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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 581/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LI AL, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3239/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 434/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T101212 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Ricorrente_1 S.p.a. impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Viterbo n. 434/2023, depositata il 29/11/2023, non notificata, con cui è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TKL03T101212/2022. Premesso che:
1. Con avviso di accertamento n. TKL03T101212/2022, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo recuperava a tassazione una sopravvenienza attiva di euro 252.000,00, ritenuta realizzatasi nell'anno d'imposta 2017, in relazione alla asserita estinzione di una passività commerciale iscritta in bilancio nei confronti della società Eurol S.r.l, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del TUIR.
2. La pretesa impositiva trae origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Viterbo in data 29 maggio 2017, nel quale si evidenziava che Società_1la società contribuente aveva contabilmente estinto il debito verso S.r.l. mediante l'utilizzo di titoli obbligazionari ritenuti inesistenti, con conseguente insussistenza della passività. Ricorrente_13. La società S.p.A. impugnava il suddetto avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento alla imputazione temporale della sopravvenienza attiva e alla ritenuta estinzione del debito per effetto della cancellazione della società creditrice.
4. Con sentenza n. 434/2023, depositata il 29/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio e affermando che la sopravvenienza attiva dovesse correttamente imputarsi all'anno 2017, in coincidenza con la Società_1cancellazione dal Registro delle Imprese della società S.r.l., reputata idonea a determinare la definitiva insussistenza del debito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 3.000,00.
5.Avverso tale sentenza ha proposto appello la società contribuente, chiedendone l'integrale riforma ed affidando l'appello ai seguenti motivi:
-Eccesso di potere per travisamento ed illogicità manifesta, assumendo che l'atto impositivo sarebbe affetto da contraddittorietà nella individuazione del periodo di imposta di imputazione della sopravvenienza attiva, in relazione all'applicazione dell'art. 88 del TUIR.
-Violazione degli artt. 2492, comma 1, e 2495, comma 3, c.c., nonché eccesso di potere per travisamento, deducendo che la cancellazione della società Società_1 S.r.l. dal Registro delle Imprese non avrebbe determinato l'estinzione del credito vantato nei confronti della contribuente, ma il suo trasferimento ai soci, in difetto di atti abdicativi o remissori idonei a giustificare l'emersione di una sopravvenienza attiva.
-Violazione dell'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 67, comma 1, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e dell'art. 157, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, lamentando l'intervenuta decadenza della potestà accertativa, ove la sopravvenienza fosse riferibile ad annualità anteriori.
6. Si è costituita nel grado Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo- insistendo per la fondatezza della decisione di primo grado.
7. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel merito il ricorso è infondato.
2. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, non sussiste la dedotta contraddittorietà o illogicità dell'atto impositivo in ordine alla individuazione del periodo di imposta di imputazione della sopravvenienza attiva. L'avviso di accertamento, infatti, pur condividendo le conclusioni dei verificatori in ordine alla natura fittizia del prestito obbligazionario utilizzato per l'estinzione contabile del debito, ha autonomamente individuato nel periodo d'imposta 2017 il momento di emersione della sopravvenienza, discostandosi in modo espresso e motivato dalle valutazioni della Guardia di Finanza. E' infatti a tale data che l'operazione è emersa nella sua inesistenza in maniera chiara, essendosi verificato: l'utilizzo di obbligazioni inesistenti per il saldo della fattura;
il decorso del tempo Società_1dal 2010 – anno in cui è stata annotata la fattura a favore della srl e la sua cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nel 2017, senza che fosse stata attivata alcuna iniziativa giudiziale o stragiudiziale di recupero del credito.
3. E' evidente che la fittizietà dei titoli in portafoglio è uno degli aspetti fondamentali per poter ritenere inesistente l'operazione da ricondurre a tassazione. Tant'è che si legge nell'atto impugnato Considerato che i titoli in portafoglio sono le obbligazioni OBBLINORD 2008/2028 che all'esito dell'indagine di polizia giudiziaria risultano inesistenti… L'appellante, pur sollevando censure chirurgiche verso la motivazione della sentenza appellata, dimentica di dedurre e confutare proprio sull'aspetto principale della vicenda, ossia la fittizietà della posta debitoria giustificata dall'inesistenza dei titoli come si legge nell'atto impugnato (…prestito obbligazionario denominato “OBBLIDEA 2005/2025” nonché quello che ad esso si sostituisce, denominato “OBBLINORD 2008/2028”, non rappresenti altro che un mero espediente posto in essere per “chiudere” contabilmente una corrispondente passività commerciale). L'assenza di specifiche censure sul punto non può che condurre a ritenere il recupero fondato, anche in considerazione del noto principio per il quale se un atto è plurimotivato ed il ricorrente contesta alcuni motivi soltanto, l'atto resta pienamente valido, potendosi reggere sulle altre motivazioni. Il fatto che non sia contestato dall'appellante il mancato pagamento del debito (avvenuta con fondi inesistenti) e la circostanza che l'appellante non fornisca la prova della persistenza del medesimo debito in capo ai soci, in seguito alla successione avvenuta nel 2017 per cancellazione della società, - prova cui è onerato lo stesso appellante per vicinitas del mezzo -, rende l'appello infondato.
4. La censura relativa alla asserita violazione degli artt. 2492 e 2495 c.c. è, altresì, infondata. La decisione di primo grado non ha infatti basato l'estinzione automatica del credito per effetto della Società_1cancellazione della società S.r.l. dal Registro delle Imprese, né ha ritenuto che tale evento, di per sé considerato, producesse un effetto liberatorio in capo alla debitrice. Il giudice di primo grado ha invece valorizzato, in coerenza con quanto accertato dall'Amministrazione finanziaria e risultante dal processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso di accertamento, una pluralità di circostanze, ed in particolare la mancata estinzione reale del debito, l'utilizzo di titoli obbligazionari risultati inesistenti ai fini della sua chiusura contabile e la totale assenza di iniziative giudiziali o stragiudiziali di recupero del credito da parte della società creditrice e dei suoi soci. Da ciò ha coerentemente fatto discendere la legittimità del recupero a tassazione della sopravvenienza attiva, quale effetto della definitiva insussistenza della passività iscritta in bilancio. Deve pertanto escludersi che la sentenza di primo grado abbia operato una indebita sovrapposizione valutativa rispetto alla motivazione dell'atto impositivo.
5. Da quanto detto sopra, segue l'assorbimento delle ulteriori censure duplicative di quella già scrutinate o da esse dipendenti.
6. Conclusivamente l'appello va respinto in quanto infondato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LI AL, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3239/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 434/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T101212 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Ricorrente_1 S.p.a. impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Viterbo n. 434/2023, depositata il 29/11/2023, non notificata, con cui è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TKL03T101212/2022. Premesso che:
1. Con avviso di accertamento n. TKL03T101212/2022, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo recuperava a tassazione una sopravvenienza attiva di euro 252.000,00, ritenuta realizzatasi nell'anno d'imposta 2017, in relazione alla asserita estinzione di una passività commerciale iscritta in bilancio nei confronti della società Eurol S.r.l, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del TUIR.
2. La pretesa impositiva trae origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Viterbo in data 29 maggio 2017, nel quale si evidenziava che Società_1la società contribuente aveva contabilmente estinto il debito verso S.r.l. mediante l'utilizzo di titoli obbligazionari ritenuti inesistenti, con conseguente insussistenza della passività. Ricorrente_13. La società S.p.A. impugnava il suddetto avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento alla imputazione temporale della sopravvenienza attiva e alla ritenuta estinzione del debito per effetto della cancellazione della società creditrice.
4. Con sentenza n. 434/2023, depositata il 29/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio e affermando che la sopravvenienza attiva dovesse correttamente imputarsi all'anno 2017, in coincidenza con la Società_1cancellazione dal Registro delle Imprese della società S.r.l., reputata idonea a determinare la definitiva insussistenza del debito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 3.000,00.
5.Avverso tale sentenza ha proposto appello la società contribuente, chiedendone l'integrale riforma ed affidando l'appello ai seguenti motivi:
-Eccesso di potere per travisamento ed illogicità manifesta, assumendo che l'atto impositivo sarebbe affetto da contraddittorietà nella individuazione del periodo di imposta di imputazione della sopravvenienza attiva, in relazione all'applicazione dell'art. 88 del TUIR.
-Violazione degli artt. 2492, comma 1, e 2495, comma 3, c.c., nonché eccesso di potere per travisamento, deducendo che la cancellazione della società Società_1 S.r.l. dal Registro delle Imprese non avrebbe determinato l'estinzione del credito vantato nei confronti della contribuente, ma il suo trasferimento ai soci, in difetto di atti abdicativi o remissori idonei a giustificare l'emersione di una sopravvenienza attiva.
-Violazione dell'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 67, comma 1, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e dell'art. 157, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, lamentando l'intervenuta decadenza della potestà accertativa, ove la sopravvenienza fosse riferibile ad annualità anteriori.
6. Si è costituita nel grado Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo- insistendo per la fondatezza della decisione di primo grado.
7. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel merito il ricorso è infondato.
2. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, non sussiste la dedotta contraddittorietà o illogicità dell'atto impositivo in ordine alla individuazione del periodo di imposta di imputazione della sopravvenienza attiva. L'avviso di accertamento, infatti, pur condividendo le conclusioni dei verificatori in ordine alla natura fittizia del prestito obbligazionario utilizzato per l'estinzione contabile del debito, ha autonomamente individuato nel periodo d'imposta 2017 il momento di emersione della sopravvenienza, discostandosi in modo espresso e motivato dalle valutazioni della Guardia di Finanza. E' infatti a tale data che l'operazione è emersa nella sua inesistenza in maniera chiara, essendosi verificato: l'utilizzo di obbligazioni inesistenti per il saldo della fattura;
il decorso del tempo Società_1dal 2010 – anno in cui è stata annotata la fattura a favore della srl e la sua cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nel 2017, senza che fosse stata attivata alcuna iniziativa giudiziale o stragiudiziale di recupero del credito.
3. E' evidente che la fittizietà dei titoli in portafoglio è uno degli aspetti fondamentali per poter ritenere inesistente l'operazione da ricondurre a tassazione. Tant'è che si legge nell'atto impugnato Considerato che i titoli in portafoglio sono le obbligazioni OBBLINORD 2008/2028 che all'esito dell'indagine di polizia giudiziaria risultano inesistenti… L'appellante, pur sollevando censure chirurgiche verso la motivazione della sentenza appellata, dimentica di dedurre e confutare proprio sull'aspetto principale della vicenda, ossia la fittizietà della posta debitoria giustificata dall'inesistenza dei titoli come si legge nell'atto impugnato (…prestito obbligazionario denominato “OBBLIDEA 2005/2025” nonché quello che ad esso si sostituisce, denominato “OBBLINORD 2008/2028”, non rappresenti altro che un mero espediente posto in essere per “chiudere” contabilmente una corrispondente passività commerciale). L'assenza di specifiche censure sul punto non può che condurre a ritenere il recupero fondato, anche in considerazione del noto principio per il quale se un atto è plurimotivato ed il ricorrente contesta alcuni motivi soltanto, l'atto resta pienamente valido, potendosi reggere sulle altre motivazioni. Il fatto che non sia contestato dall'appellante il mancato pagamento del debito (avvenuta con fondi inesistenti) e la circostanza che l'appellante non fornisca la prova della persistenza del medesimo debito in capo ai soci, in seguito alla successione avvenuta nel 2017 per cancellazione della società, - prova cui è onerato lo stesso appellante per vicinitas del mezzo -, rende l'appello infondato.
4. La censura relativa alla asserita violazione degli artt. 2492 e 2495 c.c. è, altresì, infondata. La decisione di primo grado non ha infatti basato l'estinzione automatica del credito per effetto della Società_1cancellazione della società S.r.l. dal Registro delle Imprese, né ha ritenuto che tale evento, di per sé considerato, producesse un effetto liberatorio in capo alla debitrice. Il giudice di primo grado ha invece valorizzato, in coerenza con quanto accertato dall'Amministrazione finanziaria e risultante dal processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso di accertamento, una pluralità di circostanze, ed in particolare la mancata estinzione reale del debito, l'utilizzo di titoli obbligazionari risultati inesistenti ai fini della sua chiusura contabile e la totale assenza di iniziative giudiziali o stragiudiziali di recupero del credito da parte della società creditrice e dei suoi soci. Da ciò ha coerentemente fatto discendere la legittimità del recupero a tassazione della sopravvenienza attiva, quale effetto della definitiva insussistenza della passività iscritta in bilancio. Deve pertanto escludersi che la sentenza di primo grado abbia operato una indebita sovrapposizione valutativa rispetto alla motivazione dell'atto impositivo.
5. Da quanto detto sopra, segue l'assorbimento delle ulteriori censure duplicative di quella già scrutinate o da esse dipendenti.
6. Conclusivamente l'appello va respinto in quanto infondato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00, oltre accessori di legge.