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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 507/2025 promossa da:
, di cittadinanza italiana, nata a [...] il [...], cf: Parte_1
, residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Elena Uccelli
e di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...], cf: CP_1
, residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Citti
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 14.2.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, il giorno 2/9/2017 e che dalla loro unione è nata in [...] il [...] la LI . Per_1
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 21.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 22.5.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla ricorso introduttivo, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conSIlio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 2/9/2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 85 parte 2 Serie A anno 2017 DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare, sita in Livorno, Via delle Pianacce 80/E, di proprietà esclusiva della SI.ra , viene alla stessa assegnata e continuerà ad abitarla unitamente Pt_1 alla LI minore;
Per_1
3) Si dà atto che il SI. ha già lasciato la casa familiare e risiede in Livorno, Via CP_1
Sant'Jacopo in Acquaviva 18;
4) La LI minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore i nteresse che riguardano la LI relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la LI con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
5) frequenterà i genitori in misura paritaria, secondo lo schema 2 giorni con la Per_1 madre, 2 giorni con il padre e 3 giorni con la madre;
la settimana successiva il calendario sarà invertito e così via con alternanza settimanale;
Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dalla LI un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive Per_1 trascorrerà due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
6) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento della LI;
le Per_1 spese scolastiche (ivi comprese la mensa ed eventuali rette di scuole private), mediche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%;
7) L'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre;
8) Ai fini della risoluzione della crisi familiare e per la definizione di pendenze economiche tra le parti, i coniugi convengono quanto segue: Il SI. si impegna ed obbliga a trasferire in favore della SI.ra , entro CP_1 Pt_1 un mese dal deposito della sentenza di separazione, lo scooter Piaggio Vespa 50 LX tg X9D9BC.
9) La SI.ra , a definizione di pregresse pendenze e economiche tra le parti, Pt_1 corrisponderà al SI. la somma di euro 4.000,00 entro un mese dal deposito CP_1 della sentenza di separazione;
10) Il SI. potrà ritirare dalla casa familiare i beni e le suppellettili di cui all'elenco CP_1 allegato al ricorso introduttivo, ivi compreso l'anello di fidanzamento regalato alla moglie.
11) Dichiarano i coniugi di avere risolto e definito, con il presente accordo, ogni pendenza economica tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno
12) Spese di lite al definitivo;
13) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 507/2025 promossa da:
, di cittadinanza italiana, nata a [...] il [...], cf: Parte_1
, residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Elena Uccelli
e di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...], cf: CP_1
, residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Citti
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 14.2.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, il giorno 2/9/2017 e che dalla loro unione è nata in [...] il [...] la LI . Per_1
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 21.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 22.5.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla ricorso introduttivo, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conSIlio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 2/9/2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 85 parte 2 Serie A anno 2017 DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare, sita in Livorno, Via delle Pianacce 80/E, di proprietà esclusiva della SI.ra , viene alla stessa assegnata e continuerà ad abitarla unitamente Pt_1 alla LI minore;
Per_1
3) Si dà atto che il SI. ha già lasciato la casa familiare e risiede in Livorno, Via CP_1
Sant'Jacopo in Acquaviva 18;
4) La LI minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore i nteresse che riguardano la LI relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la LI con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
5) frequenterà i genitori in misura paritaria, secondo lo schema 2 giorni con la Per_1 madre, 2 giorni con il padre e 3 giorni con la madre;
la settimana successiva il calendario sarà invertito e così via con alternanza settimanale;
Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dalla LI un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive Per_1 trascorrerà due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
6) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento della LI;
le Per_1 spese scolastiche (ivi comprese la mensa ed eventuali rette di scuole private), mediche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%;
7) L'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre;
8) Ai fini della risoluzione della crisi familiare e per la definizione di pendenze economiche tra le parti, i coniugi convengono quanto segue: Il SI. si impegna ed obbliga a trasferire in favore della SI.ra , entro CP_1 Pt_1 un mese dal deposito della sentenza di separazione, lo scooter Piaggio Vespa 50 LX tg X9D9BC.
9) La SI.ra , a definizione di pregresse pendenze e economiche tra le parti, Pt_1 corrisponderà al SI. la somma di euro 4.000,00 entro un mese dal deposito CP_1 della sentenza di separazione;
10) Il SI. potrà ritirare dalla casa familiare i beni e le suppellettili di cui all'elenco CP_1 allegato al ricorso introduttivo, ivi compreso l'anello di fidanzamento regalato alla moglie.
11) Dichiarano i coniugi di avere risolto e definito, con il presente accordo, ogni pendenza economica tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno
12) Spese di lite al definitivo;
13) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra