Art. 5.
In applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615 , e successive modifiche, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui all' articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 , sono apportate ai decreti, con i quali sono fissate le norme tecniche per la realizzazione dei piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovine, le modifiche necessarie per adeguare le norme stesse a quelle stabilite dalla direttiva n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e da successive direttive comunitarie in materia di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi.
In applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615 , e successive modifiche, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui all' articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 , sono apportate ai decreti, con i quali sono fissate le norme tecniche per la realizzazione dei piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovine, le modifiche necessarie per adeguare le norme stesse a quelle stabilite dalla direttiva n. 78/52/CEE del 13 dicembre 1977 e da successive direttive comunitarie in materia di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi.