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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17907/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17907/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MORGANTINI FEDERICA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. BELTRAMI PIERDANILO ADRIANO ( ) VIA C.F._2
BAROZZI, 1 20122 MILANO;
( ) VIA BARNABA CP_2 C.F._3
ORIANI, 85 00197 ROMA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLA MASSIMO Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALINI Controparte_4 P.IVA_2
MARCO
SCUOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLA Controparte_5 P.IVA_3
MASSIMO TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Livorno Parte_1 [...]
e per chiederne la condanna al risarcimento dei danni che Controparte_1 Controparte_3 afferma di aver subito in conseguenza di un infortunio di cui ritiene responsabili i convenuti.
Specificamente, l'attore dichiara di essersi infortunato il 13 febbraio 2017 in seguito ad una caduta sugli sci a causa dell'imprudenza e dell'imperizia del convenuto maestro di sci al quale era CP_3 stato affidato nell'ambito di una vacanza organizzata dalla convenuta , che aveva venduto il CP_6 relativo pacchetto turistico al . Parte_1
L'attore imputa al a diretta responsabilità che avrebbe causato l'infortunio, ai sensi dell'art. CP_3 1218 c.c., come responsabilità contrattuale, o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e a , in CP_6 solido col primo, la responsabilità ai sensi dell'art. 43 del Codice del Turismo, che rende l'organizzatore del viaggio responsabile anche per il fatto dei suoi ausiliari, il cui servizio si ponga nell'ambito del pacchetto venduto: fattispecie che costituisce una specifica applicazione della responsabilità del debitore per il fatto dei suoi ausiliari nell'eseguire la prestazione (art. 1228 c.c.).
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento dell'attore, e chiamando i terzi CP_6
, presso la quale era assicurata per il tipo di evento imputatole, e CP_7 CP_8
responsabile ex artt. 1228 e/o 2049 c.c. della condotta del nonché
[...] CP_3 rivolgendo domanda al stesso, per essere da tutti loro tenuta indenne di quanto fosse CP_3 obbligata a pagare all'attore nella subordinata ipotesi di condanna.
Si costituiva il er negare la propria responsabilità affermando di non avere tenuto alcuna CP_3 condotta colposa che avesse causato l'infortunio, subito dal per esclusiva causa di Parte_1 un suo errore.
Si costituiva anche la negando la sussistenza di un rapporto giuridico col maestro CP_8 che giustifichi la sua responsabilità per l'operato del e, comunque, associandosi a CP_3 quest'ultimo nell'escludere una colpa per l'infortunio occorso all'attore.
Si costituiva, infine, negando la colpa del la responsabilità di per la CP_7 CP_3 CP_6 condotta del maestro di sci, contestando, in subordine, il quantum eccessivo del risarcimento richiesto, e invocando le franchigie rispetto all'obbligo di indennizzo a favore di . CP_1
Sia i convenuti che le terze chiamate hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno per mancanza di alcun collegamento della fattispecie con il circondario di quell'ufficio giudiziario rilevante ai sensi dei diversi criteri regolatori della competenza per territorio.
Il Tribunale di Livorno ha accolto l'eccezione di incompetenza, ritendo competente questo Tribunale quale foro del convenuto, invitando le parti a riassumervi la causa.
, dopo aver riassunto qui la causa, eccepisce l'incompetenza di questo Ufficio Parte_1 sostenendo che si applicherebbe il criterio del foro del consumatore, essendo tale l'attore rispetto alla fattispecie de qua, invocando quindi la competenza del Tribunale di Livorno, dove egli risiede.
Il Tribunale, in primo luogo, giudica inammissibile l'eccezione di incompetenza sollevata dall'attore, che avrebbe dovuto, invece di riassumere qui la causa, promuovere il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., che prevede che l'ordinanza declinatoria della competenza che non decide sul merito della causa, quale quella del Giudice di Livorno, possa essere impugnata, e quindi contestata, soltanto con tale mezzo.
In secondo luogo, questo Giudice è tenuto a valutare se promuovere egli stesso il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., in quanto si tratterebbe, in ipotesi, di foro inderogabile, come è il foro del consumatore. pagina 2 di 5 Sull'interpretazione dell'art. 45 c.p.c. occorre fare riferimento alla pronuncia a sezioni unite della Cassazione n. 11866/2020, che ha enumerato le condizioni alle quali il Giudice del processo riassunto possa far valere il conflitto negativo di competenza in presenza di una competenza inderogabile.
Tra queste condizioni, la sentenza citata, pone quella per cui l'ordinanza declinatoria sia avvenuta proprio per ragioni di competenza inderogabile e non soltanto che il Giudice ad quem, ossia questo
Tribunale, ritenga la competenza inderogabile del Giudice a quo, ossia quello di Livorno.
Poiché la suddetta condizione non ricorre, avendo quel Giudice ritenuto la competenza di questo Tribunale in applicazione del criterio generale del foro del convenuto previsto dall'art. 18 c.p.c., non può essere promosso in questa sede il regolamento di competenza, cosicché non può essere contestata la competenza di questo Tribunale, che passa, perciò, all'esame del merito.
Sono state assunte le testimonianze di diverse persone e si è proceduto all'interrogatorio formale dell'attore sulla dinamica della caduta e sulle circostanze rilevanti.
Nell'interrogatorio il ha dichiarato che il maestro li ha condotti fuori pista, che Parte_1 hanno preso molta velocità, che si è trovato in risalita su un avvallamento, che si è piantato sulla neve fresca, che è caduto facendo la curva a sinistra, che c'era un problema di visibilità e che c'era il cartello di divieto. La testimone , ha dichiarato ugualmente che il maestro li ha condotti fuori Tes_1 pista, dove hanno preso velocità e c'era un avvallamento importante, dove anche lei stava per cadere, che la visibilità non era ottimale e che c'era il cartello di divieto. Il teste ha dichiarato che è Tes_2 arrivato dopo la caduta, che c'erano degli avvallamenti e buche, che la pista era battuta dal gatto delle nevi, che c'era il cartello di divieto. Il teste ha dichiarato di essere arrivato dopo la Tes_3 caduta, che la pista non era battuta e che ha visto l'attore sdraiato con la neve fresca addosso. Il teste altro maestro di sci, ha dichiarato di aver sottoposto il , la Tes_4 Parte_1 mattina del primo giorno di lezioni, ad una valutazione individuale delle capacità sciistiche su una pista di circa 250 metri, e lo ha qualificato come argento/cristiania base, secondo la classificazione ufficiale
FISI, e che lo stesso attore aveva dichiarato di considerarsi argento, non un principiante. La teste ha dichiarato che il maestro non aveva fatto specifiche prove preparatorie per il percorso Tes_5 fuori pista;
che la neve fresca era solo ai lati del fuoripista, essendo il fuoripista battuto da tante persone;
che il percorso era segnato, che non c'erano buche pericolose, che c'erano solo dossi, che non ricorda neve fresca né che gli sci affondavano, che non erano in mezzo ai boschi, che i dossi erano battuti, adatti ad uno livello come il nostro che li faceva tranquillamente, che il è Parte_1 caduto perché gli si sono incrociati gli sci.
Alle dichiarazioni testimoniali di cui sopra, occorre aggiungere la circostanza temporale riportata dal convenuto implicita anche nella ricostruzione cronologica della vicenda allegata dall'attore, CP_3 ossia che era stato condotto nel tratto dove è avvenuto l'infortunio nel pomeriggio del primo giorno, e che, in precedenza, nella mattina e in parte del pomeriggio, seguendo il aveva disceso piste Per_1 cosiddette rosse, presentanti un livello medio di difficoltà.
Per completare il quadro istruttorio occorre inoltre considerare il doc. 6 prodotto dalla CP_8 riportante il bollettino meteo del 13 febbraio 2017, data dell'infortunio, in cui si legge:
[...] prevalentemente soleggiato, con possibile formazione di foschie diffuse.
Il Tribunale considera che la condizione per attribuire la caduta del alla Parte_1 responsabilità del ia accertare che la causa di tale caduta costituisca la realizzazione della CP_3 maggiore pericolosità del percorso nel quale lo sciatore fosse stato condotto dal maestro di sci e che tale maggiore pericolosità fosse inadatta alle capacità sciistiche dell'attore, come valutate in precedenza e come sperimentate nelle discese che hanno preceduto la caduta.
Quanto alle capacità sciistiche del si può sostenere che avesse capacità medie, Parte_1 superiori a quelle di un principiante, secondo la ripartizione accolta dalla FISI, che distingue tra i livelli pagina 3 di 5 secondo un grado di crescente abilità: bronzo, argento e oro, con sottolivelli all'interno di ognuno. Il
[...]
si poneva quindi ad un livello medio e aveva dimostrato, nel corso della giornata, di Parte_1 essere in grado di discendere piste rosse, presentanti un grado medio di difficoltà.
Orbene, l'unica dichiarazione dalla quale potrebbe evincersi che la caduta del sia Parte_1 dipesa da un'insidia non presente nelle piste battute è quella resa dall'attore medesimo, non valente quindi come prova a suo favore, che ha detto di essersi impuntato nella neve fresca.
Nessuna delle altre testimonianze riporta la circostanza dell'impuntamento nella neve fresca, e si tratta di soggetti che avrebbero dovuto percepire visivamente tale dinamica o indurla nell'immediatezza della caduta dalla posizione del corpo dell'attore o, al limite, dalle medesime dichiarazioni rese in quel contesto, e quindi attendibili, dall'infortunato.
In particolare, la dichiarazione della teste riporta condizioni e conseguenti ipotetiche Tes_1 condotte degli sciatori, del tutto analoghe a quanto potrebbe trovarsi in una pista rossa. Infatti, ella dichiara, per quanto rileva, che gli sciatori del gruppo del , del quale faceva parte, Parte_1 hanno preso velocità e che c'era un avvallamento importante nel quale anche lei stava per cadere. La medesima considerazione si estende al teste quanto alla presenza di irregolarità nel percorso Tes_2 fuori pista;
il dichiara inoltre che la pista era battuta dal gatto delle nevi. Anche la teste Tes_2 dichiara che la pista era battuta, e aggiunge che non c'erano buche pericolose, che anche Tes_5 i dossi erano battuti e che non c'era neve fresca, così che, osserva il Tribunale, si esclude quanto dichiarato soltanto dall'attore, ossia che si sarebbe impuntato sulla neve fresca.
A ribaltare tale conclusione non può valere la sola testimonianza di intervenuto Tes_3 soltanto dopo la caduta dell'attore e che, genericamente, dichiara che il percorso non era battuto e che il era sdraiato e coperto dalla neve fresca, ciò che non implica che la caduta fosse Parte_1 dovuta all'impuntamento nella neve fresca.
A commento conclusivo della valutazione sulla pericolosità del percorso e della sua adeguatezza rispetto alle capacità dell'attore, il Tribunale osserva che nessuno dei soggetti sentiti, neanche l'attore, ha riferito di una pendenza del percorso particolarmente accentuata, così che anche sotto questo ipotetico profilo si può escludere la sussistenza di una pericolosità inadatta alle capacità del
[...]
. Parte_1
Escluso, quindi, qualsiasi profilo di colpa in capo al e in particolare escluso che l'aver CP_3 condotto l'attore nel percorso in cui è caduto sia addebitabile ad imperizia o ad imprudenza del maestro di sci, non si può che ascrivere la causa della caduta ad un errore tecnico dello stesso sciatore, che, dal punto di vista del rappresenta un'eventualità del tutto fortuita, realizzazione di un rischio a CP_3 cui si sottopone volontariamente ogni sciatore, e inevitabile anche per un soggetto che si trovi a distanza di pochi metri, per l'immediatezza con cui si verificano eventi del genere.
Non sussistendo la responsabilità dell'ausiliare, deve escludersi anche la responsabilità, ai sensi dell'art. 43 del Codice del Turismo, dell'agenzia organizzatrice della vacanza T.ONE, così che deve essere rigettata anche la domanda svolta dall'attore nei confronti di questa convenuta.
Il rigetto della domanda nei confronti della convenuta implica la cessazione della materia del CP_6 contendere rispetto alle domande avanzate da questa convenuta nei confronti dei soggetti da cui pretendeva di essere tenuta indenne di quanto fosse stata condannata a pagare all'attore.
Escluso il le cui spese di lite verranno rimborsate dall'attore in base al principio della CP_3 soccombenza, occorre valutare la soccombenza ipotetica delle domande rivolte dalla convenuta CP_6 nei confronti delle terze chiamate per decidere se addossare il rimborso delle loro spese di lite a
, ove la sua domanda fosse infondata, oppure all'attore, in base al principio di causalità, CP_6 nell'ipotesi opposta, essendo la giusta domanda rivolta alla terza determinata dal giudizio instaurato pagina 4 di 5 infondatamente dall'attore.
La domanda svolta da verso la invocando alternativamente le fattispecie CP_6 CP_8 previste agli artt. 1228 e 2049 c.c., è astrattamente fondata sulla base dell'art. 1228 c.c. Infatti, non vi è dubbio che la , associazione non riconosciuta, quindi autonomo soggetto di diritto, ha CP_8 ricevuto l'incarico di svolgere la prestazione come ausiliare di , e ha a sua volta incaricato il CP_6 maestro di sci di eseguire la prestazione turistica, secondo una catena di sub relazioni che si inquadrano ex art. 1228 c.c., in base al quale il debitore contrattuale che, in ipotesi, abbia risarcito il danno al suo creditore, si rivale sull'ausiliare colpevole.
È in ipotesi, fondata anche la domanda di verso che ha ammesso il rapporto CP_6 CP_4 assicurativo dedotto dalla prima e si è limitata ad invocare le franchigie.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa (l'attore ha quantificato il danno biologico e per spese mediche all'esito dell'istruttoria, nell'importo di euro 48.794,50, rimettendosi alla liquidazione equitativa per il danno da vacanza rovinata) e all'attività svolta, seguono la soccombenza e la causalità, secondo quanto sopra precisato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di
[...] Controparte_3
condanna a rimborsare a le spese di
Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si
Parte_1 Controparte_3 liquidano in € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna a rimborsare a le
Parte_1 Controparte_4 spese di lite, che si liquidano in € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna a rimborsare a le
Parte_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone definitivamente il compenso del CTU a carico di .
Parte_1
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17907/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MORGANTINI FEDERICA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. BELTRAMI PIERDANILO ADRIANO ( ) VIA C.F._2
BAROZZI, 1 20122 MILANO;
( ) VIA BARNABA CP_2 C.F._3
ORIANI, 85 00197 ROMA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLA MASSIMO Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALINI Controparte_4 P.IVA_2
MARCO
SCUOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLA Controparte_5 P.IVA_3
MASSIMO TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Livorno Parte_1 [...]
e per chiederne la condanna al risarcimento dei danni che Controparte_1 Controparte_3 afferma di aver subito in conseguenza di un infortunio di cui ritiene responsabili i convenuti.
Specificamente, l'attore dichiara di essersi infortunato il 13 febbraio 2017 in seguito ad una caduta sugli sci a causa dell'imprudenza e dell'imperizia del convenuto maestro di sci al quale era CP_3 stato affidato nell'ambito di una vacanza organizzata dalla convenuta , che aveva venduto il CP_6 relativo pacchetto turistico al . Parte_1
L'attore imputa al a diretta responsabilità che avrebbe causato l'infortunio, ai sensi dell'art. CP_3 1218 c.c., come responsabilità contrattuale, o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e a , in CP_6 solido col primo, la responsabilità ai sensi dell'art. 43 del Codice del Turismo, che rende l'organizzatore del viaggio responsabile anche per il fatto dei suoi ausiliari, il cui servizio si ponga nell'ambito del pacchetto venduto: fattispecie che costituisce una specifica applicazione della responsabilità del debitore per il fatto dei suoi ausiliari nell'eseguire la prestazione (art. 1228 c.c.).
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento dell'attore, e chiamando i terzi CP_6
, presso la quale era assicurata per il tipo di evento imputatole, e CP_7 CP_8
responsabile ex artt. 1228 e/o 2049 c.c. della condotta del nonché
[...] CP_3 rivolgendo domanda al stesso, per essere da tutti loro tenuta indenne di quanto fosse CP_3 obbligata a pagare all'attore nella subordinata ipotesi di condanna.
Si costituiva il er negare la propria responsabilità affermando di non avere tenuto alcuna CP_3 condotta colposa che avesse causato l'infortunio, subito dal per esclusiva causa di Parte_1 un suo errore.
Si costituiva anche la negando la sussistenza di un rapporto giuridico col maestro CP_8 che giustifichi la sua responsabilità per l'operato del e, comunque, associandosi a CP_3 quest'ultimo nell'escludere una colpa per l'infortunio occorso all'attore.
Si costituiva, infine, negando la colpa del la responsabilità di per la CP_7 CP_3 CP_6 condotta del maestro di sci, contestando, in subordine, il quantum eccessivo del risarcimento richiesto, e invocando le franchigie rispetto all'obbligo di indennizzo a favore di . CP_1
Sia i convenuti che le terze chiamate hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno per mancanza di alcun collegamento della fattispecie con il circondario di quell'ufficio giudiziario rilevante ai sensi dei diversi criteri regolatori della competenza per territorio.
Il Tribunale di Livorno ha accolto l'eccezione di incompetenza, ritendo competente questo Tribunale quale foro del convenuto, invitando le parti a riassumervi la causa.
, dopo aver riassunto qui la causa, eccepisce l'incompetenza di questo Ufficio Parte_1 sostenendo che si applicherebbe il criterio del foro del consumatore, essendo tale l'attore rispetto alla fattispecie de qua, invocando quindi la competenza del Tribunale di Livorno, dove egli risiede.
Il Tribunale, in primo luogo, giudica inammissibile l'eccezione di incompetenza sollevata dall'attore, che avrebbe dovuto, invece di riassumere qui la causa, promuovere il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., che prevede che l'ordinanza declinatoria della competenza che non decide sul merito della causa, quale quella del Giudice di Livorno, possa essere impugnata, e quindi contestata, soltanto con tale mezzo.
In secondo luogo, questo Giudice è tenuto a valutare se promuovere egli stesso il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., in quanto si tratterebbe, in ipotesi, di foro inderogabile, come è il foro del consumatore. pagina 2 di 5 Sull'interpretazione dell'art. 45 c.p.c. occorre fare riferimento alla pronuncia a sezioni unite della Cassazione n. 11866/2020, che ha enumerato le condizioni alle quali il Giudice del processo riassunto possa far valere il conflitto negativo di competenza in presenza di una competenza inderogabile.
Tra queste condizioni, la sentenza citata, pone quella per cui l'ordinanza declinatoria sia avvenuta proprio per ragioni di competenza inderogabile e non soltanto che il Giudice ad quem, ossia questo
Tribunale, ritenga la competenza inderogabile del Giudice a quo, ossia quello di Livorno.
Poiché la suddetta condizione non ricorre, avendo quel Giudice ritenuto la competenza di questo Tribunale in applicazione del criterio generale del foro del convenuto previsto dall'art. 18 c.p.c., non può essere promosso in questa sede il regolamento di competenza, cosicché non può essere contestata la competenza di questo Tribunale, che passa, perciò, all'esame del merito.
Sono state assunte le testimonianze di diverse persone e si è proceduto all'interrogatorio formale dell'attore sulla dinamica della caduta e sulle circostanze rilevanti.
Nell'interrogatorio il ha dichiarato che il maestro li ha condotti fuori pista, che Parte_1 hanno preso molta velocità, che si è trovato in risalita su un avvallamento, che si è piantato sulla neve fresca, che è caduto facendo la curva a sinistra, che c'era un problema di visibilità e che c'era il cartello di divieto. La testimone , ha dichiarato ugualmente che il maestro li ha condotti fuori Tes_1 pista, dove hanno preso velocità e c'era un avvallamento importante, dove anche lei stava per cadere, che la visibilità non era ottimale e che c'era il cartello di divieto. Il teste ha dichiarato che è Tes_2 arrivato dopo la caduta, che c'erano degli avvallamenti e buche, che la pista era battuta dal gatto delle nevi, che c'era il cartello di divieto. Il teste ha dichiarato di essere arrivato dopo la Tes_3 caduta, che la pista non era battuta e che ha visto l'attore sdraiato con la neve fresca addosso. Il teste altro maestro di sci, ha dichiarato di aver sottoposto il , la Tes_4 Parte_1 mattina del primo giorno di lezioni, ad una valutazione individuale delle capacità sciistiche su una pista di circa 250 metri, e lo ha qualificato come argento/cristiania base, secondo la classificazione ufficiale
FISI, e che lo stesso attore aveva dichiarato di considerarsi argento, non un principiante. La teste ha dichiarato che il maestro non aveva fatto specifiche prove preparatorie per il percorso Tes_5 fuori pista;
che la neve fresca era solo ai lati del fuoripista, essendo il fuoripista battuto da tante persone;
che il percorso era segnato, che non c'erano buche pericolose, che c'erano solo dossi, che non ricorda neve fresca né che gli sci affondavano, che non erano in mezzo ai boschi, che i dossi erano battuti, adatti ad uno livello come il nostro che li faceva tranquillamente, che il è Parte_1 caduto perché gli si sono incrociati gli sci.
Alle dichiarazioni testimoniali di cui sopra, occorre aggiungere la circostanza temporale riportata dal convenuto implicita anche nella ricostruzione cronologica della vicenda allegata dall'attore, CP_3 ossia che era stato condotto nel tratto dove è avvenuto l'infortunio nel pomeriggio del primo giorno, e che, in precedenza, nella mattina e in parte del pomeriggio, seguendo il aveva disceso piste Per_1 cosiddette rosse, presentanti un livello medio di difficoltà.
Per completare il quadro istruttorio occorre inoltre considerare il doc. 6 prodotto dalla CP_8 riportante il bollettino meteo del 13 febbraio 2017, data dell'infortunio, in cui si legge:
[...] prevalentemente soleggiato, con possibile formazione di foschie diffuse.
Il Tribunale considera che la condizione per attribuire la caduta del alla Parte_1 responsabilità del ia accertare che la causa di tale caduta costituisca la realizzazione della CP_3 maggiore pericolosità del percorso nel quale lo sciatore fosse stato condotto dal maestro di sci e che tale maggiore pericolosità fosse inadatta alle capacità sciistiche dell'attore, come valutate in precedenza e come sperimentate nelle discese che hanno preceduto la caduta.
Quanto alle capacità sciistiche del si può sostenere che avesse capacità medie, Parte_1 superiori a quelle di un principiante, secondo la ripartizione accolta dalla FISI, che distingue tra i livelli pagina 3 di 5 secondo un grado di crescente abilità: bronzo, argento e oro, con sottolivelli all'interno di ognuno. Il
[...]
si poneva quindi ad un livello medio e aveva dimostrato, nel corso della giornata, di Parte_1 essere in grado di discendere piste rosse, presentanti un grado medio di difficoltà.
Orbene, l'unica dichiarazione dalla quale potrebbe evincersi che la caduta del sia Parte_1 dipesa da un'insidia non presente nelle piste battute è quella resa dall'attore medesimo, non valente quindi come prova a suo favore, che ha detto di essersi impuntato nella neve fresca.
Nessuna delle altre testimonianze riporta la circostanza dell'impuntamento nella neve fresca, e si tratta di soggetti che avrebbero dovuto percepire visivamente tale dinamica o indurla nell'immediatezza della caduta dalla posizione del corpo dell'attore o, al limite, dalle medesime dichiarazioni rese in quel contesto, e quindi attendibili, dall'infortunato.
In particolare, la dichiarazione della teste riporta condizioni e conseguenti ipotetiche Tes_1 condotte degli sciatori, del tutto analoghe a quanto potrebbe trovarsi in una pista rossa. Infatti, ella dichiara, per quanto rileva, che gli sciatori del gruppo del , del quale faceva parte, Parte_1 hanno preso velocità e che c'era un avvallamento importante nel quale anche lei stava per cadere. La medesima considerazione si estende al teste quanto alla presenza di irregolarità nel percorso Tes_2 fuori pista;
il dichiara inoltre che la pista era battuta dal gatto delle nevi. Anche la teste Tes_2 dichiara che la pista era battuta, e aggiunge che non c'erano buche pericolose, che anche Tes_5 i dossi erano battuti e che non c'era neve fresca, così che, osserva il Tribunale, si esclude quanto dichiarato soltanto dall'attore, ossia che si sarebbe impuntato sulla neve fresca.
A ribaltare tale conclusione non può valere la sola testimonianza di intervenuto Tes_3 soltanto dopo la caduta dell'attore e che, genericamente, dichiara che il percorso non era battuto e che il era sdraiato e coperto dalla neve fresca, ciò che non implica che la caduta fosse Parte_1 dovuta all'impuntamento nella neve fresca.
A commento conclusivo della valutazione sulla pericolosità del percorso e della sua adeguatezza rispetto alle capacità dell'attore, il Tribunale osserva che nessuno dei soggetti sentiti, neanche l'attore, ha riferito di una pendenza del percorso particolarmente accentuata, così che anche sotto questo ipotetico profilo si può escludere la sussistenza di una pericolosità inadatta alle capacità del
[...]
. Parte_1
Escluso, quindi, qualsiasi profilo di colpa in capo al e in particolare escluso che l'aver CP_3 condotto l'attore nel percorso in cui è caduto sia addebitabile ad imperizia o ad imprudenza del maestro di sci, non si può che ascrivere la causa della caduta ad un errore tecnico dello stesso sciatore, che, dal punto di vista del rappresenta un'eventualità del tutto fortuita, realizzazione di un rischio a CP_3 cui si sottopone volontariamente ogni sciatore, e inevitabile anche per un soggetto che si trovi a distanza di pochi metri, per l'immediatezza con cui si verificano eventi del genere.
Non sussistendo la responsabilità dell'ausiliare, deve escludersi anche la responsabilità, ai sensi dell'art. 43 del Codice del Turismo, dell'agenzia organizzatrice della vacanza T.ONE, così che deve essere rigettata anche la domanda svolta dall'attore nei confronti di questa convenuta.
Il rigetto della domanda nei confronti della convenuta implica la cessazione della materia del CP_6 contendere rispetto alle domande avanzate da questa convenuta nei confronti dei soggetti da cui pretendeva di essere tenuta indenne di quanto fosse stata condannata a pagare all'attore.
Escluso il le cui spese di lite verranno rimborsate dall'attore in base al principio della CP_3 soccombenza, occorre valutare la soccombenza ipotetica delle domande rivolte dalla convenuta CP_6 nei confronti delle terze chiamate per decidere se addossare il rimborso delle loro spese di lite a
, ove la sua domanda fosse infondata, oppure all'attore, in base al principio di causalità, CP_6 nell'ipotesi opposta, essendo la giusta domanda rivolta alla terza determinata dal giudizio instaurato pagina 4 di 5 infondatamente dall'attore.
La domanda svolta da verso la invocando alternativamente le fattispecie CP_6 CP_8 previste agli artt. 1228 e 2049 c.c., è astrattamente fondata sulla base dell'art. 1228 c.c. Infatti, non vi è dubbio che la , associazione non riconosciuta, quindi autonomo soggetto di diritto, ha CP_8 ricevuto l'incarico di svolgere la prestazione come ausiliare di , e ha a sua volta incaricato il CP_6 maestro di sci di eseguire la prestazione turistica, secondo una catena di sub relazioni che si inquadrano ex art. 1228 c.c., in base al quale il debitore contrattuale che, in ipotesi, abbia risarcito il danno al suo creditore, si rivale sull'ausiliare colpevole.
È in ipotesi, fondata anche la domanda di verso che ha ammesso il rapporto CP_6 CP_4 assicurativo dedotto dalla prima e si è limitata ad invocare le franchigie.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa (l'attore ha quantificato il danno biologico e per spese mediche all'esito dell'istruttoria, nell'importo di euro 48.794,50, rimettendosi alla liquidazione equitativa per il danno da vacanza rovinata) e all'attività svolta, seguono la soccombenza e la causalità, secondo quanto sopra precisato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di
[...] Controparte_3
condanna a rimborsare a le spese di
Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si
Parte_1 Controparte_3 liquidano in € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna a rimborsare a le
Parte_1 Controparte_4 spese di lite, che si liquidano in € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna a rimborsare a le
Parte_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone definitivamente il compenso del CTU a carico di .
Parte_1
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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