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