Articolo 1 della Legge 27 febbraio 1960, n. 166
Articolo 2
Versione
1 aprile 1960
Art. 1.
Il Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma e' autorizzato ad alienare alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza, con sede in Roma, un'area di metri quadrati 470 attigua alla Chiesa parrocchiale di San Martino ai Monti in Roma, con ingresso dal viale del Monte Oppio, periziata per lire 28.200.000; e ad accettare quale corrispettivo, un fabbricato, del valore di lire 42.000.000, che dovra' essere costruito dallo stesso Ente religioso su area di proprieta' del Fondo di beneficenza.
Entrata in vigore il 1 aprile 1960