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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1289 dell'anno 2020, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. PONTREMOLI ALESSANDRO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA MAZZINI 90 19038 SARZANA ITALIA AN EL TO, C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. PONTREMOLI ALESSANDRO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA MAZZINI 90 19038 SARZANA ITALIA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. , , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Contratti bancari(deposito bancario, etc)
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE ATTRICE: come da verbale di udienza del 18/02/2025.
1 MOTIVI ELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, e EL TO AN, Parte_1 in qualità di mutuatari, convenivano davanti al Tribunale di Massa la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentir “accertare e dichiarare la
[...] nullità del contratto di inter partes per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e/o violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1284 c.c. - per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare altresì la nullità ex art. 1341 c.c. delle condizioni contrattuali predisposte unilateralmente dalla banca e l'inefficacia della comunicazione di risoluzione e/o decadenza dal termine di pagamento;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca e, per l'effetto, condannarla al risarcimento danni per somma non inferiore all'indebito, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria”. Nonostante la ritualità delle notificazioni, nessuno si costituiva in giudizio per
[...]
e ne deve pertanto essere dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa proseguiva con la fase istruttoria mediante acquisizione delle produzioni documentali e svolgimento di una C.T.U. contabile. All'udienza del 18/02/2025 la parte attrice precisava le proprie conclusioni, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ridotti, di cui all'articolo 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e memorie di replica.
1. CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO. INTERESSE FISSO. OMESSA INDICAZIONE ELLA METODOLOGIA DI CALCOLO APPLICATA. INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ ELL'OGGETTO EL CONTRATTO. INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ EL TASSO DI INTERESSE APPLICATO. VIOLAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE CONTRATTUALE. Con diverse doglianze, che possono essere trattate congiuntamente stante la stretta connessione logico-giuridica, parte attrice ha eccepito la nullità, per violazione sia degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., sia dell'art. 1283 c.c., della clausola contenente la determinazione degli interessi corrispettivi, essendo stato il piano di rimborso calcolato secondo i principi del c.d. piano di ammortamento alla francese, non espressamente indicato nello schema contrattuale. Ha contestato, segnatamente, che “il piano di ammortamento dell'operazione risulta sviluppato secondo il metodo c.d. "alla francese”, non indicato in contratto ma riscontrabile dall'esame del piano di rimborso;
- da un'attenta analisi del contratto e delle relative clausole, si riscontrano diverse violazioni delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche, di tal che si deve ritenere illegittima l'applicazione dei tassi di interesse per nullità del contratto e/o inefficacia delle relative clausole;
- in particolare, l'omessa indicazione della tipologia di ammortamento (alla francese, alla tedesca o all'italiana) e del relativo regime finanziario (capitalizzazione semplice o composta) comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto ex arr. 1346 c.c. […]” (cfr. pag. 1 citazione). Dunque, parte attrice ha lamentato la mancata indicazione tra le clausole contrattuali del regime finanziario applicato: circostanza che avrebbe determinato la nullità del contratto o, quantomeno, la nullità della clausola relativa agli interessi, anche per indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse applicato concretamente. Difatti, il conteggio degli interessi applicato dalla Banca avrebbe
2 comportato una violazione dell'art. 1284 c.c., per omessa esplicita indicazione dell'effettivo tasso di interesse applicato. Le argomentazioni non appaiono condivisibili nei loro esiti. Orbene, sia nel piano di ammortamento all'italiana, che nel piano di ammortamento alla francese, il calcolo degli interessi passivi per il cliente della banca potrà essere sviluppato o in regime semplice o in regime composto. Qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare. Merita richiamare l'art. 821 c.c., il quale recita che gli interessi “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione, dunque, si limita a prevedere che i frutti civili crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice), anziché geometrica (interesse composto). Da questa norma, non appare potersi così ricavare un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice (Corte appello Torino sez. I, 11/06/2019, n. 983; Trib. Torino sez. I, 30/05/2019). Del tutto estranea al tenore letterale della disposizione richiamata, l'interpretazione che intende stabilire una proporzionalità, non già alla "durata del diritto", ma all'ammontare del capitale concesso in godimento (Trib. Torino sez. I, 22/02/2022, n. 747). Giova osservare che, nel settore dei contratti di credito in generale, e del credito bancario in particolare, esiste un'evidente preferenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, a fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla L. n. 108 del 1996, ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, sono espressi in capitalizzazione composta. Il fondamento causale, pertanto, appare potersi rinvenire nella disciplina sugli interessi corrispettivi che sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare. Infine, tra i due criteri di composizione della rata - calcolo della quota interessi sul debito residuo (quote capitali crescenti) oppure sul capitale in scadenza (quote capitali decrescenti) - entrambi univocamente determinati, compete all'autonomia negoziale scegliere, visto che entrambi i criteri sono validi e rispettano l'art. 1283 c.c., comportando, tuttavia, diverse conseguenze, ad esempio, in tema di imputazione dei pagamenti (art. 1194 c.c.), produzione di interessi di mora sul debito scaduto (art. 1283 c.c.; 120 TUB), contenuto della prelazione ipotecaria (art. 2855 c.c.), termine di prescrizione applicabile (art. 2948 c.c.). (Tribunale Torino Sez. I, Sent., 30/05/2019). Inoltre, la mancata esplicita indicazione del regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo neppure si pone in contrasto con la normativa sulla trasparenza bancaria. Deve, infatti, ritenersi che la applicazione della legge dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) non comporti, in assenza di un'espressa pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
3 Difatti, il comma 7 del TUB introduce la sanzione della correzione legale del tasso di interesse subordinandola al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Parimenti, la violazione dell'art. 1284 c.c. si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare - in caso di tasso variabile - in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza del tasso ultra legale pattuito e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostituiva e integrativa di cui all'art. 1284, comma 3, c.c.. Gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro (Corte d'Appello Torino Sent. n. 544/2020). Il piano di ammortamento alla francese, secondo la formula matematica dell'interesse composto è riconosciuto come legittimo in quanto, di per sé stesso, non genera alcun fenomeno di anatocismo o di indeterminatezza degli interessi (Tribunale Roma Sez. VIII Sent., 11/03/2020). La precisa indicazione in contratto dell'importo della rata che il mutuatario si impegna a pagare racchiude l'accettazione delle sottostanti modalità matematico finanziarie – giuridicamente irrilevanti – di costruzione della stessa. Resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale e la perizia richiesta per la sua esecuzione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014). Recentissimamente, la Suprema Corte con una sentenza resa nella più autorevole composizione a sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso (quale quello in esame), ha osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori
4 interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In conclusione, dunque, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
1.1. CONCLUSIONI. Orbene, esaminando nel dettaglio la fattispecie portata all'attenzione di questo Tribunale, risulta che il “contratto di mutuo fondiario” sottoscritto con rogito notarile in data 13/06/2005, indichi: - la somma complessivamente erogata;
- il tasso di interesse nominale annuale;
- la modalità di calcolo degli interessi;
- l'ammontare della rata, fissa costante e posticipata;
- la periodicità della rata, mensile;
- il numero di rate di durata del piano di rimborso;
- il tasso di interesse fisso applicato per tutta la durata del rapporto contrattuale. Emerge, quindi, che il tasso d'interesse sia rappresentato in modo corretto, secondo la legge sulla trasparenza bancaria, e non sia superiore al limite di remunerazione del denaro, fissato dalla L. n. 108 del 1996. Da queste leggi, tuttavia, non può certo ricavarsi un divieto di uso del regime composto, al fine di esprimere il costo di un finanziamento, visto che sia l'indicatore del TAEG sia il TEG previsto dalla L. n. 108 del 1996 usano pur essi - come l'universalità degli intermediari - il regime composto per il calcolo dei tassi d'interesse (Trib. Torino sez. I, 22/02/2022, n. 747). Inoltre, risulta allegato al contratto di mutuo fondiario alla lettera B il piano di ammortamento (cfr. allegati mutuo – doc. 2 attrice), il quale serve i) ad evidenziare le quote capitale comprese nelle singole mensilità di ammortamento e da rimborsare gradualmente, ii) a far risultare il debito residuo che viene a determinarsi mese per mese, iii) a comprendere, oltre la quota capitale, gli interessi al tasso fisso pattuito;
iv) a comprendere che è stato sviluppato in base alla durata prevista e al tasso di interesse nominale annuo fisso indicato nel contratto. Dal piano di ammortamento allegato, che costituisce parte integrante dello schema contrattuale, può ricavarsi il regime di interessi da utilizzare per l'imposizione del principio di equità finanziaria da cui scaturisce il valore della rata;
ma soprattutto può determinarsi in
5 modo immediato e facilmente intellegibile il costo dell'intero finanziamento, sottraendo dall'importo derivante dalla sommatoria di tutte le rate concordate (ed esplicitate nell'allegato piano, applicando il tasso di interesse pattuito, trattandosi di interesse fisso) il capitale erogato. Fra l'altro merita evidenziare che nel piano di ammortamento (sottoscritto dalle parti ed allegato al contratto di mutuo fondiario) è indicata la modalità di ammortamento, essendo riportata la dicitura “tipo ammortamento: francese” e “tasso fisso nominale”. Questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione, senza che parte attrice sia in grado di individuare profili di indeterminatezza che consentano alla banca margini di manovra nell'elaborazione del piano, incompatibili con la determinatezza e determinabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c.) (Tribunale Torino Sez. I, Sent., 30/05/2019). Nessuna doglianza è stata sollevata dalla parte mutuataria in merito al piano di ammortamento. Una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, ritiene questo giudice che non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, per avere il mutuatario ricevuto un'informazione nettamente esauriente sul reale importo delle rate da pagare e dell'ammontare complessivo della somma da restituire al mutuante (Trib. Roma sez. IX, 07/12/2022, n. 18133). L'applicazione della formula della capitalizzazione composta non comporta, poi, la surrettizia applicazione di un tasso nominale di interessi diverso da quello effettivamente applicato, dal momento che, per elaborare il piano di ammortamento in regime della capitalizzazione composta, viene utilizzato il tasso netto pattuito per iscritto. Risulta, pertanto, rispettato il comma 3 dell'art. 1284 c.c., richiamato, in materia di mutuo, dall'art. 1815, comma 1, c.c., secondo il quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Merita sottolineare dunque che il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate). Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Come sopra detto, la precisa indicazione in contratto dell'importo della rata che il mutuatario si impegna a pagare racchiude l'accettazione delle sottostanti modalità matematico finanziarie – giuridicamente irrilevanti – di costruzione della stessa. Parimenti, priva di fondamento è l'affermazione secondo cui l'adozione di un siffatto piano di ammortamento determini un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultralegale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c., alla luce di quanto evidenziato. Ne discende, pertanto, che le contestazioni formulate relative alle violazioni degli artt. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB sono, pertanto, infondate.
6 Restano assorbite, per l'effetto, le doglianze articolate con riguardo all'indeterminatezza della clausola recante la determinazione del tasso di interesse corrispettivo sono da respingere, così come quelle in punto di violazione della trasparenza bancaria e dei principi di buona fede e correttezza.
1.2. CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO. INTERESSE COMPOSTO. VIOLAZIONE ELLA DISCIPLINA ELL'ANATOCISMO. Con una successiva doglianza, parte attrice ha contestato la violazione del divieto di anatocismo come prescritto dall'art. 1283 c.c., in quanto “il piano di ammortamento de quo risulta stilato secondo il metodo c.d. “alla francese”, metodo che comporta la capitalizzazione composta degli interessi” ed “- inoltre, la capitalizzazione composta, non dichiarata in contratto ma risultante dal piano di ammortamento, risulta contravvenire al divieto posto dagli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B.” (cfr. pagg. 1, 3 citazione). Con riguardo alle doglianze ancorate all'asserito divieto codicistico di anatocismo, si ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la fattispecie regolata dall'art. 1283 c.c. è quella in cui si verifica la produzione di interessi su interessi scaduti con la conseguenza che vi è anatocismo, agli effetti di tale norma, soltanto ove gli interessi maturati sul debito si aggiungano al capitale andando a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo e così via per i periodi a venire, mentre il metodo alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Inoltre, nell'ammortamento alla francese, con il calcolo dell'interesse composto, con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario versa gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, ivi compresa la quota di capitale che sta andando ad estinguere, e tanto è coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., sul presupposto che nel mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno sin dall'erogazione del finanziamento poiché è da tale epoca che si realizza la situazione di godimento della somma oggetto di prestito, come desumibile sia dagli artt. 820 e 821 c.c., secondo cui al godimento di capitali altrui consegue l'acquisto di interessi, quali frutti civili, giorno per giorno in relazione al protrarsi del godimento del denaro e non invece al termine della restituzione, sia dall'art. 1815 c.c., secondo cui il mutuo è un contratto naturalmente oneroso con obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi, sia ancora dall'art. 1820 c.c., il quale prevede che, se il mutuatario non adempie all'obbligo di pagamento degli interessi, il mutuante può richiedere la risoluzione del contratto. Diversamente opinando, il mutuante non potrebbe avvalersi del principio della naturale fecondità del denaro e finirebbe per far credito al mutuatario, oltre che del capitale erogato, anche degli interessi che rimarrebbero inesigibili per tutta la durata del finanziamento (Corte d'Appello Lecce Taranto Sez. Unica, Sent., 06/02/2024). Si rileva, dunque, che i maggiori costi correlati al metodo alla francese con interesse composto non ricadono nel fenomeno dell'anatocismo disciplinato dall'art. 1283 c.c. costituendo una modalità di calcolo la somma dovuta dal mutuatario, espressione del tasso di interesse applicabile al capitale erogato (Corte d'Appello Lecce Taranto Sez. Unica, Sent., 06/02/2024). Non può sovrapporsi il concetto di capitalizzazione in matematica con quello di anatocismo, poiché il primo rappresenta una modalità di calcolo degli interessi sugli interessi, in ambito matematico, mentre il secondo costituisce un istituto giuridico, in forza del quale “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” (art. 1283 c.c.). Non deve dimenticarsi, dunque, che gli interessi scadono quando diventano esigibili, ovvero
7 quando il loro pagamento è dovuto: ebbene, nel contratto di mutuo, con pagamento rateale, gli interessi che compongono una determinata rata scadono quando scade la rata, e pertanto quando è scaduto il termine di pagamento della rata. Il calcolo degli interessi, infatti, qualunque sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. Sul capitale di debito matura un interesse, costituente l'onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, che viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo. Corrisposto l'interesse unitamente alla quota capitale, questo è depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. I due concetti – interesse composto e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell'art. 1283 c.c. – non sono, quindi, coincidenti. L'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c.. Si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente. Va, dunque, respinta l'affermazione che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese con applicazione della formula matematica dell'interesse composto possa comportare, di per sé, la violazione della disciplina dell'anatocismo bancario. Si richiamano, in quanto pienamente condivisibili e non avendo parte attrice sviluppato argomentazioni tali da contrastare ragionevolmente l'iter motivazionale reso recentemente dalla Cassazione a sezioni unite, le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta dalla Suprema Corte summenzionata (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), che possono essere così sintetizzate: nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 c.c.; a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c. (Corte d'Appello Ancona, Sez. I, Sent., 11/03/2025, n. 403). Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo. Nessuna violazione della disciplina in tema di anatocismo bancario risulta, quindi, riscontrarsi.
In conclusione, le domande articolate dalla parte attrice devono essere respinte.
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2. SPESE DI LITE. Nulla a disporre sulle spese di lite in favore della parte convenuta vittoriosa rimasta contumace. Difatti, La condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 17432/11), né può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11). Mentre le spese di C.T.U. dovranno essere poste integralmente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1289 dell'anno 2020, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda cautelare proposta da e EL TO AN nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2. RIGETTA le domande articolate di parte attrice e EL TO Parte_1
AN;
3. a disporre sulle spese di lite;
CP_2
4. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Massa, in data 19.05.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
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Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1289 dell'anno 2020, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. PONTREMOLI ALESSANDRO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA MAZZINI 90 19038 SARZANA ITALIA AN EL TO, C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. PONTREMOLI ALESSANDRO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA MAZZINI 90 19038 SARZANA ITALIA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. , , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Contratti bancari(deposito bancario, etc)
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE ATTRICE: come da verbale di udienza del 18/02/2025.
1 MOTIVI ELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, e EL TO AN, Parte_1 in qualità di mutuatari, convenivano davanti al Tribunale di Massa la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentir “accertare e dichiarare la
[...] nullità del contratto di inter partes per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e/o violazione del disposto di cui agli artt. 1283 e 1284 c.c. - per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare altresì la nullità ex art. 1341 c.c. delle condizioni contrattuali predisposte unilateralmente dalla banca e l'inefficacia della comunicazione di risoluzione e/o decadenza dal termine di pagamento;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca e, per l'effetto, condannarla al risarcimento danni per somma non inferiore all'indebito, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria”. Nonostante la ritualità delle notificazioni, nessuno si costituiva in giudizio per
[...]
e ne deve pertanto essere dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa proseguiva con la fase istruttoria mediante acquisizione delle produzioni documentali e svolgimento di una C.T.U. contabile. All'udienza del 18/02/2025 la parte attrice precisava le proprie conclusioni, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ridotti, di cui all'articolo 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e memorie di replica.
1. CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO. INTERESSE FISSO. OMESSA INDICAZIONE ELLA METODOLOGIA DI CALCOLO APPLICATA. INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ ELL'OGGETTO EL CONTRATTO. INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ EL TASSO DI INTERESSE APPLICATO. VIOLAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE CONTRATTUALE. Con diverse doglianze, che possono essere trattate congiuntamente stante la stretta connessione logico-giuridica, parte attrice ha eccepito la nullità, per violazione sia degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., sia dell'art. 1283 c.c., della clausola contenente la determinazione degli interessi corrispettivi, essendo stato il piano di rimborso calcolato secondo i principi del c.d. piano di ammortamento alla francese, non espressamente indicato nello schema contrattuale. Ha contestato, segnatamente, che “il piano di ammortamento dell'operazione risulta sviluppato secondo il metodo c.d. "alla francese”, non indicato in contratto ma riscontrabile dall'esame del piano di rimborso;
- da un'attenta analisi del contratto e delle relative clausole, si riscontrano diverse violazioni delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche, di tal che si deve ritenere illegittima l'applicazione dei tassi di interesse per nullità del contratto e/o inefficacia delle relative clausole;
- in particolare, l'omessa indicazione della tipologia di ammortamento (alla francese, alla tedesca o all'italiana) e del relativo regime finanziario (capitalizzazione semplice o composta) comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto ex arr. 1346 c.c. […]” (cfr. pag. 1 citazione). Dunque, parte attrice ha lamentato la mancata indicazione tra le clausole contrattuali del regime finanziario applicato: circostanza che avrebbe determinato la nullità del contratto o, quantomeno, la nullità della clausola relativa agli interessi, anche per indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse applicato concretamente. Difatti, il conteggio degli interessi applicato dalla Banca avrebbe
2 comportato una violazione dell'art. 1284 c.c., per omessa esplicita indicazione dell'effettivo tasso di interesse applicato. Le argomentazioni non appaiono condivisibili nei loro esiti. Orbene, sia nel piano di ammortamento all'italiana, che nel piano di ammortamento alla francese, il calcolo degli interessi passivi per il cliente della banca potrà essere sviluppato o in regime semplice o in regime composto. Qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare. Merita richiamare l'art. 821 c.c., il quale recita che gli interessi “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione, dunque, si limita a prevedere che i frutti civili crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice), anziché geometrica (interesse composto). Da questa norma, non appare potersi così ricavare un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice (Corte appello Torino sez. I, 11/06/2019, n. 983; Trib. Torino sez. I, 30/05/2019). Del tutto estranea al tenore letterale della disposizione richiamata, l'interpretazione che intende stabilire una proporzionalità, non già alla "durata del diritto", ma all'ammontare del capitale concesso in godimento (Trib. Torino sez. I, 22/02/2022, n. 747). Giova osservare che, nel settore dei contratti di credito in generale, e del credito bancario in particolare, esiste un'evidente preferenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, a fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla L. n. 108 del 1996, ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, sono espressi in capitalizzazione composta. Il fondamento causale, pertanto, appare potersi rinvenire nella disciplina sugli interessi corrispettivi che sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare. Infine, tra i due criteri di composizione della rata - calcolo della quota interessi sul debito residuo (quote capitali crescenti) oppure sul capitale in scadenza (quote capitali decrescenti) - entrambi univocamente determinati, compete all'autonomia negoziale scegliere, visto che entrambi i criteri sono validi e rispettano l'art. 1283 c.c., comportando, tuttavia, diverse conseguenze, ad esempio, in tema di imputazione dei pagamenti (art. 1194 c.c.), produzione di interessi di mora sul debito scaduto (art. 1283 c.c.; 120 TUB), contenuto della prelazione ipotecaria (art. 2855 c.c.), termine di prescrizione applicabile (art. 2948 c.c.). (Tribunale Torino Sez. I, Sent., 30/05/2019). Inoltre, la mancata esplicita indicazione del regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo neppure si pone in contrasto con la normativa sulla trasparenza bancaria. Deve, infatti, ritenersi che la applicazione della legge dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) non comporti, in assenza di un'espressa pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
3 Difatti, il comma 7 del TUB introduce la sanzione della correzione legale del tasso di interesse subordinandola al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Parimenti, la violazione dell'art. 1284 c.c. si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare - in caso di tasso variabile - in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza del tasso ultra legale pattuito e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostituiva e integrativa di cui all'art. 1284, comma 3, c.c.. Gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro (Corte d'Appello Torino Sent. n. 544/2020). Il piano di ammortamento alla francese, secondo la formula matematica dell'interesse composto è riconosciuto come legittimo in quanto, di per sé stesso, non genera alcun fenomeno di anatocismo o di indeterminatezza degli interessi (Tribunale Roma Sez. VIII Sent., 11/03/2020). La precisa indicazione in contratto dell'importo della rata che il mutuatario si impegna a pagare racchiude l'accettazione delle sottostanti modalità matematico finanziarie – giuridicamente irrilevanti – di costruzione della stessa. Resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale e la perizia richiesta per la sua esecuzione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014). Recentissimamente, la Suprema Corte con una sentenza resa nella più autorevole composizione a sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso (quale quello in esame), ha osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori
4 interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In conclusione, dunque, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
1.1. CONCLUSIONI. Orbene, esaminando nel dettaglio la fattispecie portata all'attenzione di questo Tribunale, risulta che il “contratto di mutuo fondiario” sottoscritto con rogito notarile in data 13/06/2005, indichi: - la somma complessivamente erogata;
- il tasso di interesse nominale annuale;
- la modalità di calcolo degli interessi;
- l'ammontare della rata, fissa costante e posticipata;
- la periodicità della rata, mensile;
- il numero di rate di durata del piano di rimborso;
- il tasso di interesse fisso applicato per tutta la durata del rapporto contrattuale. Emerge, quindi, che il tasso d'interesse sia rappresentato in modo corretto, secondo la legge sulla trasparenza bancaria, e non sia superiore al limite di remunerazione del denaro, fissato dalla L. n. 108 del 1996. Da queste leggi, tuttavia, non può certo ricavarsi un divieto di uso del regime composto, al fine di esprimere il costo di un finanziamento, visto che sia l'indicatore del TAEG sia il TEG previsto dalla L. n. 108 del 1996 usano pur essi - come l'universalità degli intermediari - il regime composto per il calcolo dei tassi d'interesse (Trib. Torino sez. I, 22/02/2022, n. 747). Inoltre, risulta allegato al contratto di mutuo fondiario alla lettera B il piano di ammortamento (cfr. allegati mutuo – doc. 2 attrice), il quale serve i) ad evidenziare le quote capitale comprese nelle singole mensilità di ammortamento e da rimborsare gradualmente, ii) a far risultare il debito residuo che viene a determinarsi mese per mese, iii) a comprendere, oltre la quota capitale, gli interessi al tasso fisso pattuito;
iv) a comprendere che è stato sviluppato in base alla durata prevista e al tasso di interesse nominale annuo fisso indicato nel contratto. Dal piano di ammortamento allegato, che costituisce parte integrante dello schema contrattuale, può ricavarsi il regime di interessi da utilizzare per l'imposizione del principio di equità finanziaria da cui scaturisce il valore della rata;
ma soprattutto può determinarsi in
5 modo immediato e facilmente intellegibile il costo dell'intero finanziamento, sottraendo dall'importo derivante dalla sommatoria di tutte le rate concordate (ed esplicitate nell'allegato piano, applicando il tasso di interesse pattuito, trattandosi di interesse fisso) il capitale erogato. Fra l'altro merita evidenziare che nel piano di ammortamento (sottoscritto dalle parti ed allegato al contratto di mutuo fondiario) è indicata la modalità di ammortamento, essendo riportata la dicitura “tipo ammortamento: francese” e “tasso fisso nominale”. Questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione, senza che parte attrice sia in grado di individuare profili di indeterminatezza che consentano alla banca margini di manovra nell'elaborazione del piano, incompatibili con la determinatezza e determinabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c.) (Tribunale Torino Sez. I, Sent., 30/05/2019). Nessuna doglianza è stata sollevata dalla parte mutuataria in merito al piano di ammortamento. Una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, ritiene questo giudice che non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, per avere il mutuatario ricevuto un'informazione nettamente esauriente sul reale importo delle rate da pagare e dell'ammontare complessivo della somma da restituire al mutuante (Trib. Roma sez. IX, 07/12/2022, n. 18133). L'applicazione della formula della capitalizzazione composta non comporta, poi, la surrettizia applicazione di un tasso nominale di interessi diverso da quello effettivamente applicato, dal momento che, per elaborare il piano di ammortamento in regime della capitalizzazione composta, viene utilizzato il tasso netto pattuito per iscritto. Risulta, pertanto, rispettato il comma 3 dell'art. 1284 c.c., richiamato, in materia di mutuo, dall'art. 1815, comma 1, c.c., secondo il quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Merita sottolineare dunque che il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate). Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Come sopra detto, la precisa indicazione in contratto dell'importo della rata che il mutuatario si impegna a pagare racchiude l'accettazione delle sottostanti modalità matematico finanziarie – giuridicamente irrilevanti – di costruzione della stessa. Parimenti, priva di fondamento è l'affermazione secondo cui l'adozione di un siffatto piano di ammortamento determini un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultralegale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c., alla luce di quanto evidenziato. Ne discende, pertanto, che le contestazioni formulate relative alle violazioni degli artt. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB sono, pertanto, infondate.
6 Restano assorbite, per l'effetto, le doglianze articolate con riguardo all'indeterminatezza della clausola recante la determinazione del tasso di interesse corrispettivo sono da respingere, così come quelle in punto di violazione della trasparenza bancaria e dei principi di buona fede e correttezza.
1.2. CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO. INTERESSE COMPOSTO. VIOLAZIONE ELLA DISCIPLINA ELL'ANATOCISMO. Con una successiva doglianza, parte attrice ha contestato la violazione del divieto di anatocismo come prescritto dall'art. 1283 c.c., in quanto “il piano di ammortamento de quo risulta stilato secondo il metodo c.d. “alla francese”, metodo che comporta la capitalizzazione composta degli interessi” ed “- inoltre, la capitalizzazione composta, non dichiarata in contratto ma risultante dal piano di ammortamento, risulta contravvenire al divieto posto dagli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B.” (cfr. pagg. 1, 3 citazione). Con riguardo alle doglianze ancorate all'asserito divieto codicistico di anatocismo, si ritiene condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la fattispecie regolata dall'art. 1283 c.c. è quella in cui si verifica la produzione di interessi su interessi scaduti con la conseguenza che vi è anatocismo, agli effetti di tale norma, soltanto ove gli interessi maturati sul debito si aggiungano al capitale andando a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo e così via per i periodi a venire, mentre il metodo alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Inoltre, nell'ammortamento alla francese, con il calcolo dell'interesse composto, con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario versa gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, ivi compresa la quota di capitale che sta andando ad estinguere, e tanto è coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., sul presupposto che nel mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno sin dall'erogazione del finanziamento poiché è da tale epoca che si realizza la situazione di godimento della somma oggetto di prestito, come desumibile sia dagli artt. 820 e 821 c.c., secondo cui al godimento di capitali altrui consegue l'acquisto di interessi, quali frutti civili, giorno per giorno in relazione al protrarsi del godimento del denaro e non invece al termine della restituzione, sia dall'art. 1815 c.c., secondo cui il mutuo è un contratto naturalmente oneroso con obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi, sia ancora dall'art. 1820 c.c., il quale prevede che, se il mutuatario non adempie all'obbligo di pagamento degli interessi, il mutuante può richiedere la risoluzione del contratto. Diversamente opinando, il mutuante non potrebbe avvalersi del principio della naturale fecondità del denaro e finirebbe per far credito al mutuatario, oltre che del capitale erogato, anche degli interessi che rimarrebbero inesigibili per tutta la durata del finanziamento (Corte d'Appello Lecce Taranto Sez. Unica, Sent., 06/02/2024). Si rileva, dunque, che i maggiori costi correlati al metodo alla francese con interesse composto non ricadono nel fenomeno dell'anatocismo disciplinato dall'art. 1283 c.c. costituendo una modalità di calcolo la somma dovuta dal mutuatario, espressione del tasso di interesse applicabile al capitale erogato (Corte d'Appello Lecce Taranto Sez. Unica, Sent., 06/02/2024). Non può sovrapporsi il concetto di capitalizzazione in matematica con quello di anatocismo, poiché il primo rappresenta una modalità di calcolo degli interessi sugli interessi, in ambito matematico, mentre il secondo costituisce un istituto giuridico, in forza del quale “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” (art. 1283 c.c.). Non deve dimenticarsi, dunque, che gli interessi scadono quando diventano esigibili, ovvero
7 quando il loro pagamento è dovuto: ebbene, nel contratto di mutuo, con pagamento rateale, gli interessi che compongono una determinata rata scadono quando scade la rata, e pertanto quando è scaduto il termine di pagamento della rata. Il calcolo degli interessi, infatti, qualunque sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. Sul capitale di debito matura un interesse, costituente l'onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, che viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo. Corrisposto l'interesse unitamente alla quota capitale, questo è depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. I due concetti – interesse composto e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell'art. 1283 c.c. – non sono, quindi, coincidenti. L'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c.. Si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente. Va, dunque, respinta l'affermazione che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese con applicazione della formula matematica dell'interesse composto possa comportare, di per sé, la violazione della disciplina dell'anatocismo bancario. Si richiamano, in quanto pienamente condivisibili e non avendo parte attrice sviluppato argomentazioni tali da contrastare ragionevolmente l'iter motivazionale reso recentemente dalla Cassazione a sezioni unite, le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta dalla Suprema Corte summenzionata (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), che possono essere così sintetizzate: nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 c.c.; a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c. (Corte d'Appello Ancona, Sez. I, Sent., 11/03/2025, n. 403). Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo. Nessuna violazione della disciplina in tema di anatocismo bancario risulta, quindi, riscontrarsi.
In conclusione, le domande articolate dalla parte attrice devono essere respinte.
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2. SPESE DI LITE. Nulla a disporre sulle spese di lite in favore della parte convenuta vittoriosa rimasta contumace. Difatti, La condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 17432/11), né può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11). Mentre le spese di C.T.U. dovranno essere poste integralmente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1289 dell'anno 2020, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda cautelare proposta da e EL TO AN nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2. RIGETTA le domande articolate di parte attrice e EL TO Parte_1
AN;
3. a disporre sulle spese di lite;
CP_2
4. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Massa, in data 19.05.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
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