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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 919/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7157/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032104251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032104251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente Avv. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, notificata in data 23 luglio 2024, recante la pretesa impositiva relativa alla Tassa
Automobilistica per le annualità 2019 e 2021, per un importo complessivo di € 712,57,. A sostegno del gravame, la ricorrente eccepiva preliminarmente l'omessa notifica degli atti presupposti, deducendo la nullità della cartella per vizio del procedimento di formazione della pretesa. Eccepiva, conseguentemente,
l'intervenuta prescrizione triennale del tributo per decorso dei termini di legge in assenza di validi atti interruttivi. Nel merito, la ricorrente deduceva l'avvenuto pagamento della tassa relativa all'annualità 2019, producendo la relativa ricevuta, e contestava il difetto di motivazione dell'atto impugnato in ordine al calcolo degli interessi di mora e l'illegittimità dell'aggio di riscossione,.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla notifica degli atti presupposti e al merito della pretesa, di competenza dell'Ente impositore, e difendendo la legittimità formale della cartella opposta,.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, contestando puntualmente le avverse deduzioni. L'Ente impositore documentava la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico per l'anno 2019 e precisava che, per l'annualità 2021, la cartella fungeva da primo atto impositivo ai sensi della sopravvenuta normativa regionale. In merito all'eccezione di pagamento, la Regione rilevava che la ricevuta prodotta dalla ricorrente non era riferibile all'annualità contestata,.
All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, occorre distinguere le posizioni relative alle due diverse annualità oggetto di recupero, stante la diversa natura procedimentale che le caratterizza. Con riferimento all'annualità 2019, la censura relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto è smentita dalla documentazione in atti. La Regione Calabria ha fornito prova documentale della regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 4006788, avvenuta in data 30 marzo 2022
a mezzo del servizio postale, con consegna del plico a familiare convivente,. Tale notifica, perfezionatasi nel rispetto del termine di decadenza triennale (scadente il 31 dicembre 2022), ha consolidato la pretesa impositiva, rendendola definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge. Ne consegue che le eccezioni sollevate dalla ricorrente in questa sede, ivi inclusa quella relativa all'avvenuto pagamento, sono inammissibili in quanto tardive;
esse, infatti, avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione dell'atto accertativo prodromico divenuto definitivo. Solo per completezza espositiva, si osserva che, anche nel merito, l'eccezione di pagamento per il 2019 appare priva di pregio. Come correttamente evidenziato dall'Ente impositore, la ricevuta di pagamento prodotta dalla ricorrente, recante scadenza "Aprile 2019", si riferisce al periodo d'imposta precedente (maggio 2018 - aprile 2019), e non copre l'annualità 2019 oggetto della cartella esattoriale, la quale riguarda il periodo tributario gennaio- dicembre 2019 o comunque il periodo successivo a quello quietanzato. Relativamente all'annualità 2021, la procedura seguita dall'Ente impositore risulta conforme al dettato normativo vigente. Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 56/2023, segnatamente all'art. 6, il legislatore regionale ha introdotto la facoltà di procedere al recupero della tassa automobilistica mediante iscrizione diretta a ruolo, senza la necessità di preventiva notifica di un avviso di accertamento. Pertanto, la cartella di pagamento impugnata assume legittimamente la duplice veste di atto impositivo e atto della riscossione. Sotto il profilo della decadenza e della prescrizione, si rileva che per l'annualità 2021 il termine per l'azione di recupero scade il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, ovvero il 31 dicembre 2024.
La cartella impugnata è stata notificata il 23 luglio 2024, dunque pienamente entro i termini di legge, interrompendo validamente la prescrizione. Parimenti infondata è la doglianza relativa al difetto di motivazione per mancata specificazione del calcolo degli interessi. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello ministeriale, richiama espressamente la natura del tributo, il periodo di riferimento e le norme applicabili. Il calcolo degli interessi nella materia de qua è predeterminato per legge (tasso fisso semestrale dell'1,375%) ed è frutto di un'operazione matematica vincolata che non necessita di ulteriori esplicazioni per garantire il diritto di difesa del contribuente, essendo i criteri di calcolo conoscibili ex lege,.
Anche la contestazione sull'aggio di riscossione va disattesa, trattandosi di remunerazione del servizio di esazione stabilita dalla legge e non di una sanzione accessoria. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. Tale decisione trova giustificazione nella particolarità della fattispecie, caratterizzata dalla coesistenza di due regimi procedimentali differenti per le annualità contestate e, in particolare, nella sopravvenuta modifica normativa introdotta dalla L.R. 56/2023 che ha mutato le modalità di riscossione per l'annualità 2021, circostanza che può aver ingenerato nel contribuente una oggettiva incertezza circa la correttezza dell'iter seguito dall'Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese di giudizio compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7157/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032104251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032104251000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente Avv. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, notificata in data 23 luglio 2024, recante la pretesa impositiva relativa alla Tassa
Automobilistica per le annualità 2019 e 2021, per un importo complessivo di € 712,57,. A sostegno del gravame, la ricorrente eccepiva preliminarmente l'omessa notifica degli atti presupposti, deducendo la nullità della cartella per vizio del procedimento di formazione della pretesa. Eccepiva, conseguentemente,
l'intervenuta prescrizione triennale del tributo per decorso dei termini di legge in assenza di validi atti interruttivi. Nel merito, la ricorrente deduceva l'avvenuto pagamento della tassa relativa all'annualità 2019, producendo la relativa ricevuta, e contestava il difetto di motivazione dell'atto impugnato in ordine al calcolo degli interessi di mora e l'illegittimità dell'aggio di riscossione,.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla notifica degli atti presupposti e al merito della pretesa, di competenza dell'Ente impositore, e difendendo la legittimità formale della cartella opposta,.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, contestando puntualmente le avverse deduzioni. L'Ente impositore documentava la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico per l'anno 2019 e precisava che, per l'annualità 2021, la cartella fungeva da primo atto impositivo ai sensi della sopravvenuta normativa regionale. In merito all'eccezione di pagamento, la Regione rilevava che la ricevuta prodotta dalla ricorrente non era riferibile all'annualità contestata,.
All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, occorre distinguere le posizioni relative alle due diverse annualità oggetto di recupero, stante la diversa natura procedimentale che le caratterizza. Con riferimento all'annualità 2019, la censura relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto è smentita dalla documentazione in atti. La Regione Calabria ha fornito prova documentale della regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 4006788, avvenuta in data 30 marzo 2022
a mezzo del servizio postale, con consegna del plico a familiare convivente,. Tale notifica, perfezionatasi nel rispetto del termine di decadenza triennale (scadente il 31 dicembre 2022), ha consolidato la pretesa impositiva, rendendola definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge. Ne consegue che le eccezioni sollevate dalla ricorrente in questa sede, ivi inclusa quella relativa all'avvenuto pagamento, sono inammissibili in quanto tardive;
esse, infatti, avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione dell'atto accertativo prodromico divenuto definitivo. Solo per completezza espositiva, si osserva che, anche nel merito, l'eccezione di pagamento per il 2019 appare priva di pregio. Come correttamente evidenziato dall'Ente impositore, la ricevuta di pagamento prodotta dalla ricorrente, recante scadenza "Aprile 2019", si riferisce al periodo d'imposta precedente (maggio 2018 - aprile 2019), e non copre l'annualità 2019 oggetto della cartella esattoriale, la quale riguarda il periodo tributario gennaio- dicembre 2019 o comunque il periodo successivo a quello quietanzato. Relativamente all'annualità 2021, la procedura seguita dall'Ente impositore risulta conforme al dettato normativo vigente. Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 56/2023, segnatamente all'art. 6, il legislatore regionale ha introdotto la facoltà di procedere al recupero della tassa automobilistica mediante iscrizione diretta a ruolo, senza la necessità di preventiva notifica di un avviso di accertamento. Pertanto, la cartella di pagamento impugnata assume legittimamente la duplice veste di atto impositivo e atto della riscossione. Sotto il profilo della decadenza e della prescrizione, si rileva che per l'annualità 2021 il termine per l'azione di recupero scade il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, ovvero il 31 dicembre 2024.
La cartella impugnata è stata notificata il 23 luglio 2024, dunque pienamente entro i termini di legge, interrompendo validamente la prescrizione. Parimenti infondata è la doglianza relativa al difetto di motivazione per mancata specificazione del calcolo degli interessi. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello ministeriale, richiama espressamente la natura del tributo, il periodo di riferimento e le norme applicabili. Il calcolo degli interessi nella materia de qua è predeterminato per legge (tasso fisso semestrale dell'1,375%) ed è frutto di un'operazione matematica vincolata che non necessita di ulteriori esplicazioni per garantire il diritto di difesa del contribuente, essendo i criteri di calcolo conoscibili ex lege,.
Anche la contestazione sull'aggio di riscossione va disattesa, trattandosi di remunerazione del servizio di esazione stabilita dalla legge e non di una sanzione accessoria. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. Tale decisione trova giustificazione nella particolarità della fattispecie, caratterizzata dalla coesistenza di due regimi procedimentali differenti per le annualità contestate e, in particolare, nella sopravvenuta modifica normativa introdotta dalla L.R. 56/2023 che ha mutato le modalità di riscossione per l'annualità 2021, circostanza che può aver ingenerato nel contribuente una oggettiva incertezza circa la correttezza dell'iter seguito dall'Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese di giudizio compensate.