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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/05/2024, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 265/2015 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Marialuisa Crucitti - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 265/2015 R.G., posta in decisione all'udienza del 6.11.2023 vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Palamolla n. 31 presso lo studio dell'avv. Luigi Tuccio, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Callipo in virtù di mandato in atti appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele n. 202, presso lo studio dell'avv. Andrea
Greco che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti appellato
NONCHÉ
e nella qualità di eredi di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_1
(C.F. ) appellati contumaci
[...] CodiceFiscale_2 E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Bagnara Calabra, via Roma n.7 presso lo studio dell'avv.
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Morfino in virtù di mandato in Controparte_6 atti appellata
oggetto: contratti e obbligazioni varie - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi n. 180/2015, pubblicata il 3.03.2015.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 3.11.2022, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “il sottoscritto avvocato, difensore del si riporta integralmente ai propri atti difensivi e verbali di causa. Chiede che Parte_1 la causa venga trattenuta in decisione, con la eventuale concessione dei termini di cui agli artt 352- 190- cpc , per l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'atto di appello e qui sintetizzate -) accogliere l'appello per i motivi sopra indicati, e per l'effetto , annullare e/ riformare la sentenza appellata, rigettando tutte le domande proposte dagli odierni appellati contro il , e respinta Parte_1 ogni contraria istanza difesa ed eccezione dichiarare la competenza del Tribunale delle Acque
Pubbliche di Napoli, ai sensi dell'articolo 140 lett. c del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.in quanto il diritto oggetto della domanda attorea concerna il risarcimento del danno derivante dalla mancata derivazione e/o utilizzazione di acqua pubblica, non essendo sul punto rilevante che tale diritto alla derivazione e/o utilizzazione sia stato riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione in sede transattiva Ovvero che la domanda degli attori in primo grado rientra nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria Ferme le superiori richieste, ed in caso rigetto delle stesse si chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia dichiarare la nullità dell''accordo transattivo intercorso in data 30 marzo 2005 tra il e gli Parte_1 attori signori è nullo per violazione delle norme inderogabili di legge contenute negli articoli CP_1
38, 42 e 48 del d.lgs. 267/2000 (TUEL). Rigettare la domanda di risarcimento degli attori in primo grado in quanto non risulta provato, o comunque dichiarare che il ha diritto di essere Pt_1 manlevato dalla ditta esecutrice dei lavori di contenimento del muro della discarica In via CP_5 subordinata si chiede che la sentenza appellata venga riformata in ordine al quantum riconosciuto in primo grado a favore degli odierni appellati, -) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre
CPA, IVA e spese generali, come per legge da riconoscersi a favore del per i due Parte_2 gradi di giudizio.
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 2.11.2022, il procuratore dell'appellato , così precisava le conclusioni: Controparte_1
“preliminarmente ribadisce l'eccezione di estinzione, ex art. 307 III comma cpc, del presente giudizio di impugnazione. Il ricorso in riassunzione depositato dall'appellante ed il Parte_1 decreto di fissazione dell'udienza non è stato notificato agli eredi dell'originario attore sig. CP_1
(classe 1936) deceduto in pendenza del giudizio di appello ed in ragione del cui decesso il
[...] giudizio era stato interrotto. La Sentenza di primo grado nei loro confronti ha acquisito autorità di giudicato e l'impugnazione è divenuta improcedibile anche nei confronti del sig. Controparte_1
. Si riporta, in subordine, a quanto chiesto dedotto ed eccepito in ogni atto e verbale di causa,
[...] insistendo nel rigetto dell'appello promosso dal . In via meramente subordinata e Parte_1 residuale precisa le conclusioni ed, in particolare, chiede che la Corte adita voglia: 1. - dichiarare l'estinzione del giudizio e l'improcedibilità della impugnazione promossa ex adverso. 2.- subordinatamente, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile, poiché tardivo, e comunque rigettare l'appello proposto dal poiché infondato in fatto ed in diritto. 3.- di Parte_1 conseguenza, confermare in tutte le sue statuizioni la Sentenza n. 180/2015 del 28.02/3.03.2015 emessa dal Tribunale di Palmi, notificata a controparte presso il domicilio eletto in data 30.03.2015. 4.- disporre, se ritenuto necessario, CTU al fine di:
1- descrivere lo stato dei luoghi;
2.- determinare la perdita di valore commerciale del fondo di proprietà degli attori a causa dell'assenza (dal 1999) dell'approvvigionamento idrico che occorreva per irrigarlo;
3 - determinare il valore della mancata produzione agrumicola del fondo dal 1999, diminuita a causa della mancanza dell'irrigazione delle piantagioni. 5.- condannare l'ente appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio”.
Con ordinanza del 13.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.11.2023 -svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_1 Controparte_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, il
[...] Parte_1
, in persona del legale rappresentante, affinché, previo accertamento
[...] dell'inadempimento dell'Ente convenuto, venisse dichiarata la risoluzione della convenzione stipulata in data 30.05.2005 con conseguente condanna al risarcimento dei danni, in loro favore, nella misura di €. 25.000,00 (ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
Premettevano gli attori:
-di essere proprietari, in comune e pro-indiviso, di un fondo rustico sito in c. da Tanuso
o Marro del Comune di , identificato in N.C.T. al foglio 8, particelle n. ri 1, 3, Pt_1
6, 399, 400, 401, 402, 403, 304, 405, 406, 413 e 414;
-che il , verso la fine dell'anno 1999, aveva realizzato, a monte del Parte_1 fondo di loro proprietà, una discarica a servizio del bacino di utenza dell'area comunale, sfruttando una gola non troppo profonda che era stata chiusa con un muro di contenimento in cemento armato;
-che, a causa della realizzazione di tale muro sul terreno con il loro confinante, erano stati distrutti alcuni cunicoli naturali sotterranei che, attraverso vasche di raccolta, portavano l'acqua utilizzata per l'irrigazione del fondo di loro proprietà;
-che l'opera in questione aveva reso impossibile irrigare il loro terreno con conseguente diminuzione del prodotto agrumicolo raccolto annualmente;
-che il previo sopralluogo e delibera della UN, si era obbligato, con atto di Pt_1 transazione del 30.03.2005, ad erogare, in loro favore ed a titolo gratuito, per un periodo di 99 anni rinnovabili, 3.000 mc annui di acqua per l'irrigazione del fondo;
-che, in virtù di tale convenzione, avevano provveduto ad installare, sul fondo di loro proprietà, un contatore per la misurazione della quantità di acqua oggetto della fornitura;
-che, tuttavia, il era rimasto del tutto inadempiente agli obblighi assunti. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rilevando la nullità dell'atto transattivo del 30.03.2005 - per violazione dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, nonché per violazione dell'art. 1418 c.c., degli artt. 5, 6 e 17, comma 6, del regolamento comunale sulle concessioni di acqua potabile dell'acquedotto pubblico e dell'art. 1344 c.c. – chiedendo il rigetto integrale della domanda attrice. In subordine, in caso di accoglimento, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la in persona del legale rappresentante - impresa appaltatrice alla quale CP_5 aveva commissionato i lavori di realizzazione della discarica – al fine di essere manlevato.
Autorizzata la chiamata, si costituiva, la in persona del legale CP_5 rappresentante, rilevando, in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice per essere competente il Tribunale delle Acque, in subordine contrastando l'avversa domanda con richiesta di integrale rigetto;
proponeva, altresì, domanda riconvenzionale, nei confronti del , per il risarcimento dei danni subiti per lite Parte_1 temeraria oltre che per danni esistenziali, da quantificarsi in €. 20.000,00.
In sede di memorie ex art. 183 c.p.c., il eccepiva il difetto di Parte_1 competenza dell'adito Tribunale Ordinario, in favore del Tribunale delle Acque
Pubbliche, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo.
Istruito il giudizio documentalmente e con prova testimoniale, all'udienza dell'1.07.2014 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palmi dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo del 30.03.2005, condannando il
, in persona del legale rappresentante, a pagare, in favore degli Parte_1 attori, la somma di €. 35.262,47, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
rigettava la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata nonché Pt_1 la domanda di risarcimento danni avanzata dalla nei confronti del CP_5 Pt_1 condannava, infine, il alla rifusione delle spese giudiziali, in favore Parte_1 degli attori e della terza chiamata.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il , in persona del Parte_1 legale rappresentante, proponeva appello avverso la citata decisione chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano, con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 23.09.2015, CP_1
e rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità
[...] Controparte_1 del proposto appello e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di integrale rigetto e vittoria di spese legali del presente grado.
Si costituiva, altresì, con memoria di costituzione depositata in cancelleria il 24.09.2015, la in persona del legale rappresentante, contestando l'avverso appello con CP_5 richiesta di integrale rigetto e vittoria di spese legali.
Nelle more del giudizio sopraggiungeva la morte del , come rilevato e Controparte_1 documentato dal procuratore legale di quest'ultimo, talché questa Corte, con ordinanza del 14.02.2022, dichiarava l'interruzione del processo per intervenuto decesso di una delle parti appellate.
Con atto di ricorso depositato il 6.06.2022 e notificato ai procuratori delle parti costituite, il , in persona del legale rappresentante, riassumeva il Parte_1 processo interrotto sicché questa Corte fissava, con decreto, l'udienza del 7.11.2022 per la prosecuzione del giudizio, assegnando termine all'appellante, per la notifica agli eredi del de cuius del ricorso in riassunzione e del decreto, fino al 30 luglio 2022.
In sede di note di trattazione scritta, depositate in data 7.11.2022, il procuratore di rilevava l'inesistenza della notifica dell'atto di riassunzione, Controparte_1 effettuata dal agli eredi di presso il difensore Parte_1 Controparte_1 costituito della parte deceduta.
Sicché, questa Corte, con ordinanza del 30.05.2023, rinviava la causa all'udienza del
6.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, disponendo che copia del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto fossero notificati, a cura di parte appellante, agli eredi di entro il 30.06.2023. Controparte_1
Nonostante la regolare notifica dell'atto di riassunzione a cura dell'appellante, come documentata in atti, gli eredi di non si costituivano. Controparte_1
Con ordinanza del 13.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.11.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2 CP_3
e nella qualità di eredi di , regolarmente
[...] Controparte_4 Controparte_1 evocati in giudizio e non costituitisi.
Nel merito, l'appello deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle acque pubbliche di
Napoli, ai sensi dell'art. 140 lett. c del Regio Decreto n. 1775/1993, adducendo che
“l'ampia dizione della norma non consente di escludere i diritti tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni” e che “poiché la fattispecie dedotta in giudizio attiene ad un'ipotesi risarcitoria per mancata utilizzazione di acqua pubblica rientra nella sfera di applicazione della predetta norma”. Precisa, altresì, che stante “la natura di acqua pubblica pacificamente riconosciuta dal Tribunale, appare evidentemente priva di fondamento giuridico la circostanza ritenuta in sentenza, secondo cui il diritto ad utilizzare l'acqua pubblica è derivato dagli attori in primo grado in forza di un accordo transattivo, in seguito non adempiuto dalla Pubblica Amministrazione” ed insiste, affinché, questa Corte, in riforma della gravata sentenza, dichiari il rilevato difetto di competenza.
La doglianza è infondata.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che in materia di competenza trova applicazione il c.d. principio di prospettazione secondo cui, in ossequio all'art. 10 c.p.c., che detta una regola di portata generale, la competenza si determina in base alla domanda giudiziale come formulata dall'attore, senza che rilevino le contestazioni del convenuto (così Cass. ordinanze 26 marzo 2014, n. 7182, e 9 novembre 2016, n.
22816).
Nel caso in esame, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio emerge, senza possibilità di dubbio, che gli attori hanno posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni, l'inadempimento dell'Ente convenuto agli obblighi assunti, in loro favore, con la convenzione stipulata in data 30.05.2005.
Tanto precisato, deve osservarsi che sussiste la competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche per i danni derivanti dalla esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche, così escludendosi, per un verso, le controversie relative ad opere inerenti al regime delle acque che non siano considerate pubbliche dalla Legge e, per altro verso, le controversie che si ricolleghino a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque pubbliche posto che, come precisato dalla Suprema Corte, Sezioni Unite, n.
8054/1997, "la competenza del Giudice specializzato è giustificata dalla presenza di fattispecie che coinvolgono apprezzamenti circa la deliberazione, progettazione ed attuazione di opere idrauliche o scelte della pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche".
In altri termini, ai fini della determinazione del giudice competente, come ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte, Sezioni Unite, n. 1066/2006 “… ai sensi del R.D. n. 1775 del
1933, art. 140, comma 1, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario ed il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A. - deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei Tribunali Regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque”
Nella vicenda di cui si discute è oltremodo evidente che non è in discussione l'esecuzione o il funzionamento di un'opera idraulica (e quindi il governo delle acque pubbliche), bensì la responsabilità del per danni che si collegano Pt_1 all'inadempimento di un accordo transattivo con l'ovvia conseguenza che non sussistono i presupposti in base ai quali radicare la competenza del giudice specializzato, dovendosi, perciò, confermare la competenza del giudice ordinario.
- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Giudice amministrativo ex art. 5 della
Legge 1034/1971 (oggi art. 133 lett. b del codice del processo amministrativo) adducendo che “sono devolute al T.A.R. i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessioni di beni pubblici”. Precisa sul punto che “l'acqua ex art. 822 cod. civ. costituisce un bene appartenente al demanio pubblico, e che quindi la concessione di utilizzazione di acqua pubblica per 99 anni nei termini descritti nell'atto di transazione configura una “concessione amministrativa ex art. 5 legge 1034/1971” ed insiste, affinché, questa Corte, in riforma della gravata sentenza, dichiari che la domanda degli attori in primo grado rientra nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Per come costantemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al cd. petitum sostanziale, ossia all'intrinseca essenza della posizione giuridica lesa dedotta in giudizio (cd. causa petendi), individuata all'esito del compiuto esame dei fatti allegati dall'istante ed indipendentemente dalla concreta pronuncia, eventualmente anche annullatoria, che si chiede al giudice (cfr., tra le tante, Cass.civ., sez. un., 07/09/2018, n. 21928; Cass. Civ., sez. un., 31/07/2018, n. 20350; Consiglio di
Stato, sez. VI, 19/03/2018, n. 1710; Cass. Civ., Sez, Unite, sez.un., 02/03/2018, n. 4997). Nella specie, come già argomentato, la domanda proposta ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dell'Ente convenuto alla convenzione del 30.05.2005 che non comporta alcun giudizio diretto sulla transazione a suo tempo conclusa né tanto meno richiede una modifica della transazione stessa mediante l'intervento del giudice.
In altri termini, l'originaria convenzione è il titolo che fonda la legittimazione passiva del ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati e non sono Pt_1 condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non è posto in discussione così come correttamente argomentato dal primo Giudice, “non viene in rilievo una controversia in materia di servizi pubblici atteso che l'obbligo di erogare l'acqua in favore del fondo attoreo da parte del rappresenta solo uno degli elementi del sinallagma contrattuale a cui corrisponde, dall'altro lato, la Pt_1 rinuncia da parte degli attori a far valere pretese risarcitorie nei confronti dell'Ente locale”. Così interpretata la domanda di parte attrice, la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario, non essendo evocato alcun potere autoritativo dell'amministrazione, secondo il principio già più volte affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 9318 del
2019 e Cass. n. 25843 del 2021) - conformemente del resto a quanto precisato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004 – per il quale le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono solo quelle nelle quali l'amministrazione opera in veste di autorità spettando, invece, al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento dell'amministrazione a tutela di interessi generali (Cons. St., sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4857; 11 dicembre 2013, n. 5964; Cass., SS.UU., 9 agosto 2018, n.
20682; 7 gennaio 2014, n. 67; 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 16391).
-Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto nullo l'accordo transattivo del 30.03.2005, per violazione delle norme inderogabili di legge di cui agli art. 38, 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000 “in quanto adottato dalla UN Comunale e non dal Consiglio eludendo la norma di cui all'art. 38 che fa divieto al Consiglio Comunale di approvare, dopo l'indizione dei comizi elettorali, atti che, come quello in esame, risultano privi dei requisiti di urgenza ed indifferibilità, anche in considerazione dell'onerosità delle prestazioni poste a carico del e dell'assenza di alcun profilo di convenienza ed Pt_1 economicità in rapporto alla paventata lite da parte degli attori”: Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 "i Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili".
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha ormai da tempo chiarito che l'art. 38 cit.
"si riferisce espressamente al solo Consiglio comunale, impedendogli di deliberare dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali se non per atti urgenti e improrogabili" (T.A.R. Calabria,
Catanzaro, n. 1558/2018). Esso, pertanto, non si riferisce agli atti di altri organi comunali (cfr. T.A.R. Abruzzo, n.
321/2015, e, pur con riferimento all'art. 12, comma 5, del d.P. Organizzazione_1
1 febbraio 2005, n. 1/L, di analogo tenore, T.R.G.A. Trento, n. 109/2016), quali
[...] la UN comunale.
Né assume rilievo la dedotta circostanza che, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL,
l'accordo transattivo di cui trattasi avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio
Comunale, in quanto, per esplicita previsione normativa, i limiti riguardano "l'organo" e non "la materia" esaminata, sicché l'operazione interpretativa proposta dall'appellante non ha fondamento normativo.
D'altra parte la ratio sottesa al divieto in parola è da rintracciarsi nell'esigenza di scongiurare la captatio benevolentiae che potrebbe orientare la condotta dei componenti dell'organo elettivo nell'imminenza delle operazioni di rinnovo del medesimo (Cons. di
Stato, n. 3970/2022), laddove, invece, la UN e i suoi membri non sono direttamente eletti dal corpo elettorale.
Nondimeno, una volta che l'Amministrazione abbia dato una descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità con una motivazione stringente ed approfondita, come nella specie, i presupposti dell'urgenza ed improrogabilità costituiscono un apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta sicché, come giustamente motivato dal Tribunale, “tale contratto, vantaggioso per il in Pt_1 quanto non comportante un impegno di spesa, si rilevava invero urgente ed indifferibile poiché diretto ad impedire l'instaurazione di un giudizio risarcitorio già da tempo preannunciato dagli attori” con l'ovvia conseguenza che alcun profilo di nullità è ravvisabile nell'accordo transattivo di cui si discute.
-Con il quarto motivo di gravame, l'appellante si duole della circostanza che il Giudice di prime cure lo abbia condannato al risarcimento dei danni nonostante non fossero stati acquisiti in giudizio “elementi di sussistenza e corretta determinazione del danno asseritamente subito dal fondo di proprietà degli attori”. Insiste, quindi, affinché, in riforma della sentenza primo grado, questa Corte rigetti attrice di risarcimento perché non provata.
Anche tale ultima doglianza deve essere disattesa.
Deve premettersi che il Giudice di prime cure, ritenuta inammissibile l'azione di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1976 c.c., accoglieva la domanda attrice di risarcimento danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., condannando il al pagamento della somma di €.35.262,47, determinata in via Pt_1 equitativa.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur.
Orbene, nella specie, all'esito dell'istruttoria, parte attrice ha fornito prova incontestata della sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia documentalmente che per testimoni considerato che è emerso, pacificamente, che “a causa della realizzazione di un muro sul terreno confinante con quello degli attori sono stati distrutti alcuni cunicoli naturali sotterranei che, attraverso vasche di raccolta, portavano l'acqua utilizzata per l'irrigazione del fondo di loro proprietà”, come peraltro si evince dalle relazioni di sopralluogo e tecniche depositate dallo stesso convenuto. CP_7
D'altra parte, quest'ultimo ha, espressamente, riconosciuto il pregiudizio lamentato dagli attori obbligandosi, con la transazione del 30.03.2005, ad assicurare 3.000 mc di acqua all'anno per l'irrigazione del loro fondo. A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, il quantum risarcitorio richiesto dagli attori non è mai stato contestato dal . Parte_1
Tali elementi sono stati giustamente considerati nella motivazione della sentenza impugnata laddove nel quantificare l'importo da corrispondere a titolo di risarcimento si
è, altresì, valorizzato il dato che “la prestazione alla quale si era obbligato il con la transazione Pt_1 del 30.03.2005 sarebbe stata certamente più onerosa se tradotta in termini monetari”. Pacifica e dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile, deve anche rilevarsi l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare con l'ovvia conseguenza che anche, sotto tale profilo, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale appare privo di censure ravvisandosi i corretti presupposti per la liquidazione in via equitativa.
Ne consegue il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese giudiziali del presente grado tra le parti costituite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Nel caso che qui occupa, considerato che l'attività difensiva si è esplicata nello studio della controversia, nella fase introduttiva (fase di studio e predisposizione dell'atto di costituzione e difesa), di trattazione e decisoria, le spese di lite devono essere così liquidate:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €. 26.001 ad €. 52.000 Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva €. 709,00
Fase trattazione €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00
Totale compenso tabellare €. 4.996,00 si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Nulla per spese, invece, tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1
180/2015, pubblicata il 3.03.2015, così decide:
- preliminarmente dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
Controparte_4
- nel merito, rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
- condanna il , in persona del legale rappresentante, alla rifusione Parte_1 delle spese legali del presente grado, in favore di , Controparte_1 quantificate in €.4.996,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
-condanna il , in persona del legale rappresentante, alla rifusione Parte_1 delle spese legali del presente grado, in favore della in persona del legale CP_5 rappresentante pro-tempore, quantificate in €.4.996,00 per compenso, oltre forfetarie,
I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- nulla per spese tra l'appellante e gli appellati contumaci;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.05.2024.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 265/2015 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Marialuisa Crucitti - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 265/2015 R.G., posta in decisione all'udienza del 6.11.2023 vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Palamolla n. 31 presso lo studio dell'avv. Luigi Tuccio, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Callipo in virtù di mandato in atti appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele n. 202, presso lo studio dell'avv. Andrea
Greco che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti appellato
NONCHÉ
e nella qualità di eredi di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_1
(C.F. ) appellati contumaci
[...] CodiceFiscale_2 E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Bagnara Calabra, via Roma n.7 presso lo studio dell'avv.
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Morfino in virtù di mandato in Controparte_6 atti appellata
oggetto: contratti e obbligazioni varie - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi n. 180/2015, pubblicata il 3.03.2015.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 3.11.2022, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “il sottoscritto avvocato, difensore del si riporta integralmente ai propri atti difensivi e verbali di causa. Chiede che Parte_1 la causa venga trattenuta in decisione, con la eventuale concessione dei termini di cui agli artt 352- 190- cpc , per l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'atto di appello e qui sintetizzate -) accogliere l'appello per i motivi sopra indicati, e per l'effetto , annullare e/ riformare la sentenza appellata, rigettando tutte le domande proposte dagli odierni appellati contro il , e respinta Parte_1 ogni contraria istanza difesa ed eccezione dichiarare la competenza del Tribunale delle Acque
Pubbliche di Napoli, ai sensi dell'articolo 140 lett. c del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.in quanto il diritto oggetto della domanda attorea concerna il risarcimento del danno derivante dalla mancata derivazione e/o utilizzazione di acqua pubblica, non essendo sul punto rilevante che tale diritto alla derivazione e/o utilizzazione sia stato riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione in sede transattiva Ovvero che la domanda degli attori in primo grado rientra nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria Ferme le superiori richieste, ed in caso rigetto delle stesse si chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia dichiarare la nullità dell''accordo transattivo intercorso in data 30 marzo 2005 tra il e gli Parte_1 attori signori è nullo per violazione delle norme inderogabili di legge contenute negli articoli CP_1
38, 42 e 48 del d.lgs. 267/2000 (TUEL). Rigettare la domanda di risarcimento degli attori in primo grado in quanto non risulta provato, o comunque dichiarare che il ha diritto di essere Pt_1 manlevato dalla ditta esecutrice dei lavori di contenimento del muro della discarica In via CP_5 subordinata si chiede che la sentenza appellata venga riformata in ordine al quantum riconosciuto in primo grado a favore degli odierni appellati, -) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre
CPA, IVA e spese generali, come per legge da riconoscersi a favore del per i due Parte_2 gradi di giudizio.
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 2.11.2022, il procuratore dell'appellato , così precisava le conclusioni: Controparte_1
“preliminarmente ribadisce l'eccezione di estinzione, ex art. 307 III comma cpc, del presente giudizio di impugnazione. Il ricorso in riassunzione depositato dall'appellante ed il Parte_1 decreto di fissazione dell'udienza non è stato notificato agli eredi dell'originario attore sig. CP_1
(classe 1936) deceduto in pendenza del giudizio di appello ed in ragione del cui decesso il
[...] giudizio era stato interrotto. La Sentenza di primo grado nei loro confronti ha acquisito autorità di giudicato e l'impugnazione è divenuta improcedibile anche nei confronti del sig. Controparte_1
. Si riporta, in subordine, a quanto chiesto dedotto ed eccepito in ogni atto e verbale di causa,
[...] insistendo nel rigetto dell'appello promosso dal . In via meramente subordinata e Parte_1 residuale precisa le conclusioni ed, in particolare, chiede che la Corte adita voglia: 1. - dichiarare l'estinzione del giudizio e l'improcedibilità della impugnazione promossa ex adverso. 2.- subordinatamente, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile, poiché tardivo, e comunque rigettare l'appello proposto dal poiché infondato in fatto ed in diritto. 3.- di Parte_1 conseguenza, confermare in tutte le sue statuizioni la Sentenza n. 180/2015 del 28.02/3.03.2015 emessa dal Tribunale di Palmi, notificata a controparte presso il domicilio eletto in data 30.03.2015. 4.- disporre, se ritenuto necessario, CTU al fine di:
1- descrivere lo stato dei luoghi;
2.- determinare la perdita di valore commerciale del fondo di proprietà degli attori a causa dell'assenza (dal 1999) dell'approvvigionamento idrico che occorreva per irrigarlo;
3 - determinare il valore della mancata produzione agrumicola del fondo dal 1999, diminuita a causa della mancanza dell'irrigazione delle piantagioni. 5.- condannare l'ente appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio”.
Con ordinanza del 13.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.11.2023 -svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_1 Controparte_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, il
[...] Parte_1
, in persona del legale rappresentante, affinché, previo accertamento
[...] dell'inadempimento dell'Ente convenuto, venisse dichiarata la risoluzione della convenzione stipulata in data 30.05.2005 con conseguente condanna al risarcimento dei danni, in loro favore, nella misura di €. 25.000,00 (ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
Premettevano gli attori:
-di essere proprietari, in comune e pro-indiviso, di un fondo rustico sito in c. da Tanuso
o Marro del Comune di , identificato in N.C.T. al foglio 8, particelle n. ri 1, 3, Pt_1
6, 399, 400, 401, 402, 403, 304, 405, 406, 413 e 414;
-che il , verso la fine dell'anno 1999, aveva realizzato, a monte del Parte_1 fondo di loro proprietà, una discarica a servizio del bacino di utenza dell'area comunale, sfruttando una gola non troppo profonda che era stata chiusa con un muro di contenimento in cemento armato;
-che, a causa della realizzazione di tale muro sul terreno con il loro confinante, erano stati distrutti alcuni cunicoli naturali sotterranei che, attraverso vasche di raccolta, portavano l'acqua utilizzata per l'irrigazione del fondo di loro proprietà;
-che l'opera in questione aveva reso impossibile irrigare il loro terreno con conseguente diminuzione del prodotto agrumicolo raccolto annualmente;
-che il previo sopralluogo e delibera della UN, si era obbligato, con atto di Pt_1 transazione del 30.03.2005, ad erogare, in loro favore ed a titolo gratuito, per un periodo di 99 anni rinnovabili, 3.000 mc annui di acqua per l'irrigazione del fondo;
-che, in virtù di tale convenzione, avevano provveduto ad installare, sul fondo di loro proprietà, un contatore per la misurazione della quantità di acqua oggetto della fornitura;
-che, tuttavia, il era rimasto del tutto inadempiente agli obblighi assunti. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rilevando la nullità dell'atto transattivo del 30.03.2005 - per violazione dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, nonché per violazione dell'art. 1418 c.c., degli artt. 5, 6 e 17, comma 6, del regolamento comunale sulle concessioni di acqua potabile dell'acquedotto pubblico e dell'art. 1344 c.c. – chiedendo il rigetto integrale della domanda attrice. In subordine, in caso di accoglimento, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la in persona del legale rappresentante - impresa appaltatrice alla quale CP_5 aveva commissionato i lavori di realizzazione della discarica – al fine di essere manlevato.
Autorizzata la chiamata, si costituiva, la in persona del legale CP_5 rappresentante, rilevando, in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice per essere competente il Tribunale delle Acque, in subordine contrastando l'avversa domanda con richiesta di integrale rigetto;
proponeva, altresì, domanda riconvenzionale, nei confronti del , per il risarcimento dei danni subiti per lite Parte_1 temeraria oltre che per danni esistenziali, da quantificarsi in €. 20.000,00.
In sede di memorie ex art. 183 c.p.c., il eccepiva il difetto di Parte_1 competenza dell'adito Tribunale Ordinario, in favore del Tribunale delle Acque
Pubbliche, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo.
Istruito il giudizio documentalmente e con prova testimoniale, all'udienza dell'1.07.2014 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palmi dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo del 30.03.2005, condannando il
, in persona del legale rappresentante, a pagare, in favore degli Parte_1 attori, la somma di €. 35.262,47, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
rigettava la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata nonché Pt_1 la domanda di risarcimento danni avanzata dalla nei confronti del CP_5 Pt_1 condannava, infine, il alla rifusione delle spese giudiziali, in favore Parte_1 degli attori e della terza chiamata.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il , in persona del Parte_1 legale rappresentante, proponeva appello avverso la citata decisione chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano, con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 23.09.2015, CP_1
e rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità
[...] Controparte_1 del proposto appello e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di integrale rigetto e vittoria di spese legali del presente grado.
Si costituiva, altresì, con memoria di costituzione depositata in cancelleria il 24.09.2015, la in persona del legale rappresentante, contestando l'avverso appello con CP_5 richiesta di integrale rigetto e vittoria di spese legali.
Nelle more del giudizio sopraggiungeva la morte del , come rilevato e Controparte_1 documentato dal procuratore legale di quest'ultimo, talché questa Corte, con ordinanza del 14.02.2022, dichiarava l'interruzione del processo per intervenuto decesso di una delle parti appellate.
Con atto di ricorso depositato il 6.06.2022 e notificato ai procuratori delle parti costituite, il , in persona del legale rappresentante, riassumeva il Parte_1 processo interrotto sicché questa Corte fissava, con decreto, l'udienza del 7.11.2022 per la prosecuzione del giudizio, assegnando termine all'appellante, per la notifica agli eredi del de cuius del ricorso in riassunzione e del decreto, fino al 30 luglio 2022.
In sede di note di trattazione scritta, depositate in data 7.11.2022, il procuratore di rilevava l'inesistenza della notifica dell'atto di riassunzione, Controparte_1 effettuata dal agli eredi di presso il difensore Parte_1 Controparte_1 costituito della parte deceduta.
Sicché, questa Corte, con ordinanza del 30.05.2023, rinviava la causa all'udienza del
6.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, disponendo che copia del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto fossero notificati, a cura di parte appellante, agli eredi di entro il 30.06.2023. Controparte_1
Nonostante la regolare notifica dell'atto di riassunzione a cura dell'appellante, come documentata in atti, gli eredi di non si costituivano. Controparte_1
Con ordinanza del 13.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.11.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2 CP_3
e nella qualità di eredi di , regolarmente
[...] Controparte_4 Controparte_1 evocati in giudizio e non costituitisi.
Nel merito, l'appello deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle acque pubbliche di
Napoli, ai sensi dell'art. 140 lett. c del Regio Decreto n. 1775/1993, adducendo che
“l'ampia dizione della norma non consente di escludere i diritti tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni” e che “poiché la fattispecie dedotta in giudizio attiene ad un'ipotesi risarcitoria per mancata utilizzazione di acqua pubblica rientra nella sfera di applicazione della predetta norma”. Precisa, altresì, che stante “la natura di acqua pubblica pacificamente riconosciuta dal Tribunale, appare evidentemente priva di fondamento giuridico la circostanza ritenuta in sentenza, secondo cui il diritto ad utilizzare l'acqua pubblica è derivato dagli attori in primo grado in forza di un accordo transattivo, in seguito non adempiuto dalla Pubblica Amministrazione” ed insiste, affinché, questa Corte, in riforma della gravata sentenza, dichiari il rilevato difetto di competenza.
La doglianza è infondata.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che in materia di competenza trova applicazione il c.d. principio di prospettazione secondo cui, in ossequio all'art. 10 c.p.c., che detta una regola di portata generale, la competenza si determina in base alla domanda giudiziale come formulata dall'attore, senza che rilevino le contestazioni del convenuto (così Cass. ordinanze 26 marzo 2014, n. 7182, e 9 novembre 2016, n.
22816).
Nel caso in esame, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio emerge, senza possibilità di dubbio, che gli attori hanno posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni, l'inadempimento dell'Ente convenuto agli obblighi assunti, in loro favore, con la convenzione stipulata in data 30.05.2005.
Tanto precisato, deve osservarsi che sussiste la competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche per i danni derivanti dalla esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche, così escludendosi, per un verso, le controversie relative ad opere inerenti al regime delle acque che non siano considerate pubbliche dalla Legge e, per altro verso, le controversie che si ricolleghino a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque pubbliche posto che, come precisato dalla Suprema Corte, Sezioni Unite, n.
8054/1997, "la competenza del Giudice specializzato è giustificata dalla presenza di fattispecie che coinvolgono apprezzamenti circa la deliberazione, progettazione ed attuazione di opere idrauliche o scelte della pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche".
In altri termini, ai fini della determinazione del giudice competente, come ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte, Sezioni Unite, n. 1066/2006 “… ai sensi del R.D. n. 1775 del
1933, art. 140, comma 1, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario ed il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A. - deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei Tribunali Regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque”
Nella vicenda di cui si discute è oltremodo evidente che non è in discussione l'esecuzione o il funzionamento di un'opera idraulica (e quindi il governo delle acque pubbliche), bensì la responsabilità del per danni che si collegano Pt_1 all'inadempimento di un accordo transattivo con l'ovvia conseguenza che non sussistono i presupposti in base ai quali radicare la competenza del giudice specializzato, dovendosi, perciò, confermare la competenza del giudice ordinario.
- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Giudice amministrativo ex art. 5 della
Legge 1034/1971 (oggi art. 133 lett. b del codice del processo amministrativo) adducendo che “sono devolute al T.A.R. i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessioni di beni pubblici”. Precisa sul punto che “l'acqua ex art. 822 cod. civ. costituisce un bene appartenente al demanio pubblico, e che quindi la concessione di utilizzazione di acqua pubblica per 99 anni nei termini descritti nell'atto di transazione configura una “concessione amministrativa ex art. 5 legge 1034/1971” ed insiste, affinché, questa Corte, in riforma della gravata sentenza, dichiari che la domanda degli attori in primo grado rientra nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Per come costantemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al cd. petitum sostanziale, ossia all'intrinseca essenza della posizione giuridica lesa dedotta in giudizio (cd. causa petendi), individuata all'esito del compiuto esame dei fatti allegati dall'istante ed indipendentemente dalla concreta pronuncia, eventualmente anche annullatoria, che si chiede al giudice (cfr., tra le tante, Cass.civ., sez. un., 07/09/2018, n. 21928; Cass. Civ., sez. un., 31/07/2018, n. 20350; Consiglio di
Stato, sez. VI, 19/03/2018, n. 1710; Cass. Civ., Sez, Unite, sez.un., 02/03/2018, n. 4997). Nella specie, come già argomentato, la domanda proposta ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dell'Ente convenuto alla convenzione del 30.05.2005 che non comporta alcun giudizio diretto sulla transazione a suo tempo conclusa né tanto meno richiede una modifica della transazione stessa mediante l'intervento del giudice.
In altri termini, l'originaria convenzione è il titolo che fonda la legittimazione passiva del ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati e non sono Pt_1 condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non è posto in discussione così come correttamente argomentato dal primo Giudice, “non viene in rilievo una controversia in materia di servizi pubblici atteso che l'obbligo di erogare l'acqua in favore del fondo attoreo da parte del rappresenta solo uno degli elementi del sinallagma contrattuale a cui corrisponde, dall'altro lato, la Pt_1 rinuncia da parte degli attori a far valere pretese risarcitorie nei confronti dell'Ente locale”. Così interpretata la domanda di parte attrice, la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario, non essendo evocato alcun potere autoritativo dell'amministrazione, secondo il principio già più volte affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 9318 del
2019 e Cass. n. 25843 del 2021) - conformemente del resto a quanto precisato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004 – per il quale le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono solo quelle nelle quali l'amministrazione opera in veste di autorità spettando, invece, al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento dell'amministrazione a tutela di interessi generali (Cons. St., sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4857; 11 dicembre 2013, n. 5964; Cass., SS.UU., 9 agosto 2018, n.
20682; 7 gennaio 2014, n. 67; 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 16391).
-Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto nullo l'accordo transattivo del 30.03.2005, per violazione delle norme inderogabili di legge di cui agli art. 38, 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000 “in quanto adottato dalla UN Comunale e non dal Consiglio eludendo la norma di cui all'art. 38 che fa divieto al Consiglio Comunale di approvare, dopo l'indizione dei comizi elettorali, atti che, come quello in esame, risultano privi dei requisiti di urgenza ed indifferibilità, anche in considerazione dell'onerosità delle prestazioni poste a carico del e dell'assenza di alcun profilo di convenienza ed Pt_1 economicità in rapporto alla paventata lite da parte degli attori”: Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 "i Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili".
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha ormai da tempo chiarito che l'art. 38 cit.
"si riferisce espressamente al solo Consiglio comunale, impedendogli di deliberare dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali se non per atti urgenti e improrogabili" (T.A.R. Calabria,
Catanzaro, n. 1558/2018). Esso, pertanto, non si riferisce agli atti di altri organi comunali (cfr. T.A.R. Abruzzo, n.
321/2015, e, pur con riferimento all'art. 12, comma 5, del d.P. Organizzazione_1
1 febbraio 2005, n. 1/L, di analogo tenore, T.R.G.A. Trento, n. 109/2016), quali
[...] la UN comunale.
Né assume rilievo la dedotta circostanza che, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL,
l'accordo transattivo di cui trattasi avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio
Comunale, in quanto, per esplicita previsione normativa, i limiti riguardano "l'organo" e non "la materia" esaminata, sicché l'operazione interpretativa proposta dall'appellante non ha fondamento normativo.
D'altra parte la ratio sottesa al divieto in parola è da rintracciarsi nell'esigenza di scongiurare la captatio benevolentiae che potrebbe orientare la condotta dei componenti dell'organo elettivo nell'imminenza delle operazioni di rinnovo del medesimo (Cons. di
Stato, n. 3970/2022), laddove, invece, la UN e i suoi membri non sono direttamente eletti dal corpo elettorale.
Nondimeno, una volta che l'Amministrazione abbia dato una descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità con una motivazione stringente ed approfondita, come nella specie, i presupposti dell'urgenza ed improrogabilità costituiscono un apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta sicché, come giustamente motivato dal Tribunale, “tale contratto, vantaggioso per il in Pt_1 quanto non comportante un impegno di spesa, si rilevava invero urgente ed indifferibile poiché diretto ad impedire l'instaurazione di un giudizio risarcitorio già da tempo preannunciato dagli attori” con l'ovvia conseguenza che alcun profilo di nullità è ravvisabile nell'accordo transattivo di cui si discute.
-Con il quarto motivo di gravame, l'appellante si duole della circostanza che il Giudice di prime cure lo abbia condannato al risarcimento dei danni nonostante non fossero stati acquisiti in giudizio “elementi di sussistenza e corretta determinazione del danno asseritamente subito dal fondo di proprietà degli attori”. Insiste, quindi, affinché, in riforma della sentenza primo grado, questa Corte rigetti attrice di risarcimento perché non provata.
Anche tale ultima doglianza deve essere disattesa.
Deve premettersi che il Giudice di prime cure, ritenuta inammissibile l'azione di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1976 c.c., accoglieva la domanda attrice di risarcimento danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., condannando il al pagamento della somma di €.35.262,47, determinata in via Pt_1 equitativa.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur.
Orbene, nella specie, all'esito dell'istruttoria, parte attrice ha fornito prova incontestata della sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia documentalmente che per testimoni considerato che è emerso, pacificamente, che “a causa della realizzazione di un muro sul terreno confinante con quello degli attori sono stati distrutti alcuni cunicoli naturali sotterranei che, attraverso vasche di raccolta, portavano l'acqua utilizzata per l'irrigazione del fondo di loro proprietà”, come peraltro si evince dalle relazioni di sopralluogo e tecniche depositate dallo stesso convenuto. CP_7
D'altra parte, quest'ultimo ha, espressamente, riconosciuto il pregiudizio lamentato dagli attori obbligandosi, con la transazione del 30.03.2005, ad assicurare 3.000 mc di acqua all'anno per l'irrigazione del loro fondo. A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, il quantum risarcitorio richiesto dagli attori non è mai stato contestato dal . Parte_1
Tali elementi sono stati giustamente considerati nella motivazione della sentenza impugnata laddove nel quantificare l'importo da corrispondere a titolo di risarcimento si
è, altresì, valorizzato il dato che “la prestazione alla quale si era obbligato il con la transazione Pt_1 del 30.03.2005 sarebbe stata certamente più onerosa se tradotta in termini monetari”. Pacifica e dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile, deve anche rilevarsi l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare con l'ovvia conseguenza che anche, sotto tale profilo, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale appare privo di censure ravvisandosi i corretti presupposti per la liquidazione in via equitativa.
Ne consegue il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese giudiziali del presente grado tra le parti costituite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Nel caso che qui occupa, considerato che l'attività difensiva si è esplicata nello studio della controversia, nella fase introduttiva (fase di studio e predisposizione dell'atto di costituzione e difesa), di trattazione e decisoria, le spese di lite devono essere così liquidate:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €. 26.001 ad €. 52.000 Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva €. 709,00
Fase trattazione €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00
Totale compenso tabellare €. 4.996,00 si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Nulla per spese, invece, tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1
180/2015, pubblicata il 3.03.2015, così decide:
- preliminarmente dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
Controparte_4
- nel merito, rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
- condanna il , in persona del legale rappresentante, alla rifusione Parte_1 delle spese legali del presente grado, in favore di , Controparte_1 quantificate in €.4.996,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
-condanna il , in persona del legale rappresentante, alla rifusione Parte_1 delle spese legali del presente grado, in favore della in persona del legale CP_5 rappresentante pro-tempore, quantificate in €.4.996,00 per compenso, oltre forfetarie,
I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- nulla per spese tra l'appellante e gli appellati contumaci;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.05.2024.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)