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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1062/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 22.5.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato SIVIGLIA PIETRO , come da mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- contumace –
OGGETTO: carta docente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarico di supplenza come docente nel corso dell'a.s. 2023/24, ed agiva in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co.
121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione all'a.s. 2023/24, in cui ha avuto incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di inserimento nelle graduatorie per l'accesso a supplenze (cfr. doc. 10
ric., pag. 63).
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del D.L.
69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, con conseguente condanna del a provvedervi, per € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo CP_1
accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato CP_1
antistatario - le spese di lite, liquidate in € 515,00 maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM
55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo