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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/07/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa IU Civiero - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
4137/2024 in data 11/09/2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MARIO RAFFAELLA
parte ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MOSCHETTA LORIS
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso),
rimessa in decisione sulle seguenti condivise
CONCLUSIONI
“la minore rimane affidata invia condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il padre;
la madre potrà vedere la figlia quando questa vorrà,
compatibilmente con i suoi impegni di studio ed extrascolastici, ed almeno un pomeriggio la settimana;
il padre provvederà al mantenimento ordinario della figlia,
e integralmente alle spese straordinarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la modifica delle regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia IU – nata il [...]- stabilita con decreto 27/4/2012 del Tribunale
per i minorenni di Venezia.
Il Tribunale aveva affidato IU in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la mamma che all'epoca viveva in Italia.
Il ricorrente esponeva che nel 2018 la madre di IU ,
signora si era trasferita in Brasile Parte_2
con la figlia;
che lui aveva sempre mantenuto i contatti con IU;
che IU aveva poi deciso all'inizio del 2024
di stabilirsi dal padre per poter studiare in Italia;
che
Pag. 2 di 4 da allora la signora si disinteressava Parte_2
completamente di IU.
Chiedeva che venisse disposto l'affidamento esclusivo della ragazza al padre, al cui mantenimento avrebbe continuato a provvedere lui.
La signora si costituiva in giudizio e Parte_2
chiedeva la conferma dell'affido condiviso;
riferiva che nel frattempo lei si era trasferita in Italia, dove viveva a casa di un suo figlio, e chiedeva che IU avesse residenza prevalente da lei;
IU andava mantenuta, come già stabilito all'epoca della prima regolamentazione, dal padre.
Il giudice disponeva l'ascolto di IU, ormai quasi diciassettenne.
Le parti aderivano poi alla proposta formulata dal giudice.
La causa veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Ciò premesso, il Tribunale, ritenuto che le condizioni proposte non siano pregiudizievoli per la minore e che non presentino profili di illegittimità, considerato quanto riferito da IU – che a novembre di quest'anno compirà
diciassette anni – circa il suo desiderio di rimanere dal padre, considerato che IU di fatto già risiede dal padre da un anno e mezzo, tanto considerato dispone come chiesto congiuntamente dai procuratori sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG n. 4137/2024, a parziale modifica di quanto previsto con decreto 27/4/2012
del Tribunale per i minorenni di Venezia, così dispone:
-la minore rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il padre;
-la madre potrà vedere la figlia quando questa vorrà,
compatibilmente con i suoi impegni di studio ed extrascolastici, ed almeno un pomeriggio la settimana;
-il padre provvederà al mantenimento ordinario della figlia, ed integralmente alle spese straordinarie;
-spese compensate.
Il Tribunale prende atto dell'impegno assunto dalla signora in udienza: “ si impegna a non vendere Controparte_1
e comunque a non disporre dell'immobile intestato alla
figlia minore in Brasile fino al raggiungimento della
maggiore età della stessa;
immobile facente parte del
Condominio Costa Do Hawaii, composto dai lotti
24,25,26,27,28,29 e 30 del blocco 9, situato in Rua Antonio
Regio dos Santos n. 462, Bairro Itapoa Vila Velha /ES”.
Così deciso a Treviso il 26/06/2025
Il presidente il giudice relatore
Dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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