Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1489/2021 R.G.A.C. (a cui è riunito il procedimento n. 1491/2021
R.G.A.C.)
La Corte di Appello, riunita in camera di conIGlio con modalità telematiche e così sfr composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (ConIGliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (ConIGliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza non definitiva
Nella causa civile n. 1489/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ai sensi degli artt.2054 c.c. e dell'art. 141 del decreto legislativo n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private), vertente tra:
(codice fiscale: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco ER, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Isola di Capo Rizzuto (KR), in via Guglielmo Marconi, n. 12, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante (nel procedimento n. 1489/2021 r.g.a.c.)
e
1
procuratore ad negotia, dott. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2
disgiuntamente, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avvocati Alfredo
Consarino e Claudia Consarino, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale, sito a Catanzaro, in via Duomo, n. 24, con i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_2
Email_3
Appellata nonché
(codice fiscale: , nato ad [...] CP C.F._2
(KR) il 19.9.1956, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Silvano Cavarretta, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a Crotone, in via Discesa Fosso, n. 37, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
Appellato nel proc. n. 1489/2021 r.g.a.c.; Appellante nel proc. n. 1491/2021 r.g.a.c.
(codice fiscale: ), residente ad Isola di Capo Parte_2 C.F._3
Rizzuto (KR), in via M. Degli Angeli, n. 92; (codice fiscale: Controparte_4
), residente a[...] C.F._4
Appellati non costituiti in giudizio nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
Caserta n. 3, codice fiscale;
C.F._5
Appellata contumace
Conclusioni delle parti:
il procuratore di (appellante nel giudizio r.g.a.c. n. 1489/2021) Parte_1 chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare in riforma della sentenza n. 165/2021, emessa dal
Tribunale di Crotone, Sezione I°, dott. Antonio Albenzio, nel procedimento n. 8/2019
2 R.G., in data 17.2.2021 e pubblicata in pari data mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) accertare e dichiarare per i motivi di cui in atti, la nullità e/o invalidità della sentenza
n. 165/2021, emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione I°, dott. Antonio Albenzio, nel procedimento n. 8/2019 R.G., in data 17.2.2021 e pubblicata in pari data mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per violazione dell'art. 112 c.p.c., nella forma del vizio di ultrapetizione e/o di extrapetizione e, per l'effetto, previo accertamento del diritto della terza trasportata, IG.ra e del relativo obbligo di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_6 sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'odierna appellante, quantificati in complessivi €
15.453,33 a titolo di lesioni fisiche, come meglio specificato in atti, da cui si detrae
l'acconto ricevuto pari ad € 2.100,00 e così per un totale di € 13.353,33; 3) per i motivi di cui in atti, tra cui la mancata contestazione dell'an debeatur ed ogni altra norma applicabile ed, in ogni caso, a prescindere dalla responsabilità di ciascuno dei conducenti nella causazione del sinistro, stante la qualità di terza trasportata dell'odierna appellante, previo accertamento del diritto della medesima e del relativo obbligo di , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6 tempore, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla IG.ra , quantificati in Parte_1 complessivi € 15.453,33, come meglio specificato in atti, da cui si detrae l'acconto ricevuto pari ad € 2.100,00 e così per un totale di € 13.353,33; 4) in via istruttoria: ammettersi CTU medico-legale sulla persona della IG.ra , al fine di Parte_1 determinare la natura e l'entità delle lesioni e dei danni dalla medesima subiti, la congruità delle spese mediche sostenute e la necessità di sostenerne ulteriori in futuro in conseguenza del sinistro per cui è causa, quantificandone gli importi;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi del giudizio”;
il procuratore della appellata chiede (nel procedimento Controparte_6
n. 489/2021 r.g.a.c.): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così statuire: 1) in via preliminare, disporre la
3 riunione al presente giudizio, avente il n. 1489/2021 RG, di quello proposto avverso la medesima sentenza dal IG. avente il n. 1491/2021 RG che è stato CP
assegnato alla seconda sezione, ConIGliere Relatrice, Dott.ssa Ferriero, e verrà chiamato all'udienza di prima comparizione del 26/01/2022; 2) sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata stante l'assenza dei presupposti di legge per la concessione della stessa;
3) ancora in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare che la domanda avanzata dalla Sig.ra ai sensi dell'art 141 Cod Ass nei confronti Parte_1
dell è inammissibile avendo la medesima Sig.ra attribuito la CP_1 Parte_1
responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo antagonista Fiat Punto, condotto dal IG.
4) nel merito, previo rigetto della richiesta di ammissione della CTU Parte_2
medico-legale, rigettare l'appello spiegato perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata;
5) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”; nonché chiede (nel giudizio r.g.a.c. n. 1491/2021): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così statuire: 1) in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello proposto avverso la medesima sentenza dalla IG.ra pendente con il n. 1489/2021 RG, Parte_1
davanti alla sezione seconda, ConIGliere Relatore, dott.ssa Raschellà, che verrà chiamato all'udienza del 26/1/2022; 2) sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato rispetto delle previsioni di cui agli artt. 145 e 148 Cod Ass;
3) ancora in via preliminare
e pregiudiziale, accertare e dichiarare che la domanda avanzata dal IG. ER ai sensi dell'art 141 Cod Ass nei confronti dell' è inammissibile avendo il medesimo CP_1
IG. ER attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo antagonista Fiat
Punto, condotto dal IG. ; 4) nel merito, previo rigetto della richiesta di Parte_2
ammissione della prova testimoniale e della CTU medico-legale, rigettare l'appello spiegato perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata;
5) condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
4 il procuratore di (appellante nel giudizio r.g.a.c. n. 1491/2021) chiede: CP
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, “contrariis reiectis” ed in riforma della sentenza
n. 165/2021 – N. R.G. 8/2019, emessa dal Tribunale Civile di Crotone, nella persona del
Giudice Dr. Antonio Albenzio, in data 17.2.2021 e pubblicata in pari data, così statuire:
- accogliere il presente appello e per l'effetto: in via principale e nel merito: - riconoscere e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato
- per l'effetto, condannare, ai sensi della normativa vigente i convenuti, CP in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno appellante secondo la quantificazione già allegata al fascicolo di parte di primo grado e nello specifico nell'atto di citazione introduttivo, pari a Euro 4.899,23; - condannare, inoltre i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio, oltre il 15% per spese generali forfettarie, cpa ed iva nelle misure di legge, da distrarre in favore dell'avvocato costituito ex art. 93 c.p.c. e quelle del giudizio di primo grado, oltre accessori in favore dell'appellante medesimo. - in via subordinata e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale: disporre quantomeno la compensazione delle spese di giudizio di entrambi i gradi. In via istruttoria chiede l'accoglimento delle seguenti richieste: a) preliminarmente, che venga disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado del giudizio relativo alla causa civile iscritta al n. 8/2019 R.G.A.C. presso il
Tribunale civile di Crotone promossa dai IGnori , Parte_1 Controparte_4
e nei confronti della + 1, definita con la CP Controparte_7 sentenza impugnata;
b) chiede, altresì, l'ammissione delle richieste istruttorie rigettate e nello specifico la prova per testi così come formulata nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. e la richiesta di CTU medico-legale per la determinazione del nesso di causalità e la quantificazione dei danni subiti dall'odierno appellante”;
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
Con atto di citazione notificato il 28.12.2018, , e Parte_1 Controparte_4
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, la CP compagnia (d'ora in poi, in breve, anche solo Controparte_1
5 ), al fine di chiederne la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e CP_6
non patrimoniali, subiti dagli attori a seguito del sinistro stradale verificatosi in data
28.6.2018, alle ore 08:20 circa, allorquando l'attore , nel percorrere la Controparte_4
via Ilice di Isola di Capo Rizzuto (KR), alla guida della autovettura “Fiat Panda” (targata:
DD780LF, indicata come di proprietà di ), assicurata con la Controparte_5 [...]
C.F._
, era stato investito dall'autovettura “Fiat Punto” (targata: BH Controparte_6
, guidata da e di sua proprietà, assicurata con la compagnia
[...] Parte_2
, la quale aveva invaso la corsia di marcia della “Fiat Controparte_8
Panda”, condotta dal . Parte_1
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno affermato che: a) a seguito del sinistro, aveva subito lesioni personali e si era recata presso il pronto Parte_1 soccorso dell'A.s.p. di Crotone, ove le erano state diagnosticate “Contusione del ginocchio, contusione della parete addominale, contusione toraco addominale e ginocchia bilaterale, distaccamento ossiculare orecchio sinistro” e, successivamente, aveva dovuto effettuare sia una visita presso l'otorino dell'Ospedale di Crotone, dott.
, che aveva refertato “ovattamento auriculare, vertigini, disfunzione alla Per_1 palpazione dell'ATM con prognosi di 20 gg., salvo complicazioni e con prescrizione di farmaci ed esami audiometrici”, che una visita fisiatrica, eseguita dalla dott.ssa
Catanzaro, che aveva refertato “cervicalgia post-traumatica con prognosi di 15 giorni”.
Inoltre, a seguito di ulteriori visite di controllo, il dott. dell'Ospedale di Per_1
Crotone aveva indicato alla ulteriori 20 giorni di prognosi, con prescrizione di Parte_1 farmaci e, in un secondo momento, “sospetto distaccamento catena ossiculare sinistro con ovattamento auriculare e disfunzione del ATM. Prognosi giorni 20”; il fisiatra, dott.
, aveva riscontrato “dolore alla pressione digitale e limitazione alla flesso Per_2 estensione e movimenti laterali, limitazioni all'apertura completa della bocca con dolori
ATM” e aveva valutato i postumi invalidanti nella misura dell'8 %; b) Controparte_4
e , il giorno stesso del sinistro (28.6.2018), si erano recati presso la CP
struttura privata del dott. , specialista in ortopedia e traumatologia, il Controparte_9 quale aveva diagnosticato ad entrambi “trauma cervicale e lombare”, con prescrizione di
30 giorni di riposo e, a seguito di una seconda visita, eseguita per entrambi in data
30.7.2018, di ulteriori 30 giotni di riposo, sicché, in definitiva, era stato riconosciuto ad entrambi gli attori un danno biologico temporaneo parziale di 20 giorni e totale di 50 giorni, nonché postumi invalidanti permanenti nella misura del 3 %; c) la compagnia
6 aveva corrisposto a , per le lesioni Controparte_6 Parte_1
personali da lei subite a seguito del sinistro, la somma di euro 2.100,00, che era stata accettata dall'attrice come mero acconto, mentre, senza alcuna motivazione, nulla aveva riconosciuto agli altri due attori, e;
d) la Controparte_4 CP
responsabilità del sinistro era da attribuire, esclusivamente, alla negligente e imprudente condotta di guida di il quale, peraltro, aveva riconosciuto la propria Parte_2 responsabilità, sottoscrivendo l'apposito modello c.a.i. (di constatazione amichevole di incidente); e) i danni, tenuto conto della relazione del consulente tecnico di parte (dott.
) e facendo applicazione delle tabelle per il calcolo del danno biologico Controparte_9
di lieve entità (di cui al codice delle assicurazioni private), dovevano essere così liquidati: all'attrice (di anni 32) doveva essere corrisposta la somma di Parte_1
euro 15.453,33, a titolo di danno morale, di danno biologico (25 giorni di invalidità temporanea totale;
28 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %; 7 % di danno biologico permanente) e di danno patrimoniale da spese mediche;
all'attore P_
(di anni 35) doveva essere riconosciuta la somma di euro 5.205,74, a titolo di
[...]
danno morale, di danno biologico (20 giorni di invalidità temporanea totale;
50 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %; 2 % di danno biologico permanente) e di danno patrimoniale da spese mediche;
all'attore (di anni 61) doveva essere CP
riconosciuta la somma di euro 4.899,23, a titolo di danno morale, di danno biologico (20 giorni di invalidità temporanea totale;
50 giorni di invalidità temporanea parziale al 50
%; 2 % di danno biologico permanente) e di danno patrimoniale da spese mediche.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 21.3.2019, si è costituita in giudizio la , eccependo, in via preliminare, l'improponibilità o Controparte_6
improcedibilità della domanda avanzata dagli attori e Controparte_4 CP
, per non avere gli attori stessi, previamente, avanzato una richiesta di risarcimento
[...]
danni alla compagnia assicurativa, ai sensi degli articoli 145 e 148 del codice delle assicurazioni private;
nonché l'improponibilità della domanda, avanzata da P_
, per non avere evocato in giudizio il responsabile civile del danno (
[...] Parte_2
, da considerarsi litisconsorte necessario.
[...]
Nel merito, con riguardo alla posizione di (indicata come terza Parte_1
trasportata) - premesso di non avere alcuna intenzione di contestare l'an debeatur delle avverse pretese e chiarito di avere già corrisposto all'attrice la somma di euro 2.400,00 - la ha contestato, invece, il quantum debeatur, perché il danno biologico di cui CP_6
7 la chiedeva il risarcimento non era stato provato e, comunque, era eccessivo, Parte_1
atteso che il medico fiduciario della compagnia aveva accertato che a Parte_1
erano derivati postumi permanenti minori rispetto a quelli prospettati in giudizio e, cioè, un danno biologico permanente nella misura dell'1 %, un'invalidità temporanea parziale al 75 % e al 50 % di 15 giorni ciascuna;
il danno patrimoniale da spese mediche era parimenti non provato e, comunque, eccessivo;
il danno morale non era dovuto, poiché liquidato unitamente al danno biologico (visto il principio di unitarietà del danno non patrimoniale).
Con riguardo alla posizione di (conducente), ha contestato sia l'an Controparte_4
debeatur (poiché l'attore non aveva provato il fatto storico del sinistro e le sue concrete modalità di svolgimento, oltre che l'esclusiva responsabilità di che il Parte_2
quantum debeatur.
Con riguardo, infine, alla posizione di (indicato come terzo trasportato) CP ha contestato sia l'an debeatur (poiché non vi era prova che lo stesso, durante il sinistro, si trovasse a bordo della “Fiat Panda” condotta da e neppure vi era Controparte_4
prova, a monte, della verificazione del sinistro), che il quantum debeatur.
All'esito dell'udienza del 23.10.2019, rilevato che per mero errore, alla precedente udienza, era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
(quale proprietaria del veicolo condotto da e su cui erano a CP_5 Controparte_4
bordo, come terzi trasportati, e ), il Tribunale ha Parte_1 CP ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (proprietario Parte_2
del veicolo antagonista).
Integrato il contraddittorio nei confronti di e dichiarata la contumacia di Parte_2 quest'ultimo, le parti hanno presentato le memorie di cui all'art. 186, comma 6°, nn. 1, 2
e 3, c.p.c. ed il Tribunale, disattese le istanze istruttorie di parte attrice, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.2.2021, poi, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 221, comma
4°, del decreto legge n. 34/2020, emettendo, all'esito sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. La sentenza del Tribunale n. 165/2021, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata il 17.2.2021, il Tribunale di Crotone ha rigettato le domande proposte da , e Parte_1 CP Controparte_4
8 ed ha condannato gli attori a rimborsare alla le spese di Controparte_6
lite.
In sintesi, il giudice di primo grado - premesso che ai fini dell'operatività del regime di presunzioni di cui all'art 2054 c.c. era necessario che il danneggiato fornisse specifica allegazione, prima ancora della prova, del sinistro occorso, nelle sue specifiche e concrete modalità di verificazione - ha affermato che gli attori non avevano assolto al predetto onere di allegazione, in quanto: I) nell'atto di citazione, non avevano specificato in che modo il convenuto conducente della vettura “Fiat Punto” (targata Parte_2
BH 172 VP), avesse invaso la corsia occupata dalla vettura “Fiat Panda” (targata DD 780
LF), condotta da , né avevano precisato le altre modalità del sinistro Controparte_4 stradale (come si fosse verificato l'urto fra i due veicoli;
dove si trovasse il veicolo antagonista;
se fosse fermo o in movimento); II) gli attori, nell'atto di citazione, non avevano neppure specificato chi si trovasse a bordo del veicolo “Fiat Panda” condotto da
; III) i fatti posti a fondamento della domanda, inoltre, non potevano Controparte_4 essere provati neppure facendo ricorso al principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., perché, essendovi soltanto una generica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte degli attori, non sorgeva un obbligo di puntuale contestazione degli stessi a carico della parte convenuta, con conseguente irrilevanza, anche, delle prove documentali e delle prove orali di cui era stata chiesta l'ammissione, peraltro, da considerarsi inammissibili, per come già statuito con l'ordinanza del
27.1.2021.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo posta elettronica certificata, in data 13.9.2021, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con annessa istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva, , censurando il rigetto della sua Parte_1
domanda di risarcimento del danno e concludendo come trascritto in epigrafe, previa ammissione di una c.t.u. medico-legale al fine di determinare la natura e l'entità delle lesioni subite.
(l'appello ha dato luogo al giudizio n. 1489/2021 r.g.a.c.)
In particolare, con un primo motivo di impugnazione, la - premesso che era Parte_1
pacifico che si fosse costituita, nel precedente grado di Controparte_6
9 giudizio, al solo scopo di contestare il quantum debeatur della sua domanda, senza nulla eccepire sull'an debeatur - ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c., perché il giudice di primo grado, anziché pronunciarsi sul solo quantum debeatur, come dalla espressamente richiesto, si era, altresì, CP_6 espresso sull'an debeatur che, invece, avrebbe dovuto ritenere fatto pacifico, in quanto non contestato.
Con un secondo motivo, l'appellante - rilevato che erano pacifiche sia la sua presenza a bordo della “Fiat Panda”, targata DD780LF (condotta da ), sia le Controparte_4
lesioni fisiche subite per effetto del sinistro stradale occorso in data 28.6.2018, trattandosi di circostanze non contestate da - ha lamentato la mancata CP_6
applicazione del principio di non contestazione (ex art. 115 c.p.c.), considerato, peraltro, che il terzo trasportato che agisce ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, deve soltanto provare di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non anche le concrete modalità dell'incidente.
Con un terzo motivo, infine, la ha lamentato l'ingiusta condanna al pagamento Parte_1
delle spese di lite del precedente grado di giudizio, alla luce della fondatezza dei motivi di gravame e delle richieste istruttorie reiterate nel presente giudizio di appello.
Con atto di citazione notificato, a mezzo posta elettronica certificata, in data 10.9.2021, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza anche . Ha concluso CP
come trascritto in epigrafe, reiterando, in via istruttoria, le istanze di ammissione della prova per testi, per come formulata nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c., nonché di ammissione di una c.t.u. medico-legale per la determinazione del nesso di causalità e per la quantificazione dei danni subiti. L'appello ha dato luogo al giudizio n.
1491/2021 r.g.a.c.
In particolare, con un primo motivo di impugnazione, lo ER ha lamentato che il giudice di primo grado aveva ritenuto, erroneamente, che gli attori non avessero assolto al proprio onere di allegazione dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande, poiché, all'opposto, nell'atto di citazione di primo grado era stato chiaramente indicato che entrambi i veicoli erano in movimento (come, peraltro, era specificato anche nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c.) e che era a bordo della “Fiat CP
Panda” condotta da;
inoltre, gli attori avevano allegato il modello Controparte_4
c.a.i. - sottoscritto da e da (che faceva presumere che Controparte_4 Parte_2
10 il sinistro si fosse verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso) - in cui era raffigurato il punto di impatto tra i veicoli.
Con un secondo motivo, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado aveva errato nel non ritenere provato l'an debeatur della propria domanda, per la mancata contestazione dei fatti allegati (ex art. 115 c.p.c.), considerato che la linea difensiva approntata da era diretta a contestare soltanto il quantum Controparte_6
debeatur delle richieste formulate da e dallo stesso . Controparte_4 CP
Con un terzo motivo l'appellante ha censurato l'ingiusta condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado, perché, a fronte del rigetto delle richieste istruttorie regolarmente formulata, non gli era stata concessa la possibilità di dimostrare il fondamento della propria domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta pervenuta in data 20.12.2021, si è costituita nel giudizio di appello recante r.g.a.c. n. 1489/2021, la compagnia Controparte_6
”, resistendo all'appello proposto dalla e concludendo come trascritto in
[...] Parte_1
epigrafe.
In particolare, la “ ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda CP_6
proposta dalla , ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private, per Parte_1
via della sussistenza del caso fortuito, rappresentato dalla esclusiva responsabilità di conducente del veicolo antagonista (“Fiat Punto” con targa BH172VP), Parte_2
per come affermato dalla stessa appellante.
La ha, inoltre, sostenuto l'infondatezza, nel merito, dell'impugnazione, in CP_6 particolare, dell'eccepita violazione, da parte del giudice di primo grado, del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, negando di avere contestato solo il quantum debeatur dell'avversa domanda risarcitoria e rilevando che era onere dell'attrice allegare e provare la verificazione dell'incidente, le modalità di accadimento dello stesso, la circostanza di essere stata a bordo del veicolo incidentato ed il nesso di causalità fra il sinistro e le lesioni subite.
L'odierna appellata ha sostenuto, inoltre, l'infondatezza del motivo di appello, con cui ha lamentato la violazione, da parte del Tribunale, del principio di non Parte_1 contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., considerato che: I) la compagnia di assicurazioni aveva esplicitamente contestato l'an debeatur della avversa domanda, dovendosi intendere l'offerta di una somma alla , in via stragiudiziale, solo “pro bono Parte_1
11 pacis; II) aveva svolto, in primo grado, difese del tutto incompatibili con il riconoscimento dei fatti allegati dalla;
III) l'art. 115 c.p.c. non poteva trovare Parte_1 applicazione nel caso di specie, in assenza di puntuale allegazione, da parte dell'attore, di fatti circostanziati.
La compagnia ha sostenuto, ancora, l'infondatezza dell'appello, giacché la CP_6
non aveva dimostrato, com'era suo onere, l'effettivo accadimento del sinistro, Parte_1 nonché il nesso causale tra l'incidente ed i danni da risarcire;
né aveva allegato e, tantomeno, provato di essere terza trasportata sulla “Fiat Panda” condotta da P_
e che, ad ogni modo, l'azione ex art. 141 del codice delle assicurazioni non
[...]
poteva essere intentata in casi, come quello in esame, di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista.
La compagnia di assicurazioni, sotto altro profilo, ha affermato che la somma, pari ad euro 2.100,00, offerta alla in sede stragiudiziale, al fine di risarcire i danni da Parte_1
questa subiti a seguito del sinistro per cui è causa, era da considerarsi congrua, dato che l'odierna appellante aveva subito solo delle contusioni e un'otalgia.
Con comparsa di costituzione e risposta pervenuta in data 16.12.2021, la compagnia si è costituita anche nel giudizio di appello promosso da e CP_6 CP
recante r.g.a.c. n. 1491/2021, reiterando, in sostanza, gli stessi argomenti difensivi contenuti nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo r.g.a.c. n.
1489/2021 e, sostenendo, in aggiunta a quanto affermato in quel giudizio, che l'appello avanzato da era inammissibile, anche perché questi, in violazione di CP
quanto disposto dagli articoli 145 e 148 del codice delle assicurazioni private, non aveva formulato nei confronti della , prima di promuovere il Controparte_6
giudizio, richiesta di risarcimento dei danni.
Con ordinanze del 26.1.2022, questa Corte, rilevato che le cause concernevano l'appello avverso la medesima sentenza, ha disposto la riunione della causa r.g.a.c. n. 1491/2021 a quella recante r.g.a.c. n. 1489/2021, nonché ha disposto che producesse CP documentazione comprovante la notifica dell'appello a (in relazione al Parte_2
procedimento n. 1491/2021 r.g.a.c.) e, visto l'art. 331 c.p.c., ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 28.2.2022 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (nel procedimento n. 1489/2021 r.g.a.c.), (per Parte_2 Controparte_4 mero errore è stato scritto nell'ordinanza ”) e . Controparte_10 CP
12 Integrato il contraddittorio, la Corte, con ordinanza 15.6.2022, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avanzata da
[...]
; ha rigettato le richieste istruttorie avanzate da;
ha rimesso al Parte_1 CP
merito la richiesta di ammissione di una c.t.u. medico-legale avanzata da
[...]
ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza in Parte_1
atti).
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.2.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica (cfr. ordinanza in atti).
Hanno depositato la comparsa conclusionale la “ e l'appellante , CP_6 Parte_1
mentre, nel successivo termine, hanno depositato la nota di replica e Parte_1
. CP
Tuttavia, con ordinanza del 23.7.2024, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, rilevando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , proprietaria Controparte_5 dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale per cui è causa e sul quale viaggiavano gli odierni appellanti, secondo quanto allegato dagli stessi a fondamento delle loro domande ex art. 141 codice delle assicurazioni private, essendo, come tale, litisconsorte necessario.
Integrato il contraddittorio nei confronti della , all'udienza del 22.1.2025, CP_5
dichiarata la contumacia della suddetta appellata, le parti hanno definitivamente precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello e la declaratoria di contumacia di e Parte_2 Controparte_4
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di appello proposti, rispettivamente, da e da e delle comparse di Parte_1 CP costituzione e risposta della compagnia , appare Controparte_6
13 opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'esame della eccezione di
“inammissibilità”, ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private, delle domande proposte da e , sollevata da Parte_1 CP [...]
nel giudizio di primo grado, implicitamente disattesa dal Tribunale e Controparte_6
riproposta nel giudizio di appello, per essere il sinistro dipeso dal caso fortuito, costituito dalla dedotta esclusiva responsabilità nella causazione dello stesso di Parte_2 conducente del veicolo antagonista (“Fiat Punto” con targa: BH172VP); b) l'ulteriore eccezione di improcedibilità della domanda proposta da , per violazione CP degli articoli 145 e 148 del codice delle assicurazioni private, anch'essa sollevata da nel giudizio di primo grado, implicitamente disattesa dal Controparte_6
Tribunale e riproposta nel giudizio di appello, per non avere l'appellante inoltrato alla compagnia di assicurazione la richiesta di risarcimento (c.d. lettera di messa in mora); c)
l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per vizio di ultrapetizione o di extrapetizione, sollevata da , per avere il Tribunale pronunciato anche Parte_1 sull'an debeatur della propria domanda, benché parte convenuta (odierna appellata) avesse inteso contestare, nel precedente grado di giudizio, solo il quantum debeatur; d)
l'esame, nel merito, delle domande avanzate da entrambi gli appellanti, ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private, in qualità di terzi trasportati sul veicolo “Fiat
Panda (targa: DD780LF), condotto da e assicurato con la Controparte_4 [...]
, per i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data Controparte_6
28.6.2018 (rigettate dal Tribunale, con decisione censurata dagli appellanti); e) l'istanza di nomina di una c.t.u. medico-legale per la determinazione e quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dagli appellanti;
f) la regolamentazione delle spese di lite.
In difetto di impugnazione, deve ritenersi, invece, che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato in relazione alla pronuncia di rigetto della domanda proposta da
. Controparte_4
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e Parte_2 P_
, poiché, malgrado la regolarità della notifica degli atti di citazione in appello
[...] nei riguardi del e l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , non Pt_2 Parte_1
hanno intesto costituirsi nel presente giudizio di appello.
14 2. Le eccezioni di di inammissibilità delle domande Controparte_6
proposte e da e di improponibilità della domanda dello Parte_1 CP
ER
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità (così qualificata dalla compagnia di assicurazioni appellata) delle domande proposte, in qualità di terzi trasportati, da
[...]
e da , ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni Parte_1 CP
private, sollevata da (non esaminata dal Tribunale e Controparte_6
riproposta in appello), sul presupposto che il sinistro di cui si tratta era stato causato da un “caso fortuito”, tale dovendosi qualificare, secondo la compagnia di assicurazioni, la asserita esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista ( Parte_2
, posta dagli attori del primo grado di giudizio a fondamento della loro domanda.
[...]
In primo luogo, deve evidenziarsi che l'eccezione, fondata sul disposto dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, in realtà, non concerne una fattispecie di inammissibilità della domanda, ma, in ipotesi, di infondatezza nel merito, giacché la sussistenza del caso fortuito non rende la domanda inammissibile, ma infondata, tanto più quando, come nel caso in esame, è controverso se il fatto allegato dagli attori (ossia, nella fattispecie concreta, l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura antagonista) costituisca o meno caso fortuito, ossia un fatto impeditivo del diritto fatto valere.
Trattandosi, quindi, di eccezione di merito rimasta assorbita nella decisione del
Tribunale, essa è stata legittimamente riproposta dalla compagnia di assicurazioni appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza necessità di un vero e proprio appello incidentale.
L'eccezione è, tuttavia, infondata.
Contrariamente all'assunto di deve rilevarsi che, in base Controparte_6 alla più recente giurisprudenza di legittimità, la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 del codice delle assicurazioni private, riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando, invece, irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (v., in particolare, Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 35318 del 30.11.2022). Infatti, l'art. 141 del codice delle assicurazioni consente al terzo
15 trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, sicché introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato, al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, che non può identificarsi, tuttavia, con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma soltanto con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (v., ad esempio, Cass. civ., sezione III, sentenza n. 17963 del 23.6.2021).
Deve essere dichiarata inammissibile, invece, l'ulteriore eccezione, sollevata da
[...]
sin dal primo grado di giudizio e non esaminata dal Tribunale, di Controparte_6
improcedibilità della domanda proposta da , per il mancato inoltro alla CP compagnia di assicurazione, prima dell'instaurazione del giudizio, della lettera di messa in mora di cui agli articoli 145 e 148 del codice delle assicurazioni, atteso che si tratta di questione che ha natura pregiudiziale rispetto al merito e, pertanto, l'implicito rigetto da parte del Tribunale che ha esaminato il merito della controversia avrebbe dovuto essere censurato con apposito appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione ex art. 346 c.p.c., in assenza di specifica censura alla sentenza.
Ad ogni modo, l'eccezione è infondata. Infatti, l'appellante ha prodotto la lettera di messa in mora, datata 7.8.2018, che l'avvocato Francesco ER aveva inviato, nell'interesse del suo assistito, alla compagnia assicurativa - sia tramite p.e.c. CP_6
(all'indirizzo ), che tramite fax (al numero Email_5
“800030357”) - avente ad oggetto il sinistro del 28.6.2018 e nella quale il procuratore dell'appellante aveva invitato la compagnia a prendere contatti con il suo studio, al fine di quantificare le lesioni personali subite dallo ER (il documento è allegato alla pag.
48 del file, in formato “pdf”, denominato “Fascicolo di 1° grado 1.pdf”, depositato, nel fascicolo telematico di appello r.g.a.c. n. 1491/2021, dall'avv. Cavarretta, il 19.9.2021).
3. Sul merito
È opportuno, a questo punto, esaminare separatamente gli appelli proposti da
[...]
e da , iniziando dall'esame del gravame proposto da Parte_1 CP quest'ultimo.
16 3.1. L'appello di CP
Come visto (v. la parte relativa allo svolgimento del processo), ha CP
lamentato, in sintesi, che il giudice di primo grado aveva errato sia nel ritenere che non avesse assolto all'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della propria domanda, sia nel ritenere non provato l'an debeatur della domanda che, al contrario, doveva ritenersi dimostrato sulla scorta del principio di non contestazione (ex art. 115
c.p.c.), considerato che la linea difensiva approntata da era stata orientata, CP_6
soltanto, a contestare il quantum debeatur delle pretese.
Da ultimo, lo ER ha censurato l'ingiusta condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado, perché, a fronte del rigetto delle richieste istruttorie regolarmente formulate, non gli era stata concessa la possibilità di dimostrare la propria domanda.
L'esame del secondo motivo di appello, concernente il merito della domanda proposta, rende superfluo quello del primo, giacché, in effetti, prescindendo da ogni considerazione sull'assolvimento o meno dell'onere di allegazione gravante sull'attore, il motivo di impugnazione è infondato, non avendo lo ER assolto, piuttosto, all'onere di provare il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, ossia che era a bordo della “Fiat
Panda” condotta da e che aveva subito i danni lamentati a seguito del Controparte_4
sinistro verificatosi quando era trasportato (v., ad esempio, Cass. civ., sezione III, sentenza n. 10410/2016).
Deve evidenziarsi, in primo luogo, che l'an debeatur della domanda proposta da CP
non può ritenersi provato per effetto dell'invocato principio di non contestazione
[...] di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che la compagnia , con la Controparte_6
comparsa di costituzione e risposta di primo grado, con specifico riguardo alla posizione dello ER, aveva puntualmente contestato i fatti allegati dall'odierno appellante a sostegno delle proprie pretese, affermando che: a) non vi era prova che lo ER, il giorno 28.6.2018, si trovasse, quale “terzo trasportato”, a bordo del veicolo “Fiat Panda”
(con targa DD780LF); b) non vi era neppure prova alcuna della reale verificazione dei fatti così come ex adverso narrati e, nel modello c.a.i. allegato in atti, non vi era alcuna menzione della presenza di “terzi trasportati” rimasti feriti all'esito dell'incidente (v. pagg. 10 ed 11 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
17 Chiarito questo, deve rilevarsi, ulteriormente, che non sono state acquisite prove documentali o di altro genere che dimostrino la presenza dell'odierno appellante a bordo del veicolo condotto da , durante l'incidente occorso in data Controparte_4
28.6.2018, considerato che neppure nel modello c.a.i., sottoscritto da Controparte_4
e da è indicato il nominativo di come “terzo Parte_2 CP trasportato”, essendo presente soltanto, nella sezione n. “3” (dedicata alla presenza di
“feriti anche se lievi”), un segno “X” sulla casella del “SI”, senza che ci sia, tuttavia, alcuna specificazione del nominativo dei soggetti rimasti feriti (v. “ALLEGATO n.
6.pdf.p7m” depositato, nel fascicolo telematico di appello r.g.a.c. n. 1489/2021, dall'avv.
ER, il 18.9.2021).
Non valgono a dimostrare l'an debeatur della domanda avanzata dallo ER ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, inoltre, né la perizia medico-legale di parte, a firma del dott. , che costituisce una mera allegazione difensiva priva di Controparte_9
autonomo valore probatorio (v., ad esempio, Cass. civ., sezione I, sentenza n.
16552/2015), né i certificati medici, firmati dallo stesso consulente tecnico di parte, inidonei a provare che le lesioni riscontrate sulla persona dello ER siano derivate dal sinistro per cui è causa.
Infine, deve rammentarsi che la richiesta di prova per testimoni presentata in appello è da ritenersi inammissibile, in quanto non reiterata, nel corso del giudizio di primo grado, dopo il rigetto da parte del giudice, al momento di precisare le conclusioni e, comunque, non decisiva (il capitolo di prova era così formulato: “Vero che il IG. Controparte_4
dichiarava che i passeggeri del veicolo Fiat Panda erano i IG.ri e Parte_1
”) e correttamente valutata inammissibile dal Tribunale, atteso che era CP stata indicata come testimone , che, quale “terzo trasportato” che aveva Parte_1 subito dei danni in conseguenza del sinistro, era incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246
c.p.c.
Rimane assorbito, oltre che il primo motivo di impugnazione, il terzo, con cui l'appellante ha contestato la condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado che, del resto, come di regola, è seguita alla soccombenza nel merito.
3.2. L'appello di Parte_1
È fondato, invece, l'appello proposto da . Parte_1
18 L'appellante, come visto (v. la parte relativa allo svolgimento del processo), ha eccepito, in sintesi, la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultra petizione o extra petizione ex art. 112 c.p.c., perché il giudice di primo grado, anziché pronunciarsi soltanto sul quantum debeatur, si era espresso sull'an debeatur, che, invece, avrebbe dovuto essere ritenuto pacifico, perché non contestato da e, sotto Controparte_6
analogo profilo, ha censurato la sentenza impugnata per violazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., non avendo la compagnia di assicurazioni contestato la sua presenza all'interno dell'autovettura guidata da né i presupposti della domanda Controparte_4
di risarcimento del danno, ma soltanto la sua quantificazione, ed avendo, del resto,
l'appellante allegato e dimostrato, con i documenti depositati in atti, di essere terza trasportata e di aver subito dei danni in conseguenza del sinistro.
Da ultimo, l'appellante ha lamentato l'ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite del precedente grado di giudizio, alla luce della fondatezza dei motivi di gravame e delle richieste istruttorie.
Stante la loro stretta connessione logica e giuridica, i primi due motivi di gravame devono essere esaminati contestualmente. Essi sono fondati, salve le precisazioni seguenti.
In primo luogo, deve evidenziarsi che , al contrario di quanto ritenuto Parte_1 dal giudice di primo grado, ha allegato e provato che, durante l'incidente del 28.6.2018, era a bordo della “Fiat Panda” condotta da e che aveva subito i danni Controparte_4
lamentati a seguito del sinistro verificatosi quando era trasportata.
Premesso questo, deve ritenersi assolto l'onere di allegazione gravante sulla . Parte_1
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, gli attori avevano allegato che la “Fiat Panda” condotta da era stata investita dalla “Fiat Controparte_4
Punto” condotta da che aveva invaso la corsia di marcia riservata al Parte_2 primo veicolo, nonché che, a seguito del sinistro, (oltre all'altro “terzo Parte_1 trasportato” e al “conducente” ) aveva subito delle CP Controparte_4
lesioni personali, per cui si era dovuta recare presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di
Crotone. Peraltro, all'atto di citazione di primo grado, era stata allegata la lettera di messa in mora che era stata inoltrata alla (v. documento n. 4 all'interno del file “pdf” CP_6 denominato “ALLEGATO n.
4.pdf.p7m”, depositato dall'avv. ER, nel fascicolo telematico di appello, il 18.9.2021), in cui era espressamente chiarita la posizione di
“terzo traportato” della (in particolare, nella lettera era riportato che: “… La Parte_1
19 IG.ra (terzo trasportato) si recava presso l'Ospedale civile di Parte_1
Crotone, nel quale gli veniva riscontrato contusione del ginocchio, contusione della parete addominale, contusione toraco addominale e ginocchia bilaterale, come da verbale di pronto soccorso allegato alla presente …”). Infine, anche la “ aveva CP_6 espressamente qualificato come “terzo trasportato” nella sua comparsa Parte_1
di costituzione e risposta (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
In definitiva, era stato sufficientemente allegato che fosse a bordo della Parte_1
“Fiat Panda” assicurata con la , durante il sinistro del 28.6.2018, non essendo il CP_6
terzo trasportato tenuto ad allegare, peraltro, le concrete modalità di svolgimento del sinistro (v., ad esempio, Cass. civ., sez. III, n. 10410/2016; n. 20654/2016; n.
16181/2015).
Chiarito che non è ravvisabile un difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda avanzata dalla ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni Parte_1
private, devono considerarsi provati i fatti allegati (e, cioè, di essere stata la Parte_1 trasportata sulla “Fiat Panda” assicurata con la e che, in conseguenza del CP_6
sinistro del 28.6.2018, ha subito danni fisici).
In primo luogo, è decisivo rilevare che , con la Controparte_6
comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, non soltanto non ha contestato in maniera specifica i fatti medesimi e, segnatamente, l'an debeatur della domanda avanzata dalla , ma ha, esplicitamente, affermato che non aveva Parte_1
interesse a tale contestazione e che la materia del contendere verteva, unicamente, sulla quantificazione del danno (v. pag. 3 della comparsa citata: “… la materia del contendere verte esclusivamente sul quantum debeatur atteso che Controparte_1
mai ha inteso, né intende anche con il presente atto, contestare il proprio obbligo – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni – di procedere alla liquidazione di tutti i danni fisici subiti dalla terza traportata sul veicolo proprio assicurato”), sicché i fatti allegati dall'odierna appellante dovevano ritenersi dimostrati, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
È vero che la aveva specificato, in un secondo passo della comparsa, che CP_6
l'offerta stragiudiziale era stata formulata “pro bono pacis” e che non comportava alcun riconoscimento delle avverse pretese, ma, con tale affermazione, l'odierna appellata, alla luce di quanto poco prima affermato, aveva inteso semplicemente dire che, ferma la sussistenza dell'an debeatur, la non era esonerata dal dover provare l'entità dei Parte_1
20 danni lamentati, ritenuti ingiustificati ed eccessivi dalla compagnia di assicurazioni (v., in particolare, le pagg. 3 e 4 della comparsa di risposta, in cui la contestazione viene ulteriormente specificata nei termini seguenti: “la compagnia ha contestato e contesta in questa sede l'asserita quantificazione delle lesioni personali subite, nonché la durata della inabilità temporanea sia assoluta che parziale, l'ammontare delle spese mediche, tutte le avverse voci di danno, ed il loro nesso causale con l'evento de quo, nonché tutta
l'avversa produzione documentale”, laddove risulta alquanto chiaro che, anche nella parte in cui viene contestato il nesso causale, il riferimento è, esclusivamente, alla derivazione del c.d. danno conseguenza dal c.d. danno evento e che, pertanto, la controversia verteva, unicamente, sulla quantificazione dei danni risarcibili).
In secondo luogo, la prova che la avesse subito dei danni a seguito Parte_1 dell'incidente per cui è causa trova riscontro nel verbale di pronto soccorso n.
2018/25846 del 28.6.2018 (v. “ALLEGATO n.
2.pdf.p7m”, depositato dall'avv. ER, nel fascicolo telematico di appello, il 18.9.2021), nel quale risultava annotato: nella sezione “Dati Accesso” che la aveva subito un incidente stradale;
nella sezione Parte_1
“Dinamica Evento”, che l'incidente si era verificato il 28.6.2018 alle ore 08:30 e che era consistito in uno scontro tra macchine;
nella sezione “Dati Sanitari”, che la paziente aveva subito un incidente stradale alle ore 08:30 e che lamentava dolore all'orecchio destro, dolore cervicale, dolore alla loggia reale sinistra e precordiale, una contusione delle ginocchia bilaterale.
Ne consegue che l'appello della , in merito all'an debeatur, deve essere accolto. Parte_1
Ciò comporta che occorre esaminare la questione del quantum debeatur.
3.3. La questione del quantum debeatur della domanda di . Necessità di Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio medico - legale e rimessione della causa sul ruolo
Deve evidenziarsi che (che, all'epoca del sinistro, aveva 32 anni) - Parte_1
tenuto conto della consulenza tecnica di parte a firma del dott. (v. Controparte_9
“ALLEGATO n.
8.pdf.p7m” depositato dall'avv. ER, nel fascicolo telematico di appello, il 18.9.2021) - ha domandato la corresponsione della complessiva somma di euro 15.453,33, a titolo di risarcimento del danno morale, del danno biologico e relazionale (di cui 25 giorni di invalidità temporanea totale;
28 giorni di invalidità
21 temporanea parziale al 50 %; 7 % di danno biologico permanente) e del danno patrimoniale da spese mediche documentate.
Tuttavia, tale quantificazione dei danni è stata puntualmente contestata dalla , CP_6
che ha pure contestato la congruità delle spese documentate (v. pag. 3 e ss. della comparsa di risposta di primo grado).
In particolare, la compagnia ha contestato la percentuale di invalidità permanente e il danno biologico temporaneo, affermando che la documentazione sanitaria depositata dalla non aveva alcuna valenza probatoria e che, peraltro, il proprio medico Parte_1
fiduciario aveva quantificato dei postumi invalidanti minori rispetto a quelli rilevati dal c.t.p. dell'odierna appellante (in particolare: 1 % di invalidità permanente;
15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 % e altrettanti giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %); ha contestato le spese mediche, poiché erano eccessive e non erano state provate, neppure sotto il profilo del nesso causale rispetto al sinistro;
ha contestato, infine, il danno morale, poiché già ricompreso nel risarcimento del danno biologico.
Si tratta di contestazioni alquanto specifiche che rendono necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico - legale sulla persona della danneggiata, in ordine alla quale, del resto, questa Corte aveva riservato l'esame insieme al merito (v., al riguardo, l'ordinanza del 15.6.2022).
L'accoglimento dei primi due motivi di appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata comportano l'assorbimento del terzo motivo di impugnazione della , Parte_1
dovendosi provvedere ex novo alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti fra e la , con la puntualizzazione che a tale incombente si Parte_1 CP_6
provvederà in sede di pronuncia della sentenza definitiva.
4. Le spese di lite nei rapporti fra e la e l'applicazione dell'art. CP CP_6
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Nei rapporti fra e , definiti con la CP Controparte_6
presente pronuncia, le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, posto che l'appellante aveva quantificato il risarcimento del danno in euro 4.899,23), fatta
22 eccezione per la fase istruttoria e di trattazione, per la quale il compenso può liquidarsi ne minimo, tenuto conto della modesta attività difensiva svolta.
Tanto chiarito, le spese possono liquidarsi in complessivi euro 2.419,00 (euro 536,00 per lo studio della controversia;
euro 536,00 per la fase introduttiva;
euro 496,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 851,00 per la fase decisoria), calcolate tenuto conto dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo del suddetto appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e non definitivamente pronunciando CP sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 165/2021 del Tribunale Parte_1
di Crotone, pubblicata il 17.2.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara la contumacia di e di;
Parte_2 Controparte_4
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza di CP
primo grado quanto ai rapporti riguardanti il suddetto appellante;
- in accoglimento dell'appello proposto da , dichiara che la ha Parte_1 Parte_1
diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro stradale del 28.6.2018 da parte della;
Controparte_1
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno da risarcire a
[...]
; Parte_1
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese processuali del presente giudizio nei CP confronti di , in persona del l.r.p.t., liquidate in Controparte_1
complessivi euro 2.419,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali, come per legge;
23 - rimette alla sentenza definitiva la determinazione delle spese di lite nei rapporti fra e la “ ; Parte_1 Controparte_1
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di l'obbligo del CP versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di conIGlio del 17.3.2025
Il ConIGliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
24