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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/09/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli ConIGliere
R. Gen. N. 672 /2024
Dott. Marialuisa Tezza ConIGliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 672/2024 promossa con atto di citazione notificato in data in data 21.06.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18.03.2025
d a OGGETTO:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caretta Parte_1
Altri istituti relativi alle RA e RE IM, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE successioni c o n t r o
, e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dall'avv. Genovesi Filippo, e , Controparte_4
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoli Chiara, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 494/2024 in data pagina 1 di 17 02.05.2024, pubblicata in data 08.05.2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia, l'On. le Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata:
1. accertata l'erroneità della sentenza appellata in relazione ai capi da 17 a 24 per non aver riconosciuto la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, errata valutazione della prova testimoniale, omessa valutazione di un documento e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
2. accertata l'erroneità della sentenza appellata in relazione ai capi da 17 a 24 per errata valutazione della consulenza grafologica e violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.;
3. accertata l'erroneità della sentenza appellata in relazione al capo 23 per omessa valutazione delle prove orali, contraddittorietà dell'iter logico del giudice di primo grado e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
4. accertata l'erroneità della sentenza appellata in relazione ai capi da 30 a 33 per il pregiudizio che inficia la motivazione del giudice di prime cure, per imparzialità del giudice di primo grado e per violazione dell'art. 111 della
Costituzione;
5. (in subordine) accertata l'erroneità della sentenza appellata in relazione al capo 35 per l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite e violazione dell'art. 92 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE: in applicazione dell'art. 598 c.p., voglia ordinare la cancellazione dagli atti del giudizio di tutte le illazioni e le affermazioni diffamatorie in danno della convenuta e, in particolare, le espressioni rinvenibili nell'atto di citazione relativo al primo grado ai punti 16, 18, 20, 21,
22 e 26 delle pagine 6, 7 e 8, condannando gli attori al risarcimento del danno patito dalla convenuta, da liquidarsi in via equitativa.
NEL MERITO: accertare l'efficacia del testamento olografo datato
10.03.2018 con cui il de cuius , deceduto il 16.03.2019, deIGna Persona_1
pagina 2 di 17 quale proprio unico erede la Sig.ra e, in ogni caso, Pt_1 Parte_1
respingersi nel miglior modo, per i motivi suesposti, le domande tutte ex adverso proposte, confermando di conseguenza la validità ed efficacia del citato testamento olografo.
IN SUBORDINE: in riforma della sentenza appellata, dichiarare compensate le spese di lite relative al primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Degli appellati
In via preliminare di merito: dichiarare l'appello proposto dalla IG.ra
[...]
inammissibile ovvero manifestamente infondato, con le Parte_1
conseguenze di cui all'art. 348bis c.p.c.
In via principale di merito: respingere integralmente, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto.
In via subordinata e di appello incidentale condizionato: in ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata, accogliere la domanda svolta in via principale dagli attori nel corso del primo grado di giudizio, dichiarando i IG.ri , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eredi legittimi del IG. , ai sensi e per gli Controparte_4 Persona_1
effetti degli artt. 682 e 683 c.c., stante l'intervenuta revoca del testamento olografo datato 10.3.2018 ad opera del successivo testamento pubblico datato
15.3.2019, e per l'effetto condannarsi la IG.ra a Parte_1
restituire ai IG.ri e i beni compresi nel Parte_2 Controparte_4
compendio ereditario, così come meglio identificati in citazione, attualmente posseduti ed utilizzati sine titulo dalla convenuta, nonché di tutti i frutti e gli accessori nel frattempo riscossi e goduti dalla stessa.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del giudizio di appello, oltre IVA, CPA e successive occorrende, ivi incluso rimborso forfettario come per legge.
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 12.09.2019, i IGnori Parte_2
(poi deceduto e sostituito dagli eredi , Controparte_1 CP_2
e ) e convenivano in
[...] CP_3 Controparte_4
giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova la IG.ra Pt_1 [...]
per ottenere la dichiarazione della propria qualità di eredi Parte_1
legittimi del defunto deceduto il 16 marzo 2019. Persona_1
Gli attori sostenevano che il testamento olografo datato 10 marzo 2018, con cui la convenuta era stata istituita erede universale, dovesse considerarsi revocato dal successivo testamento pubblico del 15 marzo 2019, ovvero, in subordine, che il testamento olografo fosse nullo per difetto di autografia con conseguente apertura della successione legittima in loro favore.
2. si costituiva chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la cancellazione delle “affermazioni diffamatorie” utilizzate in citazione (punti 16, 18, 20, 21, 22 e 26 delle pag. 6-8) nonchè la condanna al risarcimento del danno;
nel merito, contestava le domande attoree sostenendo la validità del testamento olografo che la nominava erede universale, eccependo altresì la nullità del testamento pubblico successivo essendo i soggetti ivi indicati quali eredi, deceduti da moltissimi anni. Deduceva di essere divenuta badante del de cuius nel 2015 e di essere stata l'unica a prendersi cura dello stesso, mentre gli attori se ne erano sempre disinteressati e ciò anche nei momenti di necessità.
3. Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica grafologica affidata alla dott.ssa che accertava che il testamento Persona_2
olografo “è per intero apocrifo e quindi NON riconducibile alla mano del IG.
autore delle autografe esaminate. Il giudizio di apocrifa è Persona_1 espresso in termini di certezza …”; venivano, inoltre, escussi tre testimoni indicati dalla convenuta che attestavano il rapporto di cura e assistenza tra la stessa e il de cuius.
pagina 4 di 17 4. Con sentenza n. 494/2024 in data 02.05.2024, pubblicata in data
08.05.2025, il Tribunale di Mantova rigettava la domanda principale di parte attrice e dichiarava la nullità del testamento pubblico del 15 marzo 2019 per oggetto impossibile, essendo indicati quali eredi universali due persone già decedute da anni, ritenendo che le disposizioni a favore di soggetti non contemplati dall'art. 462 c.c. fossero affette da nullità assoluta per oggetto impossibile, in quanto indicanti soggetti giuridicamente inesistenti e privi della capacità di succedere.
Accoglieva la domanda subordinata di nullità del testamento olografo del
10.03.2018 per difetto di autografia, condividendo le conclusioni della CTU grafologica (che rilevava essere suffragata da due perizie di parte attrice) che aveva accertato l'integrale apocrifia: “Il testamento indagato è stato vergato da una sola mano scrivente in ogni sua parte. La manoscrittura è lenta, curata, controllata e omogenea. La variabilità grafica in Q (nella scheda testamentaria, n.d.r.) è minima, tanto che alcune parole risultano parzialmente sovrapponibili. Il tracciato è statico, privo di naturalezza e spontaneità. Il testo è breve. Inoltre, il 10.03.2018 il IG. era Persona_1
ricoverato a Mantova, quindi, la data in Q (nella scheda testamentaria, n.d.r.)
“Roverbella 10/03/2018” non corrisponde ai fatti. Il testamento dovrebbe essere stato stilato presso la struttura ospedaliera venti giorni prima delle dimissioni. Perché scrivere “Roverbella”? Le firme del de cuius di poco precedenti al testamento verificato, per le sostanziali differenze riscontrate con la firma e la dicitura in Q (nella scheda testamentaria, n.d.r.), conducono logicamente a una diversa impronta grafica. Le comparative del 2017-2018 mostrano l'involuzione dovuta all'età e alle gravi patologie di cui soffriva il IG. Tale involuzione è progressiva. La qualità del grafismo in Persona_1
verifica è migliore e, considerato il quadro clinico compromesso, un tale cambiamento è oggettivamente improbabile, considerato che anche il testamento dovrebbe essere stato scritto durante il ricovero, protrattosi fino al
pagina 5 di 17 30.03.2018. A parità di condizioni di salute, trattamento farmacologico e ambiente non vi è alcuna spiegazione per le divergenze sostanziali rinvenute.
Le incompatibilità in dimensione, andamento, qualità del tratto, ritmo, scorrevolezza, velocità relativa, accuratezza e controllo, supportano tecnicamente l'eterografia. Q (la scheda testamentaria, n.d.r.) è il prodotto di un tentativo d'imitazione lenta e servile o di un falso per lucidazione, realizzato da un soggetto in possesso del modello autografo del IG. Per_1
, probabilmente risalente agli anni precedenti. L'imitazione accurata
[...]
spiega le somiglianze rinvenute tra Q (nella scheda testamentaria, n.d.r.) e le
K (scritture di comparazione, n.d.r.) e non tiene conto in buona sostanza della senescenza, del quadro clinico compromesso e, non da ultimo, del periodo di ricovero a Mantova. L'ipotesi dimostrata dai dati oggettivi raccolti è quindi la nr. 3 a pag. 11: Q (la scheda testamentaria, n.d.r.) è per intero estranea alla mano del de cuius ed è stata impressa da un solo diverso soggetto (apocrifia)”
(cfr. pag. 36 elaborato peritale in atti)”; quanto alle scritture comparative, rilevava che le numerose firme ivi presenti “erano anche diverse da quelle apposte in occasioni di ricoveri (indicate alle pagg 7 e ss della relazione in atti), la cui provenienza non può certo ritenersi incerta e non è mai stata specificamente contestata”; riteneva che la tesi della redazione del testamento tra il 2015 e il 2016 fosse “frutto di mere illazioni ed … carente di elementi oggettivi, anche desumibili dal testo esaminato, a suffragio” oltre che illogica poiché era “improbabile che il testatore avesse inteso nominare, già nel 2015-
2016, quale propria erede una badante e collaboratrice”, che aveva iniziato a lavorare per lo stesso “solo pochi mesi prima, senza che realisticamente fosse trascorso un tempo ragionevole a consentire il maturare di un rapporto di fiducia ed affetto tale da giustificare tale determinazione”; rilevava che
"accertata tramite la CTU l'assenza di autografia, che determina una nullità formale della scheda testamentaria, a nulla rilevano le testimonianze assunte" circa le intenzioni del de cuius o i rapporti con la convenuta. Pertanto,
pagina 6 di 17 accertata la nullità del testamento pubblico del 19.03.2019 e del testamento olografo del 10.03.2020, dichiarava , Controparte_1 Controparte_2
e eredi legittimi di e CP_3 Controparte_4 Persona_1
condannava alla restituzione dei beni ereditari. Parte_1
Rigettava la domanda della convenuta di espunzione delle frasi sconvenienti ed offensive ex art. 89 c.c. e di conseguente risarcimento del danno, ritenendo che le dichiarazioni attoree non fossero ultronee rispetto all'intento difensivo bensì preordinate a dimostrare e suffragare la fondatezza delle rispettive allegazioni. Poneva le spese processuali e di CTU a carico della convenuta.
5. ha proposto appello chiedendo la Parte_1
riforma integrale della sentenza di primo grado.
6. , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_4
e proponendo, in subordine, appello incidentale condizionato per il riconoscimento della validità del testamento pubblico del 15 marzo 2019 e del suo effetto revocatorio ex artt. 682 e 683 c.c..
7. All'udienza del 03.12.2024 la Corte ha autorizzato memorie difensive, poi depositate da entrambe le parti in data 28.02.2025.
8. All'udienza del 18.03.2025, fissata per discussione orale, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive riportandosi ai propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
I primi tre motivi di appello, possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico vertendo tutti sostanzialmente sulla medesima questione: la contestazione dell'efficacia probatoria attribuita dal giudice di primo grado alla CTU e la lamentata omessa valutazione delle prove testimoniali.
In particolare, con il primo motivo avente ad oggetto “limitata consistenza
pagina 7 di 17 probatoria della consulenza grafologica, errata valutazione della prova
testimoniale, omessa valutazione documentale, violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.”, l'appellante contesta l'eccessiva rilevanza attribuita dal Tribunale alla
CTU grafologica, sostenendo che la stessa avrebbe limitata efficacia probatoria e non potrebbe costituire prova esclusiva;
il Tribunale non avrebbe fornito adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente;
non sarebbero state valorizzate le prove testimoniali che dimostravano il rapporto quasi filiale tra la convenuta e il de cuius; il Tribunale avrebbe dovuto ricorrere a presunzioni semplici desunte, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, da fatti acquisiti a mezzo di prova testimoniale;
sarebbe stato omesso ogni riferimento al fatto che gli appellati si erano sempre disinteressati del de cuius, come dimostrato dall'articolo della Gazzetta di Mantova del 2009 che attestava lo stato di abbandono del defunto.
Con il secondo motivo, avente ad oggetto “errata valutazione della consulenza grafologica, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, l'appellante contesta specificamente la metodologia della CTU, evidenziando l'inadeguatezza delle scritture comparative: sarebbero state utilizzate solo firme1 e non testi completi, con date che vanno dal 2002 al 2018, mancando sottoscrizioni tra il 2006 e il 2018 che consentissero di verificare la grafia del
de cuius in periodi in cui non era ammalato;
vi sarebbe incongruenza temporale in quanto l'indicazione " 10/03/2018" potrebbe costituire Per_3
semplice errore materiale, non essendo stata condotta analisi tecnico-chimica dell'inchiostro; il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto improbabile che il
de cuius nominasse erede una persona conosciuta da poco, ignorando che tra i due si era sviluppata "immediata empatia" e che il testatore voleva escludere i parenti che lo avevano abbandonato.
Con il terzo motivo, ad oggetto “omessa valutazione delle prove orali omessa valutazione delle prove orali Contraddittorietà dell'iter logico del giudice di primo grado Violazione dell'art. 132, primo comma, n, 4) c.p.c.”, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dichiarato genericamente irrilevanti le testimonianze, pur avendole ammesse come rilevanti;
deduce che il giudice aveva il dovere di esaminare il compendio probatorio nella sua complessità; le testimonianze dimostrerebbero la volontà del de cuius di istituire erede la convenuta;
la sentenza difetterebbe di motivazione sulle prove orali,
limitandosi a una valutazione apodittica di irrilevanza.
I motivi non sono fondati.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di testamento olografo e di onere probatorio nell'accertamento negativo. Ai sensi dell'art. 602 c.c. il testamento olografo deve essere "scritto
per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore" e la mancanza dell'autografia della data, del testo e della sottoscrizione, comporta nullità ai sensi dell'art. 606 c.c., a nulla rilevando la “verifica di ulteriori circostanze - quali la effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo”
(ex multis Cass. n. 9319/2025). E', invero, necessario che vi sia assoluta certezza della riconducibilità delle disposizioni testamentarie alla persona del testatore ed in tale senso è certamente decisivo un accertamento tecnico grafologico. pagina 9 di 17 Nel caso, la CTU ha accertato, attraverso metodologia scientificamente rigorosa, l'apocrifia integrale del testamento olografo datato 10.03.2018,
evidenziando elementi che si ritengono decisivi: sostanziali differenze tra il testamento e le scritture comparative;
tracciato statico, privo di naturalezza e spontaneità; incompatibilità dimensionali, di andamento e qualità del tratto;
incongruenza temporale (il de cuius era ricoverato a Mantova il 10 marzo
2018); manoscrittura lenta, curata, controllata e omogenea, priva dei caratteri di spontaneità.
Le critiche mosse dall'appellante alle scritture comparative utilizzate dalla
CTU non sono meritevoli di accoglimento. La consulente ha utilizzato documenti di provenienza certa e non contestata: “L'intero apparato comparativo possiede i requisiti di naturalezza, omogeneità, coevità, coerenza
e qualità ed è idoneo al confronto con il manoscritto in accertamento. Le
firme cronologicamente vicine alla data del 10.03.2018, tracciate durante il
ricovero ospedaliero come eventualmente il testamento contestato, saranno
privilegiate nel raffronto grafo-tecnico” (pag. 26); “Nelle autografe del 2017
e 2018 la direzione sul rigo è mantenuta con grande difficoltà o caratterizzata
da ondulazioni, scosse, ascendenza, discendenza, concavità e grande
irregolarità, nonostante il rigo prestampato di riferimento. La differenza è
sostanziale” (pag. 32); la “comparativa vergata il 09.02.2018, ventinove
giorni prima, … ben illustra il divario grafo-motorio” (pag. 35); “Le
comparative del 2017-2018 mostrano l'involuzione dovuta all'età e alle gravi patologie di cui soffriva il IG. Tale involuzione è progressiva. Persona_1
La qualità del grafismo in verifica è migliore e, considerato il quadro clinico compromesso, un tale cambiamento è oggettivamente improbabile, considerato che anche il testamento dovrebbe essere stato scritto durante il ricovero, protrattosi fino al 30.03.2018. A parità di condizioni di salute, pagina 10 di 17 trattamento farmacologico e ambiente non vi è alcuna spiegazione per le divergenze sostanziali rinvenute. Le incompatibilità in dimensione, andamento, qualità del tratto, ritmo, scorrevolezza, velocità relativa, accuratezza e controllo, supportano tecnicamente l'eterografia”. Il CTU ha dato anche puntuale riscontro alla lamentata assenza di comparative dal 2013 al 2016, sollevata dal CTP dell'odierna appellante in sede di osservazioni, evidenziando (pag. 39-40 perizia) che “ciò non inficia l'idoneità dell'apparato
comparativo”: “Le autografe disponibili attestano che sino al 2012 il
grafismo non è destrutturato. Dal 2013 al 2016 potrebbe essere coeso e
integro come ipotizza parte attrice, oppure, potrebbe già manifestare i segni della vecchiaia e della malattia. L'assenza di comparative più volte citata non dimostra l'ipotesi che il testamento sia stato vergato nel 2015-2016”; ”I confronti sono stati realizzati con le numerose firme del defunto risalenti al
2002, al 2012, al 2017 e al 2018. Si ricorda che in fase di operazioni
consulenziali la dott.ssa ha offerto due firme comparative del Per_4
05.02.2016, apposte sul contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato tra il
IG. e il IG. . Il contratto è in fotocopia e non è Persona_1 Parte_3
stato utilizzato nell'esecuzione dell'incarico (verbale o.p. del 15.03.2023). Si trova nel fascicolo telematico grazie al parere stragiudiziale della dott.ssa
(doc. 11 di parte attrice). Si è ritenuto utile, nella fase finale di Per_4
valutazione delle osservazioni alla ctu, prendere in visione le due firme, proprio in relazione all'ipotesi formulata dal CTPC che il testamento possa risalire al 2016. Di seguito le immagini delle due firme in copia fotostatica non utilizzate, con gli indici della senescenza, ben visibili. …
E' di tutta evidenza che la data e la firma” del testamento olografo “non possono risalire al 2016”.
La CTU ha, inoltre, utilizzato numerose firme autografe diverse da quelle pagina 11 di 17 apposte in occasioni di ricoveri, la cui provenienza non può ritenersi incerta ed, in ogni caso, non è mai stata specificamente contestata.
Il Tribunale nel ritenere condivisibile l'esito dell'accertamento svolto dal CTU in quanto fondato “su elementi circostanziati, rigorosi sul piano scientifico e logici, coerentemente illustrati ed esposti”, ha fornito adeguata motivazione del proprio convincimento. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (ex
plurimis Cass. 33742/2022), " il giudice di merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte … esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, … in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio gia' valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(cfr. Cass. (ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. 9.1.2009, n. 282; Cass. 3.4.2007, n.
8355; Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483).".
Il Tribunale ha, infatti, chiaramente affermato che le conclusioni della CTU
"appaiono del tutto condivisibili, posto che risultano fondate su elementi
circostanziati, rigorosi sul piano scientifico e logici, coerentemente illustrati
ed esposti dalla consulente nominata dott.ssa che ha Persona_2
puntualmente preso posizione sulle osservazioni del CTP dell'odierna appellante.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le prove testimoniali non possono prevalere sulla CTU quando si tratti di accertare l'autografia di un testamento: l'indagine circa l'autografia di un testo non può essere compiuta ricorrendo a testimonianze di soggetti terzi, ma soltanto attraverso un'analisi tecnica e rigorosa del dato formale. Le testimonianze rese sui rapporti intercorsi tra il de cuius e l'appellante, pur attestando un legame affettivo, non possono supplire al difetto di autografia formalmente accertato dalla CTU. pagina 12 di 17 Tantomeno possono avere rilievo “presunzioni semplici” che l'appellante pretende di fare derivare, secondo il “criterio dell'id quod plerumque accidit, da fatti acquisiti a mezzo di prova testimoniale”, tanto da superare la perizia grafologica.
Nè, parimenti, rispetto al thema decidendum, ha rilievo la valutazione circa la meritevolezza degli eredi e le loro qualità morali: il Tribunale era, infatti,
tenuto semplicemente a verificare chi fosse l'erede ed, in particolare, se l'atto istitutivo della qualità di erede in capo alla IG.ra fosse valido. Pt_1
Dunque, accertata tramite la CTU l'assenza di autografia, che determina la nullità formale della scheda testamentaria, il Tribunale ha correttamente e con motivazione chiara ed esaustiva ritenute irrilevanti le testimonianze assunte circa le intenzioni del de cuius o i rapporti con la convenuta. Tale approccio è
pienamente conforme alla disciplina ex artt. 602 e 606 c.c. nonché ai principi consolidati, secondo cui l'accertamento dell'autografia costituisce questione tecnica che non può essere risolta attraverso prove testimoniali su circostanze fattuali estranee al requisito formale dell'autografia.
In conclusione, la consulenza tecnica grafologica ha accertato con certezza scientifica l'apocrifia del testamento olografo attraverso metodologie rigorose e analisi comparative sistematiche. A fronte di una CTU univoca nell'affermare l'invalidità del testamento azionato dalla , le doglianze Pt_1
mosse dall'appellante non sono idonee a porre in discussione gli approdi decisori cui è pervenuto il Giudice di prime cure.
Con ilquarto motivo – “Sul pregiudizio che inficia la motivazione del
giudice di prime cure Imparzialità del giudice di primo grado Violazione dell'art. 111 della Costituzione” - l'appellante sostiene che il Tribunale, nel pagina 13 di 17 ritenere non offensivi i capi2 della citazione indicati come diffamanti, sarebbe stato condizionato da pregiudizi, trattandosi, invece, di espressioni utilizzate con "passionale e scomposto intento dispregiativo"; inoltre, il Tribunale
sarebbe stato influenzato dal "preconcetto, molto italiano, secondo cui le
badanti approfittano del loro ruolo per plagiare i loro assistiti"
Il motivo non appare fondato.
L'appellante lamenta un presunto pregiudizio del giudice di primo grado, ma non fornisce elementi concreti a sostegno di tale grave affermazione.
Le espressioni contenute nell'atto di citazione, pur energiche, rientrano nei limiti del diritto di difesa e sono preordinate a dimostrare la fondatezza delle allegazioni attoree. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (Cass. n.
21031/2016), non sussistono i presupposti per la cancellazione quando le espressioni "non siano dettate da un passionale e incomposto intento 2 “... 16. come si dirà meglio infra, la circostanza esposta al punto precedente (i.e. contratto di affitto di fondo rustico palesemente falsificato) rappresenta un primo e decisivo tassello di un più generale piano illecito ordito dalla IG.ra , volto al progressivo – e ahimè temporaneamente Pt_1 riuscito – impossessamento di tutti i beni di proprietà di Persona_1 18. nei mesi successivi la IG.ra , formalmente per sdebitarsi a causa del mancato Pt_1 pagamento dei canoni di locazione - ma più probabilmente avendo in serbo sin dal principio una complessa macchinazione illecita - aveva iniziato ad offrirsi spontaneamente per aiutare il IG. nello svolgimento di alcune incombenze quotidiane (i.e. in alcune occasioni lo Per_1 accompagnava in Posta o a fare la spesa, altre volte in piazza, molto saltuariamente lo aiutava a riordinare la casa etc.); 20. nel corso dei mesi quest'ultima, continuando ad imporre la propria presenza al IG.
era riuscita a penetrare forzosamente nella vita del de cuius, arrivando persino a Per_1 Per_ spacciarsi in paese come sua badante, nonostante non avesse mai vissuto con , né le fosse mai stato conferito alcun incarico in tal senso;
21. una volta ottenuta la fiducia del IG. l'atteggiamento della IG.ra era Per_1 Pt_1Per_ progressivamente cambiato, al punto che la stessa era arrivata a rinchiudere nella sua stessa abitazione, con la scusa di volerlo proteggere dai pericoli esterni; Per_
22. una volta entrata a tutti gli effetti nella vita di , il piano ordito dalla IG.ra aveva Pt_1 iniziato a prendere forma, arrivando poi a concretizzarsi nell'evidente falsificazione del contratto di affitto agrario di cui si è già detto (cfr. supra, punto 11), datato 26.2.2019, e soprattutto – come si vedrà - nella falsificazione di un testamento olografo, di data anteriore (10.3.2018) rispetto al contratto di affitto, con il quale l'odierna convenuta veniva deIGnata quale erede universale del de cuius;
26. la falsificazione del testamento, di cui si è detto al punto precedente, rappresentava quindi un secondo fondamentale tassello del complesso disegno illecito architettato dall'odierna convenuta ai danni del IG. e dei suoi eredi legittimi: è infatti evidente che la IG.ra si sia munita Per_1 Pt_1 con l'inganno di ben due diversi titoli (il contratto di affitto e il testamento olografo) parimenti idonei a consentirle di impadronirsi dei beni di proprietà del defunto . Persona_1 pagina 14 di 17 dispregiativo" ma “conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa”, siano "preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa
attendibilità delle sue affermazioni ((vedi, per tutte: Cass. 20 gennaio 2004, n.
805; Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954; Cass. 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass.
29 novembre 2006, n. 25250; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass. 5 maggio
2009, n. 10288)", essendo “ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa
il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della
moralità, senza eccedere le eIGenze difensive o colpire la scarsa attendibilità
delle affermazioni della controparte” (Cass. n. 26915/2011). Si ritiene che, nel caso, le parole utilizzate (“piano illecito”, “impossessamento di tutti i beni di proprietà di , “macchinazione illecita”, “penetrare Persona_1
forzosamente nella vita del de cuius, arrivando persino a spacciarsi in paese come sua badante”, “rinchiudere nella sua stessa abitazione, con la Per_1
scusa di volerlo proteggere dai pericoli esterni”, “falsificazione del contratto di affitto” e del “testamento olografo, di data anteriore (10.3.2018)”,
“complesso disegno illecito architettato”, “IG.ra si sia munita con Pt_1
l'inganno di ben due diversi titoli (il contratto di affitto e il testamento olografo) parimenti idonei a consentirle di impadronirsi dei beni di proprietà del defunto ) non siano preordinate esclusivamente al mero Persona_1
intento offensivo né esulino dall'oggetto del causa, bensì siano volte a rafforzare l'assunto della falsità del testamento olografo e la fondatezza delle allegazioni attoree. Pertanto, pur rappresentando una espressione piuttosto graffiante dell'esercizio del diritto di difesa, si ritiene non siano comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite e la violazione dell'art. 92 c.p.c. sostenendo che vi sarebbero pagina 15 di 17 “gravi ed eccezionali” ragioni per giustificare la compensazione delle stesse, costituite, nel caso, dalla assenza di una prova che attribuisca il “presunto” falso all'odierna appellante, come insinuato dagli attori: l'appellante avrebbe semplicemente rinvenuto il testamento senza che fosse dimostrata sua responsabilità nella presunta falsificazione.
Il motivo è infondato.
La condanna alle spese è corretta applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
L'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis prevede la compensazione solo in presenza di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza”, ipotesi che nel caso non ricorrono né nulla viene dedotto in merito. Né, in ogni caso, sussistono "gravi
ed eccezionali ragioni": la mera circostanza che non sia provata la diretta responsabilità dell'appellante nella falsificazione non costituisce ragione sufficiente per derogare al principio generale.
L'appello incidentale, formulato per mero tuziorismo difensivo, non necessita di esame atteso il rigetto dell'appello principale.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore indeterminato).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione in favore degli Parte_1
appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.518,00 pagina 16 di 17 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 18.03.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “30.04.2002 (documento de Comune di Roverbella);
12.12.2002 (documento de Comune di Roverbella); 09.06.2006 (modulo di adesione all'assistenza domiciliare fornita da ASL); 01.03.2012 (contratto); 24.01.2017 (cartella clinica Ospedale di Mantova); 24.01.2018 (9 sottoscrizioni, in pari data ed una diversa dall'altra, relative a vari consensi informati per trasfusione); 09.02.2018 (consenso informato colonscopia)” pagina 8 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli ConIGliere
R. Gen. N. 672 /2024
Dott. Marialuisa Tezza ConIGliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 672/2024 promossa con atto di citazione notificato in data in data 21.06.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18.03.2025
d a OGGETTO:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caretta Parte_1
Altri istituti relativi alle RA e RE IM, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE successioni c o n t r o
, e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dall'avv. Genovesi Filippo, e , Controparte_4
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoli Chiara, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 494/2024 in data pagina 1 di 17 02.05.2024, pubblicata in data 08.05.2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia, l'On. le Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza appellata:
1. accertata l'erroneità della sentenza appellata in relazione ai capi da 17 a 24 per non aver riconosciuto la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, errata valutazione della prova testimoniale, omessa valutazione di un documento e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
2. accertata l'erroneità della sentenza appellata in relazione ai capi da 17 a 24 per errata valutazione della consulenza grafologica e violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.;
3. accertata l'erroneità della sentenza appellata in relazione al capo 23 per omessa valutazione delle prove orali, contraddittorietà dell'iter logico del giudice di primo grado e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
4. accertata l'erroneità della sentenza appellata in relazione ai capi da 30 a 33 per il pregiudizio che inficia la motivazione del giudice di prime cure, per imparzialità del giudice di primo grado e per violazione dell'art. 111 della
Costituzione;
5. (in subordine) accertata l'erroneità della sentenza appellata in relazione al capo 35 per l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite e violazione dell'art. 92 c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE: in applicazione dell'art. 598 c.p., voglia ordinare la cancellazione dagli atti del giudizio di tutte le illazioni e le affermazioni diffamatorie in danno della convenuta e, in particolare, le espressioni rinvenibili nell'atto di citazione relativo al primo grado ai punti 16, 18, 20, 21,
22 e 26 delle pagine 6, 7 e 8, condannando gli attori al risarcimento del danno patito dalla convenuta, da liquidarsi in via equitativa.
NEL MERITO: accertare l'efficacia del testamento olografo datato
10.03.2018 con cui il de cuius , deceduto il 16.03.2019, deIGna Persona_1
pagina 2 di 17 quale proprio unico erede la Sig.ra e, in ogni caso, Pt_1 Parte_1
respingersi nel miglior modo, per i motivi suesposti, le domande tutte ex adverso proposte, confermando di conseguenza la validità ed efficacia del citato testamento olografo.
IN SUBORDINE: in riforma della sentenza appellata, dichiarare compensate le spese di lite relative al primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Degli appellati
In via preliminare di merito: dichiarare l'appello proposto dalla IG.ra
[...]
inammissibile ovvero manifestamente infondato, con le Parte_1
conseguenze di cui all'art. 348bis c.p.c.
In via principale di merito: respingere integralmente, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto.
In via subordinata e di appello incidentale condizionato: in ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata, accogliere la domanda svolta in via principale dagli attori nel corso del primo grado di giudizio, dichiarando i IG.ri , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eredi legittimi del IG. , ai sensi e per gli Controparte_4 Persona_1
effetti degli artt. 682 e 683 c.c., stante l'intervenuta revoca del testamento olografo datato 10.3.2018 ad opera del successivo testamento pubblico datato
15.3.2019, e per l'effetto condannarsi la IG.ra a Parte_1
restituire ai IG.ri e i beni compresi nel Parte_2 Controparte_4
compendio ereditario, così come meglio identificati in citazione, attualmente posseduti ed utilizzati sine titulo dalla convenuta, nonché di tutti i frutti e gli accessori nel frattempo riscossi e goduti dalla stessa.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del giudizio di appello, oltre IVA, CPA e successive occorrende, ivi incluso rimborso forfettario come per legge.
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 12.09.2019, i IGnori Parte_2
(poi deceduto e sostituito dagli eredi , Controparte_1 CP_2
e ) e convenivano in
[...] CP_3 Controparte_4
giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova la IG.ra Pt_1 [...]
per ottenere la dichiarazione della propria qualità di eredi Parte_1
legittimi del defunto deceduto il 16 marzo 2019. Persona_1
Gli attori sostenevano che il testamento olografo datato 10 marzo 2018, con cui la convenuta era stata istituita erede universale, dovesse considerarsi revocato dal successivo testamento pubblico del 15 marzo 2019, ovvero, in subordine, che il testamento olografo fosse nullo per difetto di autografia con conseguente apertura della successione legittima in loro favore.
2. si costituiva chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la cancellazione delle “affermazioni diffamatorie” utilizzate in citazione (punti 16, 18, 20, 21, 22 e 26 delle pag. 6-8) nonchè la condanna al risarcimento del danno;
nel merito, contestava le domande attoree sostenendo la validità del testamento olografo che la nominava erede universale, eccependo altresì la nullità del testamento pubblico successivo essendo i soggetti ivi indicati quali eredi, deceduti da moltissimi anni. Deduceva di essere divenuta badante del de cuius nel 2015 e di essere stata l'unica a prendersi cura dello stesso, mentre gli attori se ne erano sempre disinteressati e ciò anche nei momenti di necessità.
3. Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica grafologica affidata alla dott.ssa che accertava che il testamento Persona_2
olografo “è per intero apocrifo e quindi NON riconducibile alla mano del IG.
autore delle autografe esaminate. Il giudizio di apocrifa è Persona_1 espresso in termini di certezza …”; venivano, inoltre, escussi tre testimoni indicati dalla convenuta che attestavano il rapporto di cura e assistenza tra la stessa e il de cuius.
pagina 4 di 17 4. Con sentenza n. 494/2024 in data 02.05.2024, pubblicata in data
08.05.2025, il Tribunale di Mantova rigettava la domanda principale di parte attrice e dichiarava la nullità del testamento pubblico del 15 marzo 2019 per oggetto impossibile, essendo indicati quali eredi universali due persone già decedute da anni, ritenendo che le disposizioni a favore di soggetti non contemplati dall'art. 462 c.c. fossero affette da nullità assoluta per oggetto impossibile, in quanto indicanti soggetti giuridicamente inesistenti e privi della capacità di succedere.
Accoglieva la domanda subordinata di nullità del testamento olografo del
10.03.2018 per difetto di autografia, condividendo le conclusioni della CTU grafologica (che rilevava essere suffragata da due perizie di parte attrice) che aveva accertato l'integrale apocrifia: “Il testamento indagato è stato vergato da una sola mano scrivente in ogni sua parte. La manoscrittura è lenta, curata, controllata e omogenea. La variabilità grafica in Q (nella scheda testamentaria, n.d.r.) è minima, tanto che alcune parole risultano parzialmente sovrapponibili. Il tracciato è statico, privo di naturalezza e spontaneità. Il testo è breve. Inoltre, il 10.03.2018 il IG. era Persona_1
ricoverato a Mantova, quindi, la data in Q (nella scheda testamentaria, n.d.r.)
“Roverbella 10/03/2018” non corrisponde ai fatti. Il testamento dovrebbe essere stato stilato presso la struttura ospedaliera venti giorni prima delle dimissioni. Perché scrivere “Roverbella”? Le firme del de cuius di poco precedenti al testamento verificato, per le sostanziali differenze riscontrate con la firma e la dicitura in Q (nella scheda testamentaria, n.d.r.), conducono logicamente a una diversa impronta grafica. Le comparative del 2017-2018 mostrano l'involuzione dovuta all'età e alle gravi patologie di cui soffriva il IG. Tale involuzione è progressiva. La qualità del grafismo in Persona_1
verifica è migliore e, considerato il quadro clinico compromesso, un tale cambiamento è oggettivamente improbabile, considerato che anche il testamento dovrebbe essere stato scritto durante il ricovero, protrattosi fino al
pagina 5 di 17 30.03.2018. A parità di condizioni di salute, trattamento farmacologico e ambiente non vi è alcuna spiegazione per le divergenze sostanziali rinvenute.
Le incompatibilità in dimensione, andamento, qualità del tratto, ritmo, scorrevolezza, velocità relativa, accuratezza e controllo, supportano tecnicamente l'eterografia. Q (la scheda testamentaria, n.d.r.) è il prodotto di un tentativo d'imitazione lenta e servile o di un falso per lucidazione, realizzato da un soggetto in possesso del modello autografo del IG. Per_1
, probabilmente risalente agli anni precedenti. L'imitazione accurata
[...]
spiega le somiglianze rinvenute tra Q (nella scheda testamentaria, n.d.r.) e le
K (scritture di comparazione, n.d.r.) e non tiene conto in buona sostanza della senescenza, del quadro clinico compromesso e, non da ultimo, del periodo di ricovero a Mantova. L'ipotesi dimostrata dai dati oggettivi raccolti è quindi la nr. 3 a pag. 11: Q (la scheda testamentaria, n.d.r.) è per intero estranea alla mano del de cuius ed è stata impressa da un solo diverso soggetto (apocrifia)”
(cfr. pag. 36 elaborato peritale in atti)”; quanto alle scritture comparative, rilevava che le numerose firme ivi presenti “erano anche diverse da quelle apposte in occasioni di ricoveri (indicate alle pagg 7 e ss della relazione in atti), la cui provenienza non può certo ritenersi incerta e non è mai stata specificamente contestata”; riteneva che la tesi della redazione del testamento tra il 2015 e il 2016 fosse “frutto di mere illazioni ed … carente di elementi oggettivi, anche desumibili dal testo esaminato, a suffragio” oltre che illogica poiché era “improbabile che il testatore avesse inteso nominare, già nel 2015-
2016, quale propria erede una badante e collaboratrice”, che aveva iniziato a lavorare per lo stesso “solo pochi mesi prima, senza che realisticamente fosse trascorso un tempo ragionevole a consentire il maturare di un rapporto di fiducia ed affetto tale da giustificare tale determinazione”; rilevava che
"accertata tramite la CTU l'assenza di autografia, che determina una nullità formale della scheda testamentaria, a nulla rilevano le testimonianze assunte" circa le intenzioni del de cuius o i rapporti con la convenuta. Pertanto,
pagina 6 di 17 accertata la nullità del testamento pubblico del 19.03.2019 e del testamento olografo del 10.03.2020, dichiarava , Controparte_1 Controparte_2
e eredi legittimi di e CP_3 Controparte_4 Persona_1
condannava alla restituzione dei beni ereditari. Parte_1
Rigettava la domanda della convenuta di espunzione delle frasi sconvenienti ed offensive ex art. 89 c.c. e di conseguente risarcimento del danno, ritenendo che le dichiarazioni attoree non fossero ultronee rispetto all'intento difensivo bensì preordinate a dimostrare e suffragare la fondatezza delle rispettive allegazioni. Poneva le spese processuali e di CTU a carico della convenuta.
5. ha proposto appello chiedendo la Parte_1
riforma integrale della sentenza di primo grado.
6. , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_4
e proponendo, in subordine, appello incidentale condizionato per il riconoscimento della validità del testamento pubblico del 15 marzo 2019 e del suo effetto revocatorio ex artt. 682 e 683 c.c..
7. All'udienza del 03.12.2024 la Corte ha autorizzato memorie difensive, poi depositate da entrambe le parti in data 28.02.2025.
8. All'udienza del 18.03.2025, fissata per discussione orale, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive riportandosi ai propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
I primi tre motivi di appello, possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico vertendo tutti sostanzialmente sulla medesima questione: la contestazione dell'efficacia probatoria attribuita dal giudice di primo grado alla CTU e la lamentata omessa valutazione delle prove testimoniali.
In particolare, con il primo motivo avente ad oggetto “limitata consistenza
pagina 7 di 17 probatoria della consulenza grafologica, errata valutazione della prova
testimoniale, omessa valutazione documentale, violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.”, l'appellante contesta l'eccessiva rilevanza attribuita dal Tribunale alla
CTU grafologica, sostenendo che la stessa avrebbe limitata efficacia probatoria e non potrebbe costituire prova esclusiva;
il Tribunale non avrebbe fornito adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente;
non sarebbero state valorizzate le prove testimoniali che dimostravano il rapporto quasi filiale tra la convenuta e il de cuius; il Tribunale avrebbe dovuto ricorrere a presunzioni semplici desunte, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, da fatti acquisiti a mezzo di prova testimoniale;
sarebbe stato omesso ogni riferimento al fatto che gli appellati si erano sempre disinteressati del de cuius, come dimostrato dall'articolo della Gazzetta di Mantova del 2009 che attestava lo stato di abbandono del defunto.
Con il secondo motivo, avente ad oggetto “errata valutazione della consulenza grafologica, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, l'appellante contesta specificamente la metodologia della CTU, evidenziando l'inadeguatezza delle scritture comparative: sarebbero state utilizzate solo firme1 e non testi completi, con date che vanno dal 2002 al 2018, mancando sottoscrizioni tra il 2006 e il 2018 che consentissero di verificare la grafia del
de cuius in periodi in cui non era ammalato;
vi sarebbe incongruenza temporale in quanto l'indicazione " 10/03/2018" potrebbe costituire Per_3
semplice errore materiale, non essendo stata condotta analisi tecnico-chimica dell'inchiostro; il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto improbabile che il
de cuius nominasse erede una persona conosciuta da poco, ignorando che tra i due si era sviluppata "immediata empatia" e che il testatore voleva escludere i parenti che lo avevano abbandonato.
Con il terzo motivo, ad oggetto “omessa valutazione delle prove orali omessa valutazione delle prove orali Contraddittorietà dell'iter logico del giudice di primo grado Violazione dell'art. 132, primo comma, n, 4) c.p.c.”, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dichiarato genericamente irrilevanti le testimonianze, pur avendole ammesse come rilevanti;
deduce che il giudice aveva il dovere di esaminare il compendio probatorio nella sua complessità; le testimonianze dimostrerebbero la volontà del de cuius di istituire erede la convenuta;
la sentenza difetterebbe di motivazione sulle prove orali,
limitandosi a una valutazione apodittica di irrilevanza.
I motivi non sono fondati.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di testamento olografo e di onere probatorio nell'accertamento negativo. Ai sensi dell'art. 602 c.c. il testamento olografo deve essere "scritto
per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore" e la mancanza dell'autografia della data, del testo e della sottoscrizione, comporta nullità ai sensi dell'art. 606 c.c., a nulla rilevando la “verifica di ulteriori circostanze - quali la effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo”
(ex multis Cass. n. 9319/2025). E', invero, necessario che vi sia assoluta certezza della riconducibilità delle disposizioni testamentarie alla persona del testatore ed in tale senso è certamente decisivo un accertamento tecnico grafologico. pagina 9 di 17 Nel caso, la CTU ha accertato, attraverso metodologia scientificamente rigorosa, l'apocrifia integrale del testamento olografo datato 10.03.2018,
evidenziando elementi che si ritengono decisivi: sostanziali differenze tra il testamento e le scritture comparative;
tracciato statico, privo di naturalezza e spontaneità; incompatibilità dimensionali, di andamento e qualità del tratto;
incongruenza temporale (il de cuius era ricoverato a Mantova il 10 marzo
2018); manoscrittura lenta, curata, controllata e omogenea, priva dei caratteri di spontaneità.
Le critiche mosse dall'appellante alle scritture comparative utilizzate dalla
CTU non sono meritevoli di accoglimento. La consulente ha utilizzato documenti di provenienza certa e non contestata: “L'intero apparato comparativo possiede i requisiti di naturalezza, omogeneità, coevità, coerenza
e qualità ed è idoneo al confronto con il manoscritto in accertamento. Le
firme cronologicamente vicine alla data del 10.03.2018, tracciate durante il
ricovero ospedaliero come eventualmente il testamento contestato, saranno
privilegiate nel raffronto grafo-tecnico” (pag. 26); “Nelle autografe del 2017
e 2018 la direzione sul rigo è mantenuta con grande difficoltà o caratterizzata
da ondulazioni, scosse, ascendenza, discendenza, concavità e grande
irregolarità, nonostante il rigo prestampato di riferimento. La differenza è
sostanziale” (pag. 32); la “comparativa vergata il 09.02.2018, ventinove
giorni prima, … ben illustra il divario grafo-motorio” (pag. 35); “Le
comparative del 2017-2018 mostrano l'involuzione dovuta all'età e alle gravi patologie di cui soffriva il IG. Tale involuzione è progressiva. Persona_1
La qualità del grafismo in verifica è migliore e, considerato il quadro clinico compromesso, un tale cambiamento è oggettivamente improbabile, considerato che anche il testamento dovrebbe essere stato scritto durante il ricovero, protrattosi fino al 30.03.2018. A parità di condizioni di salute, pagina 10 di 17 trattamento farmacologico e ambiente non vi è alcuna spiegazione per le divergenze sostanziali rinvenute. Le incompatibilità in dimensione, andamento, qualità del tratto, ritmo, scorrevolezza, velocità relativa, accuratezza e controllo, supportano tecnicamente l'eterografia”. Il CTU ha dato anche puntuale riscontro alla lamentata assenza di comparative dal 2013 al 2016, sollevata dal CTP dell'odierna appellante in sede di osservazioni, evidenziando (pag. 39-40 perizia) che “ciò non inficia l'idoneità dell'apparato
comparativo”: “Le autografe disponibili attestano che sino al 2012 il
grafismo non è destrutturato. Dal 2013 al 2016 potrebbe essere coeso e
integro come ipotizza parte attrice, oppure, potrebbe già manifestare i segni della vecchiaia e della malattia. L'assenza di comparative più volte citata non dimostra l'ipotesi che il testamento sia stato vergato nel 2015-2016”; ”I confronti sono stati realizzati con le numerose firme del defunto risalenti al
2002, al 2012, al 2017 e al 2018. Si ricorda che in fase di operazioni
consulenziali la dott.ssa ha offerto due firme comparative del Per_4
05.02.2016, apposte sul contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato tra il
IG. e il IG. . Il contratto è in fotocopia e non è Persona_1 Parte_3
stato utilizzato nell'esecuzione dell'incarico (verbale o.p. del 15.03.2023). Si trova nel fascicolo telematico grazie al parere stragiudiziale della dott.ssa
(doc. 11 di parte attrice). Si è ritenuto utile, nella fase finale di Per_4
valutazione delle osservazioni alla ctu, prendere in visione le due firme, proprio in relazione all'ipotesi formulata dal CTPC che il testamento possa risalire al 2016. Di seguito le immagini delle due firme in copia fotostatica non utilizzate, con gli indici della senescenza, ben visibili. …
E' di tutta evidenza che la data e la firma” del testamento olografo “non possono risalire al 2016”.
La CTU ha, inoltre, utilizzato numerose firme autografe diverse da quelle pagina 11 di 17 apposte in occasioni di ricoveri, la cui provenienza non può ritenersi incerta ed, in ogni caso, non è mai stata specificamente contestata.
Il Tribunale nel ritenere condivisibile l'esito dell'accertamento svolto dal CTU in quanto fondato “su elementi circostanziati, rigorosi sul piano scientifico e logici, coerentemente illustrati ed esposti”, ha fornito adeguata motivazione del proprio convincimento. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (ex
plurimis Cass. 33742/2022), " il giudice di merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte … esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, … in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio gia' valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(cfr. Cass. (ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. 9.1.2009, n. 282; Cass. 3.4.2007, n.
8355; Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483).".
Il Tribunale ha, infatti, chiaramente affermato che le conclusioni della CTU
"appaiono del tutto condivisibili, posto che risultano fondate su elementi
circostanziati, rigorosi sul piano scientifico e logici, coerentemente illustrati
ed esposti dalla consulente nominata dott.ssa che ha Persona_2
puntualmente preso posizione sulle osservazioni del CTP dell'odierna appellante.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le prove testimoniali non possono prevalere sulla CTU quando si tratti di accertare l'autografia di un testamento: l'indagine circa l'autografia di un testo non può essere compiuta ricorrendo a testimonianze di soggetti terzi, ma soltanto attraverso un'analisi tecnica e rigorosa del dato formale. Le testimonianze rese sui rapporti intercorsi tra il de cuius e l'appellante, pur attestando un legame affettivo, non possono supplire al difetto di autografia formalmente accertato dalla CTU. pagina 12 di 17 Tantomeno possono avere rilievo “presunzioni semplici” che l'appellante pretende di fare derivare, secondo il “criterio dell'id quod plerumque accidit, da fatti acquisiti a mezzo di prova testimoniale”, tanto da superare la perizia grafologica.
Nè, parimenti, rispetto al thema decidendum, ha rilievo la valutazione circa la meritevolezza degli eredi e le loro qualità morali: il Tribunale era, infatti,
tenuto semplicemente a verificare chi fosse l'erede ed, in particolare, se l'atto istitutivo della qualità di erede in capo alla IG.ra fosse valido. Pt_1
Dunque, accertata tramite la CTU l'assenza di autografia, che determina la nullità formale della scheda testamentaria, il Tribunale ha correttamente e con motivazione chiara ed esaustiva ritenute irrilevanti le testimonianze assunte circa le intenzioni del de cuius o i rapporti con la convenuta. Tale approccio è
pienamente conforme alla disciplina ex artt. 602 e 606 c.c. nonché ai principi consolidati, secondo cui l'accertamento dell'autografia costituisce questione tecnica che non può essere risolta attraverso prove testimoniali su circostanze fattuali estranee al requisito formale dell'autografia.
In conclusione, la consulenza tecnica grafologica ha accertato con certezza scientifica l'apocrifia del testamento olografo attraverso metodologie rigorose e analisi comparative sistematiche. A fronte di una CTU univoca nell'affermare l'invalidità del testamento azionato dalla , le doglianze Pt_1
mosse dall'appellante non sono idonee a porre in discussione gli approdi decisori cui è pervenuto il Giudice di prime cure.
Con ilquarto motivo – “Sul pregiudizio che inficia la motivazione del
giudice di prime cure Imparzialità del giudice di primo grado Violazione dell'art. 111 della Costituzione” - l'appellante sostiene che il Tribunale, nel pagina 13 di 17 ritenere non offensivi i capi2 della citazione indicati come diffamanti, sarebbe stato condizionato da pregiudizi, trattandosi, invece, di espressioni utilizzate con "passionale e scomposto intento dispregiativo"; inoltre, il Tribunale
sarebbe stato influenzato dal "preconcetto, molto italiano, secondo cui le
badanti approfittano del loro ruolo per plagiare i loro assistiti"
Il motivo non appare fondato.
L'appellante lamenta un presunto pregiudizio del giudice di primo grado, ma non fornisce elementi concreti a sostegno di tale grave affermazione.
Le espressioni contenute nell'atto di citazione, pur energiche, rientrano nei limiti del diritto di difesa e sono preordinate a dimostrare la fondatezza delle allegazioni attoree. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (Cass. n.
21031/2016), non sussistono i presupposti per la cancellazione quando le espressioni "non siano dettate da un passionale e incomposto intento 2 “... 16. come si dirà meglio infra, la circostanza esposta al punto precedente (i.e. contratto di affitto di fondo rustico palesemente falsificato) rappresenta un primo e decisivo tassello di un più generale piano illecito ordito dalla IG.ra , volto al progressivo – e ahimè temporaneamente Pt_1 riuscito – impossessamento di tutti i beni di proprietà di Persona_1 18. nei mesi successivi la IG.ra , formalmente per sdebitarsi a causa del mancato Pt_1 pagamento dei canoni di locazione - ma più probabilmente avendo in serbo sin dal principio una complessa macchinazione illecita - aveva iniziato ad offrirsi spontaneamente per aiutare il IG. nello svolgimento di alcune incombenze quotidiane (i.e. in alcune occasioni lo Per_1 accompagnava in Posta o a fare la spesa, altre volte in piazza, molto saltuariamente lo aiutava a riordinare la casa etc.); 20. nel corso dei mesi quest'ultima, continuando ad imporre la propria presenza al IG.
era riuscita a penetrare forzosamente nella vita del de cuius, arrivando persino a Per_1 Per_ spacciarsi in paese come sua badante, nonostante non avesse mai vissuto con , né le fosse mai stato conferito alcun incarico in tal senso;
21. una volta ottenuta la fiducia del IG. l'atteggiamento della IG.ra era Per_1 Pt_1Per_ progressivamente cambiato, al punto che la stessa era arrivata a rinchiudere nella sua stessa abitazione, con la scusa di volerlo proteggere dai pericoli esterni; Per_
22. una volta entrata a tutti gli effetti nella vita di , il piano ordito dalla IG.ra aveva Pt_1 iniziato a prendere forma, arrivando poi a concretizzarsi nell'evidente falsificazione del contratto di affitto agrario di cui si è già detto (cfr. supra, punto 11), datato 26.2.2019, e soprattutto – come si vedrà - nella falsificazione di un testamento olografo, di data anteriore (10.3.2018) rispetto al contratto di affitto, con il quale l'odierna convenuta veniva deIGnata quale erede universale del de cuius;
26. la falsificazione del testamento, di cui si è detto al punto precedente, rappresentava quindi un secondo fondamentale tassello del complesso disegno illecito architettato dall'odierna convenuta ai danni del IG. e dei suoi eredi legittimi: è infatti evidente che la IG.ra si sia munita Per_1 Pt_1 con l'inganno di ben due diversi titoli (il contratto di affitto e il testamento olografo) parimenti idonei a consentirle di impadronirsi dei beni di proprietà del defunto . Persona_1 pagina 14 di 17 dispregiativo" ma “conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa”, siano "preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa
attendibilità delle sue affermazioni ((vedi, per tutte: Cass. 20 gennaio 2004, n.
805; Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954; Cass. 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass.
29 novembre 2006, n. 25250; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass. 5 maggio
2009, n. 10288)", essendo “ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa
il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della
moralità, senza eccedere le eIGenze difensive o colpire la scarsa attendibilità
delle affermazioni della controparte” (Cass. n. 26915/2011). Si ritiene che, nel caso, le parole utilizzate (“piano illecito”, “impossessamento di tutti i beni di proprietà di , “macchinazione illecita”, “penetrare Persona_1
forzosamente nella vita del de cuius, arrivando persino a spacciarsi in paese come sua badante”, “rinchiudere nella sua stessa abitazione, con la Per_1
scusa di volerlo proteggere dai pericoli esterni”, “falsificazione del contratto di affitto” e del “testamento olografo, di data anteriore (10.3.2018)”,
“complesso disegno illecito architettato”, “IG.ra si sia munita con Pt_1
l'inganno di ben due diversi titoli (il contratto di affitto e il testamento olografo) parimenti idonei a consentirle di impadronirsi dei beni di proprietà del defunto ) non siano preordinate esclusivamente al mero Persona_1
intento offensivo né esulino dall'oggetto del causa, bensì siano volte a rafforzare l'assunto della falsità del testamento olografo e la fondatezza delle allegazioni attoree. Pertanto, pur rappresentando una espressione piuttosto graffiante dell'esercizio del diritto di difesa, si ritiene non siano comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite e la violazione dell'art. 92 c.p.c. sostenendo che vi sarebbero pagina 15 di 17 “gravi ed eccezionali” ragioni per giustificare la compensazione delle stesse, costituite, nel caso, dalla assenza di una prova che attribuisca il “presunto” falso all'odierna appellante, come insinuato dagli attori: l'appellante avrebbe semplicemente rinvenuto il testamento senza che fosse dimostrata sua responsabilità nella presunta falsificazione.
Il motivo è infondato.
La condanna alle spese è corretta applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
L'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis prevede la compensazione solo in presenza di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza”, ipotesi che nel caso non ricorrono né nulla viene dedotto in merito. Né, in ogni caso, sussistono "gravi
ed eccezionali ragioni": la mera circostanza che non sia provata la diretta responsabilità dell'appellante nella falsificazione non costituisce ragione sufficiente per derogare al principio generale.
L'appello incidentale, formulato per mero tuziorismo difensivo, non necessita di esame atteso il rigetto dell'appello principale.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore indeterminato).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione in favore degli Parte_1
appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.518,00 pagina 16 di 17 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 18.03.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “30.04.2002 (documento de Comune di Roverbella);
12.12.2002 (documento de Comune di Roverbella); 09.06.2006 (modulo di adesione all'assistenza domiciliare fornita da ASL); 01.03.2012 (contratto); 24.01.2017 (cartella clinica Ospedale di Mantova); 24.01.2018 (9 sottoscrizioni, in pari data ed una diversa dall'altra, relative a vari consensi informati per trasfusione); 09.02.2018 (consenso informato colonscopia)” pagina 8 di 17