Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3150/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Alina Rossato Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3150/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
24.03.2025 da
Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. MONTECCHIO MONICA, Parte_2
come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti:
“chiedono
che, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Designato
dal Tribunale di Padova ed esperiti gli ulteriori incombenti, venga dichiarato lo
scioglimento del matrimonio contratto a Montegrotto Terme dal signor e Parte_1
dalla signora , con conseguente trascrizione dell'emananda Parte_2 Parte_2
sentenza nei registri dello stato civile, alle seguenti
condizioni
1) le Parti signor e signora continueranno a Parte_1 Parte_2
mantenere domicilio e residenza separata;
2) il sig. provvederà al mantenimento diretto del figlio mentre la Parte_1 Per_1
sig.ra provvederà al mantenimento diretto della figlia , Parte_2 Per_2
entrambi studenti e non ancora economicamente autosufficienti;
le spese straordinarie (
da intendersi come le tasse e i libri scolastici, le spese sanitarie al di fuori di quelle
erogate dal S.S.N., dentistiche, spese ricreative) di e saranno divise al 50% Per_1 Per_2
tra i coniugi. Tutte le spese straordinarie saranno previamente concordate e
successivamente giustificate, salvo i casi di urgenza riguardanti le sole spese mediche. Le
parti convengono fin da ora che al raggiungimento della indipendenza economica di uno
dei figli, si impegnano a rivedere il mantenimento dovuto all'altro figlio, ancora non
economicamente indipendente;
3) le Parti rinunciano reciprocamente alla richiesta di qualsiasi assegno di mantenimento;
4) le Parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta di
identità e documenti equipollenti;
5) le Parti dichiarano che non esistono altri procedimenti (anche innanzi al Tribunale dei
Minorenni) aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse
connesse;
6) Le Parti dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare, di rinunciare alla
comparizione in udienza e chiedono che l'udienza venga sostituita con il deposito di note
scritte.” 3
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile a Montegrotto Terme (PD), in regime di separazione dei beni,
in data 22.01.2003, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montegrotto
Terme (PD) atto n. 2, parte I, anno 2003.
Dall'unione coniugale sono nati due figli: nato ad [...] il Per_1
06.04.2003 ed , nata ad [...] il [...]. Per_2
Nel giudizio di separazione i coniugi, a seguito del decreto del Presidente del
19.04.2024 con cui veniva disposta, ai sensi dell'art. 473-bis.51 e 127-ter c.p.c., la trattazione scritta, depositavano note scritte autorizzate in data 25.04.2024 in seno alle quali confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale alle condizioni congiunte rassegnate. La separazione veniva pronunciata con la sentenza n. 182/2024, pubblicata in data 09.05.2024
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte ricorrente è nata a [...] in data [...]) appare, quindi, Parte_2
necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019; nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi;
ed infatti dai documenti allegati risultano entrambi residenti in Italia (cfr. doc. 2 del ricorso congiunto). 4
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'articolo 8, lettera
A del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame appare applicabile il criterio di cui alla lett. A che indica l'applicabilità della legge “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è
adita l'autorità giurisdizionale”. Pertanto, in punto status, si deve ritenere applicabile la legge italiana.
Ciò posto e passando, quindi, all'esame della domanda sullo status congiuntamente proposta dai ricorrenti, la stessa va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dal deposito delle note autorizzate del 25.04.2024,
giusto decreto del Presidente del 19.04.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009, del
Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione
alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli della coppia, i quali risiedono stabilmente in Italia. 5
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, rileva l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo
il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo
all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie la ricorrente e i figli risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che le condizioni concordate dai coniugi, con riferimento ai punti dall'
1) al 6) delle rassegnate conclusioni congiunte, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese.
Va, infine, rilevato che nonostante la trasmissione degli atti, il P.M. non ha espresso il parere, né formulato le conclusioni.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto a Montegrotto Terme (PD) in data 22.01.2003 e trascritto nei Parte_2
registri dello stato civile del Comune di Montegrotto Terme (PD), al n. 2, parte I, anno
2003;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
6
3. prende atto dei punti dall' 1) al 6) delle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 13.05.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Cinzia Balletti
.