Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 581
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento ed illogicità manifesta

    Non sussiste la dedotta contraddittorietà o illogicità dell'atto impositivo in ordine alla individuazione del periodo di imposta di imputazione della sopravvenienza attiva. L'avviso di accertamento ha autonomamente individuato nel periodo d'imposta 2017 il momento di emersione della sopravvenienza, discostandosi in modo espresso e motivato dalle valutazioni della Guardia di Finanza. L'appellante non ha confutato la fittizietà della posta debitoria giustificata dall'inesistenza dei titoli.

  • Rigettato
    Violazione artt. 2492, comma 1, e 2495, comma 3, c.c., ed eccesso di potere per travisamento

    La decisione di primo grado non ha basato l'estinzione automatica del credito per effetto della cancellazione della società, né ha ritenuto che tale evento producesse un effetto liberatorio. Il giudice di primo grado ha valorizzato la mancata estinzione reale del debito, l'utilizzo di titoli obbligazionari inesistenti e l'assenza di iniziative di recupero del credito.

  • Rigettato
    Decadenza della potestà accertativa

    Le ulteriori censure sono assorbite da quelle già scrutinate o da esse dipendenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 581
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 581
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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