Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 08/04/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
PA NOVELLI Presidente Marzia DE FALCO Giudice LE PEPE Giudice – relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74705 R.G.,
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:
1. NA IV, (C.F. [...]), nata ad Avellino il 5.5.1969 ed ivi residente in [...];
2. RI IA, (C.F. [...]), nata ad Avellino il 29.7.1961 e residente in [...], via Molinelle n. 12;
3. IE IA, (C.F. [...]), nata a LE (GB) il 13.5.1962 e residente a [...]
(AV) in C.da San Fele n. 55;
4. ST IA, (C.F. [...]), nata ad Avellino il 5.10.1962 ed ivi residente in via Luigi Imbimbo n.
36/A – Int. 7, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti CO de UM e IA CA de AU ed 91/2026 elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Avellino, via Matteotti n. 38 (pec:
francesco.debeaumont@avvocatiavellinopec.it);
Letti l’atto di citazione, gli altri atti e documenti di giudizio;
Visto il decreto n. 3, del 12.11.2025, con cui la Sezione ha accolto l’istanza ex art. 130 c.g.c., determinando la somma dovuta per la definizione del giudizio nei confronti di NA in € 254,88, RI in € 271,47, IE in €
275,55, ST in € 219,00, fissando in trenta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto stesso, il termine per il deposito della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento;
Esaminata la documentazione, trasmessa dai menzionati convenuti in data 9.12.2025, comprovante l’avvenuto pagamento degli importi richiesti con riferimento sia al danno all’immagine che al danno patrimoniale diretto;
Uditi all’odierna udienza camerale, alla presenza del segretario Andrea De Cicco, il relatore LE EP, l’avv.
IA CA De AU, anche su delega orale dell’avv.
CO De AU, per gli odierni istanti ed il P.M. nella persona del V.P.G. Licia Centro.
FATTO
Con atto di citazione del 15.5.2025, la Procura Regionale evocava in giudizio NA IV, PA NI, CONTE AS, RI IA, IE IA, RO IA ON, CO IO, ST IA e CA NO, all’epoca dei fatti lavoratori socialmente utili, retribuiti dall’INPS e assegnati al Genio civile di Avellino
- articolazione della Regione Campania - e in via sussidiaria OB CL, nella qualità di dirigente preposta, per sentirli condannare, secondo gli importi e per il titolo di responsabilità ivi indicato, al pagamento di complessivi €
10.938,29, oltre rivalutazione ed interessi, di cui € 994,39 a titolo di danno patrimoniale diretto in favore dell’INPS ed €
9.943,9 a titolo di danno all’immagine in favore della Regione;
il tutto con ulteriore rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.
La vicenda traeva origine dalle indagini penali avviate nel 2017 e proseguite con la segnalazione della G.d.F. di Avellino, acquisita dalla Procura contabile, in data 31.8.2021, in ordine alla avvenuta emissione, da parte dell’Autorità giudiziaria penale, dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificato ai 9 lavoratori socialmente utili del Genio civile per truffa aggravata e falso, connessi ad un diffuso fenomeno di assenteismo fraudolento (proc. pen. R.G.N.R. n. 1946/18/21 definito per tutti gli imputati mediante l’istituto della messa alla prova).
A seguito dell’attività istruttoria compendiata nella Relazione della G.d.F. prot. n. 18987, del 14.12.2021, la Procura contabile contestava ai 9 lavoratori socialmente utili, tutti avvinti da rapporto di servizio con l’Amministrazione regionale, di avere falsamente attestato gli orari di inizio e/o fine servizio, attraverso l’apposizione di firme sul registro di rilevazione delle presenze, nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 13 giugno 2018, assentandosi così ingiustificatamente dal posto di lavoro.
Alla dirigente OB veniva, invece, imputata, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, l’omessa adozione di controlli e azioni di deterrenza idonei a contrastare tale fenomeno assenteistico.
Alle indicate condotte, ascritte a titolo di dolo ed analiticamente descritte in appositi dossier individuali, ricollegava il prodursi di due poste di danno rappresentate da:
- un danno patrimoniale diretto subito dall’INPS, corrispondente alla retribuzione (lorda) indebitamente erogata in difetto di prestazione lavorativa e con ingiusto profitto del percettore in relazione alle assenze orarie contestate per complessivi € 994,39;
- un danno non patrimoniale all’immagine derivante dalla lesione del prestigio della Regione Campania, pari a dieci volte l’entità del danno patrimoniale diretto, per un totale di €
9.943,9.
Con particolare riferimento agli odierni istanti ex art. 130 c.g.c., veniva ad essi imputato un pregiudizio quantificato come segue: NA € 84,96 + € 849,6 = € 934,56;
RI € 90,49 + € 904,9 = € 995,39; IE €
91,85 + € 918,5 = € 1.010,35; ST € 73,00 + € 730 = €
803.
Costituendosi in giudizio in data 16.10.2025, i ridetti istanti formulavano istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.
offrendo in pagamento il 30% dell’importo contestato sia per la quota di danno all’immagine per la quale ottenevano dalla Procura parere favorevole sia per la restante somma dovuta a titolo di danno patrimoniale diretto. In subordine, manifestavano comunque la volontà di pagare l’intero importo richiesto a titolo di danno patrimoniale diretto.
All’esito dell’udienza camerale del 6.11.2025, in cui le parti davano atto di avere concordato con la Procura il pagamento di un importo pari al 30% della sola posta di danno all’immagine per definire ai sensi dell’art. 130 c.g.c. la presente controversia, il Collegio, dopo le verifiche di rito, emetteva il decreto n. 3, del 12.11.2025, con cui determinava gli importi da corrispondere secondo il prospetto che segue: €
254,88 (NA); € 271,47 (RI); € 275,55
(IE); € 219,00 (ST), fissando in trenta giorni il termine per il versamento, in un’unica soluzione, della somma concordata in favore della Regione Campania.
Conseguentemente, in data 9.12.2025, gli interessati depositavano in giudizio conferente documentazione comprovante il versamento del danno all’immagine in favore della Regione Campania nella misura sopra indicata.
Al contempo, gli stessi provvedevano al versamento in favore dell’INPS del danno patrimoniale diretto secondo gli importi richiesti in citazione: € 84,96 (NA); € 90,49
(RI); € 91,85 (IE); € 73,00 (ST).
All’odierna udienza camerale, in ragione del pagamento sia del danno all’immagine che del danno patrimoniale diretto, le parti istanti e la Procura chiedevano la definizione del giudizio.
La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione, assunta sulla scorta delle seguenti argomentazioni in punto di:
DIRITTO
1. Preliminarmente va rammentato che l’art. 130 c.g.c. ha introdotto con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario il c.d. rito abbreviato.
Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione.
Nell’ambito di tale giudizio l’organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent.
n. 142/2018; Sez. Giur. Campania, sent. n. 1032/2022 e n.
666/2023).
In caso di ammissibilità dell’istanza, con decreto motivato in camera di consiglio, viene determinata la somma dovuta, con indicazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il versamento della stessa e fissazione di ulteriore udienza ai fini dell’accertamento del disposto pagamento.
2. Tanto premesso, nella vicenda in esame, il Collegio, accertato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento degli importi stabiliti dal decreto n. 3, del 12.11.2025 in relazione al danno all’immagine unitamente al pagamento delle somme richieste a titolo di danno patrimoniale diretto, ritiene di dover procedere alla definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c.
Gli accertati, effettivi, importi corrisposti da NA, RI, IE e ST in favore della Regione Campania e dell’INPS devono considerarsi satisfattivi della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura con l’atto introduttivo della presente controversia sia con riferimento al danno all’immagine, propriamente oggetto del presente rito abbreviato, sia in relazione al danno patrimoniale diretto facendo, di conseguenza, venir meno ogni interesse della Procura alla prosecuzione del giudizio. Contemporaneamente ha trovato realizzazione l’interesse dei convenuti alla definizione del presente contenzioso per entrambe le poste di danno contestate senza dover procedere al dibattimento.
3. Alla suddetta pronuncia deve, tuttavia, conseguire anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna degli odierni convenuti alle spese di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla citazione in epigrafe, così decide:
1. Definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto dagli odierni convenuti per la causale dedotta nel correlativo giudizio di merito di cui verrà disposta, con separato provvedimento, la cancellazione dalla causa dal ruolo;
2. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio
(abbreviato e merito) liquidate con separata notula.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Napoli, all’esito della camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE EP PA VE
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(IZ NZ)
(firma digitale)
08/04/2026