Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01825/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2024, proposto da
PP CR, rappresentato e difeso dall'avvocato PP Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al n. 400/2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Donzella, nel giudizio annotato al n. R.G. 2199/2023, in data 1.9.2023, notificato all’Ente il successivo 22 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con D.I. n. 400/2023 dell’1 settembre 2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa ha ingiunto al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.678,80 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino all’integrale soddisfo, oltre le spese della procedura liquidate in € 550,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Tale D.I., munito di formula esecutiva, è stato notificato al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa – Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale – in data 22.9.2023.
Il detto decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 25.3.2025.
L’Amministrazione, tuttavia, non ha dato seguito al pagamento.
Con ricorso notificato il 2.10.2024 e depositato il 17.10.2024, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di adottare i provvedimenti necessari per ottemperare integralmente al giudicato nascente dal predetto decreto ingiuntivo e di nominare, in caso di persistente rifiuto, un commissario ad acta che si sostituisca all'amministrazione inadempiente, con conseguente condanna al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
L’Amministrazione, seppur regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All’Udienza camerale del 21.5.2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c..
Inoltre, al momento della notifica del ricorso, era decorso, rispetto alla decisione di cui si chiede l’esecuzione, il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
L’Amministrazione, non costituita, non ha quindi smentito le risultanze degli atti di causa.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale sia per gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Ragusa, o funzionario da questi delegato, il quale, su istanza di parte interessata, dovrà provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il compenso del commissario, nel caso di insediamento, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita relazione con la quale si dia prova dell’avvenuta esecuzione e di nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare anche in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa – oggi mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Ragusa, o funzionario da questi delegato, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 750,00, oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni PP Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO