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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 6.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
20.5.2025, ha pronunziato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2375 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f.: ) nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(Sa) ed ivi residente a[...] , in proprio nonché già nella qualità di legale rapp.te p.t. de Piva: , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1 P.IVA_1
Scotti e presso quest'ultimo elett.te domiciliato in Agropoli (Sa) via delle Granatelle 14,
giusta procura in atti;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale notarile alle liti in atti,
dall'avv. Francesco Bove, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso
Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;
PEC: t Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 29.4.2024, in proprio nonché quale legale Parte_1
rapp.te della società proponeva opposizione avverso il provvedimento ROI- CP_1
000062974, notificato in data 2.4.2024, fondato su atto di accertamento CP_2
7200.28/02/2017.0254226 presuntivamente notificato il 14.09.2017, con cui l gli CP_2
ingiungeva il pagamento di € 2.506,37 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 comma 1 bis D.L. 463/83 e ss.mm. relativamente all'anno 2016.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la propria mancanza di legittimazione passiva, in quanto dal 2019 la società aveva nuovo e diverso CP_1
rappresentante legale, sig. , e l'intimazione di pagamento risultava diretta Persona_1
esclusivamente alla società.
Eccepiva inoltre l'illegittimità del provvedimento opposto – ritenuto essere un'ordinanza ingiunzione – per mancata notifica di ogni atto presupposto, per omessa e/o carente motivazione attesa la mancata riproduzione dei contenuti essenziali del medesimo atto prodromico, nonché per la sproporzionalità della somma ingiunta.
Eccepiva, inoltre, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per la tardività della sua emissione,
con conseguente decadenza dal potere sanzionatorio per violazione dell'art. 14 della L.
689/1981, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto.
Sulla scorta di tali argomentazioni, ed insistendo per la sospensione dell'ordinanza opposta,
chiedeva al Tribunale di: <in via preliminare e dirimente, accertare e dichiarare il difetto di
legittimazione passiva del ricorrente, con conseguente esclusione di alcun obbligo e/o
responsabilità per i fatti contestati ed annullamento dell'opposta ingiunzione.
2
3. Nel merito annullare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo in fatto e diritto ed
accertare non dovute e/o prescritte le somme pretese.
4. In subordine rideterminare in maniera congrua e proporzionata le somme ingiunte al
minimo edittale.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ai procuratori costituiti dichiaratisi
antistatari oltre onere accessori, anche in caso di soccombenza virtuale di controparte,
applicando gli aumenti previsti dal DM 55/14 per l'utilizzo di tecniche di consultazione
dell'atto ipertestuali>>.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' con memoria CP_2
del 13.11.2024, il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso giacché il provvedimento impugnato, cioè la Rettifica di Ordinanza Ingiunzione ROI-000062974,
costituiva nient'altro che la rettifica, ex art. 23 del D.L. 48/2023, di altra ordinanza ingiunzione precedentemente notificata e non opposta, la n. OI-000267981 – prot
.7200.13/02/2023.0080177, notificata in data 22.02.2023, sicché l'omessa CP_2
impugnativa della suddetta OI-000267981 nei termini di legge aveva determinato l'irretrattabilità della relativa obbligazione, in ogni suo aspetto, procedurale e di merito, non avendo il ricorrente proposto eccezioni relative specificamente alla opposta . CP_3
In via meramente subordinata, deduceva l'assoluta legittimità della propria pretesa, stante la regolare notifica, intervenuta in data 14.9.2017 a mezzo raccomandata, dell'Atto di accertamento n. 0254226, che aveva preceduto l'Ordinanza ingiunzione opposta, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerata anche la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19.
Parimenti deduceva l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza dei criteri di quantificazione della sanzione, quella di iniquità della stessa, nonché quella di carenza di motivazione, giacché l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non era oggetto di provvedimenti discrezionali in ordine ai quali l'amministrazione pubblica sarebbe stata
3 tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, bensì trattavasi di atti vincolati, per i quali la motivazione consisteva, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo.
Segnalava, infine, che con le sentenze di questo Tribunale nn. 443/2024, 1902/2024 e
695/2023, relative a opposizioni a ordinanze ingiunzioni sollevate dal ricorrente per omesso versamento di contributi previdenziali relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e 2017,
erano state rigettate le eccezioni relative a: 1) mancato accertamento ispettivo;
2) carenza di legittimazione del sig. ; 3) carenza di motivazione dell'atto impugnato;
4) Pt_1
prescrizione e decadenza;
5) sproporzione tra violazione contestata e sanzione irrogata.
Concludeva chiedendo di: <respingere il ricorso avverso siccome inammissibile poiché
tardivo, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la ordinanza ingiunzione
opposta, così come rideterminata, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa
misura che risulterà di giustizia. Vittoria di spese diritti ed onorari di lite>>.
3. Disattesa l'istanza di sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato,
veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 20.5.2025, la quale veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
4 È opportuno evidenziare, in primo luogo, che l'opposizione in esame non può essere ritenuta radicalmente inammissibile, essendo fondata solo in parte l'eccezione di tardività
dell'impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione sollevata dall' . CP_2
Invero, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di Rettifica di
Ordinanza Ingiunzione recante il n. ROI-000062974, notificato in data 2.4.2024, mentre non risulta essere mai stata parimenti impugnata l'antecedente OI-000267981, fondata sul medesimo atto di accertamento 7200.28/02/2017.0254226, la cui notifica in data CP_2
22.02.2023 è stata provata in via documentale dall' convenuto. CP_2
Ma, come risulta evidente dalla lettura degli atti de quibus, la Rettifica di Ordinanza
Ingiunzione ROI-000062974 contiene la mera rideterminazione dell'importo della sanzione già irrogata con l'Ordinanza Ingiunzione OI-000267981, ricalcolata a seguito della sopravvenienza del decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente quadro sanzionatorio.
Di conseguenza la notifica del provvedimento di Rettifica di cui si discute ha riaperto uno spazio di legittimazione dell'interessato a proporre impugnazione con esclusivo e limitato riferimento al profilo rettificato – sia pur in melius – dall' , cioé quello attinente della CP_2
quantificazione della sanzione, ma ovviamente non consente che in favore del ricorrente si possano ritenere riaperti i termini per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione genetica,
con riferimento a tutti gli altri profili di legittimità sostanziale e procedurale del provvedimento sanzionatorio ex L. 689/81 non attinti dal provvedimento di rettifica;
profili il cui esame da parte dell'A.G. sarebbe stato consentito solo attraverso l'impugnazione tempestiva dell'OI-
000267981, della quale il provvedimento oggi opposto costituisce una mera modifica adeguatrice alla normativa di favore sopravvenuta (cioè limitata ad un aspetto puntuale e determinato).
5 E' noto, difatti, che a mente del comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 “Il ricorso è
proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento”.
Ne discende che risultano tardivi ed inammissibili tutti i motivi di impugnazione che attengono all'Ordinanza Ingiunzione OI-000267981 e che non possono legittimamente essere proposti avverso il provvedimento di rettifica di detta ordinanza n. ROI-000062974.
Segnatamente l'opposizione è inammissibile con riguardo alle deduzioni concernenti: - la mancanza di un accertamento di natura previdenziale relativo all'annualità 2019; - l'errata individuazione del destinatario della notifica ed il formale e sostanziale difetto di legittimazione passiva del ricorrente;
- l'omessa o carente motivazione;
- l'omessa notifica di un verbale o di un atto di accertamento presupposto;
- la violazione del termine decadenziale di cui all'art. 14 della L. 689/1981; - l'omessa redazione del rapporto ex art. 17
L. 689/81; - la prescrizione del diritto di credito.
Tutti questi profili di doglianza afferiscono unicamente al provvedimento sanzionatorio originario, cioè l'unico reale atto sanzionatorio esistente, mentre non risultano in alcun modo ricollegabili al susseguente provvedimento di rettifica ROI-000062974, sicché per tutti questi aspetti l'opposizione è da ritenersi tardiva ed inammissibile poiché formulata ampiamente al di fuori del termine di cui all'art. 6, comma 6, cit.
3. Nondimeno, con l'impugnazione della Rettifica di Ordinanza Ingiunzione, il ricorrente ha sollevato anche un motivo di doglianza attinente precipuamente alla rettifica dell'importo posto che, con il sesto motivo del ricorso, ha addotto che la mancata allegazione delle somme asseritamente non versate gli impediva di verificare la fondatezza della richiesta e la corretta riparametrazione rispetto a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio
2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n.85.
Per tale limitato e specifico profilo l'opposizione è da ritenersi ammissibile, posto che attiene ad aspetto, quello della quantificazione della sanzione e del rispetto dei criteri legali di
6 determinazione della stessa, che costituisce un elemento caratterizzante del provvedimento sanzionatorio originario e rispetto al quale può ritenersi sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere una pronuncia giudiziale che verifichi la correttezza e conformità a legge delle modalità di determinazione dell'importo da versare.
Sotto tale aspetto è utile rammentare che l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito:
“all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo
omesso»”.
Non vi è dubbio che detta norma possa trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, come del resto concordemente riconosciuto sia dal ricorrente che dall' . CP_2
Orbene, nel caso di specie, tenendo conto dell'entità delle omissioni contributive accertate,
così come esplicitamente indicate nell'atto di accertamento
.7200.22/08/2017.0254226, espressamente ed in modo chiarissimo richiamato nel CP_2
provvedimento di rideterminazione della sanzione ROI-000062974, l'entità della sanzione si
è mantenuta pienamente entro i limiti edittali fissati dal richiamato art. 23 del decreto legge
4 maggio 2023 n. 48, essendo stata quantificata in misura compresa tra 1,5 e 2 volte l'importo omesso, cioè in una entità perfettamente coerente con l'importo dell'omesso versamento e con l'accertata sussistenza di una pluralità di violazioni da pare del ricorrente,
anche afferenti ad anni precedenti.
In definitiva anche con riferimento alla deduzione concernente la quantificazione della sanzione l'opposizione va rigettata.
5. In applicazione del principio della soccombenza le spese di giudizio vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2375 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da
[...]
contro l' : Parte_1 Controparte_2
1) rigetta il ricorso
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio, che CP_2
liquida in € 886,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA, se dovuta e Cassa.
Salerno, 3.6.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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