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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/09/2024, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile, in funzione di giudice di appello ed in persona del G.M., dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 683/2021 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4013/2020, depositata il 10.09.2020 e pendente
TRA
P.I.: Parte_1
, in persona del l.r.p.t., avente sede legale in Ercolano (NA) P.IVA_1 alla Via Trentola n. 211, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA) alla Via Cupa Ospedale n. 20 unitamente all'avv. Meo Massimo dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in Torre Annunziata (Na) alla Via L. Staiano n. 14, presso lo studio dell'avv. Perna Francesco Maria, dal quale è rappresentato e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATO- NONCHÉ
, C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco p.t., domiciliato presso la casa comunale sita al Corso Vittorio Emanuele III n. 293;
-APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, (di seguito , in persona del l.r.p.t., Parte_1 Pt_1 impugnava la sentenza n. 4013/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 10.09.2020. Con tale sentenza, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda proposta da nei confronti del CP_1 Controparte_3
in persona del p.t., e della in
[...] CP_4 Parte_1 persona del l.r.p.t., volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali al proprio autoveicolo Fiat Doblò tg. DB541NH derivanti dalle copiose piogge risalenti al 06.11.2017, alle ore 04.00 circa, allorquando, l'autoveicolo, fermo in sosta presso Via G. Alfani in Torre Annunziata (NA), all'altezza del civico n. 86, veniva danneggiato al motore ed agli interni a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua piovana a circa 1 mt rispetto all'autovettura. A causa delle piogge, l'attore constatava che l'auto era stata invasa da acqua e detriti – tra l'altro ancora presenti sulla carreggiata – con gravissimi danni al motore ed agli interni quantificati in €. 2.295,00 come da preventivo in atti. Nel giudizio di primo grado, si costituiva ritualmente il
[...]
, il quale chiamava in manleva nel giudizio la Controparte_2 Parte_1
in persona del l.r.p.t., la quale, a sua volta, impugnava le avverse
[...] richieste declinando qualsivoglia propria responsabilità in base alle proprie competenze disciplinate dal Regolamento del S.I.I. Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti (materiale fotografico e preventivo), e l'escussione di un teste introdotto da parte attrice, il giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea ritenendo accertata la responsabilità di entrambi i convenuti “ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c.” nella causazione del fatto dannoso.
Il giudice di prime cure condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.450,00, ritenuto eccessivo il preventivo allegato dall'attore, nonché al pagamento delle spese legali quantificate in euro 650,00 di cui euro 125,00 oltre spese accessorie ex lege, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Con atto di citazione in appello, la in persona del Parte_1
l.r.p.t., chiedeva la riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata laddove accertava la responsabilità sia dell'Ente
pag. 2/11 comunale, che della anziché del solo ente territoriale in Parte_1 mancanza di adozione delle misure e degli accorgimenti necessari atti ad evitare l'allagamento delle proprie strade, considerata la limitazione della competenza della nella gestione del servizio idrico Pt_1 integrato, segnatamente, per la carenza di competenze in materia di smaltimento delle acque meteoriche. All'uopo, la deduceva di essere responsabile Pt_1 esclusivamente per i danni connessi alla gestione del servizio idrico integrato, così come stabilito dalla normativa regolamentare vigente all'epoca dei fatti, con esclusione del servizio di smaltimento delle acque meteoriche tramite fognature. Di conseguenza, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi l'estraneità della ai fatti di causa, con Parte_1 diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di risarcimento del danno e spese di lite. Si costituiva in giudizio , impugnando l'atto di CP_1 appello, eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in via subordinata, chiedeva la conferma parziale della sentenza laddove accertava la responsabilità del nella Controparte_2 causazione dei danni patrimoniali lamentati, con conferma della condanna dell'ente comunale al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in proprio favore, oltre condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. In via ulteriore, chiedeva compensarsi le spese di lite del doppio grado di giudizio nei rapporti con la in persona del l.r.p.t. Parte_1
Il , ritualmente citato in giudizio, non Controparte_2 si costituiva, pertanto, veniva dichiarato contumace in data 23.06.2021. Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione con la concessione dei termini di legge. L'appellante ha censurato l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistente la responsabilità in solido in capo alla ed Parte_1 all'ente comunale e non esclusivamente in capo a quest'ultimo. L'appello è parzialmente fondato. La responsabilità dei convenuti in primo grado veniva correttamente invocata dal , ai sensi dell'a dell'art. 2051 cod. civ., CP_1 poiché nella fattispecie non viene in rilievo una condotta omissiva o pag. 3/11 commissiva della pubblica amministrazione, bensì una intrinseca lesività del bene. La fattispecie di cui all'articolo 2043 c.c., infatti, è ravvisabile in caso di violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione delle strade e degli spazi aperti al pubblico accesso o transito di cui è proprietaria la pubblica amministrazione, che è chiamata a rispondere dei danni dipendenti dalle condizioni di tali strade e spazi aperti al pubblico accesso o transito solo quando siano determinati da una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità. Invece, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. presuppone unicamente la sussistenza di un rapporto di custodia tra la res ed il titolare di detto obbligo e costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata sul potere di signoria del custode, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; la norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civ. n. 11016/2011). In riferimento al demanio stradale, il rapporto di custodia si configura solo laddove vi sia la possibilità concreta di esercitare il potere di vigilanza, alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, gli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti (Cass. civ., 6-7-2006, n. 15383; Cass. civ., 6-6- 2008, n. 15042; Cass. civ., 23-1-2009, n. 1691), per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in pag. 4/11 quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Quindi, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2- 2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910). Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. civ., 13-3-2013, n. 6306; Cass. civ., 5-2-2013, n. 2660; Cass. civ., 18-10- 2011, n. 2108; Cass. civ., 25-5-2010, n. 12695; Cass. civ., 7-4-2010, n. 8229; Cass. civ., 20-11-2009, n. 24529; Cass. civ., 19-11-2009, n. 24419; Cass. civ., 25-7-2008, n. 20247; v. anche Cass. civ., 28-9-2012, n. 16542). Ciò premesso, il regime giuridico applicabile nel caso di specie è quello di cui all'art. 2051 c.c., poiché l'attore deduceva che i danni venivano provocati dallo stagnamento dell'acqua piovana sul suolo, in seguito ad un violento temporale, il quale aveva causato l'accumulo di detriti e fango sul manto stradale, con invasione dell'autoveicolo del
. CP_1
L'attore deduceva la responsabilità dell'ente proprietario ricollegando l'evento all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 4591/2008), secondo il paradigma della responsabilità specifica del custode prevista dall'art. 2051 c.c.
pag. 5/11 L'ente comunale, a sua volta, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo gestore del S.I.I., in quanto responsabile dei danni lamentati. Oggetto del gravame, è la responsabilità della società incaricata della gestione del servizio idrico, la quale, nel merito della pretesa risarcitoria, domanda la revisione della sentenza laddove afferma la sussistenza degli elementi costitutivi della figura speciale di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. a suo carico. Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato disciplina le modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), come definito all'art. 4, comma f, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, vale a dire l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nei comuni ricompresi nell'" ", tra cui rientra Controparte_5 il , il quale ha poi individuato in Controparte_2 Parte_1 il soggetto gestore.
[...]
Tale Regolamento impone al gestore gli obblighi di Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere affidate per la gestione del S.I.I., (art. 2, n. 1), gli obblighi di manutenzione anche dei servizi di fognatura relativi allo smaltimento delle acque meteoriche;
l'art. 74 d.lgs. 152/2006 stabilisce che per rete fognaria si intende un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, anche separate (v. lett. e), le quali (ex lett. i) sono costituite da: “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate”.
..." (cfr. Sentenza n. 2343/2021 del 23-11-2021, Trib. Torre Annunziata). Le competenze sancite dalla normativa indicata, dunque, consentono di affermare il dovere di manutenzione, controllo e custodia degli impianti afferenti al funzionamento ed alla gestione del servizio idrico in capo alla Parte_1
Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dalla valutazione ex artt. 115-116 c.p.c. delle risultanze istruttorie, non si ritiene provato il nesso causale tra il bene in custodia ed i danni lamentati. In effetti, dall'esame del materiale fotografico versato in atti, non si intravede alcun tombino, fognatura, tubatura o altra struttura nei pressi dell'autoveicolo che potrebbe essere collegata ai danni occorsi pag. 6/11 all'autoveicolo, come confermato dal teste escusso in primo grado,
, il quale afferma: “preciso che sulla strada vi erano Testimone_1 detriti, fango, terriccio ed era scivoloso il fondo stradale”, “preciso che non so se sotto il vi fosse un tombino, in quanto c'erano detriti e fango”. CP_6
Dunque, è carente la prova circa il nesso tra i danni e le strutture rispetto alle quali l'ente di gestione ( ha il dovere di custodia, Pt_1 elementi costituivi della figura della responsabilità in esame. Viceversa, vi è prova della intrinseca pericolosità del manto stradale rispetto al quale il proprietario della strada, conserva CP_2 la disponibilità materiale, l'uso e il godimento della stessa strada con conseguenti oneri di custodia e di vigilanza. L'elemento discriminante che consente di affermare la responsabilità in capo al è la CP_2 perdurante relazione di fatto intercorrente tra quest'ultimo ed il bene, sufficiente a determinare il perdurante dovere di custodia e vigilanza gravante il capo al CP_2
La documentazione fotografica in atti, mostra, infatti, che il manto stradale era ricoperto di detriti e fango, residuati dalle copiose piogge della notte precedente, così come confermato dal teste escusso.
Da parte sua, l'ente comunale non ha assolto la prova liberatoria posta a suo carico riguardo il caso fortuito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il custode non può invocare il caso fortuito o la forza maggiore ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass., 17/12/2014, n. 26545, 12/01– 28/07/2017, n. 18856). Il custode è tenuto alla dimostrazione di aver mantenuto la condotta diligente in riferimento alla manutenzione e alla pulizia delle strade, e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono verificati nonostante le misure adottate (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658, 12/01– 28/07/2017, n. 18856). Tale prova è carente nel caso specifico. Sotto un altro punto di vista, non è ravvisabile un comportamento alternativo prudente in capo al rispetto a quello dallo stesso CP_1 tenuto, posto che si limitava a parcheggiare il proprio autoveicolo presso lo stallo posto lungo via G. Alfani in Torre Annunziata, all'altezza del civico n. 86 ed il temporale interveniva nella notte precedente,
pag. 7/11 circostanza di fatto confermata dal teste e non contestata specificatamente dalle controparti.
Alla luce di tutto quanto esposto, va affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in via esclusiva del Controparte_2
, con conseguente modifica parziale della sentenza di prime
[...] cure. Riguardo al quantum del risarcimento, si condividono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure, considerato che il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, è un documento privo di valenza probatoria in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio. Tuttavia, per altro verso, può assurgere ad elemento probante tutte le volte in cui vi siano ulteriori elementi di prova di cui lo stesso costituisca il riscontro, nonché qualora trovi conferma nella deposizione dal compilatore (Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631). Tali essendo i principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, nella quale il preventivo di spesa allegato agli atti del giudizio, ha trovato parziale riscontro anche nella documentazione fotografica prodotta e riconosciuta dai testimoni, deve ritenersi che lo stesso possa essere posto a fondamento della quantificazione dei danni subiti dall'autoveicolo dell'attore che si valutano, pertanto, provati nella loro entità. Da ultimo, atteso l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado, è parzialmente fondata e pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione la domanda della società appellante diretta ad ottenere la restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza riformata. Tale domanda, in conformità agli insegnamenti della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. I ordinanza n. 7144 del 15.3.2021), risulta infatti tempestivamente proposta dalla in Parte_1 persona del l.r.p.t., nell'atto di appello e debitamente documentata (e non contestata dall'appellato): essa ha dedotto di aver provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza di primo grado per un importo pari ad € 1.450,00 per sorta liquidata in sentenza in favore di e ad € 754,90 per spese legali in favore CP_1 dell'avv. Perna Francesco Maria, difensore antistatario. Ciò posto, all'appellante compete certamente il rimborso dell'importo versato in favore di (€ 1.450,00) oltre CP_1
pag. 8/11 interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass.Sez. III sentenza 12.11.2021 n. 34011). È invece inammissibile la domanda di rimborso con riferimento all'importo per spese legali versato all'avv. Perna. Al riguardo si osserva, infatti, che il difensore distrattario è l'unico tenuto alla restituzione delle somme pagate per spese legali e quale titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta dall'appellante. Di qui l'inammissibilità della domanda, dall'appellante proposta nei confronti del e del , di ripetizione delle somme CP_1 Controparte_2 versate al procuratore distrattario di in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado: l'appellante, infatti, non ha evocato in lite il procuratore distrattario del , con la conseguenza che CP_1 CP_1
è privo di legittimazione passiva in ordine all'azione di
[...] ripetizione dell'indebito come dianzi proposta Riguardo alle spese di lite, va ribadito il principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno) e dunque la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il Giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: “Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fine della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. 23 agosto 2021 n. 23297). Tanto premesso, le spese di lite seguono l'effettiva soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite e si liquidano come da dispositivo con applicazione delle tariffe minime relative allo scaglione di riferimento (da euro 1.101 ad euro 5.200), considerato che il valore della pag. 9/11 controversia si discosta di poco dal limite inferiore dello scaglione di riferimento, di cui al D.M. 55/2014 per il primo grado di giudizio e di cui al D.M. 147/2022 per il presente grado di appello.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4013/2020, depositata il 10.09.2020, proposto dalla Parte_1 in persona del l.r.p.t., nei confronti di e del CP_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., così provvede: Controparte_2
1. accoglie parzialmente l'appello per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 4013/2020 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata in data 10.09.2020:
2. dichiara la esclusiva responsabilità del , Controparte_2 in persona del Sindaco p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni patrimoniali subiti da;
CP_1
3. condanna il , in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., al pagamento in favore di della somma di euro CP_1
1.450,00 a titolo di risarcimento danni;
4. accerta il diritto della in persona del l.r.p.t., alla Parte_1 restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di prime cure e, per l'effetto, condanna alla restituzione CP_1 della somma di € 1.450,00 a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali dal versamento al soddisfo;
5. dichiara inammissibile la domanda della in persona Parte_1 del l.r.p.t., di condanna di alla ripetizione in favore CP_1 dell'appellante dell'importo di € 754,90 versato per spese legali in favore dell'avv. Perna Francesco Maria, distrattario, in esecuzione della sentenza appellata;
6. condanna il , in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che si liquidano: a) per il primo grado di giudizio in CP_1
€ 671,00, oltre rimborso di spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge oltre spese vive documentate pari ad € 140,07, (di cui € 98,00 c.u.; € 27,00 diritti di cancelleria;
€ 9,95 per notifica dell'atto introduttivo;
€ 5,12 per citazione testi); b) per il secondo grado di giudizio in € 1.278,00 oltre rimborso di spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
pag. 10/11 7. condanna il , in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della in persona del l.r.p.t. che si liquidano: a) per il Parte_1 primo grado di giudizio in € 671,00 oltre rimborso di spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
b) per il secondo grado di giudizio in € 1.278,00 oltre rimborso di spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, nonché € 174,00 per spese vive documentate (contributo unificato e diritti di cancelleria).
Così deciso in Torre Annunziata, il 04.09.2024. Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile, in funzione di giudice di appello ed in persona del G.M., dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 683/2021 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4013/2020, depositata il 10.09.2020 e pendente
TRA
P.I.: Parte_1
, in persona del l.r.p.t., avente sede legale in Ercolano (NA) P.IVA_1 alla Via Trentola n. 211, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA) alla Via Cupa Ospedale n. 20 unitamente all'avv. Meo Massimo dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
, C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in Torre Annunziata (Na) alla Via L. Staiano n. 14, presso lo studio dell'avv. Perna Francesco Maria, dal quale è rappresentato e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATO- NONCHÉ
, C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco p.t., domiciliato presso la casa comunale sita al Corso Vittorio Emanuele III n. 293;
-APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, (di seguito , in persona del l.r.p.t., Parte_1 Pt_1 impugnava la sentenza n. 4013/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 10.09.2020. Con tale sentenza, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda proposta da nei confronti del CP_1 Controparte_3
in persona del p.t., e della in
[...] CP_4 Parte_1 persona del l.r.p.t., volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali al proprio autoveicolo Fiat Doblò tg. DB541NH derivanti dalle copiose piogge risalenti al 06.11.2017, alle ore 04.00 circa, allorquando, l'autoveicolo, fermo in sosta presso Via G. Alfani in Torre Annunziata (NA), all'altezza del civico n. 86, veniva danneggiato al motore ed agli interni a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua piovana a circa 1 mt rispetto all'autovettura. A causa delle piogge, l'attore constatava che l'auto era stata invasa da acqua e detriti – tra l'altro ancora presenti sulla carreggiata – con gravissimi danni al motore ed agli interni quantificati in €. 2.295,00 come da preventivo in atti. Nel giudizio di primo grado, si costituiva ritualmente il
[...]
, il quale chiamava in manleva nel giudizio la Controparte_2 Parte_1
in persona del l.r.p.t., la quale, a sua volta, impugnava le avverse
[...] richieste declinando qualsivoglia propria responsabilità in base alle proprie competenze disciplinate dal Regolamento del S.I.I. Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti (materiale fotografico e preventivo), e l'escussione di un teste introdotto da parte attrice, il giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea ritenendo accertata la responsabilità di entrambi i convenuti “ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 c.c.” nella causazione del fatto dannoso.
Il giudice di prime cure condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.450,00, ritenuto eccessivo il preventivo allegato dall'attore, nonché al pagamento delle spese legali quantificate in euro 650,00 di cui euro 125,00 oltre spese accessorie ex lege, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Con atto di citazione in appello, la in persona del Parte_1
l.r.p.t., chiedeva la riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata laddove accertava la responsabilità sia dell'Ente
pag. 2/11 comunale, che della anziché del solo ente territoriale in Parte_1 mancanza di adozione delle misure e degli accorgimenti necessari atti ad evitare l'allagamento delle proprie strade, considerata la limitazione della competenza della nella gestione del servizio idrico Pt_1 integrato, segnatamente, per la carenza di competenze in materia di smaltimento delle acque meteoriche. All'uopo, la deduceva di essere responsabile Pt_1 esclusivamente per i danni connessi alla gestione del servizio idrico integrato, così come stabilito dalla normativa regolamentare vigente all'epoca dei fatti, con esclusione del servizio di smaltimento delle acque meteoriche tramite fognature. Di conseguenza, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi l'estraneità della ai fatti di causa, con Parte_1 diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di risarcimento del danno e spese di lite. Si costituiva in giudizio , impugnando l'atto di CP_1 appello, eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in via subordinata, chiedeva la conferma parziale della sentenza laddove accertava la responsabilità del nella Controparte_2 causazione dei danni patrimoniali lamentati, con conferma della condanna dell'ente comunale al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in proprio favore, oltre condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. In via ulteriore, chiedeva compensarsi le spese di lite del doppio grado di giudizio nei rapporti con la in persona del l.r.p.t. Parte_1
Il , ritualmente citato in giudizio, non Controparte_2 si costituiva, pertanto, veniva dichiarato contumace in data 23.06.2021. Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione con la concessione dei termini di legge. L'appellante ha censurato l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistente la responsabilità in solido in capo alla ed Parte_1 all'ente comunale e non esclusivamente in capo a quest'ultimo. L'appello è parzialmente fondato. La responsabilità dei convenuti in primo grado veniva correttamente invocata dal , ai sensi dell'a dell'art. 2051 cod. civ., CP_1 poiché nella fattispecie non viene in rilievo una condotta omissiva o pag. 3/11 commissiva della pubblica amministrazione, bensì una intrinseca lesività del bene. La fattispecie di cui all'articolo 2043 c.c., infatti, è ravvisabile in caso di violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione delle strade e degli spazi aperti al pubblico accesso o transito di cui è proprietaria la pubblica amministrazione, che è chiamata a rispondere dei danni dipendenti dalle condizioni di tali strade e spazi aperti al pubblico accesso o transito solo quando siano determinati da una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità. Invece, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. presuppone unicamente la sussistenza di un rapporto di custodia tra la res ed il titolare di detto obbligo e costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata sul potere di signoria del custode, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; la norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civ. n. 11016/2011). In riferimento al demanio stradale, il rapporto di custodia si configura solo laddove vi sia la possibilità concreta di esercitare il potere di vigilanza, alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, gli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti (Cass. civ., 6-7-2006, n. 15383; Cass. civ., 6-6- 2008, n. 15042; Cass. civ., 23-1-2009, n. 1691), per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in pag. 4/11 quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Quindi, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2- 2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910). Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. civ., 13-3-2013, n. 6306; Cass. civ., 5-2-2013, n. 2660; Cass. civ., 18-10- 2011, n. 2108; Cass. civ., 25-5-2010, n. 12695; Cass. civ., 7-4-2010, n. 8229; Cass. civ., 20-11-2009, n. 24529; Cass. civ., 19-11-2009, n. 24419; Cass. civ., 25-7-2008, n. 20247; v. anche Cass. civ., 28-9-2012, n. 16542). Ciò premesso, il regime giuridico applicabile nel caso di specie è quello di cui all'art. 2051 c.c., poiché l'attore deduceva che i danni venivano provocati dallo stagnamento dell'acqua piovana sul suolo, in seguito ad un violento temporale, il quale aveva causato l'accumulo di detriti e fango sul manto stradale, con invasione dell'autoveicolo del
. CP_1
L'attore deduceva la responsabilità dell'ente proprietario ricollegando l'evento all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 4591/2008), secondo il paradigma della responsabilità specifica del custode prevista dall'art. 2051 c.c.
pag. 5/11 L'ente comunale, a sua volta, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo gestore del S.I.I., in quanto responsabile dei danni lamentati. Oggetto del gravame, è la responsabilità della società incaricata della gestione del servizio idrico, la quale, nel merito della pretesa risarcitoria, domanda la revisione della sentenza laddove afferma la sussistenza degli elementi costitutivi della figura speciale di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. a suo carico. Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato disciplina le modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), come definito all'art. 4, comma f, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, vale a dire l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nei comuni ricompresi nell'" ", tra cui rientra Controparte_5 il , il quale ha poi individuato in Controparte_2 Parte_1 il soggetto gestore.
[...]
Tale Regolamento impone al gestore gli obblighi di Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere affidate per la gestione del S.I.I., (art. 2, n. 1), gli obblighi di manutenzione anche dei servizi di fognatura relativi allo smaltimento delle acque meteoriche;
l'art. 74 d.lgs. 152/2006 stabilisce che per rete fognaria si intende un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, anche separate (v. lett. e), le quali (ex lett. i) sono costituite da: “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate”.
..." (cfr. Sentenza n. 2343/2021 del 23-11-2021, Trib. Torre Annunziata). Le competenze sancite dalla normativa indicata, dunque, consentono di affermare il dovere di manutenzione, controllo e custodia degli impianti afferenti al funzionamento ed alla gestione del servizio idrico in capo alla Parte_1
Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dalla valutazione ex artt. 115-116 c.p.c. delle risultanze istruttorie, non si ritiene provato il nesso causale tra il bene in custodia ed i danni lamentati. In effetti, dall'esame del materiale fotografico versato in atti, non si intravede alcun tombino, fognatura, tubatura o altra struttura nei pressi dell'autoveicolo che potrebbe essere collegata ai danni occorsi pag. 6/11 all'autoveicolo, come confermato dal teste escusso in primo grado,
, il quale afferma: “preciso che sulla strada vi erano Testimone_1 detriti, fango, terriccio ed era scivoloso il fondo stradale”, “preciso che non so se sotto il vi fosse un tombino, in quanto c'erano detriti e fango”. CP_6
Dunque, è carente la prova circa il nesso tra i danni e le strutture rispetto alle quali l'ente di gestione ( ha il dovere di custodia, Pt_1 elementi costituivi della figura della responsabilità in esame. Viceversa, vi è prova della intrinseca pericolosità del manto stradale rispetto al quale il proprietario della strada, conserva CP_2 la disponibilità materiale, l'uso e il godimento della stessa strada con conseguenti oneri di custodia e di vigilanza. L'elemento discriminante che consente di affermare la responsabilità in capo al è la CP_2 perdurante relazione di fatto intercorrente tra quest'ultimo ed il bene, sufficiente a determinare il perdurante dovere di custodia e vigilanza gravante il capo al CP_2
La documentazione fotografica in atti, mostra, infatti, che il manto stradale era ricoperto di detriti e fango, residuati dalle copiose piogge della notte precedente, così come confermato dal teste escusso.
Da parte sua, l'ente comunale non ha assolto la prova liberatoria posta a suo carico riguardo il caso fortuito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il custode non può invocare il caso fortuito o la forza maggiore ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass., 17/12/2014, n. 26545, 12/01– 28/07/2017, n. 18856). Il custode è tenuto alla dimostrazione di aver mantenuto la condotta diligente in riferimento alla manutenzione e alla pulizia delle strade, e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono verificati nonostante le misure adottate (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658, 12/01– 28/07/2017, n. 18856). Tale prova è carente nel caso specifico. Sotto un altro punto di vista, non è ravvisabile un comportamento alternativo prudente in capo al rispetto a quello dallo stesso CP_1 tenuto, posto che si limitava a parcheggiare il proprio autoveicolo presso lo stallo posto lungo via G. Alfani in Torre Annunziata, all'altezza del civico n. 86 ed il temporale interveniva nella notte precedente,
pag. 7/11 circostanza di fatto confermata dal teste e non contestata specificatamente dalle controparti.
Alla luce di tutto quanto esposto, va affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in via esclusiva del Controparte_2
, con conseguente modifica parziale della sentenza di prime
[...] cure. Riguardo al quantum del risarcimento, si condividono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure, considerato che il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, è un documento privo di valenza probatoria in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio. Tuttavia, per altro verso, può assurgere ad elemento probante tutte le volte in cui vi siano ulteriori elementi di prova di cui lo stesso costituisca il riscontro, nonché qualora trovi conferma nella deposizione dal compilatore (Tribunale di Roma sez. XI, sentenza del 14/10/2019 n. 19631). Tali essendo i principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, nella quale il preventivo di spesa allegato agli atti del giudizio, ha trovato parziale riscontro anche nella documentazione fotografica prodotta e riconosciuta dai testimoni, deve ritenersi che lo stesso possa essere posto a fondamento della quantificazione dei danni subiti dall'autoveicolo dell'attore che si valutano, pertanto, provati nella loro entità. Da ultimo, atteso l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado, è parzialmente fondata e pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione la domanda della società appellante diretta ad ottenere la restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza riformata. Tale domanda, in conformità agli insegnamenti della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. I ordinanza n. 7144 del 15.3.2021), risulta infatti tempestivamente proposta dalla in Parte_1 persona del l.r.p.t., nell'atto di appello e debitamente documentata (e non contestata dall'appellato): essa ha dedotto di aver provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza di primo grado per un importo pari ad € 1.450,00 per sorta liquidata in sentenza in favore di e ad € 754,90 per spese legali in favore CP_1 dell'avv. Perna Francesco Maria, difensore antistatario. Ciò posto, all'appellante compete certamente il rimborso dell'importo versato in favore di (€ 1.450,00) oltre CP_1
pag. 8/11 interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass.Sez. III sentenza 12.11.2021 n. 34011). È invece inammissibile la domanda di rimborso con riferimento all'importo per spese legali versato all'avv. Perna. Al riguardo si osserva, infatti, che il difensore distrattario è l'unico tenuto alla restituzione delle somme pagate per spese legali e quale titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta dall'appellante. Di qui l'inammissibilità della domanda, dall'appellante proposta nei confronti del e del , di ripetizione delle somme CP_1 Controparte_2 versate al procuratore distrattario di in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado: l'appellante, infatti, non ha evocato in lite il procuratore distrattario del , con la conseguenza che CP_1 CP_1
è privo di legittimazione passiva in ordine all'azione di
[...] ripetizione dell'indebito come dianzi proposta Riguardo alle spese di lite, va ribadito il principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno) e dunque la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il Giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: “Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fine della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. 23 agosto 2021 n. 23297). Tanto premesso, le spese di lite seguono l'effettiva soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite e si liquidano come da dispositivo con applicazione delle tariffe minime relative allo scaglione di riferimento (da euro 1.101 ad euro 5.200), considerato che il valore della pag. 9/11 controversia si discosta di poco dal limite inferiore dello scaglione di riferimento, di cui al D.M. 55/2014 per il primo grado di giudizio e di cui al D.M. 147/2022 per il presente grado di appello.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4013/2020, depositata il 10.09.2020, proposto dalla Parte_1 in persona del l.r.p.t., nei confronti di e del CP_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., così provvede: Controparte_2
1. accoglie parzialmente l'appello per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 4013/2020 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata in data 10.09.2020:
2. dichiara la esclusiva responsabilità del , Controparte_2 in persona del Sindaco p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni patrimoniali subiti da;
CP_1
3. condanna il , in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., al pagamento in favore di della somma di euro CP_1
1.450,00 a titolo di risarcimento danni;
4. accerta il diritto della in persona del l.r.p.t., alla Parte_1 restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di prime cure e, per l'effetto, condanna alla restituzione CP_1 della somma di € 1.450,00 a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali dal versamento al soddisfo;
5. dichiara inammissibile la domanda della in persona Parte_1 del l.r.p.t., di condanna di alla ripetizione in favore CP_1 dell'appellante dell'importo di € 754,90 versato per spese legali in favore dell'avv. Perna Francesco Maria, distrattario, in esecuzione della sentenza appellata;
6. condanna il , in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che si liquidano: a) per il primo grado di giudizio in CP_1
€ 671,00, oltre rimborso di spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge oltre spese vive documentate pari ad € 140,07, (di cui € 98,00 c.u.; € 27,00 diritti di cancelleria;
€ 9,95 per notifica dell'atto introduttivo;
€ 5,12 per citazione testi); b) per il secondo grado di giudizio in € 1.278,00 oltre rimborso di spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
pag. 10/11 7. condanna il , in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della in persona del l.r.p.t. che si liquidano: a) per il Parte_1 primo grado di giudizio in € 671,00 oltre rimborso di spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
b) per il secondo grado di giudizio in € 1.278,00 oltre rimborso di spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, nonché € 174,00 per spese vive documentate (contributo unificato e diritti di cancelleria).
Così deciso in Torre Annunziata, il 04.09.2024. Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
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