Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Teresa Barillari Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 154/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'azione di risarcimento dei danni arrecati a un immobile locato in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso in Parte_1 P.IVA_1
giudizio dall'avvocato Roberto Laghi
Parte attrice in riassunzione e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._2 Controparte_3
, rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato C.F._3
Lucio Paolo Nazario Rende
Parte convenuta in riassunzione
1
Per la parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Catanzaro, prendere atto della dichiarazione di non accettazione del contraddittorio formulata dal deducente appellante ed emettere ogni declaratoria conseguente e, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta, produzione e conclusione, previa – se ritenuto necessario stante la natura del giudizio di rinvio – reiterazione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte, previa ammissione ed espletamento delle richieste istruttorie formulate dal deducente appellante e rinnovazione e/o integrazione della c.t.u. tecnica, ove ritenute utili o necessarie per l'accoglimento delle domande ed eccezioni del deducente accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell'atto di citazione ovvero subordinatamente l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, ovvero più subordinatamente, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto;
più subordinatamente, nella denegata ipotesi di riforma parziale della sentenza impugnata, ridurre l'entità del risarcimento liquidato agli odierni appellati in proporzione alla percentuale di pregiudizio effettivamente addebitabile al
[...]
nella misura di risulta ovvero di equità. Il tutto sempre ed in Parte_1
ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre, rimb. forf., IVA e CAP come per legge, con regolazione per il doppio grado di giudizio e per il giudizio di cassazione n. 32407/2018, per come stabilito dall'ordinanza n. 36249/21 depositata il 23.11.2021 che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio”.
Per la parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, previa, nel solo caso di ammissione della prova avversaria, di ammissione anche della richieste
2 istruttorie formulate, nel giudizio di primo grado, dagli odierni appellati in riassunzione, respingere siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato, l'appello proposto dal in Parte_1
persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., confermando la sentenza n. 762/15, pubblicata in data 01.12.2015 emessa dal Tribunale di
Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Di Maio Maria Francesca, per come confermata, con parziale diversa motivazione, dalla sentenza n. 1617/2018 emessa dalla Corte
d'Appello di Catanzaro, e pubblicata in data 19.9.2018 (Pres. Majore –
Rel. ; con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi Tes_1
di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento dei giudizi di merito di primo e secondo grado che hanno preceduto il giudizio di legittimità in uno allo svolgimento di quest'ultimo risultano esaurientemente esposti nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 36249/2021 nei termini che seguono: “1. Il
[...]
(d'ora in poi, ) ricorre, sulla base di quattro Parte_1 CP_4
motivi, per la cassazione della sentenza n. 1617/18, del 19 settembre
2018, della Corte di Appello di Catanzaro, che - rigettando il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 762/15, del 10 dicembre 2015, del Tribunale di Castrovillari - ha confermato, sebbene con diversa motivazione, l'accoglimento della domanda di risarcimento danni, per inadempimento dell'obbligo ex art. 1590, comma 1, cod. civ., proposta nei confronti dell'odierno ricorrente da Controparte_3 CP_2
e 2. In punto di fatto, il Comune riferisce
[...] Controparte_1
di aver condotto in locazione - in forza di contratto stipulato con i predetti e il 15 giugno 1986, protrattosi fino al rilascio CP_3 CP_1
della "res locata", avvenuto il 23 marzo 2005 - un immobile sito in
3 destinato dal conduttore a deposito in parte dei corpi di Parte_1
reato, in parte degli automezzi comunali. Orbene, avendo la locatrice constatato, al momento del rilascio, danni che assumeva essere enormi, interessando finanche le strutture portanti del fabbricato, la stessa adiva l'autorità giudiziaria, proponendo, innanzitutto, ricorso per accertamento tecnico preventivo. All'esito del procedimento ex art. 696 cod. proc. civ., veniva dalla stessa radicato un giudizio risarcitorio, volto a far valere l'inadempimento, da parte del già conduttore, dell'obbligo di restituire al locatore il bene locato nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuto.
Resisteva alla domanda il Comune, eccependo, per quanto qui ancora di interesse, che l'immobile locato versava "in condizioni pessime" già al momento della conclusione del contratto di locazione, trattandosi di un manufatto "realizzato moltissimi anni addietro - in modo dozzinale ed approssimativo e senza i titoli abilitativi prescritti dalla legge - che per moltissimi anni era stato sede di un'industria di ricostruzione di pneumatici, la cui attività aveva fortemente pregiudicato sia le strutture che lo condizioni dell'immobile". Assumeva, inoltre, l'allora convenuto di aver segnalato più volte ai proprietari, nel corso del rapporto contrattuale,
"lo stato di fatiscenza dell'immobile e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria", vedendosi infine costretto, stante la loro inerzia, a rilasciare l'immobile nel marzo 2005. Istruita la causa dal primo giudice mediante prova per interpello (compiendosi, tuttavia, quanto alla locatrice, l'interrogatorio formale del solo e Controparte_1
svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, essendosi invece ritenuta irrilevante la richiesta prova testimoniale, la domanda risarcitoria veniva accolta, sul presupposto che la presente fattispecie dovesse inquadrarsi nella previsione normativa di cui all'art. 2053 cod. civ. Esperito gravame dal il giudice di appello lo rigettava, confermando - oltre alla Pt_1
reiezione dell'istanza di ammissione della prova testimoniale già richiesta
4 dal convenuto, ma previo svolgimento di una nuova CTU - la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni, quantunque con motivazione differente rispetto al primo giudice, ovvero ravvisando la violazione, da parte del conduttore, dell'obbligo ex art. 1590, comma 1, cod. civ. 3.
Avverso la pronuncia della Corte calabrese ricorre per cassazione il sulla base - come detto - di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo Pt_1
denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "difetto, insufficienza e illogicità di motivazione", oltre che violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell'art. 1227, comma 2, cod. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo che l'immobile oggetto di locazione non ha mai ricevuto alcun intervento di manutenzione straordinaria, ha ritenuto non applicabile l'art. 1227, comma 2, cod. civ., pervenendo a tale conclusione sul rilievo che il conduttore avrebbe omesso di segnalare ai proprietari di dover procedere alle relative riparazioni, da ciò facendo discendere un'ulteriore responsabilità di esso a titolo di concorso Pt_1
nell'aggravamento del danno. Nel pervenire a tale conclusione, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe, da un lato, "consumato una violazione dei principi che governano la disponibilità e la valutazione dei mezzi di prova
(ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ.)", nonché, per altro verso, "disapplicato l'art. 1227, comma 2, cod. proc. civ., neutralizzando rapporto che la condotta del locatore ha avuto nell'eziologia del pregiudizio". Secondo il ricorrente, infatti, dalle risultanze istruttorie sarebbe "emerso con chiarezza che i locatori fossero a conoscenza delle condizioni di degrado dell'immobile e dell'urgenza di interventi di manutenzione straordinaria".
Si richiamano, in particolare, sul punto le dichiarazioni - che si assumono di natura confessoria - rese, in sede di prova per interpello, da uno dei locatori (il predetto , il quale avrebbe riferito che essi, Controparte_1
a richiesta del conduttore, ebbero accesso ai locali in questione ed ebbero
5 a dichiarare che avrebbero compiuto i lavori di manutenzione straordinaria, in particolare quelli diretti ad evitare le infiltrazioni meteoriche. Nella stessa prospettiva, inoltre, si segnala che la sentenza impugnata sarebbe "incorsa in un errore di diritto" nella parte in cui ha escluso la rilevanza della prova testimoniale, giacché - a dire della Corte territoriale - "finalizzata a dimostrare circostanze anteriori all'instaurarsi della locazione", mentre la semplice lettura dei capitoli (riprodotti nel ricorso) rivelerebbe come essi fossero "finalizzati a comprovare la carenza originaria di impianti ed opere strutturali dell'immobile, il mancato assolvimento di alcun intervento di manutenzione straordinaria"
(ritenuto, peraltro, dal giudice di appello incontestato), nonché "la segnalazione da parte del conduttore", ai locatori, "dell'urgenza di interventi manutentivi straordinari" e, infine, "l'inerzia" di costoro "nel provvedervi". Siffatti errori nel governo e valutazione della prova si sarebbero, dunque, tradotti nella violazione dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., richiamandosi il ricorrente, sul punto, a quanto affermato da questa
Corte in relazione all'art. 1590, comma 1, cod. civ. (è citata Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2007, n. 10562).
3.2. Il secondo motivo - proposto sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia "difetto, insufficienza e illogicità di motivazione", oltre che violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1590,
2727 e 2729 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il conduttore non avrebbe offerto la prova delle condizioni degradate in cui l'immobile versava già anteriormente alla stipulazione del contratto di locazione, giungendo a tale conclusione in ragione sia dell'irrilevanza delle prove orali articolate, sia della descrizione in contratto della "res locata" come idonea all'uso pattuito. Infatti, in assenza della descrizione delle effettive condizioni dell'immobile nel testo contrattuale, l'art. 1590 cod. civ. implicherebbe una presunzione di bontà
6 delle stesse, con contestuale inversione dell'onere della prova a carico del conduttore, prova che, nel caso di specie, non sarebbe stata neppure offerta. Anche in questo caso sarebbe, però, evidente "l'errore consumato sotto il profilo del governo e della disponibilità dei mezzi di prova", nonché "la contraddittorietà delle argomentazioni poste a sostegno del decisum", con conseguente "falsa applicazione del meccanismo delle presunzioni ex artt. 2729 e 1590 cod. civ.". Si ribadisce, per un verso, come i capitoli di prova testimoniale non fossero solo diretti - come invece affermato dalla Corte catanzarese - a provare una circostanza, l'uso dell'immobile in epoca precedente alla stipulazione del contratto, non idonea "a dare conto del suo stato iniziale, o meglio a dare conto della sua identità tra questo e quello finale" (circostanza, peraltro, che il ricorrente reputa comunque non indifferente per inquadrare le condizioni della "res locata"). Difatti, la maggior parte delle circostanze capitolate erano finalizzate a comprovare l'inerzia dei locatori nel procedere alla manutenzione straordinaria e a colmare le originarie carenze strutturali.
Orbene, la mancata ammissione della prova testimoniale si risolverebbe in un errore di diritto, non solo facendo ridondare a carico del conduttore
"il mancato assolvimento dell'onere di offrire la prova delle degradate condizioni dell'immobile ad inizio locazione", ma determinando
"un'alterazione applicativa dello stesso meccanismo presuntivo di cui all'art. 1590 cod. civ., il ricorso al quale, trattandosi di presunzione semplice", avrebbe "dovuto essere precluso a fronte di mezzo di prova costituenda". D'altra parte, non corretta sarebbe l'esegesi che viene compiuta dalla Corte territoriale - sempre al fine di escludere che il bene presentasse, sin dalla conclusione del contratto, una situazione di degrado, sicché la stessa non sarebbe ascrivibile al contegno del conduttore - della clausola contrattuale che dichiarava il bene idoneo all'uso pattuito, giacché essa non riferiva di una buona condizione manutentiva
7 dell'immobile, bensì della sua conformità all'uso (deposito) specificamente previsto. Infine, il giudice di appello sarebbe pure incorso in violazione dell'art. 2729 cod. civ., giacché esso avrebbe fatto un cattivo uso del ragionamento presuntivo, sol che si abbia riguardo alle seguenti circostanze, ovvero: che l'immobile per cui è causa ospitò per decenni una fabbrica di pneumatici;
lo stesso difettava di requisiti strutturali essenziali e di finitura;
i proprietari non hanno mai eseguito interventi di manutenzione straordinaria;
il Comune prese in locazione l'immobile al solo fine di ricoverarvi i propri veicoli e i corpi di reato.
3.3. Il terzo motivo - proposto, al pari dei due precedenti, ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia "difetto, insufficienza e illogicità di motivazione", oltre che violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e
116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1223, 1227 comma 1, 1577 e 1621 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver addebitato ad esso anche i danni da mancata manutenzione straordinaria Pt_1
dell'immobile, sul rilievo che lo stesso non avrebbe indicato al locatore la necessità delle riparazioni, evenienza che, secondo il ricorrente, "al massimo avrebbe implicato un concorso colposo nell'aggravamento del danno", fermo restando, poi, che la Corte territoriale avrebbe errato nel gravare il conduttore "anche del peso economico dei difetti strutturali originali e dei danni da essa derivanti". Inoltre, l'errore ulteriore commesso dalla sentenza impugnata sarebbe consistito nel fraintendere la portata del rilievo sulla "carenza di autorizzazioni dell'immobile (i.e. il carattere abusivo) quale ragione di esonero del conduttore dall'adempimento degli obblighi di legge sul medesimo gravanti", mentre, in realtà, il "aveva espressamente stigmatizzato - in ragione della Pt_1
funzione meramente riparatoria del risarcimento del danno, ex art. 1223 cod. civ. - che non potessero essere messi a carico del presunto danneggiante spese e costi necessari non già al ripristino del bene, quanto
8 addirittura al suo miglioramento ed al suo adeguamento ai canoni strutturali non rispettati al momento della sua costruzione". In questa stessa prospettiva, si censura la sentenza per aver disatteso la richiesta di integrazione della CTU, "al fine di distinguere danni da manutenzione straordinaria, danni da manutenzione ordinaria, vizi strutturali e genetici dell'immobile e loro incidenza sul progressivo deterioramento dello stesso".
3.4. Il quarto motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1,
n. 5), cod. proc. civ. - denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, per l'effetto, violazione e falsa applicazione dell'alt 1223 cod. civ.". Si censura, nuovamente, la sentenza impugnata per aver operato la quantificazione del risarcimento del danno, ponendo indistintamente, a carico del conduttore sia i danni derivanti dalla omessa manutenzione straordinaria del bene, sia, soprattutto, difetti e vizi di natura strutturale originaria dell'immobile, i quali non potevano essergli addebitati, pur avendo, evidentemente, inciso nel processo di degrado del bene. Per tale ragione, sottolinea il ricorrente, era stata formulata in appello la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, mentre la Corte territoriale ha totalmente ignorato tale aspetto.
4. La e i CP_3
hanno resistito, con controricorso, all'avversaria CP_1
impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. L'inammissibilità è eccepita sia ai sensi dell'art. 360- bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ., sia per difetto di specificità dei motivi, non correlati a capi esattamente individuati della sentenza impugnata. In ogni caso, i singoli motivi di ricorso risulterebbero non fondati, il primo, perché in sede di interrogatorio formale, avrebbe Controparte_1
dichiarato che il mai ebbe a lamentare o contestare la fatiscenza Pt_1
dell'immobile, indicando la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, quali l'eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche
9 provenienti dal terrazzo. In merito, poi, alle censure ulteriori oggetto del primo motivo, nel premettere come la violazione dell'articolo 116 cod. proc. civ. sia ipotizzabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore legale tipico che il legislatore prevede per una diversa risultanza probatoria, si sottolinea, quanto alla presunta violazione dell'art. 1227 cod. civ., come siffatta questione sia stata sollevata per la prima volta in appello, e quindi in spregio del divieto di "nova" ex art. 345 cod. proc. civ. Quanto al secondo motivo, si evidenzia come la sentenza - nell'affermare la responsabilità del conduttore per violazione dell'obbligazione ex art. 1590 cod. civ. - abbia valorizzato il fatto che il contratto di locazione contenesse una specifica clausola (quella di cui all'art. 7) secondo cui il conduttore dichiarava di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso e in buono stato di manutenzione.
Inoltre, in relazione al profilo del "quantum debeatur” (oggetto dei motivi terzo e quarto), si sottolinea che la Corte territoriale, come anche la consulenza tecnica d'ufficio, ha proceduto ad una attenta valutazione dei danni da imputarsi al conduttore, sicché la sentenza impugnata neppure sotto questo profilo meriterebbe censura”.
Con l'ordinanza n. 36249/2021, resa a definizione del giudizio n.
32407/2018 r.g., la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con specifico riguardo alla statuizione inerente all'accertamento della responsabilità del conduttore per lo stato di degrado in cui versava l'immobile locato e rinviato alla Corte di appello in diversa composizione per la decisione nel merito in parte qua della causa, previa escussione dei testi sui fatti articolati nei capitoli 3) e 6) dal non ammessi nell'originario giudizio d'appello. Parte_1
La causa è stata ritualmente riassunta dal Parte_1
affinché l'appello fosse deciso alla luce di quanto statuito in sede di legittimità.
10 e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
si sono costituiti in giudizio, argomentando per il rigetto dell'impugnazione.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza del 9.7.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 15.7.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità del conduttore per i danni derivati all'immobile locato dalla mancata esecuzione delle riparazioni necessarie di carattere straordinario a causa dell'inadempimento da parte del conduttore dell'obbligo previsto dall'art. 1577, primo comma, c.c. di avvisare il locatore della circostanza che la cosa abbisognasse di riparazioni.
Per effetto dell'ordinanza resa in sede di legittimità, a tale accertamento deve procedersi sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale espletata in sede di rinvio sulle circostanze dedotte nei capitoli n. 3) e n. 6) dal nella memoria depositata Parte_1
ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. ratione temporis applicabile.
In particolare, ai testi escussi è stato chiesto se fosse “vero che il
Comune di nel corso della locazione più volte evidenziava e Parte_1
lamentava ai proprietari la fatiscenza dell'immobile e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria quali l'eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal terrazzo, il rifacimento della pavimentazione, i problemi strutturali, e la circostanza che le condizioni di fatiscenza erano gravi, che dai solai di copertura si staccavano porzioni di manufatti cementizi che danneggiavano i beni del medesimo” (cfr. il capitolo n. 3)) e, inoltre, se fosse “vero che i Pt_1
11 locatori periodicamente a richiesta del conduttore accedevano ai locali de quibus e dichiaravano che avrebbero operato lavori di manutenzione straordinaria e, particolarmente i lavori diretti ad evitare le infiltrazioni di acque meteoriche” (cfr. il capitolo n. 6).
I tre testi escussi in sede di rinvio, pur avendo confermato lo stato di degrado in cui versava l'immobile locato al punto da essere loro precluso di parcheggiare al suo interno gli scuolabus (vedansi, in particolare, le deposizioni dei testi escussi all'udienza del 26.3.2024), nulla hanno saputo riferire rispetto alla circostanza che il comune avesse informato i proprietari della necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria e all'accesso periodico da parte di questi ultimi all'immobile locato e all'impegno da loro assunto in quanto locatori di procedere con le riparazioni di cui la cosa locata abbisognava.
Il allora, non è riuscito a dimostrare di Parte_1
avere comunicato al locatore che l'immobile avesse bisogno di riparazioni straordinarie, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 1577 comma I c.c.
In tal modo l'ente – che, peraltro, non ha neppure eseguito direttamente le riparazioni urgenti – ha contribuito all'aggravarsi dei danni derivanti al bene locato dalla carenza di manutenzione straordinaria, preclusa ai proprietari dalla mancata informazione sullo stato dell'immobile, contravvenendo pure all'obbligo di servirsi della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, a mente dell'art. 1587 n.
1), c.c.
Dacché la circostanza che i proprietari fossero al corrente del bisogno di realizzare interventi di manutenzione straordinaria 'sì da potere adempiere all'obbligo di eseguire i lavori necessari gravante ex art. 1576 comma I c.c. è rimasta sfornita di prova, i costi per le riparazioni occorrenti devono porsi a carico del conduttore, che aveva la disponibilità
12 materiale dell'immobile ed era perciò in condizione di intervenire in maniera tempestiva per far fronte alle riparazioni urgenti o segnalarne la necessità ai locatori e scongiurare il rischio del verificarsi di ulteriori danni.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio nonché del giudizio di cassazione seguono la soccombenza complessivamente considerata e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in relazione all'appello proposto dal Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e delle spese del CP_1 Controparte_2 Controparte_3
presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e delle spese del CP_1 Controparte_2 Controparte_3
giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 3.645,00 per onorari, oltre accessori di legge.
13 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in relazione all'appello proposto dal
Parte_1
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
14