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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1221 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Maggiore (VI) il 30/06/1962, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra GUERRATO TRISSINO e Claudia
PELLIZZARI;
e
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
24/09/1967, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Angelo ROCCOBERTON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri
e in EB IC (VI) il Controparte_1 Parte_1
15.06.1991 atto trascritto al n. 8, parte II, serie A anno 1991 dei registri anagrafici di quel Comune, ordinando conseguentemente all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di EB IC (VI) di compiere le annotazioni di legge;
2) Darsi atto del fatto che la casa ex coniugale sita in Zermeghedo (VI), alla via Mieli
n. 9 di esclusiva proprietà del signor è rimasta in uso Controparte_1
esclusivo del medesimo e che la signora si è trasferita altrove e ha Parte_1
già asportato ogni effetto personale e comunque ogni bene di suo interesse da quella casa e null'altro ha più a pretendere per nessun titolo, motivo o ragione;
3) Il signor verserà, a titolo di liquidazione divorzile una Controparte_1
tantum, tombale e definitiva, in favore della signora la somma di Parte_1
euro 30.000,00 (trentamila/00) a mezzo di bonifico bancario che accrediterà nel conto corrente della medesima il giorno stesso dell'udienza di divorzio fissanda dal tribunale, anche se si svolgerà in forma cartolare;
4) Con la perfetta esecuzione di quanto sopra le parti null'altro hanno più a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione conseguente, derivante, connessa al matrimonio e comunque per nessun altro motivo;
essi si dichiarano pienamente soddisfatti ed economicamente autosufficienti.
5) Le spese anche del procedimento divorzile saranno assolte da ciascuna parte che provvederà al pagamento delle competenze del proprio procuratore”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM GI NI NN esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in EB IC
2 (VI) in data 15/06/1991.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 249/2024 pubblicata in data 3/07/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 249/2024 del 3/07/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa Parte_1
economica, la somma di euro 30.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: bonifico bancario da accreditarsi nel conto corrente della medesima il giorno stesso dell'udienza di divorzio;
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
3 atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in EB IC (VI) il 15/06/1991 Controparte_1 Parte_1
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EB IC (VI) al n. 8, parte II, serie A, anno 1991;
c) dichiara equa la somma di euro 30.000,00 riconosciuta da Controparte_1
in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum;
[...] Parte_1
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1221 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Maggiore (VI) il 30/06/1962, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra GUERRATO TRISSINO e Claudia
PELLIZZARI;
e
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
24/09/1967, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Angelo ROCCOBERTON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri
e in EB IC (VI) il Controparte_1 Parte_1
15.06.1991 atto trascritto al n. 8, parte II, serie A anno 1991 dei registri anagrafici di quel Comune, ordinando conseguentemente all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di EB IC (VI) di compiere le annotazioni di legge;
2) Darsi atto del fatto che la casa ex coniugale sita in Zermeghedo (VI), alla via Mieli
n. 9 di esclusiva proprietà del signor è rimasta in uso Controparte_1
esclusivo del medesimo e che la signora si è trasferita altrove e ha Parte_1
già asportato ogni effetto personale e comunque ogni bene di suo interesse da quella casa e null'altro ha più a pretendere per nessun titolo, motivo o ragione;
3) Il signor verserà, a titolo di liquidazione divorzile una Controparte_1
tantum, tombale e definitiva, in favore della signora la somma di Parte_1
euro 30.000,00 (trentamila/00) a mezzo di bonifico bancario che accrediterà nel conto corrente della medesima il giorno stesso dell'udienza di divorzio fissanda dal tribunale, anche se si svolgerà in forma cartolare;
4) Con la perfetta esecuzione di quanto sopra le parti null'altro hanno più a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione conseguente, derivante, connessa al matrimonio e comunque per nessun altro motivo;
essi si dichiarano pienamente soddisfatti ed economicamente autosufficienti.
5) Le spese anche del procedimento divorzile saranno assolte da ciascuna parte che provvederà al pagamento delle competenze del proprio procuratore”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM GI NI NN esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in EB IC
2 (VI) in data 15/06/1991.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 249/2024 pubblicata in data 3/07/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 249/2024 del 3/07/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa Parte_1
economica, la somma di euro 30.000,00 da versarsi con le seguenti modalità: bonifico bancario da accreditarsi nel conto corrente della medesima il giorno stesso dell'udienza di divorzio;
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
3 atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in EB IC (VI) il 15/06/1991 Controparte_1 Parte_1
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EB IC (VI) al n. 8, parte II, serie A, anno 1991;
c) dichiara equa la somma di euro 30.000,00 riconosciuta da Controparte_1
in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum;
[...] Parte_1
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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