Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 919
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico, avvenuta nel rispetto dei termini di legge, rendendo definitiva la pretesa impositiva.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La notifica dell'atto presupposto ha interrotto validamente i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Avvenuto pagamento

    La ricevuta di pagamento prodotta non copre l'annualità contestata, ma un periodo precedente.

  • Rigettato
    Legittimità della cartella come primo atto impositivo

    La Corte ha ritenuto legittima la procedura di recupero mediante iscrizione diretta a ruolo, ai sensi della normativa regionale vigente.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La cartella è stata notificata entro i termini previsti dalla legge, interrompendo validamente la prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sul calcolo degli interessi di mora

    La motivazione è sufficiente, essendo i criteri di calcolo degli interessi predeterminati per legge e conoscibili.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'aggio di riscossione

    L'aggio di riscossione è una remunerazione del servizio stabilita dalla legge e non una sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 919
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 919
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo