CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2023, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 03297/2021 R.G. proposto da: ENEL PRODUZIONE SPA, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO DI TANNO ASSOCIATI e rappresentata e difeso dagli avvocati NI AM ([...]) e TI IC ([...]), -ricorrente- contro COMUNE DI BRANZI, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO CO ([...]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOGOZZO MAURIZIO ([...]) -controricorrente- nonché contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 7482 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data pubblicazione: 15/03/2023 2 di 11 AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA - SEZ.DIST. BRESCIA n. 1356/2020, depositata il 25/06/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. FATTI DI CAUSA 1. NE Produzione s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2015, con cui è stata determinata una rendita maggiore rispetto a quella proposta con d.o.c.f.a. in ordine a 3 unità immobiliari ubicate nel Comune di Branzi, località Laghi Gemelli, Lago Marcio, Lago Pan, e gli avvisi di accertamento i.m.u. adottati conseguentemente dal Comune di Branzi relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2. I ricorsi riuniti sono stati rigettati in primo grado. 3. L’appello della contribuente è stato rigettato. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge: «l’ufficio ha correttamente apprezzato il contestato coefficiente di vetustà, con riferimento al biennio 1988-1989, in base ai dati comunicati dalla parte con la d.o.c.f.a., in base alle risultanze catastali e in base alle informazioni rilevate presso il Comune di Branzi, tenendo in debito conto che si tratta di manufatti che per legge devono essere soggetti a regolare manutenzione. La relazione tecnica dell’Ing. Iovine per conto di NE non appare condivisibile sotto numerosi profili e i valori e le percentuali in essa indicate non trovano riscontro documentale e probatorio. La perizia tecnica prodotta dal Comune…appare corredata da copiosa e pertinente documentazione determinando la rendita catastale in valori complessivi ben più elevati di quella individuata dall’Ufficio 3 di 11 nell’impugnato avviso catastale….lo stesso vale per gli oneri concessori e di urbanizzazione. Ne consegue che la mera riproposizione di censure identiche a quelle avanzate nel giudizio di primo grado, senza aggressione specifica e mirati agli argomenti propri della sentenza di prime cure … consente al giudice di gravame di rispondere alla reiterazione delle medesime doglianze, facendo immediatamente proprie in toto le stesse motivazioni del primo giudice, mancando argomenti inediti a cui reagire». 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 5. Si sono costituiti con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed il Comune. 6. La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 1° marzo 2023. 7. La Procura generale presso la Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto accogliersi il ricorso. 8. Risulta depositata memoria del Comune. 9. L’udienza pubblica del 1° marzo 2023, in virtù della proroga, da parte dell’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022, della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, si è celebrata senza la partecipazione delle parti, in assenza di una loro rituale richiesta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod.proc.civ., avendo la Commissione tributaria rinviato al contenuto della decisione di primo grado erroneamente ritenendo la mera riproposizione, da parte dell’appellante, delle doglianze già valutate e rigettate, senza neppure ripercorrere i passaggi motivazionali della 4 di 11 sentenza impugnata e senza esporre le ragioni della propria adesione, così formulando una motivazione del tutto apparente. Fermo quanto si dirà nel prosieguo in ordine al quarto motivo, la censura è infondata, atteso che il giudice di secondo grado, dopo aver premesso che l’appellante ha reiterato le eccezioni formulate in primo grado, nell’aderire alle argomentazioni espresse dal giudice a quo, ha evidenziato, sia pure in modo sintetico, le ragioni del proprio convincimento, consistenti nella soggezione, in base alla legge, dei manufatti in esame a periodica manutenzione, nell’assenza di riscontri documentali e probatori ai valori indicati nella relazione tecnica della contribuente ed, al contrario, nella produzione, da parte del Comune, di una relazione tecnica, fondata su adeguata documentazione, da cui si evincono valori di stima addirittura superiori a quelli dell’accertamento catastale. Va, dunque, ribadito che la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., Sez.civ. 1, 5/08/2019, n. 20883). Al contrario, in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a 5 di 11 disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. 5, 5/10/2018, n.24452). 2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che, da un lato, la funzione del giudice di appello è di riesaminare la controversia già decisa, ponendosi a diretto confronto con la fattispecie sostanziale su cui verte la contestazione, e, dall’altro, le censure di appello (riportate nel ricorso per cassazione) non consistevano in un mero richiamo di quelle già formulate in primo grado, ma si confrontavano con la sentenza impugnata. Neppure tale censura merita accoglimento. In primo luogo deve osservarsi che il giudice di appello ha esaminato nel merito le doglianze formulate, ritenendo l’appello ammissibile. Manca, difatti, una espressa qualificazione dell’appello come inammissibile e non vi è alcun riferimento alla categoria della inammissibilità nel dispositivo della sentenza. La sentenza ha, dunque, correttamente applicato gli orientamenti secondo cui 1) nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito 6 di 11 dell'impugnazione (Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 707); 2) nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5 , 20/12/2018, n. 32954). Invero, deve rilevarsi che il riferimento, nella decisione impugnata, all’assenza di un’aggressione specifica delle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado è stato fatto al solo fine di chiarire la scelta redazionale estremamente sintetica. 3. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, non indicando l’avviso di accertamento gli immobili (ubicati nella stessa zona e non appartenenti alla società) aventi caratteristiche analoghe, usati ai fini comparativi, e non essendo stati allegati i consolidati prontuari di settore, citati nell’avviso. 4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 2697 cod.civ., non avendo l’Agenzia fornito alcuna prova documentale circa la correttezza e congruità dei valori attribuiti ed essendosi, al contrario, limitata a menzionare immobili di comparazione, valori e prontuari in modo generico e vago, senza alcun riferimento specifico. 7 di 11 I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati. La decisione dei giudici di merito, che ha escluso la dedotta violazione dell’obbligo motivazionale, risulta corretta alla luce dell’orientamento consolidato secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando - come appunto avvenuto nel caso di specie - gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 6 - 5, 07/12/2018, n. 31809). Parimenti va ricordato che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura d.o.c.f.a ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in 8 di 11 essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass., Sez. 6 - 5, 9/7/2018, n. 17971). Pure si è chiarito che l’obbligo di allegazione, posto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, è limitato agli atti richiamati nella motivazione del provvedimento impositivo che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche a quelli conoscibili, quali, ad esempio, le delibere del consiglio comunale soggette a pubblicità legale (Cass., Sez. 5, 21/11/2018, n. 30052). Infine, non si ravvisa nella sentenza alcuna violazione dell’art. 2697 cod.civ., avendo i giudici di merito ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione alla luce della congruità della stima effettuata e della non condivisibilità delle critiche formulate dalla contribuente. 5. Con il quinto motivo la contribuente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 7 della legge n. 546 del 1992, non essendo stata disposta la consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo è infondato, atteso che il rigetto della richiesta di disporre una consulenza tecnica d’ufficio può assumere rilevanza solo in termini di carenza assoluta motivazionale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., laddove emerga dalla motivazione complessiva della sentenza la mancata soluzione, sulla base di corretti criteri, dei problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (tra le altre, Cass. Sez. L, 16/12/2022, n. 37027): situazione che non ricorre nel caso di specie, in cui, da un lato, si tratta di materia di non particolare complessità tecnico scientifica e, dall’altro, la motivazione della sentenza di secondo grado e soprattutto quella di primo grado affrontano le problematiche di estimo poste dal 9 di 11 caso concreto, risolvendole con valutazioni e metodologia adeguata, confrontando le perizie prodotte dalle parti e verificandone la maggiore e minore attendibilità logica. 6. Con l’ultima censura la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., l’omessa pronuncia sui motivi di appello relativi agli avvisi di accertamento i.m.u., in violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. Quest’ultima censura (relativa alle cause aventi ad oggetto gli accertamenti i.m.u. e, quindi, alle cause tra la ricorrente ed il Comune) risulta fondata. Occorre premettere che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., o del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, cod.proc.civ., - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (Cass., Sez. L, del 13/10/2022, n. 29952). 10 di 11 Nel ricorso (v. p. 42-52) risultano trascritte in ossequio al principio di autosufficienza, le doglianze specifiche formulate dalla contribuente in appello (così come anche in primo grado) relativamente agli avvisi di accertamento i.m.u., con le quali è stata anche espressamente posta la questione della non applicabilità della nuova rendita (risalente al 2015) agli anni di imposta in esame, anteriori al 2015 – doglianze puntuali in cui si fa riferimento alla disciplina di cui all’art. 1, commi 336 e 337, della legge n. 311 del 2004 e si contesta la sussistenza dei presupposti di fatto a cui tale normativa subordina l’efficacia retroattiva della rendita. Nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento a tali doglianze (né nella parte dedicata allo svolgimento del processo né in quella dedicata alla motivazione), che non possono considerarsi neppure implicitamente affrontate e rigettate, in quanto la questione della applicabilità retroattiva della rendita è una questione diversa da quella della sua quantificazione, che non risulta né pregiudiziale né conseguenziale rispetto ad essa, e richiede l’esame di diversi presupposti di fatto, oltre che l’individuazione della specifica disciplina applicabile. Manca, dunque, ogni pronuncia su tali censure ritualmente proposte dalla ricorrente. 7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’ultimo motivo del ricorso, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità tra la ricorrente ed il Comune, mentre tutti gli altri motivi di ricorso devono essere rigettati. Relativamente alla causa, avente ad oggetto l’avviso di accertamento catastale tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, definita con il rigetto dei primi cinque motivi di ricorso, le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 11 di 11
P.Q.M.
La Corte: accoglie l’ultimo motivo di ricorso, rigettati gli altri, e cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di lite tra la ricorrente ed il Comune;
condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° marzo
P.Q.M.
La Corte: accoglie l’ultimo motivo di ricorso, rigettati gli altri, e cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di lite tra la ricorrente ed il Comune;
condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° marzo