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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7405 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11027/2024 R.G. promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,; tutti rappresentati e
[...] Parte_4 Parte_5
difesi, dagli Avv.ti Vincenzo Cirillo e Raffaella Crispino;
CONTRO
, in persona del lrpt , Controparte_1
rappresentata e difesa , dagli avv.ti Anna Vingiani ed Annamaria De Nicola;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.5.2024 gli istanti , dipendenti dell' , con Parte_6
profili di inquadramento come in ricorso , chiedevano l'accertamento del loro o diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate, con la conseguente condanna dell
[...] al pagamento delle somme per ciascuno specificate in ricorso, oltre Parte_6
interessi legali, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esponevano di osservare un orario di lavoro articolato sui turni dalle 8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00 o dalle 20,00 alle 8,00, per cinque giorni alla settimana, che per lo svolgimento di tale particolare tipologia di turno era spesso tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che l'art. 29 del CCNL
2016-2018, dispone che: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che, dal gennaio 2016 ad oggi l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con l'indennità di turno festivo;
che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività infrasettimanali;
che aveva presentato richiesta di pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate senza alcun esito. Si costituiva l , chiedendo il rigetto Parte_6
della domanda
La domanda va accolta ,condividendosi le argomentazioni esposte in diverse pronunce di altri giudici dell' intestata sezione, cui ci si riporta ex art 118 disp att cpc ( cfr sentenza dottssa ) Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass. 25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre 1995” (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL
2016-2018) “per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl 20 settembre 2001” (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-
18), “di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa
Cartellino” in atti che non è oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere, condannata al pagamento della somma di cui in ricorso Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento della maggiorazione prevista dall'art. 9 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 in favore del personale del comparto sanità chiamato a rendere la prestazione anche in giorni festivi infrasettimanali e, per l'effetto, condannare l in persona del Direttore Generale p.t., Parte_6
al pagamento, in favore: di della somma di € 3.123,00, Parte_1
- di. , della somma di € 3.555,00, Parte_2
di , della somma di € 2.832,40, Parte_3
- di. , della somma di € 3,724,80,; Parte_4
- di della somma di € 2.638,40, Parte_5
della somma di € 2.357,10, Parte_7
,
Per tutti , su tali somme , oltre interessi e rivalutazione monetaria
Condanna l al pagamento della somma di €.2697,00 a titolo di Parte_6
compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione agli avvocati antistatari Così deciso in data 17/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11027/2024 R.G. promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,; tutti rappresentati e
[...] Parte_4 Parte_5
difesi, dagli Avv.ti Vincenzo Cirillo e Raffaella Crispino;
CONTRO
, in persona del lrpt , Controparte_1
rappresentata e difesa , dagli avv.ti Anna Vingiani ed Annamaria De Nicola;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.5.2024 gli istanti , dipendenti dell' , con Parte_6
profili di inquadramento come in ricorso , chiedevano l'accertamento del loro o diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate, con la conseguente condanna dell
[...] al pagamento delle somme per ciascuno specificate in ricorso, oltre Parte_6
interessi legali, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esponevano di osservare un orario di lavoro articolato sui turni dalle 8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00 o dalle 20,00 alle 8,00, per cinque giorni alla settimana, che per lo svolgimento di tale particolare tipologia di turno era spesso tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che l'art. 29 del CCNL
2016-2018, dispone che: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che, dal gennaio 2016 ad oggi l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con l'indennità di turno festivo;
che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività infrasettimanali;
che aveva presentato richiesta di pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate senza alcun esito. Si costituiva l , chiedendo il rigetto Parte_6
della domanda
La domanda va accolta ,condividendosi le argomentazioni esposte in diverse pronunce di altri giudici dell' intestata sezione, cui ci si riporta ex art 118 disp att cpc ( cfr sentenza dottssa ) Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass. 25/01/2021, n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre 1995” (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL
2016-2018) “per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl 20 settembre 2001” (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-
18), “di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa
Cartellino” in atti che non è oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere, condannata al pagamento della somma di cui in ricorso Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento della maggiorazione prevista dall'art. 9 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 in favore del personale del comparto sanità chiamato a rendere la prestazione anche in giorni festivi infrasettimanali e, per l'effetto, condannare l in persona del Direttore Generale p.t., Parte_6
al pagamento, in favore: di della somma di € 3.123,00, Parte_1
- di. , della somma di € 3.555,00, Parte_2
di , della somma di € 2.832,40, Parte_3
- di. , della somma di € 3,724,80,; Parte_4
- di della somma di € 2.638,40, Parte_5
della somma di € 2.357,10, Parte_7
,
Per tutti , su tali somme , oltre interessi e rivalutazione monetaria
Condanna l al pagamento della somma di €.2697,00 a titolo di Parte_6
compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione agli avvocati antistatari Così deciso in data 17/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio