CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2225/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 2225\2023 CC da:
( ), in persona del Sindaco pro-tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Riccardo Moretto ( ) del Foro di e dell'avv. Monica CodiceFiscale_1 Pt_1
DE ( ) del Foro di giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2 Pt_1
contro
, ( ), di seguito solo in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 liquidatore, , con il patrocinio dell'avv. Massimo Botter ( ) del Controparte_2 C.F._3
Foro di giusta procura in atti;
Pt_1
Con
( ), di seguito solo in persona del CP_3 Parte_2 P.IVA_3
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Paolo Pasetto ( del Foro di e dell'avv. C.F._4 Pt_1
TT CE ( del Foro di giusta procura in atti;
C.F._5 Pt_1
1 di seguito solo , contumace. Controparte_5 CP_5
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 2122/2023, pubblicata il 07.11.2023, emessa nel procedimento n. r.g. 6881/2018 dal Tribunale di Verona.
In punto: Risarcimento del danno – Detrazione IVA.
CONCLUSIONI
Per il : Parte_1
“- nel merito:
1) accogliere l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda riconvenzionale proposta in primo grado e, conseguentemente, condannare a risarcire al CP_1 Parte_1
tutti i danni subiti ed arrecati al terreno di gioco dello stadio comunale nella misura accertata
[...] dal C.T.U., pari agli importi di € 304.208,00= e di € 322.080,00=, ovvero nella minore somma dovuta
a seguito dell'accoglimento del secondo motivo, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei pagamenti al saldo, detratto il quantum di € 200.000= già incassato dal Pt_1
2) accogliere l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, determinarsi il “quantum” dovuto dal a ed in misura Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 pari all'imponibile IVA tenendosi conto della detraibilità dell'imposta da parte delle società calcistiche con riferimento a quanto versato e ritenuto congruo dal Tribunale alla ditta , con i CP_7 relativi accessori;
3) rigettarsi l'appello incidentale di in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in CP_1 diritto.
- in via istruttoria: rigettarsi le istanze istruttorie proposte da in quanto inammissibili, CP_1 irrilevanti o comunque ultronee. Per la denegata ipotesi di loro ammissione abilitarsi il Parte_1
a prova contraria con i testi indicati in primo grado.
[...]
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Eventi:
“In via principale
- Rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via incidentale
2 - Accertati i danni subiti dal terreno dello Stadio Bentegodi in conseguenza del concerto del 14 luglio
2017, ed accertato l'inadempimento del così come dedotto in atti, dichiarare che Parte_1 nulla deve la società al in seguito a tale concerto. Controparte_1 Parte_1
- Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a restituire alla società Parte_1
l'importo di € 200.000,00 versato in data 18 giugno 2018, oppure il minor Controparte_1 importo che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, maggiorato di interessi e rivalutazione.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie nei confronti della società , previo accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., del Controparte_1 contributo delle condotte di tutte le parti in causa nella causazione dei danni ex adverso invocati, defalcare dall'eventuale importo dovuto da quanto dalla stessa già versato Controparte_1 al , con condanna di quest'ultimo, in persona del Sindaco pro tempore, a versare Parte_1 direttamente alle società di calcio intervenute l'importo medesimo maggiorato di interessi e rivalutazione.
- Rigettare ogni domanda formulata nei confronti della società in quanto infondata in fatto CP_1 ed in diritto, con compensazione degli eventuali reciproci crediti sino alla concorrenza del loro ammontare.
- Limitare, per i motivi esposti in atti, l'importo del risarcimento eventualmente dovuto dalla società alle società di calcio a quanto liquidato dalla sentenza di primo grado, al netto dell'IVA dalle CP_1 medesime pagata.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Si insiste per l'ammissione di tutti i capitoli di prova orale non ammessi (per non gravare il presente atto si rimanda al contenuto della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. per l'individuazione di tali capitoli) e si ribadisce la richiesta di abilitazione a prova contraria in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari con i testi già indicati.
- Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata al punto C) della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.
- Si insiste affinché venga concesso un nuovo termine per ripetere la notifica dell'istanza di esibizione di cui al punto D) della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. nei confronti della società
[...]
CP_8
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado, che contiene un cd dimesso dall'esponente nel corso del giudizio di primo grado”.
3
Per HV:
“1. in via principale: respingere l'appello del e l'appello incidentale di eventi e confermare la Pt_1 sentenza.
2. in ogni caso: vittoria di spese e compensi (oltre spese generali 15%, cpa e iva), aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55/2014.
3. in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie di eventi, perché inammissibili;
nella malaugurata ipotesi di loro ammissione, si chiede l'abilitazione di HV alla prova contraria con i testi indicati in primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto in data 30.07.2018, conveniva il innanzi al CP_1 Parte_1
Tribunale di Verona per l'accertamento negativo della pretesa creditoria dell'Ente nei suoi confronti rispetto al manto erboso dello Stadio Bentegodi asseritamente danneggiato durante un concerto che aveva organizzato nell'estate 2017.
Esponeva che:
- il 20.09.2016 aveva presentato al l'istanza di concessione per l'evento musicale fissato al Pt_1
14.07.2017; Con
- nella riunione del 08.06.2017 erano state presenti anche le società calcistiche e le quali si CP_5 erano mostrare contrarie perché da resoconto della società di manutenzione era Controparte_8 risultato che il manto erboso semi-artificiale non si sarebbe prestato al concerto, in Controparte_9 quanto il danneggiamento anche di una mera porzione di campo da gioco avrebbe comportato la sua integrale sostituzione per ricondurlo agli standards qualitativi previsti dalla Lega Calcio;
- in data 05.07.2017, aveva ricevuto la concessione includente previsioni vincolanti circa il manto erboso;
- in data 10.07.2017, aveva sottoscritto una polizza fideiussoria (n. 153426035) con
[...] per € 200.000,00, relativa al ripristino del terreno di gioco dopo il concerto;
CP_10
- il in data 20.07.2017, le aveva intimato il rifacimento del terreno di gioco in zona sud, per Pt_1 poi giungere all'attivazione della polizza fideiussoria;
- con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 15.12.2017, aveva richiesto al Tribunale di Verona di inibire l'escussione della polizza;
l'esito negativo aveva comportato la consegna al in data Pt_1
18.06.2018, di un assegno circolare pari all'importo concordato di € 200.000,00.
4 2. In data 28.11.2018, si costituiva in giudizioil , contestando in fatto ed in diritto le Parte_1 deduzioni, allegazioni e conclusioni avversarie.
Spiegava che:
- all'art. 7 della concessione, lo Stadio era stato assegnato ad subordinatamente al ripristino a CP_1 regola d'arte del manto erboso del campo ed alla sottoscrizione di apposita polizza fideiussoria;
- a seguito di sopralluogo del 17.07.2017, era risultata irrimediabilmente compromessa un'ampia porzione della metà sud del terreno di gioco;
sicché era stato intimato ad un intervento urgente CP_1 che - però - era rimasto inevaso;
- in data 19.08.2017, essendosi svolta la prima partita del campionato di Serie A, era risultato necessario il rifacimento anche dell'altra metà campo, quella nord;
le operazioni al manto erboso erano state realizzate dalle due squadre calcistiche, le quali - poi - si erano rivolte al per essere Pt_1 rimborsate.
Chiedeva - in via riconvenzionale - il pagamento della spesa per tutti i lavori resisi necessari dopo il concerto e domandava, stante la comunanza della causa ex art. 106 c.p.c., la chiamata in causa delle due squadre di calcio.
3. In data 29.11.2018, si costituiva in giudizio HV con comparsa di intervento volontario.
Precisava:
- di utilizzare, assieme alla società calcistica del , lo Stadio Bengodi per lo svolgimento del CP_5 campionato di Serie A, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'essere associata della Lega Nazionale
Professionisti Serie A (LNPA) ed affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC);
- che, a seguito di sopralluogo post concerto del 17.07.2017, il dott. agronomo per Persona_1
LNPA, aveva riscontrato che serviva sia una rizollatura completa del lato sud del campo, sia una manutenzione urgente del lato nord del campo, salvo verifiche successive;
- di avere eseguito tali lavori assieme al incaricando la società ; CP_5 CP_7
- che il dottor dopo il sopralluogo del 19.08.2017, aveva indicato il rifacimento anche della Per_1 metà campo nord;
- che aveva diviso i costi con il;
CP_5
- di avere subito un notevole danno economico di cui il era responsabile sotto il profilo Pt_1 contrattuale ed extracontrattuale, unitamente ad quest'ultima solo dal punto di vista CP_1 extracontrattuale;
Concludeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità di e/o del con relativa CP_1 Pt_1 condanna, anche in via solidale, al risarcimento (e/o al rimborso) del danno subito, quantificato in €
333.052,68, oltre rivalutazione ed interessi, oppure nella diversa misura da accertare in corso di causa.
5 4. In data 22.03.2019, si costituiva anche il , parimenti affermando di essere titolare di un diritto CP_5 risarcitorio per i costi di ripristino del campo di gioco e chiedendo la condanna di e del CP_1 Pt_1 per un importo quantificato in € 347.863,48.
5. All'udienza del 26.09.2019, veniva disposta CTU a mezzo dell'agronomo . Persona_2
Il perito depositava l'elaborato in data 20.08.2020, affermando: “la sequenza dei lavori di ripristino al campo sud (rizollatura) è stata corretta con interventi conformi alla pratica di coltivazione e manutenzione dei tappeti erbosi in ambito sportivo;
la manutenzione straordinaria nella metà nord è stata inefficace al recupero del prato;
la sequenza dei lavori di ripristino al campo nord è stata corretta”.
In relazione al computo metrico delle opere di rifacimento delle due porzioni del campo, unitamente al costo della manutenzione straordinaria della parte nord, il tecnico evidenziava, rispetto ai consuntivi presentati dalla società , “un sovrapprezzo di 27.383 € nel rifacimento della metà sud del CP_7 campo e un prezzo migliore per € 2.047 nella rizollatura della metà nord;
nell'ambito di quest'ultimo lavoro nulla possiamo dire sull'eventuale compensazione tra costi pieni per urgenza dei lavori e costi scontati così come scritto nel DOC 22 – lettera del 21 agosto 2017 Lega Calcio ultima pagina”.
Veniva - pertanto - valutato congruo un costo di € 289.277,00 per il ripristino del campo sud unitamente al mantenimento del campo nord e di € 246.200,00 per le successive operazioni di rizollatura svolte nel campo nord, per una cifra totale pari a € 535.477,00 oltre IVA 22% (dunque €
653.281,94 IVA inclusa).
6. Escussi i testi ammessi e riassunto il giudizio a seguito del Fallimento del Chievo, con Sentenza N°
2122/2023, pubblicata in data 07.11.2023, il Tribunale di Verona ha statuito:
“
1. respinge le domande formulate dall'attrice nei confronti del convenuto;
Pt_1
2. respinge la domanda riconvenzionale formulata dal Comune convenuto nei confronti dell'attrice;
3. condanna l'attrice e il convenuto, in solido, a pagare al titolo risarcitorio in favore del Pt_1 terzo chiamato , la somma di € 304.208,00, quanto all'attrice Controparte_11 CP_1 entro il limite di € 204.208,00, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati dalla data dei singoli pagamenti alla ditta manutentrice al saldo;
4. condanna l'attrice e il convenuto, in solido, a pagare al titolo risarcitorio in favore della Pt_1 terza chiamata la somma di € 322.080,00, quanto all'attrice entro il limite Controparte_6 CP_1 di € 222.080,00, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati dalla data dei singoli pagamenti alla ditta manutentrice al saldo;
6
5. condanna l'attrice e il convenuto, in solido, alla rifusione in favore del Pt_1 Controparte_11
della somma di € 22.457,00, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali,
[...]
IVA e CPA;
6. condanna l'attrice e il convenuto, in solido, alla rifusione in favore di Pt_1 Controparte_6 della somma di € 22.457,00, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
7. compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e il convenuto;
Pt_1
8. pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, a carico di tutte le parti, ciascuna in quota di ¼.”
7. Con atto di citazione iscritto in data13.12.2023, il ha proposto Appello avverso Parte_1 detta pronuncia, articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato il fatto che il Giudice di prime cure ha respinto la domanda riconvenzionale nei confronti di non avendo considerato la lesione al diritto CP_1 domenicale dell'Ente cagionata da quest'ultima per il mancato rispetto di quanto prescritto nella concessione rilasciata.
Ha evidenziato che, essendo proprietaria dello Stadio, ha subito danni al proprio bene a prescindere dal fatto di avere versato o meno la somma per il ripristino del manto erboso.
Ha obiettato che non era necessario chiamare in manleva le due società calcistiche, attesa la previa proposizione della domanda riconvenzionale diretta nei confronti di CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato che il Tribunale ha sbagliato nel liquidare il danno patrimoniale, ivi comprendendo nel suo ammontare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) corrisposta alla società dalle società calcistiche, senza considerare che, essendo queste due società CP_7 commerciali, avrebbero potuto detrarre la voce IVA versata su prestazioni di servizi relative all'attività
d'impresa.
Sarebbe stato onere delle società di calcio dimostrare i presupposti per escludere la detraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 633\1972.
8. In data22.04.2024, si è costituita in II contestando gli assunti di parte appellante, CP_12 domandando il rigetto delle pretese avversarie e svolgendo anche Appello Incidentale, nel quale ha reiterato la domanda - già respinta dal Giudice di prime cure - avverso il per Parte_1 ottenerne la condanna alla restituzione dell'importo di € 200.000,00 versatogli in data 18.06.2018, essendo stata illegittimamente escussa la fideiussione in assenza di prova di danno.
Ha stigmatizzato altresì le violazioni del Tribunale in ordine agli artt. 91, 92, 112, 115, 116, 132 c.p.c.,
1218, 2697 c.c. e 111 Cost., ritendendo che avrebbe dovuto essere accertato l'inadempimento del nei propri confronti. Parte_1
7 Ha sottolineato come l'istruttoria svolta avesse confermato un comportamento precontrattuale reticente e contrario a buona fede tenuto dall' , il quale - anche mediante la condotta adottata una Controparte_13 volta conclusosi il concerto - ha aggravato l'entità dei danni subiti dal campo da gioco.
Ha impugnato la parte di decisione con cui il Giudice di I Grado l'ha condannata in solido con il a pagare alle due società di calcio gli importi dalle medesime versati a titolo di IVA Parte_1 alla società . CP_7
9. In data 23.04.2023, si è costituita HV, eccependo che il non aveva né allegato né provato Pt_1 che l'importo accertato dal CTU fosse comprensivo di IVA e che le società calcistiche l'avessero portata in detrazione.
Ha obiettato che il neppure aveva contestato la sussistenza del credito risarcitorio, avendo solo Pt_1 rilevato che la pretesa avanzata dalle due società calcistiche doveva essere fatta valere contro in CP_1 quanto unica responsabile dei danni riscontrati.
Ha eccepito la presenza di nova in Appello, inammissibile ex art. 345 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito, in quanto lo Stadio - essendo un bene pubblico demaniale, oggetto di un rapporto amministrativo di concessione - non rappresenta, in senso tecnico, un bene strumentale all'attività
d'impresa.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.06.2025.
11. Il gravame Principale è solo parzialmente fondato.
A. Il primo motivo dell'Appello va disatteso, in quanto:
- il riferimento alla lesione dominicale ed al patrimonio dell'Ente territoriale ex art. 826 c.c. rappresenta un aspetto dedotto ed argomentato soltanto in II Grado;
- il non ha in alcun modo provato di avere subito alcun tipo di pregiudizio o lesione;
difatti, Pt_1 nonostante agli atti ci siano le comunicazioni inviate dalle due società calcistiche, non ha mai provveduto al pagamento delle spese da queste effettuate, né vi è allegazione né evidenza documentale di esborsi diretti per il ripristino del campo da gioco;
- lo stesso ha sostenuto di avere incassato i due assegni versati da per consentirgli di Pt_1 CP_1 escutere la fideiussione;
- pertanto, è corretto che il Tribunale, in sede di condanna, abbia detratto dall'ammontare risarcitorio quanto già versato da al . CP_1 Parte_1
B. Risulta condivisibile - invece - l'assunto di cui al secondo motivo d'impugnazione - sovrapponibile, nel suo contenuto, a quanto avanzato tramite Appello Incidentale da - circa l'errata condanna di CP_1
e del al pagamento a favore delle due società sportive anche degli importi CP_1 Parte_1 dalle medesime versati a titolo di IVA all'impresa . CP_7
8 HV e , secondo il D.P.R. n. 633/1972, artt. 4 e 19, in quanto società commerciali, avevano la CP_5 possibilità di portare in detrazione l'IVA corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività
d'impresa.
Priva di pregio è la contestazione di HV secondo cui il campo da calcio, per la sua natura di bene pubblico demaniale oggetto di concessione, non rappresenterebbe un bene strumentale all'attività
d'impresa, in quanto ciò che ha rilievo - oltre alla natura giuridica delle società coinvolte - è il tipo di rapporto con la ditta manutentrice, qualificabile come commerciale e “inerente alla propria attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale” (v. Cass. Civ. n. 3747/2025). Con Si deve considerare - inoltre - che, contrariamente a quanto sostenuto da il tema relativo alla liquidazione o meno dell'IVA come voce di danno rappresenta una questione di diritto di competenza dell'organo giudicante;
pertanto, alcun rilievo può essere dato alla circostanza della quantificazione dei costi svolta dal CTU nell'elaborato peritale. Con Alla luce di tali considerazioni, quanto versato da e a titolo di imposta sul valore aggiunto CP_5 sarebbe stato da recuperare con il meccanismo della detrazione d'imposta; quindi, il danno effettivamente sofferto non poteva includere tale voce accessoria, perché non considerabile come un costo effettivamente sostenuto.
Sul tema si richiama - inoltre - quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ. n.
22580/2022), secondo cui spetterebbe alla parte, in quanto società commerciale, “dimostrare, in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'iva, ai sensi dell'art. 19 citato D.P.R.”.
Se, per un verso, “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali - con l'effetto che la liquidazione avvenuta in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività di impresa comprende l'iva (…), nondimeno, per altro verso, tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso
o alla detrazione dell'iva versata” (v. Cass. civ. n. 1688/2010).
Ne deriva che erroneamente il Giudice di prime cure, nel determinare i danni patiti dalle società calcistiche, consistiti nei compensi corrisposti al soggetto terzo per il ripristino del manto erboso, bene funzionale all'esercizio delle loro attività, ha tenuto conto anche di quanto pagato dalle danneggiate a titolo di IVA, trattandosi - va ribadito - di un importo che le stesse potevano detrarre dai propri debiti d'imposta (v. Cass. civ. n. 2786/2015).
9 Ebbene, le fatture verso che sono state prodotte hanno riguardato un importo CP_7 CP_5 complessivo - al netto dell'IVA - di € 285.134,00; i pagamenti documentati sono risultati di complessive € 304.208,00.
Le fatture verso HV che sono state prodotte hanno riguardato un importo complessivo - al netto CP_7 dell'IVA - di € 272.994,00; i pagamenti documentati sono risultati di complessive € 322.080. Con Di conseguenza, il ed sono obbligati in solido verso e verso a corrispondere Pt_1 CP_1 CP_5 rispettivamente € 285.134,00 (per Chievo) ed € 272.994,00 (per HV), con i limiti di € CP_1
185.134,00 (per ) e di € 172.994,00 (per HV) poiché il ha già incassato € 200.000,00 CP_5 Pt_1 dalla medesima oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti alla ditta CP_1 manutentrice al saldo. CP_7
C. Per concludere, non può trovare accoglimento l'Appello Incidentale di Eventi concernente alla responsabilità (esclusiva) del per i danni oggetto di causa, essendo priva di riscontro Pt_1 probatorio ed infondata nel merito, tenuto conto dell'ampia documentazione in atti e della rigorosa ricostruzione giuridico-fattuale articolata dal in I Grado e confermata in Sentenza. Pt_1
In concreto, il Tribunale di Verona ha puntualmente e congruamente spiegato le ragioni, che in questa sede si intendono integralmente richiamate, per cui ha reputato ed il responsabili in CP_1 Pt_1 solido verso le società calcistiche, esplicitando con chiarezza l'iter accertativo e valutativo seguito.
12. Venendo ora alla liquidazione delle spese di lite, tenuto conto della riforma della Sentenza impugnata - sia per il parziale accoglimento dell'Appello Principale,sia per il parziale accoglimento dell'Appello Incidentale (v. quantum risarcitorio senza IVA) -, risulta congruo compensare le spese di primo e secondo grado nella misura di 1/3, mentre i residui 2/3 sono a carico di e del nei confronti delle controparti costituite. CP_1 Pt_1
13. Analoga ripartizione deve riguardare le spese di CTU.
14. La liquidazione delle spese legali viene operata in dispositivo applicando i parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni per lo scaglione € 520.001,00-€ 1.000.000,00
(v. decisum), rispetto alle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'Appello Principale del e l'Appello Incidentale di Parte_1
ACCERTA che dalle somme poste in I Grado a carico del e - in solido fra CP_1 Pt_1 CP_14
10 loro - nei confronti di HV e di deve essere detratta l'IVA di cui alle fatture emesse Controparte_5 dalla società e ND il - in solido fra loro - a pagare a CP_7 Controparte_15 [...]
) ed HV rispettivamente € 285.134,00 (per ) ed € 272.994,00 (per HV), con i CP_5 CP_5 CP_1 limiti di € 185.134,00 (per ) e di € 172.994,00 (per HV), oltre interessi legali e rivalutazione CP_5 dalla data dei singoli pagamenti alla ditta manutentrice al saldo. CP_7
2. COMPENSA per 1/3 fra le parti le spese di entrambi i Gradi. Con
3. ND il ed a rifondere ad ed a i residui 2/3 liquidati Pt_1 CP_1 Controparte_5 in € 19.462,00 ad HV e oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per il I Controparte_5
Grado, nonché in € 12.340,67 ad HV, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per il II Grado.
Venezia, 27.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
11