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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/11/2024, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 559/2024
R.G.V.G., proposto da:
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato CHIAPPERO PAOLA, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato CAVALLARO FABIO GAETANO, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 12.04.2024, e , Controparte_1 Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio in Catania (CT) il 21.12.1996 e che dalla loro unione
è nata la figlia maggiorenne, economicamente autosufficiente e che ha costituito Persona_1
da tempo separato ed autonomo nucleo familiare, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1
autosufficienti e di non avanzare reciprocamente richieste in merito ad assegni divorzili.
2) Il sig. s'impegna a cedere, senza corrispettivo alcuno, alla sig.ra che CP_1 Pt_1
accetta, la propria quota di proprietà, pari ad ¼, delle seguenti unità immobiliari: - ex casa coniugale sita in Catania (CT), Via del Vischio- Piano T, distinta al Catasto Fabbricati
del Comune di Catania, foglio 67, particella 904, subalterno 1, zona 1, categoria A/3, classe 04, vani 5, rendita catastale Euro 387,34, anche ai sensi delle agevolazioni fiscali relative all'art.
19 Legge 74/1987 e successive integrazioni e/o modifiche,
- terreno sito in Catania (CT), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Catania Sez. A, foglio
67, particella 406, qualità FU ha-are-ca 1020, anche ai sensi delle agevolazioni Per_2 fiscali relative all'art. 19 Legge 74/1987 e successive integrazioni e/o modifiche. 3) La sig.ra
i farà integralmente carico di tutti i costi, compresi quelli notarili, per il trasferimento Pt_1 della quota di proprietà del sig. suo favore. CP_1
4) La sig.ra si farà carico di tutte le spese ordinarie, straordinarie e di qualsiasi altro Pt_1
tipo di spesa e/o costo, passato, presente e futuro, afferente alle due unità immobiliari sopra indicate ed oggetto di trasferimento di proprietà.
5) Il sig. si farà carico integralmente delle rate del finanziamento contratto per la CP_1
ristrutturazione della casa fino alla completa estinzione, esonerando la sig.ra da ogni Pt_1
onere.
6) I sig.ri e dichiarano già sin d'ora di fare acquiescenza dell'emananda Pt_1 CP_1 sentenza.”.
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno chiesto di definire il procedimento alle condizioni di cui al ricorso congiunto, atteso che i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo e di voler rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(sentenza del Tribunale di Catania n. 4417/17, depositata il 21.10.17) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Peraltro, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 559/2024 R.G.V.G.: PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania (CT) il 21.12.1996 tra e , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 Parte_1
matrimonio del Comune di CATANIA (CT) atto n. 425, parte 1, anno 1996, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di CATANIA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 4/10/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 559/2024
R.G.V.G., proposto da:
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato CHIAPPERO PAOLA, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato CAVALLARO FABIO GAETANO, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 12.04.2024, e , Controparte_1 Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio in Catania (CT) il 21.12.1996 e che dalla loro unione
è nata la figlia maggiorenne, economicamente autosufficiente e che ha costituito Persona_1
da tempo separato ed autonomo nucleo familiare, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1
autosufficienti e di non avanzare reciprocamente richieste in merito ad assegni divorzili.
2) Il sig. s'impegna a cedere, senza corrispettivo alcuno, alla sig.ra che CP_1 Pt_1
accetta, la propria quota di proprietà, pari ad ¼, delle seguenti unità immobiliari: - ex casa coniugale sita in Catania (CT), Via del Vischio- Piano T, distinta al Catasto Fabbricati
del Comune di Catania, foglio 67, particella 904, subalterno 1, zona 1, categoria A/3, classe 04, vani 5, rendita catastale Euro 387,34, anche ai sensi delle agevolazioni fiscali relative all'art.
19 Legge 74/1987 e successive integrazioni e/o modifiche,
- terreno sito in Catania (CT), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Catania Sez. A, foglio
67, particella 406, qualità FU ha-are-ca 1020, anche ai sensi delle agevolazioni Per_2 fiscali relative all'art. 19 Legge 74/1987 e successive integrazioni e/o modifiche. 3) La sig.ra
i farà integralmente carico di tutti i costi, compresi quelli notarili, per il trasferimento Pt_1 della quota di proprietà del sig. suo favore. CP_1
4) La sig.ra si farà carico di tutte le spese ordinarie, straordinarie e di qualsiasi altro Pt_1
tipo di spesa e/o costo, passato, presente e futuro, afferente alle due unità immobiliari sopra indicate ed oggetto di trasferimento di proprietà.
5) Il sig. si farà carico integralmente delle rate del finanziamento contratto per la CP_1
ristrutturazione della casa fino alla completa estinzione, esonerando la sig.ra da ogni Pt_1
onere.
6) I sig.ri e dichiarano già sin d'ora di fare acquiescenza dell'emananda Pt_1 CP_1 sentenza.”.
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno chiesto di definire il procedimento alle condizioni di cui al ricorso congiunto, atteso che i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo e di voler rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(sentenza del Tribunale di Catania n. 4417/17, depositata il 21.10.17) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Peraltro, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 559/2024 R.G.V.G.: PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania (CT) il 21.12.1996 tra e , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 Parte_1
matrimonio del Comune di CATANIA (CT) atto n. 425, parte 1, anno 1996, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di CATANIA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 4/10/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher