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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG EM
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Roberto Santoro del foro di Santa Maria
Capua Vetere opponente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Renzo Manuel Possanzini del foro di
Roma opposta e contro
Controparte_2
C.F. )
[...] P.IVA_2
Rappresentata e assistita dagli Avv.ti Michel Martone e Gianluca Lucchetti del foro di Roma opposta e contro Controparte_3
(C.F. )
[...] P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni
Per l'opponente: “- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto così come impugnato per mancata notifica degli atti in cui esso trova causa;
- in via ancora principale, accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, invalidità e/o irritualità della notifica degli atti prodromici (avvisi di pagamento e cartelle di pagamento); in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 3 legge 241/1990, nonchè art. 7 legge 212/ 2000, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti.
Con condanna delle convenute al pagamento delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”
Per : “in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile per le ragioni CP_1
indicate al punto sub 1);
…nel merito, rigettare il ricorso perché infondato per tutto quanto esposto in narrativa.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Per Cassa Previdenza:” nel merito e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e del tutto infondato in fatto e in diritto;
Pag. 2 di 8 - in subordine ed in via riconvenzionale: a) in denegata ipotesi di ritenuta prescrizione, totale o parziale, dei crediti contributivi contenuti negli atti opposti, o nella denegata ipotesi di accertata violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della
Legge n. 228/2012, condannare la resistente a Controparte_4
corrispondere in favore della Controparte_2
l'importo del credito contributivo contenuto negli atti dell'ente
[...]
riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) in denegata ipotesi di annullamento totale o parziale degli atti opposti, condannare il dottor a corrispondere in favore della Pt_1 [...]
l'importo del credito contributivo comprensivo Controparte_2
di interessi e sanzioni contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Per : “- nel merito, in via principale, respingere il ricorso;
CP_3
- nel merito, in via subordinata, dichiarare tenuto e condannare il ricorrente a versare in favore dell' le somme esposte nella cartella di pagamento CP_3
impugnata ovvero le diverse somme ritenute di giustizia…Con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
), la e l'
[...] Controparte_2 CP_3
per fare accertare che nulla è dovuto in relazione a tre cartelle sottese all'intimazione di pagamento n. 095 2024 9006066230, ricevuta il 19/07/2024.
Il ricorrente ha eccepito il difetto di notifica delle cartelle di pagamento, eseguita a mezzo pec da un indirizzo non proveniente dai pubblici registri;
l'errato calcolo di
Pag. 3 di 8 sanzioni ed interessi e la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del
Contribuente (L. 212/2000), nonché degli artt. 3, 7 e ss. della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione dell'atto impugnato.
2. Si è costituita che ha preliminarmente rilevato di avere correttamente CP_1
notificato le tre cartelle di pagamento.
L ha poi chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il ricorrente era a CP_1
conoscenza delle cartelle di pagamento avendo aderito alla definizione agevolata e presentato istanza di rateazione, sottolineando che nell'intimazione impugnata sono correttamente indicati il computo degli interessi e delle sanzioni;
l'opponente con le istanze ha rinunciato ai giudizi pendenti aventi a oggetto i relativi carichi esattoriali;
3. Si è costituita la che Controparte_2
ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto spetta all , ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, procedere alla Controparte_1
riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, compiere l'espropriazione forzata e porre in essere atti a cautela del credito da riscuotere.
La sempre in via preliminare, ha eccepito inammissibilità del ricorso per CP_2
carenza di interesse ad agire e per intervenuta decadenza ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999.
Nel merito, la ha evidenziato che prima di procedere alla riscossione coattiva CP_2
ha inviato al ricorrente una richiesta di regolarizzazione delle inadempienze contributive, anche ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale. (doc. 18
Cassa)
In via riconvenzionale, in caso di accoglimento (totale o parziale) del ricorso, dovuto al negligente operato del concessionario e/o per maturata prescrizione dei crediti contributivi sottesi agli atti impugnati, è stata chiesta la condanna di al CP_1
risarcimento del danno.
Pag. 4 di 8 4. Si è costituito l' che ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità del ricorso CP_3
per mancato rispetto dei termini di legge di-venti giorni ex art. 617 c.p.c. per la contestazione dei vizi formali e di quaranta giorni ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999 per questioni di merito.
L'Ente ha poi dedotto di avere correttamente notificato le cartelle di pagamento, sottolineando che il ricorrente ha proposto istanza di rateazione e ciò implica il riconoscimento del debito.
5. Tanto premesso, la causa viene decisa a seguito della discussione orale.
L'opposizione va respinta.
L'opponente ha svolto una serie di eccezioni formali infondate e comunque di scarsa utilità non essendo le stesse idonee a incidere sulla sussistenza della pretesa degli Enti convenuti, ma unicamente sulla validità del titolo esecutivo.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn.11515 e
18262 del 2017; n. 8543 del 2018 n. n. 8003/2021), in materia previdenziale l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi.
Nel caso di specie si discute dei seguenti titoli:
1) cartella n. 09520220008402388000, relativa a contributi 2019, 2020, 2021 della notificata via pec il Controparte_2
25/07/2022, pari ad € 8.097,01 (doc. 4 ). CP_1
Pag. 5 di 8 In relazione a questa cartella il ricorrente ha presentato in data 30.06.2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) e istanza di rateazione. (docc. 8,9,10 ) CP_1
2) cartella n. 09520220013459164000, notificata il 19.01.2023, limitatamente al ruolo emesso dall' per contributi e sanzioni 2.021,22, pari ad € 66,45. (doc. CP_3
6 ) CP_1
In relazione a questa cartella, il ricorrente ha presentato in data 30.06.2023 istanza di rateizzazione (doc.11 ) CP_1
3) cartella n. 09520230007920488000, relativa a contributi 2020,2022 della
[...]
notificata il 24.07.2023, pari Controparte_2
ad € 5.469,08. (doc. 7 ) CP_1
Tutte le cartelle sono state correttamente notificate all'indirizzo presente nell'elenco INI-PEC. (doc. 5 ) Email_1 CP_1
Tali notifiche sono state inviate dall'indirizzo t che identifica chiaramente Email_2
l' come mittente. CP_1
Se l'agente della riscossione utilizza un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri ciò non comporta la nullità della notifica in mancanza di pregiudizi sostanziali al diritto di difesa (Cass. n. 982/2023).
Inoltre, è indubbio che dall'indirizzo PEC è chiaramente evincibile il mittente e che le notifiche abbiano raggiunto il loro scopo, cioè quello di mettere a conoscenza del ricorrente dell'esistenza di atti a lui indirizzati.
L'opponente ha , in ogni caso, avuto conoscenza della cartelle quando ha presentato le domande di rottamazione e nessuna opposizione è stata proposta dal momento che egli ha optato per la definizione agevolata.
Pag. 6 di 8 L'opposizione all'intimazione di pagamento non consente di recuperare il termine di legge previso per l'opposizione di venti o quaranta giorni .
Va ricordato al riguardo l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale: “… questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass.
Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.
22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).” (Cass Sez. L -, Sentenza n. 7156 del
10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
Si osserva, infine, che le cartelle di pagamento indicano le motivazioni nonché gli elementi essenziali prescritti dalla legge, anche in ordine al calcolo delle sanzioni e degli interessi.
6. Per quanto argomentato l'opposizione va respinta, rilevata la correttezza dell'attività notificatoria attestata dalla documentazione prodotta.
7. Le spese, come liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 953/2024:
Pag. 7 di 8 1) Rigetta l'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
, e .
[...] Controparte_2 CP_3
2) Condanna a rimborsare agli Enti resistenti euro 2.500,00 Parte_1
ciascuno- con distrazione quanto ad a favore del difensore antistatario- oltre CP_1
spese generali del 15% iva e cpa come per legge
Reggio Emilia, così deciso il 7 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG EM
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Roberto Santoro del foro di Santa Maria
Capua Vetere opponente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Renzo Manuel Possanzini del foro di
Roma opposta e contro
Controparte_2
C.F. )
[...] P.IVA_2
Rappresentata e assistita dagli Avv.ti Michel Martone e Gianluca Lucchetti del foro di Roma opposta e contro Controparte_3
(C.F. )
[...] P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni
Per l'opponente: “- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto così come impugnato per mancata notifica degli atti in cui esso trova causa;
- in via ancora principale, accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, invalidità e/o irritualità della notifica degli atti prodromici (avvisi di pagamento e cartelle di pagamento); in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 3 legge 241/1990, nonchè art. 7 legge 212/ 2000, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti.
Con condanna delle convenute al pagamento delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”
Per : “in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile per le ragioni CP_1
indicate al punto sub 1);
…nel merito, rigettare il ricorso perché infondato per tutto quanto esposto in narrativa.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Per Cassa Previdenza:” nel merito e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e del tutto infondato in fatto e in diritto;
Pag. 2 di 8 - in subordine ed in via riconvenzionale: a) in denegata ipotesi di ritenuta prescrizione, totale o parziale, dei crediti contributivi contenuti negli atti opposti, o nella denegata ipotesi di accertata violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della
Legge n. 228/2012, condannare la resistente a Controparte_4
corrispondere in favore della Controparte_2
l'importo del credito contributivo contenuto negli atti dell'ente
[...]
riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) in denegata ipotesi di annullamento totale o parziale degli atti opposti, condannare il dottor a corrispondere in favore della Pt_1 [...]
l'importo del credito contributivo comprensivo Controparte_2
di interessi e sanzioni contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Per : “- nel merito, in via principale, respingere il ricorso;
CP_3
- nel merito, in via subordinata, dichiarare tenuto e condannare il ricorrente a versare in favore dell' le somme esposte nella cartella di pagamento CP_3
impugnata ovvero le diverse somme ritenute di giustizia…Con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
), la e l'
[...] Controparte_2 CP_3
per fare accertare che nulla è dovuto in relazione a tre cartelle sottese all'intimazione di pagamento n. 095 2024 9006066230, ricevuta il 19/07/2024.
Il ricorrente ha eccepito il difetto di notifica delle cartelle di pagamento, eseguita a mezzo pec da un indirizzo non proveniente dai pubblici registri;
l'errato calcolo di
Pag. 3 di 8 sanzioni ed interessi e la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del
Contribuente (L. 212/2000), nonché degli artt. 3, 7 e ss. della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione dell'atto impugnato.
2. Si è costituita che ha preliminarmente rilevato di avere correttamente CP_1
notificato le tre cartelle di pagamento.
L ha poi chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il ricorrente era a CP_1
conoscenza delle cartelle di pagamento avendo aderito alla definizione agevolata e presentato istanza di rateazione, sottolineando che nell'intimazione impugnata sono correttamente indicati il computo degli interessi e delle sanzioni;
l'opponente con le istanze ha rinunciato ai giudizi pendenti aventi a oggetto i relativi carichi esattoriali;
3. Si è costituita la che Controparte_2
ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto spetta all , ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, procedere alla Controparte_1
riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, compiere l'espropriazione forzata e porre in essere atti a cautela del credito da riscuotere.
La sempre in via preliminare, ha eccepito inammissibilità del ricorso per CP_2
carenza di interesse ad agire e per intervenuta decadenza ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999.
Nel merito, la ha evidenziato che prima di procedere alla riscossione coattiva CP_2
ha inviato al ricorrente una richiesta di regolarizzazione delle inadempienze contributive, anche ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale. (doc. 18
Cassa)
In via riconvenzionale, in caso di accoglimento (totale o parziale) del ricorso, dovuto al negligente operato del concessionario e/o per maturata prescrizione dei crediti contributivi sottesi agli atti impugnati, è stata chiesta la condanna di al CP_1
risarcimento del danno.
Pag. 4 di 8 4. Si è costituito l' che ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità del ricorso CP_3
per mancato rispetto dei termini di legge di-venti giorni ex art. 617 c.p.c. per la contestazione dei vizi formali e di quaranta giorni ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999 per questioni di merito.
L'Ente ha poi dedotto di avere correttamente notificato le cartelle di pagamento, sottolineando che il ricorrente ha proposto istanza di rateazione e ciò implica il riconoscimento del debito.
5. Tanto premesso, la causa viene decisa a seguito della discussione orale.
L'opposizione va respinta.
L'opponente ha svolto una serie di eccezioni formali infondate e comunque di scarsa utilità non essendo le stesse idonee a incidere sulla sussistenza della pretesa degli Enti convenuti, ma unicamente sulla validità del titolo esecutivo.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn.11515 e
18262 del 2017; n. 8543 del 2018 n. n. 8003/2021), in materia previdenziale l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi.
Nel caso di specie si discute dei seguenti titoli:
1) cartella n. 09520220008402388000, relativa a contributi 2019, 2020, 2021 della notificata via pec il Controparte_2
25/07/2022, pari ad € 8.097,01 (doc. 4 ). CP_1
Pag. 5 di 8 In relazione a questa cartella il ricorrente ha presentato in data 30.06.2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) e istanza di rateazione. (docc. 8,9,10 ) CP_1
2) cartella n. 09520220013459164000, notificata il 19.01.2023, limitatamente al ruolo emesso dall' per contributi e sanzioni 2.021,22, pari ad € 66,45. (doc. CP_3
6 ) CP_1
In relazione a questa cartella, il ricorrente ha presentato in data 30.06.2023 istanza di rateizzazione (doc.11 ) CP_1
3) cartella n. 09520230007920488000, relativa a contributi 2020,2022 della
[...]
notificata il 24.07.2023, pari Controparte_2
ad € 5.469,08. (doc. 7 ) CP_1
Tutte le cartelle sono state correttamente notificate all'indirizzo presente nell'elenco INI-PEC. (doc. 5 ) Email_1 CP_1
Tali notifiche sono state inviate dall'indirizzo t che identifica chiaramente Email_2
l' come mittente. CP_1
Se l'agente della riscossione utilizza un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri ciò non comporta la nullità della notifica in mancanza di pregiudizi sostanziali al diritto di difesa (Cass. n. 982/2023).
Inoltre, è indubbio che dall'indirizzo PEC è chiaramente evincibile il mittente e che le notifiche abbiano raggiunto il loro scopo, cioè quello di mettere a conoscenza del ricorrente dell'esistenza di atti a lui indirizzati.
L'opponente ha , in ogni caso, avuto conoscenza della cartelle quando ha presentato le domande di rottamazione e nessuna opposizione è stata proposta dal momento che egli ha optato per la definizione agevolata.
Pag. 6 di 8 L'opposizione all'intimazione di pagamento non consente di recuperare il termine di legge previso per l'opposizione di venti o quaranta giorni .
Va ricordato al riguardo l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale: “… questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass.
Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.
22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).” (Cass Sez. L -, Sentenza n. 7156 del
10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
Si osserva, infine, che le cartelle di pagamento indicano le motivazioni nonché gli elementi essenziali prescritti dalla legge, anche in ordine al calcolo delle sanzioni e degli interessi.
6. Per quanto argomentato l'opposizione va respinta, rilevata la correttezza dell'attività notificatoria attestata dalla documentazione prodotta.
7. Le spese, come liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 953/2024:
Pag. 7 di 8 1) Rigetta l'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
, e .
[...] Controparte_2 CP_3
2) Condanna a rimborsare agli Enti resistenti euro 2.500,00 Parte_1
ciascuno- con distrazione quanto ad a favore del difensore antistatario- oltre CP_1
spese generali del 15% iva e cpa come per legge
Reggio Emilia, così deciso il 7 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8