Decreto cautelare 2 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03262/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 3262 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrica Origlia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'accertamento
“del silenzio della P.A. sulla richiesta delle misure di accoglienza, con condanna all'adempimento ed al risarcimento del danno per mancata accoglienza della ricorrente, richiedente asilo;
in subordine, per l'annullamento
- dei provvedimenti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, con condanna ad assicurare le misure di accoglienza in favore della ricorrente ed al risarcimento del danno per mancata accoglienza della richiedente asilo;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. ET ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Rilevato e considerato che:
- a seguito dell’ordinanza cautelare n. 26/2026 di questo Tribunale, la Prefettura resistente ha disposto l’inserimento della ricorrente e della figlia neonata nella struttura di accoglienza;
- il difensore di parte ricorrente ha chiesto in udienza la declaratoria della cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda proposta avverso il silenzio e ha insistito sulla domanda risarcitoria e sulla richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente alle spese di lite;
Ritenuto pertanto:
- di dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta avverso il silenzio;
- di disporre, ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., la conversione del rito camerale in rito ordinario per la trattazione della domanda risarcitoria, per la quale verrà fissata un’udienza pubblica;
- di riservare la regolazione delle spese di lite alla definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda proposta avverso il silenzio;
b) dispone la conversione del rito camerale in rito ordinario per la trattazione della domanda risarcitoria;
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di trattazione della domanda risarcitoria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL PR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ET ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET ZA | EL PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.