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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/09/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1003/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SIDOTI LUCIA, domiciliato in , via Bixio n. 34 presso l'avvocatura comunale, giusta Pt_1 procura in atti;
APPELLANTE CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SCIBILIA NICOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 settembre 2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.4.2024 il proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di pace di Vittoria n. 5/2024 del 12.1.2024 che lo aveva condannato al pagamento della somma di € 1.300,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno cagionato a
[...]
da un tombino privo di copertura ed occultato dall'erba cresciutavi all'interno, sito a Controparte_1 Scoglitti nella via MM LL. Il Giudice di pace con la sentenza impugnata riconosceva la responsabilità del per Parte_1 il sinistro occorso alla ritenendo sussistente il nesso causale tra il tombino presente sul CP_1 marciapiede e il danno patito dalla odierna appellata. Il ha censurato la suddetta sentenza per illogicità e contraddittorietà nella Parte_1 motivazione, violazione ed errata interpretazione dell'art. 2051 c.c.; per errata, illogica e contraddittoria interpretazione della prova;
omesso ed erroneo esame dei fatti e della documentazione;
per mancata e omessa decisione sul principio di autoresponsabilità; omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.; per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; per violazione ed errata interpretazione della domanda;
per violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.. Ha chiesto pertanto al Tribunale di riformare la sentenza n. 5/2024 pronunciata dal Giudice di pace di il 12.1.2024 e, per l'effetto, di rigettare la domanda dell'appellata. Con vittoria delle spese e Pt_1 dei compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in quanto la sentenza di primo grado è stata pronunciata ai sensi dell'art. 114 c.p.c. e deducendo nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di appello. Ha chiesto pertanto al Tribunale di rigettare con qualunque statuizione l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 5/2024 del Giudice di pace di , con vittoria di spese e Parte_1 Pt_1 compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. L'appello proposto dal è fondato e deve pertanto essere accolto. Parte_1 In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n. 5/2024 in quanto pronunciata ai sensi dell'art. 114 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., non è riconducibile nell'ambito della decisione della causa secondo equità, prevista dall'art. 114 c.p.c., che importa, appunto, la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, laddove il primo consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per raggiungere la prova dell'ammontare del danno risarcibile, integrando così le risultanze processuali che siano insufficienti a detto scopo ed assolvendo l'onere di fornire l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha adottato i criteri stessi. Non viola, pertanto, l'art. 822 c.p.c. il lodo arbitrale che riconosca all'appaltatore l'equo compenso per maggior onerosità dell'opera previsto dall'art. 1664, comma 2, c.c., non trattandosi di pronuncia secondo equità, per cui non rileva la mancanza di autorizzazione delle parti a decidere in tal senso” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25943 del 11/12/2007). Invero, all'udienza del 28.9.2023 la , attesa la mancata convocazione da parte del CTU CP_1 nominato in corso di causa, chiedeva “la revoca del ctu e che la valutazione dei danni sia effettuata in via equitativa dal giudice, atteso che la parte attrice si è trasferita a ” (cfr. fascicolo Controparte_2 di primo grado, verbale d'udienza del 28/09/23). L'attrice chiese al Giudice di pace di valutare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. per integrare le risultanze processuali, insufficienti a causa del mancato espletamento della CTU. La sentenza impugnata non è stata dunque pronunciata nell'esercizio del potere di cui all'art. 114 c.p.c., per cui non soggiace al regime di inappellabilità previsto dall'art. 339, comma 2, c.p.c..
pagina 2 di 4 Tanto premesso e passando al merito della causa, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul danno da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno); giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima»; nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorché non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità pagina 3 di 4 della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte” (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 37059 del 2022). Alla luce della citata giurisprudenza, è dunque onere della provare l'esistenza ed entità del CP_1 danno e la sua derivazione causale dalla cosa mentre è onere del in qualità di Parte_1 custode del tombino, provare l'interruzione del nesso causale tra la cosa e il danno ad opera di un caso fortuito. Nel caso di specie non è stata data prova del nesso causale tra il danno patito dalla e il CP_1 tombino privo di copertura presente sul marciapiede. Invero, la testimone di parte appellata alla domanda “vero o no che in data 25 settembre 2019, alle 11:45 circa, a Scoglitti, vedeva che la sig.ra camminava sul marciapiede della Via CP_1 MM LL (marciapiede invaso a tratti alterni dalla vegetazione proveniente dal terreno adiacente), quando incappava in un tombino privo di coperchio e occultato dall'erba cresciutavi all'interno, cadendo rovinosamente per terra” ha risposto “Io non l'ho vista cadere. Sono stata chiamata subito dopo e l'ho portata prima in Guardia Medica e poi al Pronto Soccorso perché ci volevano i punti”; la testimone ha poi aggiunto: “Io nel momento in cui l'ho soccorsa ho visto che il tombino era coperto di erbacce e non si vedeva se c'era il coperchio” (cfr. fascicolo di primo grado, verbale d'udienza del 7/11/22). L'unica testimone escussa non ha visto se la caduta sia avvenuta a causa del tombino privo di copertura, per cui non può ritenersi che la abbia assolto all'onere probatorio relativo al nesso CP_1 di causalità tra la cosa in custodia ed il sinistro, circostanza espressamente contestata dal Parte_1
.
[...] È irrilevante l'esame delle ulteriori questioni, assorbito dal rigetto della domanda per mancata prova del nesso di causalità. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 5/2024 depositata dal Giudice di Pace di il 12.1.2024, la domanda della deve essere rigettata. Pt_1 CP_1 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1003/2024: in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza n. 5/2024 depositata dal Giudice di Pace di il 12.1.2024, rigetta la domanda di;
Pt_1 Controparte_1 condanna a rimborsare al le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1 1.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa relativamente al giudizio di primo grado ed in € 174,00 per esborsi ed in € 1.200,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA relativamente al presente grado di giudizio. Ragusa, 30/09/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1003/2024 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SIDOTI LUCIA, domiciliato in , via Bixio n. 34 presso l'avvocatura comunale, giusta Pt_1 procura in atti;
APPELLANTE CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SCIBILIA NICOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 settembre 2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.4.2024 il proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di pace di Vittoria n. 5/2024 del 12.1.2024 che lo aveva condannato al pagamento della somma di € 1.300,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno cagionato a
[...]
da un tombino privo di copertura ed occultato dall'erba cresciutavi all'interno, sito a Controparte_1 Scoglitti nella via MM LL. Il Giudice di pace con la sentenza impugnata riconosceva la responsabilità del per Parte_1 il sinistro occorso alla ritenendo sussistente il nesso causale tra il tombino presente sul CP_1 marciapiede e il danno patito dalla odierna appellata. Il ha censurato la suddetta sentenza per illogicità e contraddittorietà nella Parte_1 motivazione, violazione ed errata interpretazione dell'art. 2051 c.c.; per errata, illogica e contraddittoria interpretazione della prova;
omesso ed erroneo esame dei fatti e della documentazione;
per mancata e omessa decisione sul principio di autoresponsabilità; omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.; per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; per violazione ed errata interpretazione della domanda;
per violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.. Ha chiesto pertanto al Tribunale di riformare la sentenza n. 5/2024 pronunciata dal Giudice di pace di il 12.1.2024 e, per l'effetto, di rigettare la domanda dell'appellata. Con vittoria delle spese e Pt_1 dei compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in quanto la sentenza di primo grado è stata pronunciata ai sensi dell'art. 114 c.p.c. e deducendo nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di appello. Ha chiesto pertanto al Tribunale di rigettare con qualunque statuizione l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 5/2024 del Giudice di pace di , con vittoria di spese e Parte_1 Pt_1 compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. L'appello proposto dal è fondato e deve pertanto essere accolto. Parte_1 In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n. 5/2024 in quanto pronunciata ai sensi dell'art. 114 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., non è riconducibile nell'ambito della decisione della causa secondo equità, prevista dall'art. 114 c.p.c., che importa, appunto, la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, laddove il primo consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per raggiungere la prova dell'ammontare del danno risarcibile, integrando così le risultanze processuali che siano insufficienti a detto scopo ed assolvendo l'onere di fornire l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha adottato i criteri stessi. Non viola, pertanto, l'art. 822 c.p.c. il lodo arbitrale che riconosca all'appaltatore l'equo compenso per maggior onerosità dell'opera previsto dall'art. 1664, comma 2, c.c., non trattandosi di pronuncia secondo equità, per cui non rileva la mancanza di autorizzazione delle parti a decidere in tal senso” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25943 del 11/12/2007). Invero, all'udienza del 28.9.2023 la , attesa la mancata convocazione da parte del CTU CP_1 nominato in corso di causa, chiedeva “la revoca del ctu e che la valutazione dei danni sia effettuata in via equitativa dal giudice, atteso che la parte attrice si è trasferita a ” (cfr. fascicolo Controparte_2 di primo grado, verbale d'udienza del 28/09/23). L'attrice chiese al Giudice di pace di valutare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. per integrare le risultanze processuali, insufficienti a causa del mancato espletamento della CTU. La sentenza impugnata non è stata dunque pronunciata nell'esercizio del potere di cui all'art. 114 c.p.c., per cui non soggiace al regime di inappellabilità previsto dall'art. 339, comma 2, c.p.c..
pagina 2 di 4 Tanto premesso e passando al merito della causa, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul danno da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno); giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima»; nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorché non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità pagina 3 di 4 della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte” (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 37059 del 2022). Alla luce della citata giurisprudenza, è dunque onere della provare l'esistenza ed entità del CP_1 danno e la sua derivazione causale dalla cosa mentre è onere del in qualità di Parte_1 custode del tombino, provare l'interruzione del nesso causale tra la cosa e il danno ad opera di un caso fortuito. Nel caso di specie non è stata data prova del nesso causale tra il danno patito dalla e il CP_1 tombino privo di copertura presente sul marciapiede. Invero, la testimone di parte appellata alla domanda “vero o no che in data 25 settembre 2019, alle 11:45 circa, a Scoglitti, vedeva che la sig.ra camminava sul marciapiede della Via CP_1 MM LL (marciapiede invaso a tratti alterni dalla vegetazione proveniente dal terreno adiacente), quando incappava in un tombino privo di coperchio e occultato dall'erba cresciutavi all'interno, cadendo rovinosamente per terra” ha risposto “Io non l'ho vista cadere. Sono stata chiamata subito dopo e l'ho portata prima in Guardia Medica e poi al Pronto Soccorso perché ci volevano i punti”; la testimone ha poi aggiunto: “Io nel momento in cui l'ho soccorsa ho visto che il tombino era coperto di erbacce e non si vedeva se c'era il coperchio” (cfr. fascicolo di primo grado, verbale d'udienza del 7/11/22). L'unica testimone escussa non ha visto se la caduta sia avvenuta a causa del tombino privo di copertura, per cui non può ritenersi che la abbia assolto all'onere probatorio relativo al nesso CP_1 di causalità tra la cosa in custodia ed il sinistro, circostanza espressamente contestata dal Parte_1
.
[...] È irrilevante l'esame delle ulteriori questioni, assorbito dal rigetto della domanda per mancata prova del nesso di causalità. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 5/2024 depositata dal Giudice di Pace di il 12.1.2024, la domanda della deve essere rigettata. Pt_1 CP_1 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1003/2024: in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza n. 5/2024 depositata dal Giudice di Pace di il 12.1.2024, rigetta la domanda di;
Pt_1 Controparte_1 condanna a rimborsare al le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1 1.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa relativamente al giudizio di primo grado ed in € 174,00 per esborsi ed in € 1.200,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA relativamente al presente grado di giudizio. Ragusa, 30/09/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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