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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 128/2025 V.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli Avv.ti Massimo Fenza Parte_1 C.F._1
Simonetta Monaco
e
OL US (C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Massimo Fenza C.F._2
Simonetta Monaco
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 6 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“Premesso che
1. In data 22.04.2001 i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in Ussana e dalla loro unione in data 30.12.2003 nasceva il figlio , matrimonio trascritto nei Registri dello Per_1
Stato Civile del Comune di Monastir all' anno 2001 parte II serie A , atto n. 0003.
2. I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato con decreto del Tribunale
di Cagliari depositato in data 27.06.2007.
3. Successivamente gli stessi con ricorso congiunto depositato in data 06.10.2015 ottenevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio e nella relativa sentenza si prevedeva: a)
l'assegnazione della casa coniugale distinta in catasto al F 18 particella 577 categoria A/7
rendita catastale euro 921,88, sita in Ussana nella Via Sacco e Vanzetti n. 45 e di proprietà
esclusiva del OR , alla ORa US OL;
b) un assegno divorzile a Parte_1
favore della stessa pari ad euro 250,00 mensili ed un assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad euro 500,00 mensili.
4. Le parti hanno recentemente raggiunto un nuovo accordo per modificare la sentenza di divorzio emessa in data 26.10.2015 ed oramai divenuta definitiva. Più precisamente, dato atto del raggiungimento dell' indipendenza economica del figlio , oramai maggiorenne ma Per_1
ancora convivente con la madre, i ricorrenti intendono definire ogni questione economica anche in relazione alla ex casa coniugale sita in Ussana e distinta in catasto al Foglio al F. 18
particella 577 categoria A/7, rendita catastale euro 921,88, rimasta ancora nella disponibilità
della ORa US OL abitazione che il OR si obbliga a trasferire alla stessa, Pt_1
che accetta, mediante successivo atto pubblico.
Pag. 2 a 6 5. A riguardo si precisa che il valore dell' immobile è pari a circa 140.000,00 euro e che la
ORa US OL ha già corrisposto la somma di euro 50.000 a titolo di prezzo e si obbliga a corrispondere altresì a tale titolo l'ulteriore somma di euro 20,000,00 mediante bonifico bancario a favore del OR da effettuare prima della stipula dell' atto Parte_1
pubblico che dovrà redigersi entro e non oltre 45 giorni dal deposito della sentenza ed a tacitazione definitiva di ogni pretesa.
6. Il OR dichiara di rinunziare al diritto di chiedere il relativo saldo, poichè Parte_1
la ORa US OL che accetta tale rinuncia, rinunzia a sua volta al diritto di percepire l'assegno divorzile nonché ad eventuali somme dovute a titolo di arretrati e/o a qualsiasi altro titolo.
7. Le parti convengono che al fine delle agevolazioni fiscali si fa richiamo all'art. 19 L. 74/1987
e che i presenti accordi costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione coniugale e definizione dei loro rapporti patrimoniali e sono esenti da ogni imposta e tassa. Le parti convengono altresì che l'atto notarile debba essere stipulato entro e non oltre
45 giorni dal deposito della omologa del presente accordo.
8. Il OR e la ORa US OL dichiarano infine che niente è più dovuto Parte_1
per il figlio oramai maggiorenne ed economicamente autonomo. Per_1
9. Le parti quindi convengono che niente più è dovuto tra loro per nessun titolo o ragione e che hanno risolto ogni questione economica e patrimoniale.
Tutto ciò premesso i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi
DICHIARANO
Di aver trovato un accordo e ,
CHIEDONO
Che la S.V. Ill.ma voglia sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., nonchè
Pag. 3 a 6 VOGLIA
designare ai sensi dell' art. 473 bis 51 3 comma c.p.c. il Giudice relatore e trasmessi gli atti al
P.M. qualora necessario, vorrà rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio, in modifica della sentenza n 3200/2015 accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- disporre la revoca dell' assegno divorzile disposto a favore della ORa US OL e dell'assegno di mantenimento disposto a favore del figlio;
Per_1
- dare atto che il figlio è economicamente autosufficiente e risiede presso la ex coniugale Per_1
sita in Ussana e di proprietà del OR;
Parte_1
- dare atto che il OR si obbliga a trasferire mediante atto pubblico la ex casa Parte_1
coniugale sita in Ussana e distinta in catasto al F 18 particella 577 categoria A/7 rendita catastale euro 921,88, alla ORa US OL che accetta a tacitazione definitiva di ogni pretesa e che tale trasferimento dovrà avvenire entro 45 giorni dal deposito della sentenza a cui le parti prestano acquiescenza;
- dare atto che la ORa US OL ha già corrisposto la somma di euro 50.000 a titolo di prezzo e si obbliga a corrispondere altresì a tale titolo l'ulteriore somma di euro 20,000,00
mediante bonifico bancario da eseguire a favore del OR prima della stipula Parte_1
dell' atto pubblico;
- dare atto che il OR , dichiara di rinunziare al diritto di chiedere l'ulteriore Parte_1
saldo dell' immobile il cui valore è di circa 140,000,00 euro (e la ORa US accetta tale rinunzia) poichè la ORa US OL rinunzia al diritto di percepire l'assegno divorzile nonché al diritto di richiedere eventuali somme dovute a titolo di arretrati e/o a qualsiasi altro titolo ed a tacitazione definitiva di ogni pretesa ed il OR accetta tale rinunzia. Parte_1
- dare atto che al fine delle agevolazioni fiscali si fa richiamo all'art. 19 L. 74/1987 e che i presenti accordi costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione
Pag. 4 a 6 coniugale e definizione dei loro rapporti patrimoniali e sono esenti da ogni imposta e tassa. e che l'atto notarile debba essere stipulato entro 45 giorni dalla omologa del presente accordo il cui costo sarà a carico della ORa US OL.
- dare atto che la ORa US OL nell'ipotesi in cui decida di alienare l'immobile oggetto di tale trasferimento e sito in Ussana nella Via Sacco e Vanzetti n. 45 distinto in catasto al F18 particella 577 categoria A/7 rendita catastale euro 921,88, dovrà dividere il ricavato della vendita stessa in tre quote uguali, di cui una di spettanza della stessa US, una di spettanza del figlio e l'altra di spettanza del figlio CP_1 CP_2
- dare atto che il OR e la ORa US OL dichiarano infine che niente Parte_1
è più dovuto per il figlio oramai maggiorenne ed economicamente autonomo. - dare atto Per_1
dell'acquiescenza delle parti all'emananda sentenza con compensazione delle spese legali”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e OL US.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e del figlio.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 3200/2015 del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile pubb. il 29.10.2015 nel procedimento RG n. 8912/2015,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Pag. 5 a 6 Cagliari, 06.03.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 6 a 6