Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1763/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2025 promossa da:
(cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1
(cod. fisc.: , Parte_2 CodiceFiscale_2
in qualità di eredi di (cod. fisc.: ), Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Bosso, elettivamente domiciliati in Torino, c.so
Duca degli Abruzzi n. 55, presso il difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Torino;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale – ripetizione di indebito – pensione ai superstiti di reversibilità
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra è stata titolare di pensione di reversibilità con decorrenza Persona_1
dall'1.6.2011 e di indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.10.2018.
Con comunicazione del 22.7.2024, l' ha comunicato alla sig.ra la CP_1 Per_1
sussistenza di un indebito di euro 28.853,00, essendo stata ricalcolata la pensione di reversibilità sulla base della dichiarazione dei redditi per l'a.s. 2021.
1
ricorrenti, l'ammontare netto di euro 2.650,05 dei ratei liquidati e non riscossi a titolo di pensione di reversibilità, indicando in euro 21.144,39 il debito residuo trasmesso agli eredi a titolo di indebito.
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 i sig.ri e chiedono Pt_1 Parte_2
accertarsi l'insussistenza dell'indebito, per decorso del termine di cui all'art. 3 co. 3 l. n.
412/1991, avendo la de cuius presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 in data 7.7.2022 ed essendo pervenuta la comunicazione dell'indebito solo in data
22.7.2024.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , contestato la decorrenza del termine di CP_1
legge per contestare l'indebito, avendo ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi della sig.ra soltanto nel 2023 ed avendo pertanto Per_1
comunicato l'indebito tempestivamente entro l'anno successivo. L' ha altresì CP_2
precisato che l'indebito si è generato per superamento dei limiti reddituali, non a causa dell'indennità di accompagnamento, bensì in ragione dei valori dei redditi da terreni e fabbricati riportati nel modello 730.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
1.
Ai sensi delll'art. 13 co. 2 l. n. 412/1991 “L procede annualmente alla verifica CP_1
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
È insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. civ.
19/11/2024 n. 29689) che l'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 si interpreta nel senso che "l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto CP_1
conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro
l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito" (Cass. nr. 3802 del 2019); si è ulteriormente specificato che "entro l'anno successivo" l' deve formalizzare la CP_2
richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già
2 provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. sez. lav., 20.5.2021, n.
13918).
Nel caso di specie, la conoscibilità della situazione reddituale della sig.ra , con Per_1
riferimento all'anno 2021, risale al 7.7.2022, data di presentazione della dichiarazione dei redditi (docc. 12 e 12a di parte ricorrente).
A fronte della presentazione in data 7.7.2022 di dichiarazione reddituale chiara e completa della sig.ra all'Agenzia delle Entrate, l' , in base al combinato Per_1 CP_1
disposto degli artt. 13 co. 2 l. n. 412/1991 e 15 d.l. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009, avrebbe dovuto attivarsi entro il 31.12.2023 per verificare la situazione reddituale (App.
Torino, 27/11/2024, n. 432; app. Milano sez. lav., 11/02/2021, n. 75).
In particolare, occorre evidenziare che in base all'art. 15 d.l. 78/2009, “tutte le circostanze relative ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciute o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica CP_1 con la conseguenza che quando le situazioni ostative all'erogazione di dette prestazioni siano note all'ente previdenziale, o siano da questo conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”
(App. Torino, 27/11/2024, n. 432).
Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve dichiararsi l'insussistenza dell'indebito di cui alle comunicazioni 22.7.2024 (doc. CP_1
5 di parte ricorrente) e 24.10.2024 (doc. 9 di parte ricorrente).
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta l'insussistenza dell'indebito di cui alle comunicazioni 22.7.2024 e CP_1
24.10.2024;
2. condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 3.727,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali,
3 oltre euro 43,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Carlo Bosso.
Torino, 11/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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